Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 1654/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Nicola Durazzo (C.F. ) ed Eloà Pellizzaro – attore C.F._2
opponente,
contro
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Mattia Grassani – attrice opposta.
Conclusioni delle parti: parte opposta ha precisato le proprie conclusioni come da verbale di udienza del 16/10/2024.
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla cooperativa convenuta, l'attore
[...]
unitamente a (P.IVA ) e Pt_1 Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
(P.IVA ) - società dichiarate fallite in corso di causa e rispetto alle quali il P.IVA_3
15142/07, a separare le relative posizioni e a dichiarare interrotto il processo, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2020 emesso su ricorso di Controparte_4
per importi differenziati nei confronti delle tre ingiunte e, con riguardo a Parte_1
per la somma di euro 89.576,00, pari al residuo non pagato del corrispettivo di un contratto di fornitura di serramenti pattuito tra e stipulato il 2/2/2017 e garantito CP_3 CP_1
personalmente dal oltre che dalla Questi gli argomenti Pt_1 Controparte_2
posti a base dell'opposizione di (esclusa dunque la domanda Parte_1
riconvenzionale proposta dalla sola garante dichiarata fallita): il Controparte_2
credito non potrebbe dirsi certo, liquido ed esigibile stante che la non avrebbe CP_1
consegnato per intero la fornitura convenuta, non avrebbe ultimato la posa di quella fornita, non avrebbe effettuato il collaudo, con conseguente difetto dei requisiti per l'ingiunzione; in subordine, chiedeva che venisse detratto dal credito vantato da il CP_1
valore delle prestazioni omesse, pari a 70.000 euro.
Si è costituita la chiedendo la conferma del decreto opposto. Controparte_4
Con ordinanza del 9/2/2021, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo nei confronti – per quel che interessa – (anche) nei confronti di
[...]
Pt_1
La causa è stata istruita mediante documenti e trattenuta in decisione all'udienza del
16/10/2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotto a venti giorni quello per il deposito della comparsa conclusionale.
***
Come evidenziato dall'opposta nella propria comparsa, non sono svolte da parte del contestazioni in ordine al contratto del 2/2/2017 ed alla fideiussione da lui Pt_1
prestata per l'adempimento delle obbligazioni assunte con quella scrittura dalla CP_3
di cui era legale rappresentante. Le deduzioni dell'opponente attengono infatti
[...]
all'adempimento da parte della alle obbligazioni assunte non con riferimento al CP_1 contratto in discorso, che era relativo a serramenti da posare nel cantiere di Via Santorre di Santarosa a Torino, ma con riferimento a contratti pregressi, quello del 14/11/2014 stipulato per il cantiere di Pino Torinese e quello del 12/12/2016 stipulato per il cantiere di Piazza CLN;
tanto si evince chiaramente dalla copiosa corrispondeva elettronica versata in atti e dalla nota interna di del 22/7/2019 intitolata “ELENCO LAVORAZIONI CP_3
DA COMPLETARE RIF. COCIF SRL” (doc. 43 opponente), che fa esclusivo riferimento a quei due cantieri. Nessuna specifica contestazione – né con l'atto di citazione né successivamente - è svolta dal con riferimento alle forniture oggetto del contratto Pt_1
del 2/2/2017 azionato da in sede monitoria ed era indubbiamente onere CP_1
dell'opponente, che intendeva far valere controcrediti e inadempimenti aventi una diversa fonte, illustrare nel dettaglio le obbligazioni assunte in passato dall'opposta e quelle rimaste inadempiute, con indicazione del minor valore dei beni forniti e dei servizi accessori eseguiti, aspetto quest'ultimo che non è in alcun modo evincibile dalla documentazione versata in atti (e neppure dalla richiamata nota riepilogativa del 22/7/2019). Per parte sua, la era onerata di dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni assunte con il CP_1
contratto di suo interesse, quello del 2/2/2017, ed a ciò ha provveduto, versando in atti già con la comparsa di costituzione e risposta non soltanto le fatture ma anche i documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario. Il credito della è dunque provato, mentre CP_1
l'opposizione si è rivelata essenzialmente dilatoria, anche in ragione del fatto che parte opponente non si è avvalsa dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c. che pure aveva espressamente richiesto, abbandonando sostanzialmente la causa dopo il fallimento della debitrice principale e della Controparte_5
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto Parte_1
riguardo a tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare alla complessità bassa delle fasi istruttoria e decisionale ed alla media complessità delle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 96/2020 di questo Tribunale;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_4
Euro 9.142,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa a titolo di spese del presente giudizio.
Così deciso in Rimini, il 30/11/2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva