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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1489/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. CECI BEATRICE
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la sig.ra , Parte_1
contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo previamente esperito, ha convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per CP_1
ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n.
222/1984 dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito nel giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Si procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, Dott. Persona_1
anche in fase di opposizione.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito di note ex art. 127 ter. c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacita' di Controparte_3
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente
a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass. 17812/2003).
Ebbene, i requisiti sanitari innanzi indicati non risultano soddisfatti nel caso di specie. Ed invero il Dott. dopo aver visitato la perizianda ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le accertate patologie (lieve insufficienza del circolo venoso in pregressa safenectomia bilaterale, insufficienza mitralica in paziente non in trattamento cardiologico, spondilodiscoartrosi ed artrosi acromion-claveare destra a modesto impegno funzionale;
disturbo bipolare a componente progressiva di grado medio), la stessa non fosse nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della l. 222 /1984.
In proposito, specifica il consulente quanto segue: “Le valutazioni cliniche espresse in particolare dal precedente CTU dottor che consta l'assenza di segni di Per_2
insufficienza cardiaca di rilevante incidenza clinica in paziente che non assume terapia farmacologica, sono pienamente confermata dalla odierna visita medica, come pure il buon controllo della sindrome bipolare e delle algie correlate all'artrosi con farmaci antidolorifici con paziente tra l'altro normopeso”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario – ribadite anche a seguito delle osservazioni alla bozza fatte pervenire dalla ricorrente - possono essere fatte proprie da questo giudice, in quanto puntualmente motivate ed esenti da vizi logici.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. presente in atti. Per le stesse ragioni le spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese di lite irripetibili;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1 Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
BE OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1489/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. CECI BEATRICE
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la sig.ra , Parte_1
contestando gli esiti del giudizio di accertamento tecnico preventivo previamente esperito, ha convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli per CP_1
ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge n.
222/1984 dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito nel giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Si procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, Dott. Persona_1
anche in fase di opposizione.
La causa viene così decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito di note ex art. 127 ter. c.p.c.
Il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della l. 222/1984 prevede che: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacita' di Controparte_3
lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente
a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
In proposito, giova sottolineare come la giurisprudenza sia ormai concorde nell'affermare che la verifica del requisito medico-legale debba essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato; pertanto, non è possibile fare ricorso alle tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile, dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica, ma è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini specifiche del soggetto (Cass. 7770/2006; Cass. 17812/2003).
Ebbene, i requisiti sanitari innanzi indicati non risultano soddisfatti nel caso di specie. Ed invero il Dott. dopo aver visitato la perizianda ed esaminata la Per_1
documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le accertate patologie (lieve insufficienza del circolo venoso in pregressa safenectomia bilaterale, insufficienza mitralica in paziente non in trattamento cardiologico, spondilodiscoartrosi ed artrosi acromion-claveare destra a modesto impegno funzionale;
disturbo bipolare a componente progressiva di grado medio), la stessa non fosse nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della l. 222 /1984.
In proposito, specifica il consulente quanto segue: “Le valutazioni cliniche espresse in particolare dal precedente CTU dottor che consta l'assenza di segni di Per_2
insufficienza cardiaca di rilevante incidenza clinica in paziente che non assume terapia farmacologica, sono pienamente confermata dalla odierna visita medica, come pure il buon controllo della sindrome bipolare e delle algie correlate all'artrosi con farmaci antidolorifici con paziente tra l'altro normopeso”.
Le conclusioni a cui è giunto l'ausiliario – ribadite anche a seguito delle osservazioni alla bozza fatte pervenire dalla ricorrente - possono essere fatte proprie da questo giudice, in quanto puntualmente motivate ed esenti da vizi logici.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. presente in atti. Per le stesse ragioni le spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese di lite irripetibili;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1 Tivoli, il 17/12/2025
Il giudice
BE OT