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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 184/2021
All'udienza del 15/04/2025, davanti al Giudice Alessia Annunziata,
È presente per l'appellata avv . la Controparte_1 Parte_1 quale si riporta agli scritti difensivi ed ai verbali di causa,impugna ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito ribadendo che il buono di causa ordinario serie P è stato emesso il 07.06.1986 e pertanto, soggetto alla normativa tutta per la quale ha precisato con intervento nomofilattico la Cassazione SS.UU.n.3693.2019. Questo
Tribunale si è già pronunciato tra le stesse parti con sentenze n. 222/2024 e
223/2024 allegate in atti. Chiede che la causa venga decisa con accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate in atti qui da intendersi integralmente riportate e trascritte con conferma integrale della sentenza impugnata e rigetto dei motivi di appello vinte le spese. È presente l Avv. MariovPesca nonché l Avv. Giovanna Mangino per gli appellanti i quali si riportano all atto di appello e a tutti i motivi in esso precisati. Impugna tutto quanto ex adverso precisato, eccepito e dedotto. Facendo rilevare che ultimamente come anche prodotto il Giudice di Pace di Agropoli in una vertenza simile ha disposto la nomina fi ctu al fine del calcolo effettivo del quantum dovuto sia in relazione alla applicazione del D.M 13.6.86 e sia nell ipotesi di sua non applicazione. Tutto ciò a dimostrazione che non vi è alcuna certezza su quanto da controparte dedotto e per quanto richiamato dalla stessa controparte in relazione ad altri procedimenti
Si insiste pertanto nelle rassegnate conclusioni.L'avv. impugna ed Pt_1 insiste nelle proprie difese.
pagina 1 di 11 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione .
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 184/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
e (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 in qualità di eredi dei de cuis e , con il Persona_1 Persona_2 patrocinio degli avv.ti PESCA MARIO e MANGINO GIOVANNA, elettivamente domiciliati presso i predetti difensori
APPELLANTI
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
APPELLATA
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 11 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 8/2/2021 e regolarmente notificato in data 30/1/2021, , e Parte_2 Parte_3 proponevano gravame avverso la sentenza del Giudice di Parte_4
Pace di Agropoli n. 217/2020, depositata in data 29/1/2020 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo Controparte_2
n.116/2019 emesso dal Giudice di Pace di Agropoli.
Il giudizio aveva ad oggetto il rimborso di un buono postale fruttifero della serie P. n. 000.091 – 057.011 di Lire 500.000, emesso in data 07/06/1986, di cui erano titolari gli odierni appellanti, in qualità di eredi di Per_1
e , i quali chiedevano il rimborso, oltre che della
[...] Persona_2 somma già riscossa pari ad € 3.913,98, del residuo importo pari ad €
2.793,50, oltre accessori e spese.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_2 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, sul
[...] presupposto che era stato emesso in assenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito di cui all'art. 633 c.p.c., né era stata fornita alcuna prova sulla sussistenza di tale credito;
nel merito, rilevava che, alla luce dell'intervento nomofilattico della Suprema Corte di
Cassazione n. 3963/2019, doveva trovare applicazione, anche per il buono fruttifero per cui è causa, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1986, il quale prevedeva la possibilità di modifica dei tassi di interesse a seguito degli interventi dei successivi Decreti ministeriali. Al riguardo, specificava che il
Decreto ministeriale n. 148/1986 aveva previsto che per i buoni postali fruttiferi emessi sino alla data del 1/1/1987 avrebbero trovato applicazione i rendimenti previsti per la serie “Q”, per cui, nonostante al momento dell'emissione del buono postale fruttifero la tabella rappresentativa dei pagina 4 di 11 tassi d'interessi da applicare fosse riferita ai tassi applicabili in conformità alla normativa in vigore, restava ferma un'eventuale variazione successiva, come avvenuto nel caso di specie. Per tali ragioni, sosteneva CP_2 che non potesse esserle imputata alcuna responsabilità contrattuale, derivante da un'eventuale omissione di obblighi informativi, dal momento che tale variazione era stata determinata dalla legge e non da una modifica unilaterale determinata dalla volontà della società contraente, precisando, peraltro, che la suddetta variazione era stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, fonte necessaria e sufficiente per la conoscenza di tale assunto.
Si costituivano in primo grado e Parte_2 Parte_3 Pt_4
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto
[...] ingiuntivo, sul presupposto che la domanda fosse inammissibile ed infondata;
chiedevano, altresì, la condanna di al pagamento CP_2 della somma di € 2.793,50, nonché il risarcimento del danno per la violazione della buona fede contrattuale.
Il Giudice di primo grado, inquadrando la questione in ordine all'applicabilità del D.P.R. n. 156/1973, così come modificato dalla legge n.
588/1974, ai buoni postali fruttiferi emessi precedentemente all'entrata in vigore del suddetto testo normativo, e, in particolare, con riguardo all'adempimento dell'onere informativo, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo precedentemente emesso, aderendo all'orientamento nomofilattico, con il quale la Suprema Corte aveva statuito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è condizione necessaria e sufficiente per rendere note determinate informazioni, in virtù della presunzione di conoscenza che derivava da tale pubblicazione. Pertanto, riteneva applicabili le nuove condizioni di rendimento previste dall'art. 173 del
D.P.R. n. 156/1986 anche ai buoni postali fruttiferi per cui è causa.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano gravame gli odierni appellanti, sulla base di due motivi di impugnazione. In primo luogo, rilevavano l'erroneità della sentenza di primo grado per aver applicato il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nel 2019 al caso di specie, senza preventivamente valutarne l'applicabilità: in particolare, eccepivano la pagina 5 di 11 responsabilità di per non aver adeguatamente Controparte_2 informato i propri clienti, a seguito della variazione del tasso di interesse con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 156/1973, così da non consentire loro di esercitare l'opzione sul se riscattare il buono o continuare l'investimento. In secondo luogo, deducevano la sussistenza di responsabilità contrattuale in capo a per aver violato il principio di buona fede Controparte_2 contrattuale e per non aver sottoposto all'attenzione dei signori la Per_1 variazione del tasso di interesse, diverso da quello riportato sul retro del buono postale fruttifero cartaceo.
Chiedevano, dunque, gli odierni appellanti l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna della società appellata al rimborso della residua somma di € 2.793,51, nonché del risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello, depositata il 20/5/2021, si costituiva eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché degli artt.
348bis e 348ter c.p.c.; nel merito, rilevava la correttezza della sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, a cui si sono conformati i giudici di merito.
Chiedeva, dunque, la società appellata il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Istruita la causa documentalmente, mutato il magistrato, all'udienza del
15/4/2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del
2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio pagina 6 di 11 interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico -sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
Occorre, preliminarmente, osservare che il buono postale fruttifero oggetto di giudizio era stato emesso in data 7/6/1986, poco prima dell'emanazione del D.M. 13/6/1986, ed appartiene alla serie P, e che il calcolo degli interessi per il periodo successivo al 1/1/1987 era effettuato, all'atto dell'incasso, non sulla base dei saggi sullo stesso indicati, ma secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986 (8,00% dal
1° al 5° anno, 9,00% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° al 15° anno, 12% dal
16° al 20° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto;
12,00% dal 21° al
30° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice).
Il citato D.M. del 13/06/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il 28/6/1986, istituiva una nuova serie di buoni postali fruttiferi, contraddistinta con la lettera “Q” e prevedeva che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicassero, a partire dalla stessa data, i medesimi saggi di interesse fissati con il suddetto decreto, per i buoni della serie “Q”.
Orbene, le argomentazioni formulate nell'interesse dell'appellante, alla luce della decisione assunta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 3963/2019, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, non appaiono condivisibili.
pagina 7 di 11 In conformità con quanto correttamente sostenuto dalla Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, la ricostruzione di parte appellante muove da una lettura fuorviante del dato normativo sia dal punto di vista testuale, che sistematico. Difatti, la disciplina applicabile non è quella in vigore al momento della riscossione per le emissioni di buoni fruttiferi postali successive alla abrogazione dell'art. 173 del cd. codice postale (D.P.R. n.
156/1973); ed infatti, l'art. 7, terzo comma del decreto legislativo n. 284 del
30 luglio 1999 aveva sancito che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, dunque, al rapporto controverso si applica il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974.
In base a tale disposizione normativa, era consentito alla Pubblica
Amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
A tal proposito, i buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse
“dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”.
Quanto alla messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa, che disponeva la variazione, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 3963/2019, hanno evidenziato, con argomentazioni pienamente condivisibili, che “la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella pagina 8 di 11 integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione”. Ne consegue che la messa a disposizione della tabella integrativa non è una prescrizione, dalla cui osservanza dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Non meritano accoglimento, per tutte le considerazioni fin qui formulate, neanche le richieste avanzate in via subordinata di risarcimento danni per violazione del principio di buona fede, che non pare configurarsi nel caso di specie proprio in considerazione della disciplina applicabile.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha applicato i suddetti principi al caso di specie, con conseguente necessaria conferma della sentenza gravata.
Con riferimento al governo delle spese di lite, deve rilevarsi che parte appellata chiedeva al tribunale di liquidare in suo favore le spese del doppio grado di giudizio, senza articolare sul punto appello incidentale rispetto alla statuizione di compensazione delle stesse adottata dal giudice di prime cure;
il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste, infatti, solo in caso di riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata e, non avendo proceduto il
Tribunale alla riforma della sentenza impugnata e non essendo stato proposto appello incidentale in ordine al governo delle spese, la sentenza impugnata va confermata anche in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Con riguardo, invece, alle spese del presente grado di giudizio, esse, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono da quantificare, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, alla luce della scarsa complessità delle questioni trattate, ai sensi del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
pagina 9 di 11 Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre
2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di
Pace di Agropoli n. 217/2020.
- Compensa le spese del primo grado di giudizio.
- Condanna e alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 refusione delle spese di lite in favore di con Controparte_2 riguarda al giudizio di gravame, in € 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
- Dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti di parte appellante.
- Manda la Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale telematico.
Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 184/2021
All'udienza del 15/04/2025, davanti al Giudice Alessia Annunziata,
È presente per l'appellata avv . la Controparte_1 Parte_1 quale si riporta agli scritti difensivi ed ai verbali di causa,impugna ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito ribadendo che il buono di causa ordinario serie P è stato emesso il 07.06.1986 e pertanto, soggetto alla normativa tutta per la quale ha precisato con intervento nomofilattico la Cassazione SS.UU.n.3693.2019. Questo
Tribunale si è già pronunciato tra le stesse parti con sentenze n. 222/2024 e
223/2024 allegate in atti. Chiede che la causa venga decisa con accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate in atti qui da intendersi integralmente riportate e trascritte con conferma integrale della sentenza impugnata e rigetto dei motivi di appello vinte le spese. È presente l Avv. MariovPesca nonché l Avv. Giovanna Mangino per gli appellanti i quali si riportano all atto di appello e a tutti i motivi in esso precisati. Impugna tutto quanto ex adverso precisato, eccepito e dedotto. Facendo rilevare che ultimamente come anche prodotto il Giudice di Pace di Agropoli in una vertenza simile ha disposto la nomina fi ctu al fine del calcolo effettivo del quantum dovuto sia in relazione alla applicazione del D.M 13.6.86 e sia nell ipotesi di sua non applicazione. Tutto ciò a dimostrazione che non vi è alcuna certezza su quanto da controparte dedotto e per quanto richiamato dalla stessa controparte in relazione ad altri procedimenti
Si insiste pertanto nelle rassegnate conclusioni.L'avv. impugna ed Pt_1 insiste nelle proprie difese.
pagina 1 di 11 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione .
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 184/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
e (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 in qualità di eredi dei de cuis e , con il Persona_1 Persona_2 patrocinio degli avv.ti PESCA MARIO e MANGINO GIOVANNA, elettivamente domiciliati presso i predetti difensori
APPELLANTI
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
APPELLATA
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 11 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 8/2/2021 e regolarmente notificato in data 30/1/2021, , e Parte_2 Parte_3 proponevano gravame avverso la sentenza del Giudice di Parte_4
Pace di Agropoli n. 217/2020, depositata in data 29/1/2020 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo Controparte_2
n.116/2019 emesso dal Giudice di Pace di Agropoli.
Il giudizio aveva ad oggetto il rimborso di un buono postale fruttifero della serie P. n. 000.091 – 057.011 di Lire 500.000, emesso in data 07/06/1986, di cui erano titolari gli odierni appellanti, in qualità di eredi di Per_1
e , i quali chiedevano il rimborso, oltre che della
[...] Persona_2 somma già riscossa pari ad € 3.913,98, del residuo importo pari ad €
2.793,50, oltre accessori e spese.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, Controparte_2 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, sul
[...] presupposto che era stato emesso in assenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito di cui all'art. 633 c.p.c., né era stata fornita alcuna prova sulla sussistenza di tale credito;
nel merito, rilevava che, alla luce dell'intervento nomofilattico della Suprema Corte di
Cassazione n. 3963/2019, doveva trovare applicazione, anche per il buono fruttifero per cui è causa, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1986, il quale prevedeva la possibilità di modifica dei tassi di interesse a seguito degli interventi dei successivi Decreti ministeriali. Al riguardo, specificava che il
Decreto ministeriale n. 148/1986 aveva previsto che per i buoni postali fruttiferi emessi sino alla data del 1/1/1987 avrebbero trovato applicazione i rendimenti previsti per la serie “Q”, per cui, nonostante al momento dell'emissione del buono postale fruttifero la tabella rappresentativa dei pagina 4 di 11 tassi d'interessi da applicare fosse riferita ai tassi applicabili in conformità alla normativa in vigore, restava ferma un'eventuale variazione successiva, come avvenuto nel caso di specie. Per tali ragioni, sosteneva CP_2 che non potesse esserle imputata alcuna responsabilità contrattuale, derivante da un'eventuale omissione di obblighi informativi, dal momento che tale variazione era stata determinata dalla legge e non da una modifica unilaterale determinata dalla volontà della società contraente, precisando, peraltro, che la suddetta variazione era stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, fonte necessaria e sufficiente per la conoscenza di tale assunto.
Si costituivano in primo grado e Parte_2 Parte_3 Pt_4
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto
[...] ingiuntivo, sul presupposto che la domanda fosse inammissibile ed infondata;
chiedevano, altresì, la condanna di al pagamento CP_2 della somma di € 2.793,50, nonché il risarcimento del danno per la violazione della buona fede contrattuale.
Il Giudice di primo grado, inquadrando la questione in ordine all'applicabilità del D.P.R. n. 156/1973, così come modificato dalla legge n.
588/1974, ai buoni postali fruttiferi emessi precedentemente all'entrata in vigore del suddetto testo normativo, e, in particolare, con riguardo all'adempimento dell'onere informativo, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo precedentemente emesso, aderendo all'orientamento nomofilattico, con il quale la Suprema Corte aveva statuito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è condizione necessaria e sufficiente per rendere note determinate informazioni, in virtù della presunzione di conoscenza che derivava da tale pubblicazione. Pertanto, riteneva applicabili le nuove condizioni di rendimento previste dall'art. 173 del
D.P.R. n. 156/1986 anche ai buoni postali fruttiferi per cui è causa.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano gravame gli odierni appellanti, sulla base di due motivi di impugnazione. In primo luogo, rilevavano l'erroneità della sentenza di primo grado per aver applicato il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nel 2019 al caso di specie, senza preventivamente valutarne l'applicabilità: in particolare, eccepivano la pagina 5 di 11 responsabilità di per non aver adeguatamente Controparte_2 informato i propri clienti, a seguito della variazione del tasso di interesse con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 156/1973, così da non consentire loro di esercitare l'opzione sul se riscattare il buono o continuare l'investimento. In secondo luogo, deducevano la sussistenza di responsabilità contrattuale in capo a per aver violato il principio di buona fede Controparte_2 contrattuale e per non aver sottoposto all'attenzione dei signori la Per_1 variazione del tasso di interesse, diverso da quello riportato sul retro del buono postale fruttifero cartaceo.
Chiedevano, dunque, gli odierni appellanti l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna della società appellata al rimborso della residua somma di € 2.793,51, nonché del risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello, depositata il 20/5/2021, si costituiva eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché degli artt.
348bis e 348ter c.p.c.; nel merito, rilevava la correttezza della sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, a cui si sono conformati i giudici di merito.
Chiedeva, dunque, la società appellata il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Istruita la causa documentalmente, mutato il magistrato, all'udienza del
15/4/2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Si premette che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del
2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio pagina 6 di 11 interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico -sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
Occorre, preliminarmente, osservare che il buono postale fruttifero oggetto di giudizio era stato emesso in data 7/6/1986, poco prima dell'emanazione del D.M. 13/6/1986, ed appartiene alla serie P, e che il calcolo degli interessi per il periodo successivo al 1/1/1987 era effettuato, all'atto dell'incasso, non sulla base dei saggi sullo stesso indicati, ma secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986 (8,00% dal
1° al 5° anno, 9,00% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° al 15° anno, 12% dal
16° al 20° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto;
12,00% dal 21° al
30° anno calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice).
Il citato D.M. del 13/06/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il 28/6/1986, istituiva una nuova serie di buoni postali fruttiferi, contraddistinta con la lettera “Q” e prevedeva che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicassero, a partire dalla stessa data, i medesimi saggi di interesse fissati con il suddetto decreto, per i buoni della serie “Q”.
Orbene, le argomentazioni formulate nell'interesse dell'appellante, alla luce della decisione assunta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 3963/2019, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, non appaiono condivisibili.
pagina 7 di 11 In conformità con quanto correttamente sostenuto dalla Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, la ricostruzione di parte appellante muove da una lettura fuorviante del dato normativo sia dal punto di vista testuale, che sistematico. Difatti, la disciplina applicabile non è quella in vigore al momento della riscossione per le emissioni di buoni fruttiferi postali successive alla abrogazione dell'art. 173 del cd. codice postale (D.P.R. n.
156/1973); ed infatti, l'art. 7, terzo comma del decreto legislativo n. 284 del
30 luglio 1999 aveva sancito che i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, dunque, al rapporto controverso si applica il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974.
In base a tale disposizione normativa, era consentito alla Pubblica
Amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
A tal proposito, i buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse
“dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”.
Quanto alla messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa, che disponeva la variazione, le Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 3963/2019, hanno evidenziato, con argomentazioni pienamente condivisibili, che “la conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella pagina 8 di 11 integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione”. Ne consegue che la messa a disposizione della tabella integrativa non è una prescrizione, dalla cui osservanza dipende la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Non meritano accoglimento, per tutte le considerazioni fin qui formulate, neanche le richieste avanzate in via subordinata di risarcimento danni per violazione del principio di buona fede, che non pare configurarsi nel caso di specie proprio in considerazione della disciplina applicabile.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha applicato i suddetti principi al caso di specie, con conseguente necessaria conferma della sentenza gravata.
Con riferimento al governo delle spese di lite, deve rilevarsi che parte appellata chiedeva al tribunale di liquidare in suo favore le spese del doppio grado di giudizio, senza articolare sul punto appello incidentale rispetto alla statuizione di compensazione delle stesse adottata dal giudice di prime cure;
il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste, infatti, solo in caso di riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata e, non avendo proceduto il
Tribunale alla riforma della sentenza impugnata e non essendo stato proposto appello incidentale in ordine al governo delle spese, la sentenza impugnata va confermata anche in ordine alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Con riguardo, invece, alle spese del presente grado di giudizio, esse, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono da quantificare, sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, alla luce della scarsa complessità delle questioni trattate, ai sensi del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
pagina 9 di 11 Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre
2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di
Pace di Agropoli n. 217/2020.
- Compensa le spese del primo grado di giudizio.
- Condanna e alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 refusione delle spese di lite in favore di con Controparte_2 riguarda al giudizio di gravame, in € 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
- Dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti di parte appellante.
- Manda la Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale telematico.
Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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