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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 695/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 362 del 30.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Olga Porta ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Napoli – appellante nei confronti di:
, Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di
[...]
Bologna e domiciliati presso i relativi Uffici in Bologna – appellati;
nonché di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Sirio Controparte_3
IA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Frattamaggiore – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 9.10.2025, udita la relazione della causa,
1 sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07820229001958626/00 con la quale, facendo seguito alle ordinanze-ingiunzione n. 495/2011 e n. 496/2011, notificate in data 23.12.2011, e alla cartella di pagamento n. 078 20150005924405000, notificata il 22.9.2015, era stato chiesto il pagamento di € 99.776,141 a titolo di sanzioni amministrative e maggiorazioni maturate ex art. 27 della l. n. 689/1981.
L'opponente eccepiva, quale unico motivo di impugnazione, la prescrizione del credito.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, reputava inammissibile l'eccezione se riferita alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo delle pretese sanzionatorie ad opera dell'Amministrazione procedente
( ), non essendo stata avanzata la censura entro il termine Controparte_4 decadenziale di trenta giorni decorrenti dalla notificazione (23.12.2011) delle ordinanze-ingiunzione dalle quali l'intimazione di pagamento impugnata traeva origine.
Con riferimento alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo delle pretese sanzionatorie, in relazione alla quale l'opposizione era qualificata come opposizione all'esecuzione, il Tribunale rilevava la sussistenza dei seguenti atti interruttivi:
- pignoramento presso terzi n. 0788620160000082001, notificato in data
21.5.2016;
- intimazione di pagamento n. 07820229001958626000, notificata in data
6.8.2022.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che i termini prescrizionali erano stati sospesi e differiti per effetto della normativa emanata durante la pandemia da COVID-19.
Precisamente, il Giudice affermava che “Viene in rilievo, nell'ipotesi in controversia, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, che così dispone:
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese
2 successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs.
24 settembre 2015, n. 159...”.
L'art. 12 predetto (Sospensione dei termini per eventi eccezionali) dispone:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Ne deriva che, dall'8.3.2020 al 31.08.2021, i termini prescrizionali sono sospesi”.
Da tanto discendeva, come evidenziato dal Giudice, che “nessuna prescrizione può dirsi maturata al 6.08.2022, data di notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata”.
2. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, a fronte delle seguenti conclusioni: “- Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza 362/2022 emessa dal Tribunale di Parma, in persona del
Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri, N.R.G. 796/2022, pubblicata il 30.04.2024, mai notificata per tutto quanto esposto al punto 1. In particolare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto annullare
l'intimazione di pagamento di cui è causa. Nel merito: - Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza 362/2024 emessa dal Tribunale di Parma, in persona del Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri, N.R.G. 796/2022, pubblicata il
30.04.2024, mai notificata per i motivi esposti e per l'effetto annullare
l'intimazione di pagamento n. n.07820229001958626/00. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Le controparti si sono costituite in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto non maturata la prescrizione del credito.
Rileva, la parte, che l'art. 68 del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, si riferiva ai carichi tributari e non tributari affidati all'agente per la riscossione tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021. Il rinvio operato dalla disposizione all'art. 12 del d.lgs.
n. 159/2015 faceva poi riferimento soltanto solo ai termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli Enti impositori “ed infatti il terzo (e ultimo)
3 periodo del comma 1 dell'art. 68, nel richiamare il predetto articolo 12, si riferiva solamente al comma 3 dell'art. 12, secondo cui “L' CP_5
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il
[...] periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, come si evince dalla stessa documentazione allegata dalle controparti, il credito portato dall'intimazione era stato affidato all'
[...]
nell'anno 2015, non trovando pertanto applicazione la proroga di cui CP_3 all'art. 68 cit.
Essendo pacifico che il credito è soggetto a prescrizione quinquennale, lo stesso sarebbe stato dunque da considerare estinto per prescrizione (anche a voler considerare come interruzione della prescrizione la notifica del pignoramento presso terzi del 21.5.2016).
Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza in quanto il Giudice non si è pronunciato sulla propria carenza di legittimazione, come emersa in corso di causa. Precisamente, all'udienza dell'11.4.2023, su richiesta di parte opponente, il Giudice aveva concesso termine per note in replica alle memorie difensive di parte opposta. Nelle note, ritualmente depositate in data 10.5.2023, era stato evidenziato un ulteriore profilo che avrebbe comportato l'accoglimento del ricorso, ovverosia la carenza di legittimazione della sig.ra , che mai era Pt_1 stata legale rappresentante della società sanzionata;
quest'ultima, come risulta dagli atti camerali e come riportato nella ingiunzione ex adverso prodotta, era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel mese di ottobre 2010.
In ogni caso, pur volendo attribuire alla parte la carica di legale rappresentante della società, alla stessa non sarebbe stato imputabile il pagamento della sanzione amministrativa, in quanto il sistema sanzionatorio aveva trovato una parziale deroga per effetto dell'art. 7 del d. l. n. 269/2003, in forza del quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale riferibile a società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, con salvezza dell'autore materiale della violazione.
Con il terzo motivo, la parte, auspicando la riforma del provvedimento impugnato, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice l'ha condannata al pagamento delle spese di lite senza limitarsi ad applicare i minimi di scaglione, tenendo conto dell'assenza di istruttoria e della limitata attività processuale.
4. Il primo motivo è fondato.
L'art. 68, comma 1, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti
4 dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015 stabiliva che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, mentre il comma 3 precisava che “L non Controparte_5 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Il richiamo alle riportate disposizioni non è evidentemente pertinente, poiché la sospensione ivi menzionata riguardava i termini di “versamento” dei contributi previdenziali, ovverosia i termini di versamento originari e non ancora scaduti, pur relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione nonché agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d. l. n. 78/2010, conv. con mod. nella l. n. 122/2010.
Nel caso di specie, tuttavia, i termini dei versamenti dovuti in relazione alla cartella di pagamento (notificata nel 2015) risultavano già ampiamente scaduti alla data del termine iniziale del periodo di sospensione, che non poteva trovare applicazione (così come non poteva farsi questione, di conseguenza, dell'art. 12 cit.).
Alla data di ricezione dell'intimazione di pagamento (2022), pertanto, anche a considerare l'atto interruttivo del 2016, il credito azionato era certamente già estinto per maturazione della prescrizione quinquennale (ex art. 28 della l. n.
689/1981).
Tale esito comporta comunque l'assorbimento del secondo motivo.
5 5. L'appello è allora da accogliere, con riforma della sentenza, non essendo dovuto, a seguito dell'estinzione del credito per prescrizione, il pagamento dell'importo di cui all'intimazione di pagamento opposta.
6 La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza (con assorbimento del terzo motivo, relativo al caso in cui fosse stata confermata la soccombenza dell'appellante) con l' Controparte_3
, provvedendosi come in dispositivo. Le spese si compensano con
[...]
l , estraneo alla vicenda in relazione alla quale è maturata la CP_1 prescrizione del credito.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara che l'appellante non è tenuta al pagamento dell'importo di cui all'intimazione di pagamento, essendosi estinto il credito per prescrizione;
condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado, in € 5.400,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 43,00 per esborsi e, per il presente grado, in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 388,50 per esborsi, il tutto da distrarsi in favore della procuratrice dell'appellante; compensa le spese del doppio grado di giudizio con l' . CP_1
Così deciso in Bologna il 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 695/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 362 del 30.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Olga Porta ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Napoli – appellante nei confronti di:
, Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di
[...]
Bologna e domiciliati presso i relativi Uffici in Bologna – appellati;
nonché di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Sirio Controparte_3
IA ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Frattamaggiore – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 9.10.2025, udita la relazione della causa,
1 sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07820229001958626/00 con la quale, facendo seguito alle ordinanze-ingiunzione n. 495/2011 e n. 496/2011, notificate in data 23.12.2011, e alla cartella di pagamento n. 078 20150005924405000, notificata il 22.9.2015, era stato chiesto il pagamento di € 99.776,141 a titolo di sanzioni amministrative e maggiorazioni maturate ex art. 27 della l. n. 689/1981.
L'opponente eccepiva, quale unico motivo di impugnazione, la prescrizione del credito.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, reputava inammissibile l'eccezione se riferita alla prescrizione maturata antecedentemente all'iscrizione a ruolo delle pretese sanzionatorie ad opera dell'Amministrazione procedente
( ), non essendo stata avanzata la censura entro il termine Controparte_4 decadenziale di trenta giorni decorrenti dalla notificazione (23.12.2011) delle ordinanze-ingiunzione dalle quali l'intimazione di pagamento impugnata traeva origine.
Con riferimento alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo delle pretese sanzionatorie, in relazione alla quale l'opposizione era qualificata come opposizione all'esecuzione, il Tribunale rilevava la sussistenza dei seguenti atti interruttivi:
- pignoramento presso terzi n. 0788620160000082001, notificato in data
21.5.2016;
- intimazione di pagamento n. 07820229001958626000, notificata in data
6.8.2022.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che i termini prescrizionali erano stati sospesi e differiti per effetto della normativa emanata durante la pandemia da COVID-19.
Precisamente, il Giudice affermava che “Viene in rilievo, nell'ipotesi in controversia, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, che così dispone:
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese
2 successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs.
24 settembre 2015, n. 159...”.
L'art. 12 predetto (Sospensione dei termini per eventi eccezionali) dispone:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Ne deriva che, dall'8.3.2020 al 31.08.2021, i termini prescrizionali sono sospesi”.
Da tanto discendeva, come evidenziato dal Giudice, che “nessuna prescrizione può dirsi maturata al 6.08.2022, data di notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata”.
2. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, a fronte delle seguenti conclusioni: “- Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza 362/2022 emessa dal Tribunale di Parma, in persona del
Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri, N.R.G. 796/2022, pubblicata il 30.04.2024, mai notificata per tutto quanto esposto al punto 1. In particolare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto annullare
l'intimazione di pagamento di cui è causa. Nel merito: - Accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza 362/2024 emessa dal Tribunale di Parma, in persona del Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri, N.R.G. 796/2022, pubblicata il
30.04.2024, mai notificata per i motivi esposti e per l'effetto annullare
l'intimazione di pagamento n. n.07820229001958626/00. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Le controparti si sono costituite in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto non maturata la prescrizione del credito.
Rileva, la parte, che l'art. 68 del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, si riferiva ai carichi tributari e non tributari affidati all'agente per la riscossione tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021. Il rinvio operato dalla disposizione all'art. 12 del d.lgs.
n. 159/2015 faceva poi riferimento soltanto solo ai termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli Enti impositori “ed infatti il terzo (e ultimo)
3 periodo del comma 1 dell'art. 68, nel richiamare il predetto articolo 12, si riferiva solamente al comma 3 dell'art. 12, secondo cui “L' CP_5
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il
[...] periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, come si evince dalla stessa documentazione allegata dalle controparti, il credito portato dall'intimazione era stato affidato all'
[...]
nell'anno 2015, non trovando pertanto applicazione la proroga di cui CP_3 all'art. 68 cit.
Essendo pacifico che il credito è soggetto a prescrizione quinquennale, lo stesso sarebbe stato dunque da considerare estinto per prescrizione (anche a voler considerare come interruzione della prescrizione la notifica del pignoramento presso terzi del 21.5.2016).
Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza in quanto il Giudice non si è pronunciato sulla propria carenza di legittimazione, come emersa in corso di causa. Precisamente, all'udienza dell'11.4.2023, su richiesta di parte opponente, il Giudice aveva concesso termine per note in replica alle memorie difensive di parte opposta. Nelle note, ritualmente depositate in data 10.5.2023, era stato evidenziato un ulteriore profilo che avrebbe comportato l'accoglimento del ricorso, ovverosia la carenza di legittimazione della sig.ra , che mai era Pt_1 stata legale rappresentante della società sanzionata;
quest'ultima, come risulta dagli atti camerali e come riportato nella ingiunzione ex adverso prodotta, era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel mese di ottobre 2010.
In ogni caso, pur volendo attribuire alla parte la carica di legale rappresentante della società, alla stessa non sarebbe stato imputabile il pagamento della sanzione amministrativa, in quanto il sistema sanzionatorio aveva trovato una parziale deroga per effetto dell'art. 7 del d. l. n. 269/2003, in forza del quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale riferibile a società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, con salvezza dell'autore materiale della violazione.
Con il terzo motivo, la parte, auspicando la riforma del provvedimento impugnato, censura la sentenza nella parte in cui il Giudice l'ha condannata al pagamento delle spese di lite senza limitarsi ad applicare i minimi di scaglione, tenendo conto dell'assenza di istruttoria e della limitata attività processuale.
4. Il primo motivo è fondato.
L'art. 68, comma 1, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, ha previsto che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti
4 dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015 stabiliva che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, mentre il comma 3 precisava che “L non Controparte_5 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Il richiamo alle riportate disposizioni non è evidentemente pertinente, poiché la sospensione ivi menzionata riguardava i termini di “versamento” dei contributi previdenziali, ovverosia i termini di versamento originari e non ancora scaduti, pur relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione nonché agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d. l. n. 78/2010, conv. con mod. nella l. n. 122/2010.
Nel caso di specie, tuttavia, i termini dei versamenti dovuti in relazione alla cartella di pagamento (notificata nel 2015) risultavano già ampiamente scaduti alla data del termine iniziale del periodo di sospensione, che non poteva trovare applicazione (così come non poteva farsi questione, di conseguenza, dell'art. 12 cit.).
Alla data di ricezione dell'intimazione di pagamento (2022), pertanto, anche a considerare l'atto interruttivo del 2016, il credito azionato era certamente già estinto per maturazione della prescrizione quinquennale (ex art. 28 della l. n.
689/1981).
Tale esito comporta comunque l'assorbimento del secondo motivo.
5 5. L'appello è allora da accogliere, con riforma della sentenza, non essendo dovuto, a seguito dell'estinzione del credito per prescrizione, il pagamento dell'importo di cui all'intimazione di pagamento opposta.
6 La regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza (con assorbimento del terzo motivo, relativo al caso in cui fosse stata confermata la soccombenza dell'appellante) con l' Controparte_3
, provvedendosi come in dispositivo. Le spese si compensano con
[...]
l , estraneo alla vicenda in relazione alla quale è maturata la CP_1 prescrizione del credito.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara che l'appellante non è tenuta al pagamento dell'importo di cui all'intimazione di pagamento, essendosi estinto il credito per prescrizione;
condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado, in € 5.400,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 43,00 per esborsi e, per il presente grado, in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 388,50 per esborsi, il tutto da distrarsi in favore della procuratrice dell'appellante; compensa le spese del doppio grado di giudizio con l' . CP_1
Così deciso in Bologna il 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
6