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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1770 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/10/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GAMBA MARCO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MAFFEZZONI LAURA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/1072024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI come precisate dalle parti all'udienza del 06/02/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 23/10/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con n Cremona il 24 maggio 2014 (atto trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile del Comune di Cremona atto 31, serie C, parte II e nei registri dello Stato
Civile del Comune di Gerre de' Caprioli n. 4, anno 2014, parte II, serie c), unione dalla quale non sono nati figli, e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 07/04/2022, omologato dal Tribunale di Cremona con decreto 12/05/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. La ricorrente allegava che, dopo il matrimonio, l'unione materiale e spirituale si è era disgregata irrimediabilmente e, dopo la separazione consensuale, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi. , pur dando atto della pendenza di parallelo Parte_1
procedimento tra le parti avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti del marito, non formulava alcuna altra richiesta nel presente giudizio.
Con comparsa depositata il 19/12/2024 si costituiva in giudizio prendendo posizione CP_1
sui fatti allegati e aderendo alla domanda sullo status formulata dalla moglie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di prima comparizione del 06/02/2025 il
Giudice delegato, sentite le parti, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande a contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Entrambi i procuratori si riportavano alle conclusioni in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/02/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Cremona il 24 maggio 2014 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cremona atto
31, serie C, parte II e nei registri dello Stato Civile del Comune di Gerre de' Caprioli n. 4, anno 2014, parte II, serie c).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 07/04/2022, omologato dal Tribunale di Cremona con decreto 12/05/2022.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parto dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Atteso che le parti hanno presentato domande convergenti, non ravvisandosi alcuna soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Cremona il 24 maggio 2014 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Cremona atto 31, serie C, parte II e nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gerre de' Caprioli n. 4, anno 2014, parte II, serie c);
2. DICHIARA compensate le spese di lite;
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Cremona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/10/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GAMBA MARCO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MAFFEZZONI LAURA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/1072024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI come precisate dalle parti all'udienza del 06/02/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 23/10/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con n Cremona il 24 maggio 2014 (atto trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile del Comune di Cremona atto 31, serie C, parte II e nei registri dello Stato
Civile del Comune di Gerre de' Caprioli n. 4, anno 2014, parte II, serie c), unione dalla quale non sono nati figli, e di essersi separata dal marito con verbale di separazione consensuale del 07/04/2022, omologato dal Tribunale di Cremona con decreto 12/05/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. La ricorrente allegava che, dopo il matrimonio, l'unione materiale e spirituale si è era disgregata irrimediabilmente e, dopo la separazione consensuale, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi. , pur dando atto della pendenza di parallelo Parte_1
procedimento tra le parti avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti del marito, non formulava alcuna altra richiesta nel presente giudizio.
Con comparsa depositata il 19/12/2024 si costituiva in giudizio prendendo posizione CP_1
sui fatti allegati e aderendo alla domanda sullo status formulata dalla moglie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di prima comparizione del 06/02/2025 il
Giudice delegato, sentite le parti, non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande a contenuto economico e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Entrambi i procuratori si riportavano alle conclusioni in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/02/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Cremona il 24 maggio 2014 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cremona atto
31, serie C, parte II e nei registri dello Stato Civile del Comune di Gerre de' Caprioli n. 4, anno 2014, parte II, serie c).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 07/04/2022, omologato dal Tribunale di Cremona con decreto 12/05/2022.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parto dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Atteso che le parti hanno presentato domande convergenti, non ravvisandosi alcuna soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Cremona il 24 maggio 2014 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Cremona atto 31, serie C, parte II e nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gerre de' Caprioli n. 4, anno 2014, parte II, serie c);
2. DICHIARA compensate le spese di lite;
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Cremona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato