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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di OS, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2197 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
con sede legale in SA (CS) alla via Machiavelli s.n.c. (P.I. Parte_1
) in p.l.r.p.t. nata a [...] il [...] e residente in [...]P.IVA_1 Controparte_1
ES (CS) alla via dei Caduti, n. 44 (C.F. ) nonché anche in proprio C.F._1
(quale obbligata in solido) la IG.ra nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
SP ES (CS) alla via dei Caduti, n. 44 (C.F. ), entrambe le parti C.F._1
elettivamente domiciliate in OS alla Via E. De Nicola N. 42 Cond. La Piscina, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Facciolla che le rappresenta e difende, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Muscatello
Parte ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_3
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1 n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in OS, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_2
Parte resistente
Nonché nei confronti di
(C.F. ) in persona del Direttore pro Controparte_3 P.IVA_4
tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse CP_4
, e con domicilio eletto presso la propria sede sita in
[...] Controparte_5 Controparte_6
OS, alla via P. de Roberto, n. 34
Parte resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La società e – che ha dichiarato di agire anche in proprio nella Parte_1 Controparte_1
Con qualità di coobligata solidale – hanno convenuto in giudizio l' e l' di OS al fine di sentir CP_2
accertare negativamente e quindi dichiarare insussistente e non dovuto il debito contributivo ed ogni ulteriore debenza nei confronti della società scaturente dal Verbale Unico di Parte_1
Accertamento n. 2023005537/DDL del 18.10.2023 e per l'effetto dichiarare nullo, o comunque annullare e/o dichiarare illegittimo e privo di efficacia il Verbale Unico di Accertamento n.
2023005537/DDL del 18.10.2023 emessi nei confronti della società e della IG.ra Parte_1
, per tutti i motivi dedotti. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo in via preliminare CP_8
l'inammissibilità del ricorso in opposizione a verbale di accertamento, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di lesività e, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che l'accertamento ispettivo è stato condotto dall' e quest'ultimo è l'unico titolare della pretesa CP_2
creditoria di natura contributiva, trattandosi di verbale unico di accertamento avente ad oggetto esclusivamente omissioni di carattere contributivo.
Si costituiva altresì l' che, eccepita la non autonoma impugnabilità del verbale, nel merito CP_2 argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso, alla luce degli accertamenti ispettivi compiuti, concludendo per il suo rigetto. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che con verbale unico di accertamento e notificazione N. 2023005537/DDL del
18/10/2023, i funzionari di vigilanza in servizio presso la DCM ROMA dell' , hanno concluso gli CP_2
accertamenti, iniziati il 26/06/2023 nei confronti della società, odierna opponente, corrente in
Corigliano - Rossano (CS), via Machiavelli s.n.c., esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, contestando a (legale rappresentante della società nel periodo Controparte_1
ispezionato) la commissione di illecito amministrativo per la violazione delle disposizioni normative di cui all'Art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 08/2016- Interposizione illecita da pseudo-appalto-; inoltre, i funzionari ispettivi hanno accertato, sul versante previdenziale, la debenza da parte della società della contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni che la cooperativa IL CA
(individuata quale “pseudo subappaltatrice”) ha dichiarato all' con l'invio dei flussi Uni-eMens CP_2
trasmessi.
Dalla disamina del verbale si evince che l'addebito contributivo riguarda il periodo di paga complessivo dal 01/11/2017 al 13/06/2019, tenuto conto dei termini prescrizionali relativi agli adempimenti previdenziali (D.L. 18/2020 - conv. L. 27/2020 e D.L. 183/2020), così come dettagliato nell'allegato Prospetto di Regolarizzazione Contributiva (a titolo di contributi, l'importo di €
330.500,03 e a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 226.944,56 come riportato in dettaglio nei prospetti allegati per un TOTALE pari a € 557.444,59).
Ciò posto, le parti opponenti hanno agito per domandare l'accertamento negativo dell'obbligo Con contributivo in questione, convenendo in giudizio e . CP_2
Con Per come accennato, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire nonché, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
Con Entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall' sono fondate per le seguenti ragioni.
Anzitutto, la società opponente e la legale rappresentante anche in proprio hanno agito per l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo e già sotto tale profilo emerge l'estraneità alla Con controversia dell' titolare, invero, del potere sanzionatorio in relazione ad illecito amministrativo pure accertato con il verbale in questione ma, si osserva che, come noto, sin dalla pronuncia a SU n.
16/2007, la Corte di legittimità è ha ripetutamente affermato che il destinatario di un verbale di contestazione di una violazione amministrativa non è legittimato ad impugnarlo in sede giudiziaria prima della conclusione dell'iter amministrativo di emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, come nel caso di specie (cfr. n. 16319/2010 e succ. conf.).
Co Invero, la – chiamata più volte a pronunciarsi sulla questione dell'esperibilità dell'azione di accertamento negativo del potere, in ipotesi spettante alla pubblica amministrazione, di infliggere una sanzione amministrativa per la violazione di norme in materia di tutela del lavoro, allorquando questo potere non sia stato ancora esercitato attraverso l'emanazione di una ingiunzione di pagamento, ma l'amministrazione si sia limitata a notificare all'asserito contravventore un verbale di accertamento ispettivo e di preannuncio di sanzioni pecuniarie in misura minima – è da molto tempo orientata nel senso dell'impossibilità di esercitare la detta azione di accertamento, anche se talvolta si parli di azione di annullamento del verbale ispettivo: impropriamente, poiché la giurisdizione civile nella materia ha per oggetto il rapporto fra il soggetto privato e la pubblica amministrazione, e non l'impugnazione dell'atto.
La Corte è dunque solita sostenere che "in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza-ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. A tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza di normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza-ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della L. n.689 del 1981, il verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. 18 luglio 2003 n. 11236; 12 ottobre
2004 n. 20167; 30 maggio 2007 n. 12696; 3 agosto 2007 n. 18320; 12 ottobre 2007 n. 21493; 28 dicembre 2009 n. 27373). A questo orientamento hanno dato avallo sia le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 4 gennaio 2007 n. 16 sia la Corte Costituzionale con ordinanza 7 maggio 2002 n. 160. Il contrario precedente, dato da Cass. Sez. lav. 11 marzo 2005 n. 5366, non risulta persuasivo. Esso infatti afferma l'idoneità del verbale ispettivo al perfezionamento della fattispecie costitutiva del potere amministrativo di infliggere la sanzione e, correlativamente, del diritto, spettante al soggetto privato, di chiedere in giudizio il mero accertamento negativo. Ma il potere, come si è detto, nasce in concreto soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente la contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e la infligge con l'ordinanza-ingiunzione (così Sez. Un. n. 16 del 2007 cit.):solo in questo momento sorge l'interesse del privato (art. 100 cod. proc. civ.) a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Interesse indefettibile anche nella discussa categoria delle azioni di mero accertamento.
Sotto tale profilo, pertanto, difetta l'interesse ad agire in assenza, allo stato, di concreto esercizio da Con parte dell' del potere sanzionatorio attraverso l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Ed, inoltre, in conseguenza dei rilievi che precedono, deve affermarsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla IGnora in proprio (quale autore dell'illecito amministrativo di cui al verbale di CP_1
Con accertamento) e correlativamente la carenza di legittimazione passiva in capo all' di OS, siccome – avuto riguardo all'oggetto della domanda – la contestazione attorea attiene esclusivamente alla pretesa contributiva che vede quali titolari – dal lato attivo l' e dal lato passivo la società CP_2
opponente.
Soltanto tra la società ricorrente e l' , invero, intercorre il rapporto giuridico previdenziale per cui CP_2
è causa, avendo i funzionari accertato sotto tale profilo che l'obbligazione contributiva inevasa è CP_2
imputabile alla società odierna opponente.
Anche l' eccepisce la non autonoma impugnabilità del verbale di accertamento ma osserva il CP_2 giudice che i principi sopra richiamati – e invocati dall' in memoria – riguardano i verbali di CP_2 accertamento in tema di illeciti amministrativi. L , in particolare, eccepisce, l'inammissibilità del CP_2
ricorso per carenza di interesse ad agire, trattandosi di accertamento improduttivo di effetti nella sfera giuridica del destinatario, ritenendo che sia opponibile in sede giudiziaria soltanto l'eventuale avviso di addebito, titolo esecutivo, con il quale è ingiunto il pagamento della contribuzione omessa. L'eccezione non è condivisibile. Valga premettere che avverso gli accertamenti effettuati dagli uffici degli enti previdenziali è possibile per il debitore proporre un'azione di accertamento (negativo) tendente ad acclarare l'insussistenza della pretesa contributiva.
Tale possibilità trova un preciso riscontro normativo nell'art. 24, co. 3, d. lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione
a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Secondo l'insegnamento della SC (cfr. Cass. n. 22724/2013), dal combinato disposto del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3, e art. 25, comma 1, si desume che il debitore-datore di lavoro ha un interesse qualificato ad impugnare in sede giudiziaria l'atto di accertamento amministrativo dell'Istituto previdenziale, relativo a contributi o premi non versati, in quanto tale impugnativa produce l'effetto di inibire l'iscrizione a ruolo del credito dell'ente previdenziale, che verrà eseguita solo "in presenza di provvedimento esecutivo del giudice", pur non producendosi, simmetricamente, alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento giudiziale è divenuto definitivo, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 1, lett. b, cit. (vedi, per tutte: Cass. 14 ottobre 2009, n. 21791). Ne consegue che - diversamente da quel che avviene nel caso di impugnativa dell'atto di accertamento in sede amministrativa, per il quale ai sensi del comma 4 dell'art. 24 cit. l'iscrizione a ruolo deve avvenire comunque, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'indicato art. 25, comma 1, restando originariamente in capo all'ente solo la facoltà di sospendere, con provvedimento motivato, la riscossione, facoltà soppressa, con la decorrenza ivi stabilita, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, - nel caso di impugnazione in sede giudiziaria (quale è la presente) il legislatore prevede una normativa che appare finalizzata a favorire la scelta del contribuente "di anticipare la propria tutela giurisdizionale", anche nell'ottica di razionalizzare le iniziative di tipo giudiziario, riducendone i costi anche per gli enti previdenziali, senza peraltro pregiudicarne la possibilità di iscrivere a ruolo i propri crediti, sia pure dopo la valutazione delle relative pretese - al momento dell'emissione dell'atto di accertamento non ancora definitive, in sede amministrativa - da parte dell'autorità giudiziaria. È, quindi, evidente che, se il debitore decide di effettuare la suddetta impugnazione in sede giudiziaria dell'atto di accertamento in oggetto il suo diritto difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost., deve essere adeguatamente garantito, nel senso che deve essere posto in condizioni di conoscere le ragioni dell'accertamento in modo tale da poter apprestare specifiche e puntuali contestazioni. Ritenuta, pertanto, ammissibile l'azione volta all'accertamento negativo del credito previdenziale (tale dovendo qualificarsi l'azione che è stata correttamente proposta, chiedendo gli opponenti accertarsi l'insussistenza dell'obbligazione contributiva), quanto all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 c.c., occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio (Cass. N.
19762/2008, Cass. n. 1391 del 1985).
L'attore-ente previdenziale, nelle azioni di accertamento positivo, e il convenuto-ente previdenziale, nelle azioni di accertamento negativo, così come il convenuto-ente previdenziale nelle opposizioni alle iscrizioni a ruolo e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, mirano tutti allo stesso obiettivo, ossia all'affermazione dell'esistenza della pretesa contributiva.
La regola di giudizio deve, pertanto, essere la stessa, a prescindere dal ruolo processuale che le parti sostanziali rivestono, perché sarebbe contrario all'ordinamento giuridico che più cause aventi medesimo oggetto possano avere esito differente in considerazione del mancato assolvimento di diversi oneri probatori gravanti sulle parti in funzione esclusiva della veste processuale rivestita dalle stesse.
Ne deriva che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare la fondatezza della pretesa fatta valere mediante accertamento ispettivo rispetto alla quale si chiede un accertamento negativo.
Trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo ed, al contempo, sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).
Ulteriormente, si richiama l'insegnamento della SC per cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' , CP_2
parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cassaz. N.
27274/2018). Tanto premesso, la società opponente contesta gli esiti cui sono pervenuti i funzionari ispettivi e la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005537/DDL del 18/10/2023 siccome lo stesso è carente dei requisiti contenutistici prescritti dall'art. 33 co. 4 della legge n.
183/2010, è stato adottato senza previo esperimento del tentativo di conciliazione e senza il rispetto della procedura trattandosi di appalto certificato ai sensi del D. Lgs. 276/2003, prevede una illegittima estensione della responsabilità solidale al committente per le somme aggiuntive/sanzioni civili in violazione dell'art. 21 comma 1 DL 5/2012 convertito in L. 35/2012 nonché è violativo dell'art. 25 comma 28-29 D.L. 223/2006 sussistendo la buona fede del committente che ha allegato i DURC per le singole cooperative partecipanti al consorzio;
eccepisce, infine, la prescrizione dei contributi.
Valga premettere che con verbale unico di accertamento e notificazione n.2023005537/DDL del
18/10/2023, i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede DCM ROMA hanno concluso gli accertamenti nei confronti della società in relazione al periodo dal 01/11/2017 Parte_1
al 30/06/2019 al fine di verificare la regolarità dei contratti di appalto intercorsi tra la Società ricorrente ed il e la . Controparte_10 Controparte_11
La verifica, inoltre, ha riguardato anche eventuali ulteriori rapporti tra la Società e altri Consorzi (Ad
Maiora, Vitae, nonché loro affidatarie dei servizi appaltati e alla verifica dei conseguenti CP_12 obblighi contributivi derivanti dall'impiego di personale dipendente.
Tali verifiche, a loro volta, sono state condotte alla luce degli esiti di una precedente indagine di Polizia
Giudiziaria svolta dal I° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma della Guardia di Finanza;
come da allegato provvedimento di trasmissione all' , dalle indagini della Guardia di Finanza di Roma è CP_2
scaturito il procedimento penale n. 15291/2018 presso la Procura della Repubblica di Roma che ha permesso di individuare un articolato sistema di relazioni e strutture societarie organizzate per la realizzazione di una pluralità di reati, tra cui gli artt. 3, 4, 10 e 10 quater del D. Lgs. 74/2000, artt. 648 ter 1 e 512 bis c.p., unificati dal reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e che ha coinvolto
297 società segnalate all'Istituto previdenziale “Al fine di consentire a codesto Ufficio di programmare
l'attività ispettiva finalizzata al recupero dei crediti indebitamente compensati, si invia l'elenco delle
297 società coinvolte nel sistema di frode”.
In particolare, la GdF ha messo a disposizione dei Funzionari ispettivi la documentazione acquisita nel corso dell'attività di P.G. dalla quale, tra l'altro, è emerso: a. la costituzione di numerose società qualificabili come “cartiere” per i seguenti motivi: - utilizzo di rappresentanti legali di comodo c.d.
“testa di legno”, privi di competenze professionali specifiche, perlopiù con precedenti penali;
- coincidenza degli indirizzi delle sedi legali delle società coinvolte ed inesistenza di adeguate strutture aziendali;
- breve durata della formale attività societaria;
- coincidenza delle attività esercitate;
- mancanza di disponibilità finanziarie;
- utilizzo, per la costituzione, di una ristretta cerchia di notai;
b. dichiarazioni di operazioni di acquisto caratterizzate da ingenti acquisti di beni ammortizzabili nel primissimo periodo di costituzione senza una valida giustificazione imprenditoriale, cui si aggiunge la coincidenza dei fornitori e clienti di tutte le società coinvolte;
c. dichiarazioni di volume d'affari irrisori rispetto agli acquisti effettuati;
d. creazione di rilevanti crediti IVA inesistenti finalizzati ad essere: - certificati mediante visto di conformità apposto da una ristretta cerchia di professionisti sodali;
- richiesti a rimborso;
- compensati per eseguire il pagamento di imposte per conto terzi;
- ceduti a terzi a prezzi antieconomici;
- utilizzati per la compensazione delle somme dovute a titolo di imposta/contributi relativi al personale formalmente in carico ma di fatto utilizzato dai terzi beneficiari.
I funzionari ispettivi hanno pertanto iniziato accertamenti nei confronti, tra gli altri soggetti CP_2 coinvolti, dell'odierna società ricorrente;
all'esito di tali accertamenti hanno redatto il verbale unico per cui è causa.
Per come accennato, all'esito degli accertamenti ispettivi che i funzionari di vigilanza hanno CP_2
condotto nei confronti della società ricorrente, muovendo dagli esiti delle indagini della G.d.F., è stato redatto verbale unico di accertamento e notificazione;
sulla base delle accurate indagini espletate, della copiosa documentazione esaminata e delle dichiarazioni acquisite, i funzionari ispettivi sono pervenuti alla conclusione, in sintesi, della non genuinità dei contratti di appalto stipulati con le cooperative
(costituite in modo fittizio) con conseguente configurazione di una forma di somministrazione di lavoro irregolare;
tali cooperative, risultante del tutto inadempienti agli obblighi contributivi, hanno utilizzato compensazioni illecite derivanti da falsi crediti a titolo di imposta e contributi (come da accertamenti della guardia di finanza); i contributi dovuti e non versati sono stati, pertanto, addebitati alla società
[...] sulla base della retribuzione che lo cooperative hanno dichiarato all' con l'invio Parte_2 CP_2
dei flussi Uniemens.
Avuto riguardo agli esiti degli accertamenti ispettivi, si osserva quanto segue.
Si premette che, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
L'art. 1655 c.c. dispone espressamente che “l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Il contratto di appalto nasce come un contratto di natura commerciale finalizzato all'esecuzione di un'opera o di un servizio e si distingue dal contratto di somministrazione che nasce invece come uno strumento per la fornitura di manodopera, da parte di soggetti autorizzati per legge. Invero, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del
D.lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
La suprema Corte insegna che “in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma
1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
12807 del 26/06/2020).
La disciplina delineata prevede che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del
2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cas., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020).
Pertanto, “l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del
d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019).
Va rilevato che in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. nn. 15557/2019,
27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
Tanto premesso, nel caso di specie, gli ispettori hanno acquisito il contratto di appalto di servizi che la società ricorrente ha stipulato in data 1/11/2017 e per la durata di dodici mesi (con tacito rinnovo alla scadenza) con il (appaltatore) con il quale la Società ha affidato l'esecuzione delle CP_10 attività “descritte in premessa” (commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento ...),
l'elenco dei lavoratori impiegati presso i punti vendita PA tramite la Coop Il CA;
-
l'istanza di certificazione di contratti di lavoro alla Comm. Regionale di Cert. Controparte_13
relativa al contratto di appalto datata 01/11/2017; le fatture emesse Cons. GERI anni 2016, 2017 e
2019 con bonifici di pagamento;
successivamente, il 6/09/2023, è stata prodotta copia della certificazione contratto di appalto di servizi con rilasciata in data 14/06/2018. CP_14 Sostiene parte ricorrente che, stante la certificazione dei contratti di appalto, è stato violato l'art. 80
D.lgs. 276/2003 nella parte in cui prevede, ai fini della contestazione della qualificazione del contratto ovvero di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e la successiva proposizione del ricorso all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c. per erronea qualificazione del contratto ovvero per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Valga rilevare che il d.lgs. n. 276/2003 ha previsto, con il titolo VIII (procedure di certificazione), al capo I (certificazione dei contratti di lavoro) con l'art. 75, al fine dichiarato di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, la facoltà delle parti del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, la certificazione del contratto stesso secondo la procedura prevista nel titolo
VIII; il capo II del medesimo titolo VIII (nel prevedere altre ipotesi di certificazione) prevede, all'art. 84 che Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
Orbene, non è fondata la denunciata violazione dell'art. 80 ( certificazione>) sol che si osservi che il ricorso giurisdizionale avverso l'atto di certificazione (per i vizi indicati) -cui sono legittimati le parti e i terzi nei cui confronti l'atto è destinato a produrre effetti -
è meramente facoltativo, per come chiaramente evincibile dal tenore della norma in esame () essendo – ai sensi del comma 4 - obbligatorio adire la commissione di certificazione solo ove si sia inteso esercitare la facoltà di proporre ricorso ai sensi dei commi 1; parimenti è esercizio di mera facoltà quella di adire il giudice amministrativo nell'ipotesi di cui al comma 5.
Parte ricorrente assume, inoltre, la violazione dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, per come modificato dall'art. 21, comma 1 D.L. 9 febbraio 2012 N. 5, conv. in L. 4 aprile 2012 N. 35, eccependo che delle sanzioni civili risponde soltanto il responsabile dell'inadempimento ma, osserva il giudice che l'art. 29 prevede in caso di appalto di opere o servizi, la responsabilità solidale di committente e appaltatore anche per i contributi previdenziali, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento, nelle ipotesi di appalto genuino e non anche, evidentemente, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, di somministrazione fraudolenta di manodopera. Parimenti infondata si rivela la dedotta violazione dell'art. 25 comma 28-29 D.L. 223/2006 siccome l'eventuale presenza di DURC regolari si giustifica per l'operatività del meccanismo del conguaglio e della compensazione con i falsi crediti IVA accertati dalla Guardia di finanza: in estrema sintesi crediti
Iva venivano portati in compensazione con i contributi dovuti ma di fatto le non hanno CP_11
versato alcunché per i lavoratori a servizio presso la pseudo committente (effettivo datore di lavoro).
Né tantomeno può parte ricorrente invocare la sua buona fede alla luce della sua partecipazione alla complessa operazione fraudolenta scoperta dapprima dalla Guardia di Finanza e di poi accertata dai funzionari . CP_2
Ed invero, le complesse indagini condotte hanno accertato la non genuinità dei contratti di appalto stipulati dalla ricorrente sulla base degli esiti confluiti nel verbale di accertamento che indica, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, gli esiti dettagliati degli accertamenti compiuti e l'analitica indicazione delle plurime fonti di prova.
Invero, dagli accurati accertamenti ispettivi condotti, è emersa l'assoluta non genuinità dei contratti di appalto di servizi formalmente stipulati che hanno avuto soltanto l'obiettivo di dissimulare l'interposizione fittizia dei lavoratori interessati.
Muovendo, invero, dalla definizione dettata dall'art. 1655 c.c. “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in danaro” e considerato che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
n. 276/2003 “l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” (art. 29, cit., 1 comma), nel caso in esame le Cooperative affidatarie
(pseudo appaltatrici) anziché assumere su di loro la gestione a proprio rischio di un'opera o di un servizio, si sono limitate ad una mera fornitura di manodopera in favore della (pseudo Parte_1
committente).
Anche le dichiarazioni rese dai lavoratori attestano che il potere direttivo ed organizzativo nei confronti del personale, formalmente assunto delle appaltatrici, è sempre stato, nella sostanza, affidato completamente alla committente (utilizzatrice del servizio). Le prestazioni svolte dai lavoratori, inoltre, appartengono alle mansioni tipiche dell'attività esercitata dall'azienda (commesso/a di vendita o di magazzino, magazziniere, conducente di furgone, addetto alla contabilità, …) coincidendo con il suo oggetto sociale. Nella fattispecie concreta, così come emerso nel corso dell'accertamento, è stato riscontrato un inserimento stabile dei dipendenti nel contesto organizzativo della Società (pseudo committente).
È inoltre emerso che tutto il personale alle dipendenze della società ricorrente, già lavorava alle sue dipendenze con le medesime mansioni, ma ha cessato il rapporto di lavoro il 31/10/2017 (ad eccezione di cinque dipendenti in congedo e, nel corso del 2018 la Società ha assunto un'impiegata per maternità
e congedo parentale); ad alcuni di loro, infatti, è stato proposto di continuare a lavorare per la Società cessando il rapporto di lavoro in essere e sottoscrivendo un nuovo contratto con la Coop. il Mercante.
Successivamente la ha nuovamente assunto direttamente il personale assumendo gli stessi Parte_1
dipendenti che erano già impiegati nelle proprie unità operative e solo formalmente alle dipendenze della cooperativa suddetta (IL CA Scarl).
Si riportano alcune dichiarazioni: : “trovai lavoro perché lavoravo per un'azienda Testimone_1 che commerciava all'ingrosso (CP Moda) e venni a sapere che il negozio cercava Parte_1 personale a cui mi proposi di essere assunto. Feci un colloquio con l'amministratrice dell'azienda
che si chiamava che mi assunse. La IG.ra disse dopo qualche mese che la Parte_1 CP_1 CP_1
cooperativa il Mercante aveva vinto un appalto e che il mio contratto di lavoro sarebbe passato a questa cooperativa. Di fatto io ho continuato a svolgere le mie mansioni senza nessuna differenza. Non ricordo di essere stato convocato per assemblee della cooperativa né di essere stato contattato dai suoi referenti. Tra giugno e luglio 2019 venni a sapere dalla IG.ra che c'erano stati dei problemi CP_1 tra la PA e la cooperativa e in seguito il 13 luglio fui riassunto dalla PA”.
: “lavoravo per la società dal 2012 (…) quando nel novembre 2017 Testimone_2 Parte_1
hanno dato in appalto alla cooperativa il Mercante scarl tutti i dipendenti. Durante tutto il mio periodo di lavoro presso il negozio, dal 2012 al 2021, incluso il periodo di lavoro con la cooperativa, il mio lavoro di aiuto commessa non è mai cambiato. (…) Per l'apertura del negozio ci organizzavamo tra noi, analogamente per i turni delle ferie, il cui calendario poi spedivamo per mail alla società trasparenza”.
“ho lavorato per il Mercante scarl dall'1/11/2017 fino al 14/03/2019 svolgendo le Testimone_3
mansioni di commessa presso il negozio denominato PA. Lavoro in questo luogo dal 2012, avevo come referente ed ho continuato ad avere lei come responsabile anche nel Controparte_1
periodo del Mercante. Nel 2017 la IG.ra ci comunicava che saremmo stati assunti dalla coop. CP_1
Mercante. Ma della cooperativa non ho mai conosciuto nessuno, non ho mai partecipato alle assemblee dei soci. Nel 2019 sono stata riassunta dalla ed evevo come referente Parte_1
sempre la IG.ra CP_1 : “ho lavorato con il Mercante dall'1/11/2017 al 19/02/2019 svolgendo le mansioni Testimone_4 di commessa presso il negozio di abbigliamento PA (…) Preciso di aver cominciato a lavorare per PA sin dal 2012. La mia referente era la IG.ta che nel Controparte_1
novembre 2017 ci ha comunicato che saremmo stati assunti dalla coop. Il Mercante. Non ho mai conosciuto nessuno della cooperativa, non mi sono mai rfecata presso la sede legale, mai partecipato all'assemblea dei soci. Anche in quel periodo avevo come referente la IG.ra a cui Controparte_1 facevo riferimento per assenza, permessi etc..”.
: “dal 2012 al 2020 ho lavorato ininterrottamente presso il negozio di abbigliamento Controparte_15
PA (…) come addetta alla vendita. I nostri rapporti di lavoro sono stati sempre con
l'amministratrice con la quale ci interfacciavamo per qualsiasi problema di lavoro. Controparte_1
Nel novembre 2017 ci avvisavano che saremmo stati transitati alle dipendenze della cooperativa il
Mercante senza troppe spiegazioni. Anche durante questo periodo il mio lavoro non è cambiato così come il mio rapporto con la IG.ra . CP_1
Di analogo contenute le altre dichiarazioni acquisite dagli ispettori;
i lavoratori, già dipendenti della società ricorrente, hanno dichiarato di essere stati indotti a rassegnare le dimissioni per passare alle dipendenze della cooperativa e che, pur formalmente assunti dalla cooperativa, non hanno mai conosciuto nessuno della compagine della formale datrice di lavoro, asserendo che referente è sempre stata la sola hanno riferito in maniera univoca e convergente che anche dopo il Controparte_1
passaggio formale alle dipendenze della cooperativa, nulla è mutato, avendo continuato a lavorare per la IGnora indicata quale unica referente. CP_1
In sintesi, nel 2017 i lavoratori già dipendenti della società furono indotti a rassegnare le dimissioni per essere formalmente assunti dal cooperativa con cui non hanno avuto mai alcun rapporto, essendo rimasta la responsabile della società quale effettivo datore di lavoro, nulla essendo mutato se non il formale soggetto datore di lavoro.
Dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva si evince che diversamente da quanto previsto dal contratto di appalto, all'interno dell'azienda, i lavoratori impiegati nell'appalto, nello svolgimento della propria attività lavorativa, facevano riferimento esclusivamente alla responsabile della società opponente realizzando in tal modo l'esercizio del potere gerarchico- direttivo da parte della Società. Nel caso in esame, dunque, è stato accertato che le cooperative appaltatrici sono carenti di quella “soglia minima di imprenditorialità” intesa in termini di adeguatezza della struttura imprenditoriale ovvero, nel caso in cui l'appaltatore utilizzi mezzi di proprietà dell'appaltante, di capacità di organizzazione e regolazione dei fattori produttivi con assunzione del relativo costo. In tale accezione deve potersi leggere quel “rischio di impresa”, specificatamente richiamato dall'art. 29 D.lgs. 276/2003, al fine di evitare che il comportamento dell'appaltatore si riduca ad una semplice fornitura di manodopera, come avvenuto nel caso di specie, senza che lo stesso assuma su di sé il rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto.
Dunque, tale rischio deve potersi interpretare come rischio della gestione dell'intera attività lavorativa valutata nel suo complesso. La gestione dell'attività lavorativa comporta, di conseguenza, che l'appaltatore sia effettivamente in grado di esercitare autonomamente sui propri dipendenti il potere direttivo organizzativo senza che residui in capo alla committente alcuna possibilità di controllo in ordine alla esecuzione del servizio.
Valga osservare, invero, che i lavoratori sentiti nel corso delle ispezioni hanno dichiarato in maniera inequivoca di non aver mai conosciuto nessuno della cooperativa che formalmente ha provveduto alla loro assunzione e di aver sempre avuto la società ricorrente - in persona della - come effettivo CP_1
datore di lavoro;
addirittura tali lavoratori già dipendenti della società ricorrente sono stati indotti a rassegnare le dimissioni al dichiarato fine di essere solo formalmente assunti alle dipendenze della cooperativa, precisando di non aver mai conosciuto nessun responsabile della stessa.
Quanto sopra esposto trova conferma con quanto già accertato dall'attività di P.G. svolta dalla G.d.F. dalla quale è emerso che le suddette cooperative appartengono ad un complesso di aziende caratterizzate da “inesistenza di adeguate strutture aziendali“ e “mancanza di disponibilità finanziarie”.
In relazione all'attività ispettiva svolta dalla GdF nei confronti delle società coinvolte nel sistema di frode - tra le quali le suddette Cooperative rientrano - dai controlli fiscali effettuati nei loro confronti, sono state accertate infedeli dichiarazioni IVA con l'indicazione di “Operazioni passive fittizie con indebite compensazioni di crediti relativi agli anni 2017 e 2018”. Per quanto riguarda la forza lavoro è emerso che i rapporti di lavoro, comunicati al Centro per l'Impiego da parte delle Cooperative, sono stati formalmente costituiti al solo scopo di utilizzare indebite compensazioni di somme, dovute a titolo di imposta, derivanti da infedeli dichiarazioni IVA. Tali importi sono stati impiegati per la copertura dei contributi previdenziali dovuti per il personale formalmente in carico ma di fatto utilizzati dai “terzi beneficiari”. Tenuto conto delle dichiarazioni acquisite e della documentazione esaminata, nonché degli esiti dell'attività di P.G. svolta dalla GdF, è stato accertato che le Cooperative sono state costituite in maniera del tutto fittizia. Tale circostanza è stata ampiamente confermata da quanto dichiarato dai lavoratori che, rispondendo agli Ispettori, hanno dichiarato di aver lavorato alle dirette dipendenze della utilizzatrice e di non aver mai conosciuto persone responsabili delle Cooperative, né di aver mai partecipato alla vita sociale di alcuna di esse. La loro attività lavorativa, come già evidenziato, è stata sempre diretta ed organizzata dalla responsabile della società utilizzatrice. Sulla base di quanto accertato, i suddetti “contratti di appalto” devono ritenersi non genuini in quanto non sussistono i presupposti di legge (sopra richiamati) individuati dall'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e per la totale assenza del soggetto “appaltatore” che, come detto, è risultato del tutto fittizio e privo di una adeguata struttura imprenditoriale, capacità organizzativa e propri mezzi con l'attribuzione dei relativi costi.
L'impiego dei dipendenti oggetto della verifica ispettiva, di fatto, si configura in una forma di somministrazione di lavoro irregolare, di cui all'art. 27 del D.lgs.276/2003, in quanto posta in essere da un soggetto (pseudo appaltatore) non rispondente ai requisiti disciplinati dagli artt. 4 e 5 del medesimo
D.Lgs..
A tali rilievi consegue che la pretesa creditoria dell' è ampiamente comprovata dalla CP_2 documentazione agli atti e che la società ricorrente è tenuta all'adempimento atteso che “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cass. sent. n. 20/2016, n. 463/2012).
In merito all'eccepita prescrizione si osserva anzitutto che la contribuzione dovuta riguarda il periodo di paga complessivo dal 01/11/2017 al 13/06/2019;
considerato che
la prescrizione resta sospesa ai sensi dell'art. 2941 n. 8) avendo la società occultato dolosamente l'esistenza del debito, considerata la sospensione fino alla scoperta, da far coincidere con la conclusione degli accertamenti (18.10.2023) alcuna prescrizione risulta maturata all'atto della notifica del verbale di accertamento.
Peraltro, anche senza considerare la causa di sospensione, si sarebbe pervenuti alle medesime conclusioni, considerando che il verbale ispettivo è stato notificato il 20.10.2023, avuto riguardo alla sospensione del termine di prescrizione per effetto della legislazione emergenziale (l'art. 37, c. 2, del
D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 che dispone che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine di tale periodo: il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, quindi (129 giorni), è da ritenersi “neutro” ai fini del decorso della prescrizione, nonché
l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, che ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020).
Il ricorso deve essere pertanto respinto per infondatezza.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di OS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna delle parti convenute in € 8.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
OS, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di OS, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2197 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
con sede legale in SA (CS) alla via Machiavelli s.n.c. (P.I. Parte_1
) in p.l.r.p.t. nata a [...] il [...] e residente in [...]P.IVA_1 Controparte_1
ES (CS) alla via dei Caduti, n. 44 (C.F. ) nonché anche in proprio C.F._1
(quale obbligata in solido) la IG.ra nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
SP ES (CS) alla via dei Caduti, n. 44 (C.F. ), entrambe le parti C.F._1
elettivamente domiciliate in OS alla Via E. De Nicola N. 42 Cond. La Piscina, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Facciolla che le rappresenta e difende, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Muscatello
Parte ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_2 P.IVA_2
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_3
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1 n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in OS, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_2
Parte resistente
Nonché nei confronti di
(C.F. ) in persona del Direttore pro Controparte_3 P.IVA_4
tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse CP_4
, e con domicilio eletto presso la propria sede sita in
[...] Controparte_5 Controparte_6
OS, alla via P. de Roberto, n. 34
Parte resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La società e – che ha dichiarato di agire anche in proprio nella Parte_1 Controparte_1
Con qualità di coobligata solidale – hanno convenuto in giudizio l' e l' di OS al fine di sentir CP_2
accertare negativamente e quindi dichiarare insussistente e non dovuto il debito contributivo ed ogni ulteriore debenza nei confronti della società scaturente dal Verbale Unico di Parte_1
Accertamento n. 2023005537/DDL del 18.10.2023 e per l'effetto dichiarare nullo, o comunque annullare e/o dichiarare illegittimo e privo di efficacia il Verbale Unico di Accertamento n.
2023005537/DDL del 18.10.2023 emessi nei confronti della società e della IG.ra Parte_1
, per tutti i motivi dedotti. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo in via preliminare CP_8
l'inammissibilità del ricorso in opposizione a verbale di accertamento, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di lesività e, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che l'accertamento ispettivo è stato condotto dall' e quest'ultimo è l'unico titolare della pretesa CP_2
creditoria di natura contributiva, trattandosi di verbale unico di accertamento avente ad oggetto esclusivamente omissioni di carattere contributivo.
Si costituiva altresì l' che, eccepita la non autonoma impugnabilità del verbale, nel merito CP_2 argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso, alla luce degli accertamenti ispettivi compiuti, concludendo per il suo rigetto. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che con verbale unico di accertamento e notificazione N. 2023005537/DDL del
18/10/2023, i funzionari di vigilanza in servizio presso la DCM ROMA dell' , hanno concluso gli CP_2
accertamenti, iniziati il 26/06/2023 nei confronti della società, odierna opponente, corrente in
Corigliano - Rossano (CS), via Machiavelli s.n.c., esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, contestando a (legale rappresentante della società nel periodo Controparte_1
ispezionato) la commissione di illecito amministrativo per la violazione delle disposizioni normative di cui all'Art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 08/2016- Interposizione illecita da pseudo-appalto-; inoltre, i funzionari ispettivi hanno accertato, sul versante previdenziale, la debenza da parte della società della contribuzione dovuta sulla base delle retribuzioni che la cooperativa IL CA
(individuata quale “pseudo subappaltatrice”) ha dichiarato all' con l'invio dei flussi Uni-eMens CP_2
trasmessi.
Dalla disamina del verbale si evince che l'addebito contributivo riguarda il periodo di paga complessivo dal 01/11/2017 al 13/06/2019, tenuto conto dei termini prescrizionali relativi agli adempimenti previdenziali (D.L. 18/2020 - conv. L. 27/2020 e D.L. 183/2020), così come dettagliato nell'allegato Prospetto di Regolarizzazione Contributiva (a titolo di contributi, l'importo di €
330.500,03 e a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 226.944,56 come riportato in dettaglio nei prospetti allegati per un TOTALE pari a € 557.444,59).
Ciò posto, le parti opponenti hanno agito per domandare l'accertamento negativo dell'obbligo Con contributivo in questione, convenendo in giudizio e . CP_2
Con Per come accennato, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire nonché, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
Con Entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall' sono fondate per le seguenti ragioni.
Anzitutto, la società opponente e la legale rappresentante anche in proprio hanno agito per l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo e già sotto tale profilo emerge l'estraneità alla Con controversia dell' titolare, invero, del potere sanzionatorio in relazione ad illecito amministrativo pure accertato con il verbale in questione ma, si osserva che, come noto, sin dalla pronuncia a SU n.
16/2007, la Corte di legittimità è ha ripetutamente affermato che il destinatario di un verbale di contestazione di una violazione amministrativa non è legittimato ad impugnarlo in sede giudiziaria prima della conclusione dell'iter amministrativo di emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, come nel caso di specie (cfr. n. 16319/2010 e succ. conf.).
Co Invero, la – chiamata più volte a pronunciarsi sulla questione dell'esperibilità dell'azione di accertamento negativo del potere, in ipotesi spettante alla pubblica amministrazione, di infliggere una sanzione amministrativa per la violazione di norme in materia di tutela del lavoro, allorquando questo potere non sia stato ancora esercitato attraverso l'emanazione di una ingiunzione di pagamento, ma l'amministrazione si sia limitata a notificare all'asserito contravventore un verbale di accertamento ispettivo e di preannuncio di sanzioni pecuniarie in misura minima – è da molto tempo orientata nel senso dell'impossibilità di esercitare la detta azione di accertamento, anche se talvolta si parli di azione di annullamento del verbale ispettivo: impropriamente, poiché la giurisdizione civile nella materia ha per oggetto il rapporto fra il soggetto privato e la pubblica amministrazione, e non l'impugnazione dell'atto.
La Corte è dunque solita sostenere che "in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento non può essere direttamente impugnato davanti al giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, trattandosi di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza-ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. A tale principio è fatta eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza di normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza-ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della L. n.689 del 1981, il verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (Cass. 18 luglio 2003 n. 11236; 12 ottobre
2004 n. 20167; 30 maggio 2007 n. 12696; 3 agosto 2007 n. 18320; 12 ottobre 2007 n. 21493; 28 dicembre 2009 n. 27373). A questo orientamento hanno dato avallo sia le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 4 gennaio 2007 n. 16 sia la Corte Costituzionale con ordinanza 7 maggio 2002 n. 160. Il contrario precedente, dato da Cass. Sez. lav. 11 marzo 2005 n. 5366, non risulta persuasivo. Esso infatti afferma l'idoneità del verbale ispettivo al perfezionamento della fattispecie costitutiva del potere amministrativo di infliggere la sanzione e, correlativamente, del diritto, spettante al soggetto privato, di chiedere in giudizio il mero accertamento negativo. Ma il potere, come si è detto, nasce in concreto soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente la contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e la infligge con l'ordinanza-ingiunzione (così Sez. Un. n. 16 del 2007 cit.):solo in questo momento sorge l'interesse del privato (art. 100 cod. proc. civ.) a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Interesse indefettibile anche nella discussa categoria delle azioni di mero accertamento.
Sotto tale profilo, pertanto, difetta l'interesse ad agire in assenza, allo stato, di concreto esercizio da Con parte dell' del potere sanzionatorio attraverso l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Ed, inoltre, in conseguenza dei rilievi che precedono, deve affermarsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla IGnora in proprio (quale autore dell'illecito amministrativo di cui al verbale di CP_1
Con accertamento) e correlativamente la carenza di legittimazione passiva in capo all' di OS, siccome – avuto riguardo all'oggetto della domanda – la contestazione attorea attiene esclusivamente alla pretesa contributiva che vede quali titolari – dal lato attivo l' e dal lato passivo la società CP_2
opponente.
Soltanto tra la società ricorrente e l' , invero, intercorre il rapporto giuridico previdenziale per cui CP_2
è causa, avendo i funzionari accertato sotto tale profilo che l'obbligazione contributiva inevasa è CP_2
imputabile alla società odierna opponente.
Anche l' eccepisce la non autonoma impugnabilità del verbale di accertamento ma osserva il CP_2 giudice che i principi sopra richiamati – e invocati dall' in memoria – riguardano i verbali di CP_2 accertamento in tema di illeciti amministrativi. L , in particolare, eccepisce, l'inammissibilità del CP_2
ricorso per carenza di interesse ad agire, trattandosi di accertamento improduttivo di effetti nella sfera giuridica del destinatario, ritenendo che sia opponibile in sede giudiziaria soltanto l'eventuale avviso di addebito, titolo esecutivo, con il quale è ingiunto il pagamento della contribuzione omessa. L'eccezione non è condivisibile. Valga premettere che avverso gli accertamenti effettuati dagli uffici degli enti previdenziali è possibile per il debitore proporre un'azione di accertamento (negativo) tendente ad acclarare l'insussistenza della pretesa contributiva.
Tale possibilità trova un preciso riscontro normativo nell'art. 24, co. 3, d. lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione
a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Secondo l'insegnamento della SC (cfr. Cass. n. 22724/2013), dal combinato disposto del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3, e art. 25, comma 1, si desume che il debitore-datore di lavoro ha un interesse qualificato ad impugnare in sede giudiziaria l'atto di accertamento amministrativo dell'Istituto previdenziale, relativo a contributi o premi non versati, in quanto tale impugnativa produce l'effetto di inibire l'iscrizione a ruolo del credito dell'ente previdenziale, che verrà eseguita solo "in presenza di provvedimento esecutivo del giudice", pur non producendosi, simmetricamente, alcuna decadenza per l'ente previdenziale sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento giudiziale è divenuto definitivo, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 1, lett. b, cit. (vedi, per tutte: Cass. 14 ottobre 2009, n. 21791). Ne consegue che - diversamente da quel che avviene nel caso di impugnativa dell'atto di accertamento in sede amministrativa, per il quale ai sensi del comma 4 dell'art. 24 cit. l'iscrizione a ruolo deve avvenire comunque, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'indicato art. 25, comma 1, restando originariamente in capo all'ente solo la facoltà di sospendere, con provvedimento motivato, la riscossione, facoltà soppressa, con la decorrenza ivi stabilita, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, - nel caso di impugnazione in sede giudiziaria (quale è la presente) il legislatore prevede una normativa che appare finalizzata a favorire la scelta del contribuente "di anticipare la propria tutela giurisdizionale", anche nell'ottica di razionalizzare le iniziative di tipo giudiziario, riducendone i costi anche per gli enti previdenziali, senza peraltro pregiudicarne la possibilità di iscrivere a ruolo i propri crediti, sia pure dopo la valutazione delle relative pretese - al momento dell'emissione dell'atto di accertamento non ancora definitive, in sede amministrativa - da parte dell'autorità giudiziaria. È, quindi, evidente che, se il debitore decide di effettuare la suddetta impugnazione in sede giudiziaria dell'atto di accertamento in oggetto il suo diritto difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost., deve essere adeguatamente garantito, nel senso che deve essere posto in condizioni di conoscere le ragioni dell'accertamento in modo tale da poter apprestare specifiche e puntuali contestazioni. Ritenuta, pertanto, ammissibile l'azione volta all'accertamento negativo del credito previdenziale (tale dovendo qualificarsi l'azione che è stata correttamente proposta, chiedendo gli opponenti accertarsi l'insussistenza dell'obbligazione contributiva), quanto all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 c.c., occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio (Cass. N.
19762/2008, Cass. n. 1391 del 1985).
L'attore-ente previdenziale, nelle azioni di accertamento positivo, e il convenuto-ente previdenziale, nelle azioni di accertamento negativo, così come il convenuto-ente previdenziale nelle opposizioni alle iscrizioni a ruolo e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, mirano tutti allo stesso obiettivo, ossia all'affermazione dell'esistenza della pretesa contributiva.
La regola di giudizio deve, pertanto, essere la stessa, a prescindere dal ruolo processuale che le parti sostanziali rivestono, perché sarebbe contrario all'ordinamento giuridico che più cause aventi medesimo oggetto possano avere esito differente in considerazione del mancato assolvimento di diversi oneri probatori gravanti sulle parti in funzione esclusiva della veste processuale rivestita dalle stesse.
Ne deriva che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare la fondatezza della pretesa fatta valere mediante accertamento ispettivo rispetto alla quale si chiede un accertamento negativo.
Trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo ed, al contempo, sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).
Ulteriormente, si richiama l'insegnamento della SC per cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' , CP_2
parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cassaz. N.
27274/2018). Tanto premesso, la società opponente contesta gli esiti cui sono pervenuti i funzionari ispettivi e la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023005537/DDL del 18/10/2023 siccome lo stesso è carente dei requisiti contenutistici prescritti dall'art. 33 co. 4 della legge n.
183/2010, è stato adottato senza previo esperimento del tentativo di conciliazione e senza il rispetto della procedura trattandosi di appalto certificato ai sensi del D. Lgs. 276/2003, prevede una illegittima estensione della responsabilità solidale al committente per le somme aggiuntive/sanzioni civili in violazione dell'art. 21 comma 1 DL 5/2012 convertito in L. 35/2012 nonché è violativo dell'art. 25 comma 28-29 D.L. 223/2006 sussistendo la buona fede del committente che ha allegato i DURC per le singole cooperative partecipanti al consorzio;
eccepisce, infine, la prescrizione dei contributi.
Valga premettere che con verbale unico di accertamento e notificazione n.2023005537/DDL del
18/10/2023, i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede DCM ROMA hanno concluso gli accertamenti nei confronti della società in relazione al periodo dal 01/11/2017 Parte_1
al 30/06/2019 al fine di verificare la regolarità dei contratti di appalto intercorsi tra la Società ricorrente ed il e la . Controparte_10 Controparte_11
La verifica, inoltre, ha riguardato anche eventuali ulteriori rapporti tra la Società e altri Consorzi (Ad
Maiora, Vitae, nonché loro affidatarie dei servizi appaltati e alla verifica dei conseguenti CP_12 obblighi contributivi derivanti dall'impiego di personale dipendente.
Tali verifiche, a loro volta, sono state condotte alla luce degli esiti di una precedente indagine di Polizia
Giudiziaria svolta dal I° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma della Guardia di Finanza;
come da allegato provvedimento di trasmissione all' , dalle indagini della Guardia di Finanza di Roma è CP_2
scaturito il procedimento penale n. 15291/2018 presso la Procura della Repubblica di Roma che ha permesso di individuare un articolato sistema di relazioni e strutture societarie organizzate per la realizzazione di una pluralità di reati, tra cui gli artt. 3, 4, 10 e 10 quater del D. Lgs. 74/2000, artt. 648 ter 1 e 512 bis c.p., unificati dal reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e che ha coinvolto
297 società segnalate all'Istituto previdenziale “Al fine di consentire a codesto Ufficio di programmare
l'attività ispettiva finalizzata al recupero dei crediti indebitamente compensati, si invia l'elenco delle
297 società coinvolte nel sistema di frode”.
In particolare, la GdF ha messo a disposizione dei Funzionari ispettivi la documentazione acquisita nel corso dell'attività di P.G. dalla quale, tra l'altro, è emerso: a. la costituzione di numerose società qualificabili come “cartiere” per i seguenti motivi: - utilizzo di rappresentanti legali di comodo c.d.
“testa di legno”, privi di competenze professionali specifiche, perlopiù con precedenti penali;
- coincidenza degli indirizzi delle sedi legali delle società coinvolte ed inesistenza di adeguate strutture aziendali;
- breve durata della formale attività societaria;
- coincidenza delle attività esercitate;
- mancanza di disponibilità finanziarie;
- utilizzo, per la costituzione, di una ristretta cerchia di notai;
b. dichiarazioni di operazioni di acquisto caratterizzate da ingenti acquisti di beni ammortizzabili nel primissimo periodo di costituzione senza una valida giustificazione imprenditoriale, cui si aggiunge la coincidenza dei fornitori e clienti di tutte le società coinvolte;
c. dichiarazioni di volume d'affari irrisori rispetto agli acquisti effettuati;
d. creazione di rilevanti crediti IVA inesistenti finalizzati ad essere: - certificati mediante visto di conformità apposto da una ristretta cerchia di professionisti sodali;
- richiesti a rimborso;
- compensati per eseguire il pagamento di imposte per conto terzi;
- ceduti a terzi a prezzi antieconomici;
- utilizzati per la compensazione delle somme dovute a titolo di imposta/contributi relativi al personale formalmente in carico ma di fatto utilizzato dai terzi beneficiari.
I funzionari ispettivi hanno pertanto iniziato accertamenti nei confronti, tra gli altri soggetti CP_2 coinvolti, dell'odierna società ricorrente;
all'esito di tali accertamenti hanno redatto il verbale unico per cui è causa.
Per come accennato, all'esito degli accertamenti ispettivi che i funzionari di vigilanza hanno CP_2
condotto nei confronti della società ricorrente, muovendo dagli esiti delle indagini della G.d.F., è stato redatto verbale unico di accertamento e notificazione;
sulla base delle accurate indagini espletate, della copiosa documentazione esaminata e delle dichiarazioni acquisite, i funzionari ispettivi sono pervenuti alla conclusione, in sintesi, della non genuinità dei contratti di appalto stipulati con le cooperative
(costituite in modo fittizio) con conseguente configurazione di una forma di somministrazione di lavoro irregolare;
tali cooperative, risultante del tutto inadempienti agli obblighi contributivi, hanno utilizzato compensazioni illecite derivanti da falsi crediti a titolo di imposta e contributi (come da accertamenti della guardia di finanza); i contributi dovuti e non versati sono stati, pertanto, addebitati alla società
[...] sulla base della retribuzione che lo cooperative hanno dichiarato all' con l'invio Parte_2 CP_2
dei flussi Uniemens.
Avuto riguardo agli esiti degli accertamenti ispettivi, si osserva quanto segue.
Si premette che, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
L'art. 1655 c.c. dispone espressamente che “l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Il contratto di appalto nasce come un contratto di natura commerciale finalizzato all'esecuzione di un'opera o di un servizio e si distingue dal contratto di somministrazione che nasce invece come uno strumento per la fornitura di manodopera, da parte di soggetti autorizzati per legge. Invero, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del
D.lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
La suprema Corte insegna che “in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma
1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
12807 del 26/06/2020).
La disciplina delineata prevede che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del
2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cas., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020).
Pertanto, “l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del
d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore” (Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019).
Va rilevato che in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. nn. 15557/2019,
27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
Tanto premesso, nel caso di specie, gli ispettori hanno acquisito il contratto di appalto di servizi che la società ricorrente ha stipulato in data 1/11/2017 e per la durata di dodici mesi (con tacito rinnovo alla scadenza) con il (appaltatore) con il quale la Società ha affidato l'esecuzione delle CP_10 attività “descritte in premessa” (commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento ...),
l'elenco dei lavoratori impiegati presso i punti vendita PA tramite la Coop Il CA;
-
l'istanza di certificazione di contratti di lavoro alla Comm. Regionale di Cert. Controparte_13
relativa al contratto di appalto datata 01/11/2017; le fatture emesse Cons. GERI anni 2016, 2017 e
2019 con bonifici di pagamento;
successivamente, il 6/09/2023, è stata prodotta copia della certificazione contratto di appalto di servizi con rilasciata in data 14/06/2018. CP_14 Sostiene parte ricorrente che, stante la certificazione dei contratti di appalto, è stato violato l'art. 80
D.lgs. 276/2003 nella parte in cui prevede, ai fini della contestazione della qualificazione del contratto ovvero di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e la successiva proposizione del ricorso all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c. per erronea qualificazione del contratto ovvero per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Valga rilevare che il d.lgs. n. 276/2003 ha previsto, con il titolo VIII (procedure di certificazione), al capo I (certificazione dei contratti di lavoro) con l'art. 75, al fine dichiarato di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, la facoltà delle parti del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, la certificazione del contratto stesso secondo la procedura prevista nel titolo
VIII; il capo II del medesimo titolo VIII (nel prevedere altre ipotesi di certificazione) prevede, all'art. 84 che Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
Orbene, non è fondata la denunciata violazione dell'art. 80 ( certificazione>) sol che si osservi che il ricorso giurisdizionale avverso l'atto di certificazione (per i vizi indicati) -cui sono legittimati le parti e i terzi nei cui confronti l'atto è destinato a produrre effetti -
è meramente facoltativo, per come chiaramente evincibile dal tenore della norma in esame (
Parte ricorrente assume, inoltre, la violazione dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, per come modificato dall'art. 21, comma 1 D.L. 9 febbraio 2012 N. 5, conv. in L. 4 aprile 2012 N. 35, eccependo che delle sanzioni civili risponde soltanto il responsabile dell'inadempimento ma, osserva il giudice che l'art. 29 prevede in caso di appalto di opere o servizi, la responsabilità solidale di committente e appaltatore anche per i contributi previdenziali, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento, nelle ipotesi di appalto genuino e non anche, evidentemente, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, di somministrazione fraudolenta di manodopera. Parimenti infondata si rivela la dedotta violazione dell'art. 25 comma 28-29 D.L. 223/2006 siccome l'eventuale presenza di DURC regolari si giustifica per l'operatività del meccanismo del conguaglio e della compensazione con i falsi crediti IVA accertati dalla Guardia di finanza: in estrema sintesi crediti
Iva venivano portati in compensazione con i contributi dovuti ma di fatto le non hanno CP_11
versato alcunché per i lavoratori a servizio presso la pseudo committente (effettivo datore di lavoro).
Né tantomeno può parte ricorrente invocare la sua buona fede alla luce della sua partecipazione alla complessa operazione fraudolenta scoperta dapprima dalla Guardia di Finanza e di poi accertata dai funzionari . CP_2
Ed invero, le complesse indagini condotte hanno accertato la non genuinità dei contratti di appalto stipulati dalla ricorrente sulla base degli esiti confluiti nel verbale di accertamento che indica, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, gli esiti dettagliati degli accertamenti compiuti e l'analitica indicazione delle plurime fonti di prova.
Invero, dagli accurati accertamenti ispettivi condotti, è emersa l'assoluta non genuinità dei contratti di appalto di servizi formalmente stipulati che hanno avuto soltanto l'obiettivo di dissimulare l'interposizione fittizia dei lavoratori interessati.
Muovendo, invero, dalla definizione dettata dall'art. 1655 c.c. “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo in danaro” e considerato che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
n. 276/2003 “l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eIGenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” (art. 29, cit., 1 comma), nel caso in esame le Cooperative affidatarie
(pseudo appaltatrici) anziché assumere su di loro la gestione a proprio rischio di un'opera o di un servizio, si sono limitate ad una mera fornitura di manodopera in favore della (pseudo Parte_1
committente).
Anche le dichiarazioni rese dai lavoratori attestano che il potere direttivo ed organizzativo nei confronti del personale, formalmente assunto delle appaltatrici, è sempre stato, nella sostanza, affidato completamente alla committente (utilizzatrice del servizio). Le prestazioni svolte dai lavoratori, inoltre, appartengono alle mansioni tipiche dell'attività esercitata dall'azienda (commesso/a di vendita o di magazzino, magazziniere, conducente di furgone, addetto alla contabilità, …) coincidendo con il suo oggetto sociale. Nella fattispecie concreta, così come emerso nel corso dell'accertamento, è stato riscontrato un inserimento stabile dei dipendenti nel contesto organizzativo della Società (pseudo committente).
È inoltre emerso che tutto il personale alle dipendenze della società ricorrente, già lavorava alle sue dipendenze con le medesime mansioni, ma ha cessato il rapporto di lavoro il 31/10/2017 (ad eccezione di cinque dipendenti in congedo e, nel corso del 2018 la Società ha assunto un'impiegata per maternità
e congedo parentale); ad alcuni di loro, infatti, è stato proposto di continuare a lavorare per la Società cessando il rapporto di lavoro in essere e sottoscrivendo un nuovo contratto con la Coop. il Mercante.
Successivamente la ha nuovamente assunto direttamente il personale assumendo gli stessi Parte_1
dipendenti che erano già impiegati nelle proprie unità operative e solo formalmente alle dipendenze della cooperativa suddetta (IL CA Scarl).
Si riportano alcune dichiarazioni: : “trovai lavoro perché lavoravo per un'azienda Testimone_1 che commerciava all'ingrosso (CP Moda) e venni a sapere che il negozio cercava Parte_1 personale a cui mi proposi di essere assunto. Feci un colloquio con l'amministratrice dell'azienda
che si chiamava che mi assunse. La IG.ra disse dopo qualche mese che la Parte_1 CP_1 CP_1
cooperativa il Mercante aveva vinto un appalto e che il mio contratto di lavoro sarebbe passato a questa cooperativa. Di fatto io ho continuato a svolgere le mie mansioni senza nessuna differenza. Non ricordo di essere stato convocato per assemblee della cooperativa né di essere stato contattato dai suoi referenti. Tra giugno e luglio 2019 venni a sapere dalla IG.ra che c'erano stati dei problemi CP_1 tra la PA e la cooperativa e in seguito il 13 luglio fui riassunto dalla PA”.
: “lavoravo per la società dal 2012 (…) quando nel novembre 2017 Testimone_2 Parte_1
hanno dato in appalto alla cooperativa il Mercante scarl tutti i dipendenti. Durante tutto il mio periodo di lavoro presso il negozio, dal 2012 al 2021, incluso il periodo di lavoro con la cooperativa, il mio lavoro di aiuto commessa non è mai cambiato. (…) Per l'apertura del negozio ci organizzavamo tra noi, analogamente per i turni delle ferie, il cui calendario poi spedivamo per mail alla società trasparenza”.
“ho lavorato per il Mercante scarl dall'1/11/2017 fino al 14/03/2019 svolgendo le Testimone_3
mansioni di commessa presso il negozio denominato PA. Lavoro in questo luogo dal 2012, avevo come referente ed ho continuato ad avere lei come responsabile anche nel Controparte_1
periodo del Mercante. Nel 2017 la IG.ra ci comunicava che saremmo stati assunti dalla coop. CP_1
Mercante. Ma della cooperativa non ho mai conosciuto nessuno, non ho mai partecipato alle assemblee dei soci. Nel 2019 sono stata riassunta dalla ed evevo come referente Parte_1
sempre la IG.ra CP_1 : “ho lavorato con il Mercante dall'1/11/2017 al 19/02/2019 svolgendo le mansioni Testimone_4 di commessa presso il negozio di abbigliamento PA (…) Preciso di aver cominciato a lavorare per PA sin dal 2012. La mia referente era la IG.ta che nel Controparte_1
novembre 2017 ci ha comunicato che saremmo stati assunti dalla coop. Il Mercante. Non ho mai conosciuto nessuno della cooperativa, non mi sono mai rfecata presso la sede legale, mai partecipato all'assemblea dei soci. Anche in quel periodo avevo come referente la IG.ra a cui Controparte_1 facevo riferimento per assenza, permessi etc..”.
: “dal 2012 al 2020 ho lavorato ininterrottamente presso il negozio di abbigliamento Controparte_15
PA (…) come addetta alla vendita. I nostri rapporti di lavoro sono stati sempre con
l'amministratrice con la quale ci interfacciavamo per qualsiasi problema di lavoro. Controparte_1
Nel novembre 2017 ci avvisavano che saremmo stati transitati alle dipendenze della cooperativa il
Mercante senza troppe spiegazioni. Anche durante questo periodo il mio lavoro non è cambiato così come il mio rapporto con la IG.ra . CP_1
Di analogo contenute le altre dichiarazioni acquisite dagli ispettori;
i lavoratori, già dipendenti della società ricorrente, hanno dichiarato di essere stati indotti a rassegnare le dimissioni per passare alle dipendenze della cooperativa e che, pur formalmente assunti dalla cooperativa, non hanno mai conosciuto nessuno della compagine della formale datrice di lavoro, asserendo che referente è sempre stata la sola hanno riferito in maniera univoca e convergente che anche dopo il Controparte_1
passaggio formale alle dipendenze della cooperativa, nulla è mutato, avendo continuato a lavorare per la IGnora indicata quale unica referente. CP_1
In sintesi, nel 2017 i lavoratori già dipendenti della società furono indotti a rassegnare le dimissioni per essere formalmente assunti dal cooperativa con cui non hanno avuto mai alcun rapporto, essendo rimasta la responsabile della società quale effettivo datore di lavoro, nulla essendo mutato se non il formale soggetto datore di lavoro.
Dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva si evince che diversamente da quanto previsto dal contratto di appalto, all'interno dell'azienda, i lavoratori impiegati nell'appalto, nello svolgimento della propria attività lavorativa, facevano riferimento esclusivamente alla responsabile della società opponente realizzando in tal modo l'esercizio del potere gerarchico- direttivo da parte della Società. Nel caso in esame, dunque, è stato accertato che le cooperative appaltatrici sono carenti di quella “soglia minima di imprenditorialità” intesa in termini di adeguatezza della struttura imprenditoriale ovvero, nel caso in cui l'appaltatore utilizzi mezzi di proprietà dell'appaltante, di capacità di organizzazione e regolazione dei fattori produttivi con assunzione del relativo costo. In tale accezione deve potersi leggere quel “rischio di impresa”, specificatamente richiamato dall'art. 29 D.lgs. 276/2003, al fine di evitare che il comportamento dell'appaltatore si riduca ad una semplice fornitura di manodopera, come avvenuto nel caso di specie, senza che lo stesso assuma su di sé il rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in contratto.
Dunque, tale rischio deve potersi interpretare come rischio della gestione dell'intera attività lavorativa valutata nel suo complesso. La gestione dell'attività lavorativa comporta, di conseguenza, che l'appaltatore sia effettivamente in grado di esercitare autonomamente sui propri dipendenti il potere direttivo organizzativo senza che residui in capo alla committente alcuna possibilità di controllo in ordine alla esecuzione del servizio.
Valga osservare, invero, che i lavoratori sentiti nel corso delle ispezioni hanno dichiarato in maniera inequivoca di non aver mai conosciuto nessuno della cooperativa che formalmente ha provveduto alla loro assunzione e di aver sempre avuto la società ricorrente - in persona della - come effettivo CP_1
datore di lavoro;
addirittura tali lavoratori già dipendenti della società ricorrente sono stati indotti a rassegnare le dimissioni al dichiarato fine di essere solo formalmente assunti alle dipendenze della cooperativa, precisando di non aver mai conosciuto nessun responsabile della stessa.
Quanto sopra esposto trova conferma con quanto già accertato dall'attività di P.G. svolta dalla G.d.F. dalla quale è emerso che le suddette cooperative appartengono ad un complesso di aziende caratterizzate da “inesistenza di adeguate strutture aziendali“ e “mancanza di disponibilità finanziarie”.
In relazione all'attività ispettiva svolta dalla GdF nei confronti delle società coinvolte nel sistema di frode - tra le quali le suddette Cooperative rientrano - dai controlli fiscali effettuati nei loro confronti, sono state accertate infedeli dichiarazioni IVA con l'indicazione di “Operazioni passive fittizie con indebite compensazioni di crediti relativi agli anni 2017 e 2018”. Per quanto riguarda la forza lavoro è emerso che i rapporti di lavoro, comunicati al Centro per l'Impiego da parte delle Cooperative, sono stati formalmente costituiti al solo scopo di utilizzare indebite compensazioni di somme, dovute a titolo di imposta, derivanti da infedeli dichiarazioni IVA. Tali importi sono stati impiegati per la copertura dei contributi previdenziali dovuti per il personale formalmente in carico ma di fatto utilizzati dai “terzi beneficiari”. Tenuto conto delle dichiarazioni acquisite e della documentazione esaminata, nonché degli esiti dell'attività di P.G. svolta dalla GdF, è stato accertato che le Cooperative sono state costituite in maniera del tutto fittizia. Tale circostanza è stata ampiamente confermata da quanto dichiarato dai lavoratori che, rispondendo agli Ispettori, hanno dichiarato di aver lavorato alle dirette dipendenze della utilizzatrice e di non aver mai conosciuto persone responsabili delle Cooperative, né di aver mai partecipato alla vita sociale di alcuna di esse. La loro attività lavorativa, come già evidenziato, è stata sempre diretta ed organizzata dalla responsabile della società utilizzatrice. Sulla base di quanto accertato, i suddetti “contratti di appalto” devono ritenersi non genuini in quanto non sussistono i presupposti di legge (sopra richiamati) individuati dall'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e per la totale assenza del soggetto “appaltatore” che, come detto, è risultato del tutto fittizio e privo di una adeguata struttura imprenditoriale, capacità organizzativa e propri mezzi con l'attribuzione dei relativi costi.
L'impiego dei dipendenti oggetto della verifica ispettiva, di fatto, si configura in una forma di somministrazione di lavoro irregolare, di cui all'art. 27 del D.lgs.276/2003, in quanto posta in essere da un soggetto (pseudo appaltatore) non rispondente ai requisiti disciplinati dagli artt. 4 e 5 del medesimo
D.Lgs..
A tali rilievi consegue che la pretesa creditoria dell' è ampiamente comprovata dalla CP_2 documentazione agli atti e che la società ricorrente è tenuta all'adempimento atteso che “l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cass. sent. n. 20/2016, n. 463/2012).
In merito all'eccepita prescrizione si osserva anzitutto che la contribuzione dovuta riguarda il periodo di paga complessivo dal 01/11/2017 al 13/06/2019;
considerato che
la prescrizione resta sospesa ai sensi dell'art. 2941 n. 8) avendo la società occultato dolosamente l'esistenza del debito, considerata la sospensione fino alla scoperta, da far coincidere con la conclusione degli accertamenti (18.10.2023) alcuna prescrizione risulta maturata all'atto della notifica del verbale di accertamento.
Peraltro, anche senza considerare la causa di sospensione, si sarebbe pervenuti alle medesime conclusioni, considerando che il verbale ispettivo è stato notificato il 20.10.2023, avuto riguardo alla sospensione del termine di prescrizione per effetto della legislazione emergenziale (l'art. 37, c. 2, del
D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 che dispone che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine di tale periodo: il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, quindi (129 giorni), è da ritenersi “neutro” ai fini del decorso della prescrizione, nonché
l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, che ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020).
Il ricorso deve essere pertanto respinto per infondatezza.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di OS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna delle parti convenute in € 8.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
OS, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti