Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 40.000.000 per l'acquisto di automezzi da concedersi in uso alla Polizia stradale per servizi di interesse del Ministero dei trasporti.
E' autorizzata la spesa di lire 40.000.000 per l'acquisto di automezzi da concedersi in uso alla Polizia stradale per servizi di interesse del Ministero dei trasporti.