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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/08/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 1546/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Luca Boretti
Domicilio eletto: Genova, Via Sestri 48/1
Presso e nello studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Antonino Bongiorno Gallegra
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Rivarola 55
Presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 21.05.2025)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo di cui alle note scritte ex art. 127 ter cpc dell'11.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la Parte_1 ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
• Di aver intrapreso convivenza more uxorio con dall'anno CP_1
2015;
• Che dall'unione, in data 17.07.2020, sono nati i gemelli e Per_1
; Per_2
• Che le parti si erano trasferite a vivere nell'attuale casa familiare sita in Bargagli (GE), Via Filippo Corridoni 30, di proprietà esclusiva del nonno paterno;
• Che la convivenza fra le parti era divenuta intollerabile;
• Di svolgere attività lavorativa come socia dipendente della 3D4Project, occupandosi di progettazione di impianti con una retribuzione mensile netta pari a circa € 2.200,00 e non avere proprietà immobiliari;
• Di essere onerata da rata mensile dell'importo di euro 140,00 circa per un finanziamento decennale contratto il 01.09.2024;
• Che svolge attività lavorativa, distribuita su turni, come CP_1 autista AMT, percependo una retribuzione mensile netta pari a circa € 2.100,00; inoltre svolge attività lavorativa in proprio per traslochi ed è proprietario esclusivo dell'appartamento al piano superiore della casa familiare.
Su tali presupposti chiedeva:
• L' affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, con assegnazione della casa famigliare alla stessa
• La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
• La previsione di un contributo di mantenimento dei figli da porre a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili, in caso di assegnazione della casa famigliare o comunque come indicato in ricorso, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in CP_1 giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
• Di aver intrapreso convivenza more uxorio con Parte_1 dall'anno 2015;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 • Di aver acquistato in data 19.10.2018 un appartamento da destinare a casa familiare, contraendo mutuo fondiario con una rata mensile di euro 254,58 e un mutuo per spese di ristrutturazione con rata mensile di euro 329,18;
• Che in attesa della ristrutturazione di tale immobile la famiglia dopo la nascita dei figli si era trasferita in via precaria in abitazione di proprietà del padre del resistente;
• Che è socia e consigliere di amministrazione della Parte_1
Cooperativa “3D4 Project” e percepisce i redditi indicati in memoria;
• Che tale società ha conseguito nel.2023 un utile di euro 56.134,00 di competenza dei soci e in base al bilancio al 31.12.2023 risultano crediti dei soci pari ad € 159.007,00;
• Di percepire i redditi indicati in memoria con il patrimonio mobiliare ivi indicato;
• Di essersi sempre occupato dei figli per il tempo che gli stessi non erano all'asilo e la madre era impegnata al lavoro.
Su tali presupposti chiedeva:
• L'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il padre
• La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
• La previsione del mantenimento dei figli in forma diretta nei rispettivi tempi di permanenza con i genitori, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 05.06.2025.
Interpellate dal giudice delegato, la ricorrente dichiarava che la convivenza continuava tuttora, ma che dal primo di luglio si sarebbe trasferita in altro appartamento a Bargagli, inizialmente condotto in locazione, che era intenzionata ad acquistare. La stessa precisava il proprio orario lavorativo, ricostruendo l'organizzazione della gestione dei figli con il padre dei minori e dichiarava che i bimbi hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori.
Il resistente indicava anch'egli i propri orari lavorativi, aggiungendo che nella gestione dei figli poteva essere aiutato dai genitori, entrambi pensionati e precisava che saltuariamente svolgeva qualche ulteriore attività come piccoli traslochi con impegno molto modesto in termini di tempo e di guadagno.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Con ordinanza del 05.06.2025 il giudice, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, come da entrambi richiesto, rinviando la causa per la verifica dell'effettivo trasferimento di abitazione della ricorrente.
Alla successiva udienza del 08.07.2025 la ricorrente dichiarava di avere concluso il contratto di locazione del nuovo appartamento, producendo il relativo contratto e precisava di essere in procinto di trasferirsi nel nuovo immobile avendone già la detenzione.
Il giudice proponeva alle parti la conciliazione della causa secondo le condizioni indicate a verbale della già menzionata udienza. Le parti chiedevano rinvio per pervenire ad una soluzione conciliativa e la causa veniva rinviata con sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc entro il termine perentorio del 15.7.2025.
Con tali note le parti davano atto dell'intervenuto accordo in merito alla collocazione, alla regolamentazione del diritto di visita e al mantenimento dei figli minori. Deve pertanto preliminarmente essere disposta la conversione del rito.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M., la documentazione e gli atti di causa
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e nati a Per_1 Persona_3 seguito della convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e che le stesse abitano ormai in immobili diversi.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc datate 11.07.2025 hanno dato atto di aver raggiunto accordo in merito all'affidamento in via condivisa dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'immobile sito in Parte_1
Bargagli Via Monte Nero 2 C alle condizioni tutte convenute tra i genitori indicate nel verbale di conciliazione che hanno allegato, con compensazione delle spese di giudizio.
Tali condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole che le parti hanno concordato sottoscrivendo entrambe l'accordo di conciliazione allegato alle note scritte ex art. 127 ter cpc datate 11.07.2025, e che si riportano in dispositivo, devono essere recepite non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e risultando aderenti al superiore interesse della prole.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_3 concordate dalle parti
[...]
(c. f. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 28.03.1983,
e
(c. f. ) nato a [...], il CP_1 C.F._2
22.08.1984,
I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
nell'immobile sito in Bargagli Via Monte Nero 2 C;
[...]
• La Signora lascerà la casa familiare e si recherà a vivere Parte_1 con i figli nell'immobile in Bargagli Via Monte Nero 2C – P.2 da lei preso in locazione, come da contratto prodotto;
I figli, collocati in via prevalente presso la madre:
• Passeranno con il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o, nel periodo estivo dalle h. 16:00, con rientro direttamente a scuola il lunedì mattina o all'abitazione materna nel periodo estivo, a condizione che il padre, il lunedì mattina, possa accompagnarli personalmente a scuola o a casa della madre (in caso contrario i minori dovranno essere riaccompagnati a casa della madre, la domenica sera, dopo cena, entro le ore 21.00). Nella settimana nella quale il padre avrà con sé i figli per il week end, potrà averli anche il pomeriggio del martedì o del mercoledì dall'uscita da scuola o dalle h. 16:00 con rientro all'abitazione materna alle h. 21:00. Nella settimana nella quale i bimbi saranno con la madre nel week end, il padre potrà averli con sé un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola o dalle h. 16:00, con pernottamento presso la propria abitazione e rientro direttamente a scuola la mattina successiva o presso l'abitazione materna nel periodo di chiusura scolastica a condizione che il padre non debba svolgere la mattina
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 del loro rientro attività lavorativa e sia quindi in condizione di poterli accompagnare direttamente a scuola o alla abitazione materna. Il padre potrà avere con sé i figli nella settimana del week end materno un ulteriore pomeriggio dalle h. 16:00 con rientro alla casa materna entro le h. 21:00, in accordo con la madre.
• Per le vacanze natalizie i figli trascorreranno tutti gli anni il giorno della Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con papà; nei successivi giorni i genitori trascorreranno con i figli, alternandosi di anno in anno, il periodo: 26-30 dicembre e il periodo: 31 dicembre - 6 gennaio.
• Per le vacanze pasquali i figli, con il criterio dell'alternanza annuale, passeranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
• In relazione alle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, ma nell'estate del 2025 i periodi consecutivi non potranno mai essere superiori a sette giorni.
• I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di ferie a partire dal 2026 entro il 30 maggio di ogni anno, in modo da concordarle nell'interesse dei minori In caso di disaccordo per il primo anno prevarrà la scelta della madre e per il secondo anno quella del padre e così via di anno in anno.
• Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente con la migliore diligenza e buona fede nell'interesse dei figli e a prestarsi reciproca assistenza e in particolare si impegnano, in caso di impossibilità a tenere con sé i figli nel giorno e periodo convenuto, di chiedere all'altro genitore di sostituirlo e tenere con sé i bimbi e solo in caso di pari impossibilità si potranno avvalere dei rispettivi genitori, che, peraltro, entrambi riconoscono idonei e capaci.
• I genitori si impegnano a fare chiamare telefonicamente dai figli l'altro genitore ogni sera entro le 21.00 nel periodo in cui gli stessi saranno con lui.
• I genitori provvederanno al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza degli stessi presso di sé. Le parti concordano espressamente che tutte le spese di vestiario (abiti e calzature) inerenti i figli, e tutti i medicinali saranno posti a carico di entrambi i genitori, nella misura paritaria, previa semplice esibizione del relativo scontrino. Le spese straordinarie, individuate e regolamentate a norma di quanto previsto nel verbale della riunione, ex art. 47 ord. Giud. del 15.09.2016 della IV sezione del Tribunale di Genova, saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura paritaria
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 • In relazione alla circostanza che i figli passeranno con la madre alcuni giorni in più ogni mese rispetto a quelli passati con il padre, quest'ultimo verserà mensilmente alla madre la somma complessiva di € 200,00, a titolo di contributo di mantenimento dei figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, facendosi ella carico integrale dei buoni pasto dei minori. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese.
• L'assegno unico sarà percepito da i genitori in ragione del 50% cadauno, così come peraltro già avviene oggi.
• Il Signor comunicherà, almeno di mese in mese, i giorni CP_1 in cui terrà con sé i figli.
• Le parti stabiliscono fin da subito che, anche alla luce delle condizioni di salute di , entrambi i bambini non Per_2 frequenteranno l'attività di “mini-moto”, per la quale la mamma è, in ogni caso, contraria.
Spese di giudizio compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 1546/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Luca Boretti
Domicilio eletto: Genova, Via Sestri 48/1
Presso e nello studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Antonino Bongiorno Gallegra
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Via Rivarola 55
Presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 21.05.2025)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo di cui alle note scritte ex art. 127 ter cpc dell'11.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la Parte_1 ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
• Di aver intrapreso convivenza more uxorio con dall'anno CP_1
2015;
• Che dall'unione, in data 17.07.2020, sono nati i gemelli e Per_1
; Per_2
• Che le parti si erano trasferite a vivere nell'attuale casa familiare sita in Bargagli (GE), Via Filippo Corridoni 30, di proprietà esclusiva del nonno paterno;
• Che la convivenza fra le parti era divenuta intollerabile;
• Di svolgere attività lavorativa come socia dipendente della 3D4Project, occupandosi di progettazione di impianti con una retribuzione mensile netta pari a circa € 2.200,00 e non avere proprietà immobiliari;
• Di essere onerata da rata mensile dell'importo di euro 140,00 circa per un finanziamento decennale contratto il 01.09.2024;
• Che svolge attività lavorativa, distribuita su turni, come CP_1 autista AMT, percependo una retribuzione mensile netta pari a circa € 2.100,00; inoltre svolge attività lavorativa in proprio per traslochi ed è proprietario esclusivo dell'appartamento al piano superiore della casa familiare.
Su tali presupposti chiedeva:
• L' affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre, con assegnazione della casa famigliare alla stessa
• La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
• La previsione di un contributo di mantenimento dei figli da porre a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili, in caso di assegnazione della casa famigliare o comunque come indicato in ricorso, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in CP_1 giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
• Di aver intrapreso convivenza more uxorio con Parte_1 dall'anno 2015;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 • Di aver acquistato in data 19.10.2018 un appartamento da destinare a casa familiare, contraendo mutuo fondiario con una rata mensile di euro 254,58 e un mutuo per spese di ristrutturazione con rata mensile di euro 329,18;
• Che in attesa della ristrutturazione di tale immobile la famiglia dopo la nascita dei figli si era trasferita in via precaria in abitazione di proprietà del padre del resistente;
• Che è socia e consigliere di amministrazione della Parte_1
Cooperativa “3D4 Project” e percepisce i redditi indicati in memoria;
• Che tale società ha conseguito nel.2023 un utile di euro 56.134,00 di competenza dei soci e in base al bilancio al 31.12.2023 risultano crediti dei soci pari ad € 159.007,00;
• Di percepire i redditi indicati in memoria con il patrimonio mobiliare ivi indicato;
• Di essersi sempre occupato dei figli per il tempo che gli stessi non erano all'asilo e la madre era impegnata al lavoro.
Su tali presupposti chiedeva:
• L'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il padre
• La regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
• La previsione del mantenimento dei figli in forma diretta nei rispettivi tempi di permanenza con i genitori, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 05.06.2025.
Interpellate dal giudice delegato, la ricorrente dichiarava che la convivenza continuava tuttora, ma che dal primo di luglio si sarebbe trasferita in altro appartamento a Bargagli, inizialmente condotto in locazione, che era intenzionata ad acquistare. La stessa precisava il proprio orario lavorativo, ricostruendo l'organizzazione della gestione dei figli con il padre dei minori e dichiarava che i bimbi hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori.
Il resistente indicava anch'egli i propri orari lavorativi, aggiungendo che nella gestione dei figli poteva essere aiutato dai genitori, entrambi pensionati e precisava che saltuariamente svolgeva qualche ulteriore attività come piccoli traslochi con impegno molto modesto in termini di tempo e di guadagno.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Con ordinanza del 05.06.2025 il giudice, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, come da entrambi richiesto, rinviando la causa per la verifica dell'effettivo trasferimento di abitazione della ricorrente.
Alla successiva udienza del 08.07.2025 la ricorrente dichiarava di avere concluso il contratto di locazione del nuovo appartamento, producendo il relativo contratto e precisava di essere in procinto di trasferirsi nel nuovo immobile avendone già la detenzione.
Il giudice proponeva alle parti la conciliazione della causa secondo le condizioni indicate a verbale della già menzionata udienza. Le parti chiedevano rinvio per pervenire ad una soluzione conciliativa e la causa veniva rinviata con sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc entro il termine perentorio del 15.7.2025.
Con tali note le parti davano atto dell'intervenuto accordo in merito alla collocazione, alla regolamentazione del diritto di visita e al mantenimento dei figli minori. Deve pertanto preliminarmente essere disposta la conversione del rito.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M., la documentazione e gli atti di causa
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e nati a Per_1 Persona_3 seguito della convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e che le stesse abitano ormai in immobili diversi.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc datate 11.07.2025 hanno dato atto di aver raggiunto accordo in merito all'affidamento in via condivisa dei minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'immobile sito in Parte_1
Bargagli Via Monte Nero 2 C alle condizioni tutte convenute tra i genitori indicate nel verbale di conciliazione che hanno allegato, con compensazione delle spese di giudizio.
Tali condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole che le parti hanno concordato sottoscrivendo entrambe l'accordo di conciliazione allegato alle note scritte ex art. 127 ter cpc datate 11.07.2025, e che si riportano in dispositivo, devono essere recepite non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e risultando aderenti al superiore interesse della prole.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_3 concordate dalle parti
[...]
(c. f. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 28.03.1983,
e
(c. f. ) nato a [...], il CP_1 C.F._2
22.08.1984,
I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
nell'immobile sito in Bargagli Via Monte Nero 2 C;
[...]
• La Signora lascerà la casa familiare e si recherà a vivere Parte_1 con i figli nell'immobile in Bargagli Via Monte Nero 2C – P.2 da lei preso in locazione, come da contratto prodotto;
I figli, collocati in via prevalente presso la madre:
• Passeranno con il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o, nel periodo estivo dalle h. 16:00, con rientro direttamente a scuola il lunedì mattina o all'abitazione materna nel periodo estivo, a condizione che il padre, il lunedì mattina, possa accompagnarli personalmente a scuola o a casa della madre (in caso contrario i minori dovranno essere riaccompagnati a casa della madre, la domenica sera, dopo cena, entro le ore 21.00). Nella settimana nella quale il padre avrà con sé i figli per il week end, potrà averli anche il pomeriggio del martedì o del mercoledì dall'uscita da scuola o dalle h. 16:00 con rientro all'abitazione materna alle h. 21:00. Nella settimana nella quale i bimbi saranno con la madre nel week end, il padre potrà averli con sé un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola o dalle h. 16:00, con pernottamento presso la propria abitazione e rientro direttamente a scuola la mattina successiva o presso l'abitazione materna nel periodo di chiusura scolastica a condizione che il padre non debba svolgere la mattina
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 del loro rientro attività lavorativa e sia quindi in condizione di poterli accompagnare direttamente a scuola o alla abitazione materna. Il padre potrà avere con sé i figli nella settimana del week end materno un ulteriore pomeriggio dalle h. 16:00 con rientro alla casa materna entro le h. 21:00, in accordo con la madre.
• Per le vacanze natalizie i figli trascorreranno tutti gli anni il giorno della Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con papà; nei successivi giorni i genitori trascorreranno con i figli, alternandosi di anno in anno, il periodo: 26-30 dicembre e il periodo: 31 dicembre - 6 gennaio.
• Per le vacanze pasquali i figli, con il criterio dell'alternanza annuale, passeranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
• In relazione alle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, ma nell'estate del 2025 i periodi consecutivi non potranno mai essere superiori a sette giorni.
• I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di ferie a partire dal 2026 entro il 30 maggio di ogni anno, in modo da concordarle nell'interesse dei minori In caso di disaccordo per il primo anno prevarrà la scelta della madre e per il secondo anno quella del padre e così via di anno in anno.
• Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente con la migliore diligenza e buona fede nell'interesse dei figli e a prestarsi reciproca assistenza e in particolare si impegnano, in caso di impossibilità a tenere con sé i figli nel giorno e periodo convenuto, di chiedere all'altro genitore di sostituirlo e tenere con sé i bimbi e solo in caso di pari impossibilità si potranno avvalere dei rispettivi genitori, che, peraltro, entrambi riconoscono idonei e capaci.
• I genitori si impegnano a fare chiamare telefonicamente dai figli l'altro genitore ogni sera entro le 21.00 nel periodo in cui gli stessi saranno con lui.
• I genitori provvederanno al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza degli stessi presso di sé. Le parti concordano espressamente che tutte le spese di vestiario (abiti e calzature) inerenti i figli, e tutti i medicinali saranno posti a carico di entrambi i genitori, nella misura paritaria, previa semplice esibizione del relativo scontrino. Le spese straordinarie, individuate e regolamentate a norma di quanto previsto nel verbale della riunione, ex art. 47 ord. Giud. del 15.09.2016 della IV sezione del Tribunale di Genova, saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura paritaria
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 • In relazione alla circostanza che i figli passeranno con la madre alcuni giorni in più ogni mese rispetto a quelli passati con il padre, quest'ultimo verserà mensilmente alla madre la somma complessiva di € 200,00, a titolo di contributo di mantenimento dei figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, facendosi ella carico integrale dei buoni pasto dei minori. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese.
• L'assegno unico sarà percepito da i genitori in ragione del 50% cadauno, così come peraltro già avviene oggi.
• Il Signor comunicherà, almeno di mese in mese, i giorni CP_1 in cui terrà con sé i figli.
• Le parti stabiliscono fin da subito che, anche alla luce delle condizioni di salute di , entrambi i bambini non Per_2 frequenteranno l'attività di “mini-moto”, per la quale la mamma è, in ogni caso, contraria.
Spese di giudizio compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7