Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 789/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Ada Cappello Presidente
dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 789/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata UA (Ecuador) il 24.01.1996, Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sabrina Erba (c.f. in Piacenza, allo Stradone C.F._2
Farnese n. 2;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente a [...], rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Salice (c.f. ) in Piacenza, alla Via Felice Frasi n.
4. C.F._4
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
25.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle seguenti condizioni: Pt_3
“1) La figlia minore nata a [...] il [...], viene affidata ad entrambi i genitori Persona_1 secondo il modello dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse relative a verranno adottate congiuntamente dai genitori e le decisioni ordinarie verranno adottate dal Pt_3 pagina 1 di 3
2) Salvo diversi accordi che potranno essere presi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della figlia minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il martedì dall'uscita della scuola al mercoledì al rientro a scuola Pt_3
o, comunque, dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina in periodo non scolastico (o quell'altro giorno che dovesse essere di riposo lavorativo) nonché a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio o sabato mattina sino alla domenica mattina;
in particolare, tali weekend coincideranno con quelli in cui la madre è impegnata al lavoro nella giornata del sabato.
Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni - anche consecutivi al compimento dei sei anni di -, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il padre Pt_3 terrà con sé la minore per una settimana durante le vacanze Natalizie e per tre giorni durante le vacanze
Pasquali, in via alternata di anno in anno, in modo tale che un anno la figlia trascorra il Santo Natale con un genitore e l'anno successivo con l'altro, così come per il giorno della Santa Pasqua. Tutte le altre festività e tutti i ponti celebrati durante l'anno verranno suddivisi dagli stessi secondo gli accordi che prenderanno di volta in volta garantendo sempre il principio dell'alternanza. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi gli eventuali indirizzi delle località dove trascorreranno le vacanze con la figlia;
3) Il sig. corrisponderà mensilmente in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
, mediante bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di
[...]
€ 300,00 (euro trecento/00). Tale somma dovrà essere corrisposta in via anticipata entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre
2025;
4) Le spese straordinarie per saranno regolamentate dal Protocollo-Linee Guida del CNF del Pt_3
29.11.2017, da considerarsi qui integralmente richiamato, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Il genitore che le avrà anticipate dovrà fornire la pezza giustificativa all'altro il quale dovrà provvedere al rimborso entro 15 giorni;
5) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra mentre le Parte_1 detrazioni fiscali per la figlia spetteranno al 50% ad entrambi i genitori;
6) Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
All'udienza del 02.05.2025 i genitori hanno confermato di voler ottenere una pronuncia sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle condizioni sopra riportate.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dal procuratore delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 2 di 3 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le condizioni alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante l'accordo, le spese legali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore alle condizioni sopra riportate;
Pt_3
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, il 13.05.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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