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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 176 /2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Belvedere di Spinello alla via Napoli, 64, presso lo studio dell'Avv.
Teresa Procopio (c.f. ; , che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(c.f. , nata il [...] a [...], residente Parte_2 C.F._3 in Crotone alla via Dei Fagiani, 2, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Belvedere di
Spinello alla via Napoli, 64 , presso lo studio dell'Avv. Teresa Procopio (c.f. ; C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 11.02.2025, Parte_1
esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 17.08.1999 nel Comune di Rocca di Neto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 19, P.2, S. A;
- che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e , nato Per_1 Per_2
a Crotone il 30.05.2005;
- che nell'anno 2023 si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Crotone. Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credano;
2) i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3) La casa coniugale rimane definitivamente assegnata alla RA dove continuerà Parte_2
a vivere con i figli e;
Per_1 Per_2
4) Il Signor avendo trovato lavoro dal gennaio del 2024 ha già provveduto a versare al Parte_1 figlio la somma di €. 400,00 corrispondenti alla somma di €. 50,00 per le mensilità in Per_2 arretrato da gennaio ad Agosto 2024;
5)I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano definitivamente alla corresponsione di un assegno;
6)Il Signor inoltre ha già provveduto a versare l'intera somma dovuta ad arretrati per spese Parte_1 mediche e quant'altro in favore del figlio;
Per_2
7)Pertanto il Signor ha assolto a tutti i doveri assunti in costanza di separazione. Parte_1
8)I rapporti personali e patrimoniali tra il Signor e i figli e verranno Parte_1 Per_1 Per_2 gestiti tra di loro in piena autonomia essendo entrambi i ragazzi maggiorenni ed entrambi autonomi.”
Con decreto del 15.02.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 19.03.2025 le parti depositavano note scritte, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 09.05.2023, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone n. 3282/2023 dell'11.05.2023; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data
11.02.2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 176/2025 R.G. V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario
[...] Parte_2 in data 17.08.1999, nel Comune di Rocca di Neto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto comune al N. 19, P.2, S. A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca di Neto
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 176 /2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Belvedere di Spinello alla via Napoli, 64, presso lo studio dell'Avv.
Teresa Procopio (c.f. ; , che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(c.f. , nata il [...] a [...], residente Parte_2 C.F._3 in Crotone alla via Dei Fagiani, 2, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Belvedere di
Spinello alla via Napoli, 64 , presso lo studio dell'Avv. Teresa Procopio (c.f. ; C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 11.02.2025, Parte_1
esponevano:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 17.08.1999 nel Comune di Rocca di Neto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 19, P.2, S. A;
- che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e , nato Per_1 Per_2
a Crotone il 30.05.2005;
- che nell'anno 2023 si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Crotone. Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credano;
2) i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3) La casa coniugale rimane definitivamente assegnata alla RA dove continuerà Parte_2
a vivere con i figli e;
Per_1 Per_2
4) Il Signor avendo trovato lavoro dal gennaio del 2024 ha già provveduto a versare al Parte_1 figlio la somma di €. 400,00 corrispondenti alla somma di €. 50,00 per le mensilità in Per_2 arretrato da gennaio ad Agosto 2024;
5)I coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano definitivamente alla corresponsione di un assegno;
6)Il Signor inoltre ha già provveduto a versare l'intera somma dovuta ad arretrati per spese Parte_1 mediche e quant'altro in favore del figlio;
Per_2
7)Pertanto il Signor ha assolto a tutti i doveri assunti in costanza di separazione. Parte_1
8)I rapporti personali e patrimoniali tra il Signor e i figli e verranno Parte_1 Per_1 Per_2 gestiti tra di loro in piena autonomia essendo entrambi i ragazzi maggiorenni ed entrambi autonomi.”
Con decreto del 15.02.2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 19.03.2025 le parti depositavano note scritte, con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 09.05.2023, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone n. 3282/2023 dell'11.05.2023; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data
11.02.2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 176/2025 R.G. V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario
[...] Parte_2 in data 17.08.1999, nel Comune di Rocca di Neto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto comune al N. 19, P.2, S. A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rocca di Neto
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli