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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 95/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 95/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MELCHIORRE ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1/2/2023, riassumeva il giudizio iniziato davanti al Parte_1
Tribunale di Milano, dichiaratosi incompetente per territorio, di opposizione all'avviso di addebito n. CP_ 333 2022 00008234 23 000, notificatole il 2/8/2022, dall' per il pagamento dei contributi alla gestione Commercianti per l'anno 2020, in quanto la società Agricola Sant'Anna s.a.s. di cui era socia accomandataria, svolgeva esclusivamente l'attività di “locazione immobiliare di beni propri” che non rientrava, ai fini previdenziali, tra le “attività commerciali”. Contestava inoltre, anche la decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art 25 D Lgs 46/1999. CP_ Si costituiva l' che eccepiva la decadenza dell'opposizione ex art 24 D Lgs 46/1999 e nel merito, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti, in quanto la Agricola Sant'Anna
s.a.s. aveva come oggetto sociale, non solo la locazione di immobili, ma anche l'organizzazione e gestione di poderi agricoli, la gestione di aziende agricole, la prestazione di attività e di servizi di catering a favore di terzi, attività che rientravano pacificamente, nel settore terziario. Contestava infine, la tardività dell'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo, da proporre nel termine di cui all'art
617 cpc, richiamato dall'art 29 D Lgs 46/1999 e in ogni caso, il suo mancato fondamento, stante la pagina 1 di 3 sospensione e la proroga dei termini, disposta dall'art 68 dl 18/2020
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza. CP_ Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza dell'opposizione, sollevata dall' in quanto, come già osservato nell'ordinanza 21/5/2024, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa al deposito del ricorso nel fascicolo telematico del Tribunale di Milano, risulta che la busta contenente il ricorso è stata accettata dal server del Ministero della Giustizia, il 12/9/2022 (ultimo giorno utile) alle ore 19:32 che costituisce la data di deposito, secondo l'art 16 bis co 7 dl 179/2012 conv. in l. 221/2012, e che a tale accettazione è poi seguita, il 14 successivo, la “lavorazione” della busta da parte dell'operatore di cancelleria, che costituisce l'ultimo passaggio, comunque irrilevante ai fini del deposito, già tempestivamente avvenuto due giorni prima, per cui l'eccezione non pare fondata.
Per quanto concerne il merito, è pacifico che la ricorrente sia socia accomandataria della società
Agricola Sant'Anna s.a.s. e che questa non abbia dipendenti.
L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore sorge solo in presenza dell'esercizio, da parte della società, di un'attività commerciale (requisito oggettivo) con partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (requisito soggettivo).
Per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. che può avere per oggetto anche la prestazione di servizi. CP_ Dal mod. Unico-redditi 2020 prodotto dall' risulta che la società ha compilato il solo rigo “RF10
Redditi di immobili non costituenti beni strumentali, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività”.
Ciò conferma che l'unico reddito della società è costituito dalla locazione dei propri immobili. CP_ Secondo l' ciò sarebbe sufficiente a giustificare l'iscrizione della ricorrente nella gestione
Commercianti, trattandosi di attività riferibile al settore terziario, previsto dall'art. 49 co. 1 lett. d) l.
88/1989, che determina quindi, per il suo titolare, che partecipi al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, ex art. 29 co.1 lett. c) l. 160/1975, l'obbligo assicurativo nella suddetta gestione.
La giurisprudenza è però, di diverso avviso, in quanto ritiene che la locazione di immobili di proprietà non costituisca un'attività commerciale, né l'erogazione di un servizio, per mettere a disposizione un bene per il soddisfacimento di bisogni dell'utilizzatore, ma un'attività di mero godimento, sia che venga esercitata personalmente, sia tramite una società.
La locazione di immobili di proprietà può, tutt'al più, qualificarsi come attività "commerciale" solo ove venga esercitata nell'ambito dello svolgimento di attività di intermediazione e/o compravendita immobiliare.
In particolare, secondo Cass 27376/2016, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti ai fini previdenziali, va escluso lo svolgimento di attività commerciale, che ne costituisce il presupposto, nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non s'inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare.”. pagina 2 di 3 Inoltre, Cass. 3145/2013 ha stabilito che “la società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente”.
Con tale decisione è stato affermato anche l'ulteriore principio dell'irrilevanza, sul piano previdenziale, degli elementi di carattere fiscale del reddito del socio.
Anche la giurisprudenza successiva, Cass. 20258/2021, nel confermare il precedente indirizzo (Cass.
8615, 5052 e 3479/2020, 25082 e 15896/2018, 7910/2017, 17643/2016) ha ribadito che “ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24.5.2018 n. 12981), e che inoltre
l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 cc, non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti, per come sopra ricostruiti (Cass. n. 27588 del 2016)”.
In conclusione, secondo la giurisprudenza, la mera riscossione dei canoni d'affitto non costituisce esercizio di attività commerciale, né di altra attività rientrante nel settore terziario, e quindi, non sussiste il presupposto richiesto per l'iscrizione alla gestione Commercianti.
Stante la mancanza del requisito “oggettivo” dell'esercizio di un'attività commerciale da parte della società Agricola Sant'Anna s.a.s., appare del tutto irrilevante accertare le caratteristiche dell'attività svolta dalla ricorrente all'interno della società, e cioè se essa sia abituale e prevalente, come richiede l'art. 29 co. 1 lett. c) l. 160/1975.
L'avviso di addebito impugnato dev'essere pertanto annullato.
Resta assorbita l'eccezione sulla decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art 25 D Lgs 46/1999. CP_ Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
1. annulla l'avviso di addebito n. 333 2022 00008234 23 000; CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 43,00 per spese ed €
2.500,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 14/1/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 95/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MELCHIORRE ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1/2/2023, riassumeva il giudizio iniziato davanti al Parte_1
Tribunale di Milano, dichiaratosi incompetente per territorio, di opposizione all'avviso di addebito n. CP_ 333 2022 00008234 23 000, notificatole il 2/8/2022, dall' per il pagamento dei contributi alla gestione Commercianti per l'anno 2020, in quanto la società Agricola Sant'Anna s.a.s. di cui era socia accomandataria, svolgeva esclusivamente l'attività di “locazione immobiliare di beni propri” che non rientrava, ai fini previdenziali, tra le “attività commerciali”. Contestava inoltre, anche la decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art 25 D Lgs 46/1999. CP_ Si costituiva l' che eccepiva la decadenza dell'opposizione ex art 24 D Lgs 46/1999 e nel merito, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti, in quanto la Agricola Sant'Anna
s.a.s. aveva come oggetto sociale, non solo la locazione di immobili, ma anche l'organizzazione e gestione di poderi agricoli, la gestione di aziende agricole, la prestazione di attività e di servizi di catering a favore di terzi, attività che rientravano pacificamente, nel settore terziario. Contestava infine, la tardività dell'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo, da proporre nel termine di cui all'art
617 cpc, richiamato dall'art 29 D Lgs 46/1999 e in ogni caso, il suo mancato fondamento, stante la pagina 1 di 3 sospensione e la proroga dei termini, disposta dall'art 68 dl 18/2020
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza. CP_ Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di decadenza dell'opposizione, sollevata dall' in quanto, come già osservato nell'ordinanza 21/5/2024, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa al deposito del ricorso nel fascicolo telematico del Tribunale di Milano, risulta che la busta contenente il ricorso è stata accettata dal server del Ministero della Giustizia, il 12/9/2022 (ultimo giorno utile) alle ore 19:32 che costituisce la data di deposito, secondo l'art 16 bis co 7 dl 179/2012 conv. in l. 221/2012, e che a tale accettazione è poi seguita, il 14 successivo, la “lavorazione” della busta da parte dell'operatore di cancelleria, che costituisce l'ultimo passaggio, comunque irrilevante ai fini del deposito, già tempestivamente avvenuto due giorni prima, per cui l'eccezione non pare fondata.
Per quanto concerne il merito, è pacifico che la ricorrente sia socia accomandataria della società
Agricola Sant'Anna s.a.s. e che questa non abbia dipendenti.
L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore sorge solo in presenza dell'esercizio, da parte della società, di un'attività commerciale (requisito oggettivo) con partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (requisito soggettivo).
Per attività commerciale deve intendersi un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. che può avere per oggetto anche la prestazione di servizi. CP_ Dal mod. Unico-redditi 2020 prodotto dall' risulta che la società ha compilato il solo rigo “RF10
Redditi di immobili non costituenti beni strumentali, nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività”.
Ciò conferma che l'unico reddito della società è costituito dalla locazione dei propri immobili. CP_ Secondo l' ciò sarebbe sufficiente a giustificare l'iscrizione della ricorrente nella gestione
Commercianti, trattandosi di attività riferibile al settore terziario, previsto dall'art. 49 co. 1 lett. d) l.
88/1989, che determina quindi, per il suo titolare, che partecipi al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, ex art. 29 co.1 lett. c) l. 160/1975, l'obbligo assicurativo nella suddetta gestione.
La giurisprudenza è però, di diverso avviso, in quanto ritiene che la locazione di immobili di proprietà non costituisca un'attività commerciale, né l'erogazione di un servizio, per mettere a disposizione un bene per il soddisfacimento di bisogni dell'utilizzatore, ma un'attività di mero godimento, sia che venga esercitata personalmente, sia tramite una società.
La locazione di immobili di proprietà può, tutt'al più, qualificarsi come attività "commerciale" solo ove venga esercitata nell'ambito dello svolgimento di attività di intermediazione e/o compravendita immobiliare.
In particolare, secondo Cass 27376/2016, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti ai fini previdenziali, va escluso lo svolgimento di attività commerciale, che ne costituisce il presupposto, nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, a meno che la stessa non s'inserisca in una più ampia prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare.”. pagina 2 di 3 Inoltre, Cass. 3145/2013 ha stabilito che “la società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente”.
Con tale decisione è stato affermato anche l'ulteriore principio dell'irrilevanza, sul piano previdenziale, degli elementi di carattere fiscale del reddito del socio.
Anche la giurisprudenza successiva, Cass. 20258/2021, nel confermare il precedente indirizzo (Cass.
8615, 5052 e 3479/2020, 25082 e 15896/2018, 7910/2017, 17643/2016) ha ribadito che “ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24.5.2018 n. 12981), e che inoltre
l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 cc, non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti, per come sopra ricostruiti (Cass. n. 27588 del 2016)”.
In conclusione, secondo la giurisprudenza, la mera riscossione dei canoni d'affitto non costituisce esercizio di attività commerciale, né di altra attività rientrante nel settore terziario, e quindi, non sussiste il presupposto richiesto per l'iscrizione alla gestione Commercianti.
Stante la mancanza del requisito “oggettivo” dell'esercizio di un'attività commerciale da parte della società Agricola Sant'Anna s.a.s., appare del tutto irrilevante accertare le caratteristiche dell'attività svolta dalla ricorrente all'interno della società, e cioè se essa sia abituale e prevalente, come richiede l'art. 29 co. 1 lett. c) l. 160/1975.
L'avviso di addebito impugnato dev'essere pertanto annullato.
Resta assorbita l'eccezione sulla decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art 25 D Lgs 46/1999. CP_ Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
1. annulla l'avviso di addebito n. 333 2022 00008234 23 000; CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 43,00 per spese ed €
2.500,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 14/1/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3