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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
Nel giudizio promosso da
Parte_1
Con l'Avv. Paladini
Contro
CP_1
e dif dall'Avv. Battiato
[...]
Controparte_2
e dif dall'Avv. Tarantini
[...]
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31.1.25 la parte ricorrente sopra indicata espose che in data 15.1.25 aveva ricevuto dall' una comunicazione preventiva di ipoteca, avente ad oggetto il pagamento CP_3 di contributi previdenziali per numerosi avvisi di addebito con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €.16.927,43. Il ricorrente eccepiva in primis di non aver mai ricevuto gli ava .
La resistente negava la fondatezza della pretesa attorea chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto gli ava che sono il presupposto della odierna comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria. L' ha provato invece di aver regolarmente CP_1 notificato tutti gli AVA, per alcuni dei quali peraltro risultano pagamenti parziali a seguito di richiesta di rateazione. Tutte le questioni, ivi inclusa quella concernente la decadenza ex art.25, avrebbero dovuto dunque essere proposte nei 40 giorni dalla notifica degli ava stessi, consolidandosi altrimenti il titolo.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1500,00, oltre iva e cpa, cadauno per entrambi i convenuti;
Taranto, 10.11.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
Nel giudizio promosso da
Parte_1
Con l'Avv. Paladini
Contro
CP_1
e dif dall'Avv. Battiato
[...]
Controparte_2
e dif dall'Avv. Tarantini
[...]
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31.1.25 la parte ricorrente sopra indicata espose che in data 15.1.25 aveva ricevuto dall' una comunicazione preventiva di ipoteca, avente ad oggetto il pagamento CP_3 di contributi previdenziali per numerosi avvisi di addebito con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €.16.927,43. Il ricorrente eccepiva in primis di non aver mai ricevuto gli ava .
La resistente negava la fondatezza della pretesa attorea chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto gli ava che sono il presupposto della odierna comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria. L' ha provato invece di aver regolarmente CP_1 notificato tutti gli AVA, per alcuni dei quali peraltro risultano pagamenti parziali a seguito di richiesta di rateazione. Tutte le questioni, ivi inclusa quella concernente la decadenza ex art.25, avrebbero dovuto dunque essere proposte nei 40 giorni dalla notifica degli ava stessi, consolidandosi altrimenti il titolo.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1500,00, oltre iva e cpa, cadauno per entrambi i convenuti;
Taranto, 10.11.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE