CASS
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2025, n. 30850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30850 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4235/2024 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Refinitiv Italy S.p.A., già ON RS (Markets) Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, AVVISO DI ACCERTAMENTO 2014 Civile Sent. Sez. 5 Num. 30850 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 25/11/2025 r.g. n. 4235/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN LI 2 in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Claudia Lazzeri, con studio in Roma, al viale Bruno Buozzi n. 77; – controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 3523/2022, depositata in data 15/9/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere AN LI nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. AL EP, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato Claudia Lazzeri per la società contribuente;
Fatti di causa A seguito di un controllo fiscale attivato a carico della contribuente con la consegna da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in data 16 settembre 2019, del questionario n. Q000326/2019, dalla documentazione prodotta in risposta a mezzo e-mail del 9 ottobre 2019, risultò che, nel periodo d’imposta 2014, la società contribuente aveva corrisposto 8.175.667,34 di euro a titolo di fees alla consociata ON RS Global Resources (TR), applicando la ritenuta prevista dall’art. 12 della Convenzione Italia-Svizzera nella misura del 5%. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla contribuente in risposta al citato questionario, l’Ufficio non riscontrò la sussistenza dei requisiti utili all’applicabilità delle più favorevoli condizioni previste dall’articolo 12 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni e, di conseguenza, emise l’avviso di accertamento n. TMB071P00679/2019, a mezzo del quale applicò alla suddetta transazione la ritenuta con r.g. n. 4235/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN LI 3 aliquota ordinaria del 30% ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del d.P.R. n. 600/73. Con ricorso notificato in data 26 giugno 2020, la società Refinitiv Italy S.p.A., già ON RS (Markets) Italia S.p.A., impugnò l’avviso di accertamento citato a mezzo del quale l’Ufficio accertò maggiori ritenute per euro 2.043.917,00 ed irrogato sanzioni per euro 2.473.139,00. La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio fu rigettato dalla C.T.R. della Lombardia. Avverso la sentenza d’appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il Sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 4, c. 5 e 12 c. 2, 27 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 23.12.1978 n. 943; 31 ter dpr 29.9.1973 n. 600, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver affermato che la qualità di effettivo beneficiario, in capo a TR, della corresponsione delle royalties da parte della odierna contribuente risultava dall’avere quest’ultima concluso con l’amministrazione un accordo di definizione preventiva dei prezzi di trasferimento corrisposti a TR e dall’essere quest’ultima una società particolarmente solida, come appariva dal bilancio. Deduce che l’accordo concluso con l’amministrazione aveva rilievo solo ai fini del transfer pricing, e che da esso non può argomentarsi la r.g. n. 4235/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN LI 4 qualità, in capo a TR, di soggetto effettivo beneficiario delle royalties corrisposte dalla odierna contribuente. Inoltre, non rileverebbe nemmeno che TR fosse una società realmente operativa, occorrendo invece la dimostrazione concreta che i flussi di denaro provenienti dalla contribuente non erano dirottati presso altre società del gruppo. 1.1. Il motivo è inammissibile. Con esso, l’Agenzia delle Entrate tenta di devolvere a questa Corte di legittimità una valutazione di fatto, relativa alla qualità, in capo a TR, di soggetto effettivo beneficiario delle royalties corrisposte dall’odierna contribuente. Il motivo di ricorso in esame, invero, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi posta dal giudice di appello a base della impugnata sentenza. Quest’ultima, infatti, per argomentare la qualità di effettivo beneficiario di TR, non ha addotto la circostanza della conclusione dell’accordo in tema di transfer pricing tra l’amministrazione e la contribuente, ma ha valorizzato la “effettiva operatività della TR e la solidità finanziaria della stessa desumibili dal bilancio e dalla relativa relazione prodotta dalla contribuente, dal numero di dipendenti”, che “consentivano, altresì, di escludere che la TR fosse un soggetto interposto, non realmente operativo, come tale non effettivamente destinatario delle fees sulle quali era stato applicato il regime di favore della convenzione italo-svizzera” (così testualmente, pagine 12 e 13 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione congrua, in grado di evidenziare gli elementi fattuali posti dal giudice di appello a fondamento dell’affermazione che TR fosse il beneficiario effettivo dei flussi di denaro corrisposti dalla odierna contribuente. r.g. n. 4235/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN LI 5 Tale motivazione non può essere scalfita dalle argomentazioni dell’Agenzia ricorrente tramite un percorso logico-argomentativo che, lungi dall’evidenziare vizi di legittimità della sentenza impugnata, si pone come alternativo rispetto a quello intrapreso dal giudice di appello per arrivare alla decisione qui impugnata. 2.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Refinitiv Italy S.p.A., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro ventimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente (AN LI) (LU LI)
uditi l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato Claudia Lazzeri per la società contribuente;
Fatti di causa A seguito di un controllo fiscale attivato a carico della contribuente con la consegna da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in data 16 settembre 2019, del questionario n. Q000326/2019, dalla documentazione prodotta in risposta a mezzo e-mail del 9 ottobre 2019, risultò che, nel periodo d’imposta 2014, la società contribuente aveva corrisposto 8.175.667,34 di euro a titolo di fees alla consociata ON RS Global Resources (TR), applicando la ritenuta prevista dall’art. 12 della Convenzione Italia-Svizzera nella misura del 5%. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla contribuente in risposta al citato questionario, l’Ufficio non riscontrò la sussistenza dei requisiti utili all’applicabilità delle più favorevoli condizioni previste dall’articolo 12 della citata Convenzione contro le doppie imposizioni e, di conseguenza, emise l’avviso di accertamento n. TMB071P00679/2019, a mezzo del quale applicò alla suddetta transazione la ritenuta con r.g. n. 4235/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN LI 3 aliquota ordinaria del 30% ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del d.P.R. n. 600/73. Con ricorso notificato in data 26 giugno 2020, la società Refinitiv Italy S.p.A., già ON RS (Markets) Italia S.p.A., impugnò l’avviso di accertamento citato a mezzo del quale l’Ufficio accertò maggiori ritenute per euro 2.043.917,00 ed irrogato sanzioni per euro 2.473.139,00. La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio fu rigettato dalla C.T.R. della Lombardia. Avverso la sentenza d’appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il Sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 4, c. 5 e 12 c. 2, 27 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 23.12.1978 n. 943; 31 ter dpr 29.9.1973 n. 600, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver affermato che la qualità di effettivo beneficiario, in capo a TR, della corresponsione delle royalties da parte della odierna contribuente risultava dall’avere quest’ultima concluso con l’amministrazione un accordo di definizione preventiva dei prezzi di trasferimento corrisposti a TR e dall’essere quest’ultima una società particolarmente solida, come appariva dal bilancio. Deduce che l’accordo concluso con l’amministrazione aveva rilievo solo ai fini del transfer pricing, e che da esso non può argomentarsi la r.g. n. 4235/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN LI 4 qualità, in capo a TR, di soggetto effettivo beneficiario delle royalties corrisposte dalla odierna contribuente. Inoltre, non rileverebbe nemmeno che TR fosse una società realmente operativa, occorrendo invece la dimostrazione concreta che i flussi di denaro provenienti dalla contribuente non erano dirottati presso altre società del gruppo. 1.1. Il motivo è inammissibile. Con esso, l’Agenzia delle Entrate tenta di devolvere a questa Corte di legittimità una valutazione di fatto, relativa alla qualità, in capo a TR, di soggetto effettivo beneficiario delle royalties corrisposte dall’odierna contribuente. Il motivo di ricorso in esame, invero, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi posta dal giudice di appello a base della impugnata sentenza. Quest’ultima, infatti, per argomentare la qualità di effettivo beneficiario di TR, non ha addotto la circostanza della conclusione dell’accordo in tema di transfer pricing tra l’amministrazione e la contribuente, ma ha valorizzato la “effettiva operatività della TR e la solidità finanziaria della stessa desumibili dal bilancio e dalla relativa relazione prodotta dalla contribuente, dal numero di dipendenti”, che “consentivano, altresì, di escludere che la TR fosse un soggetto interposto, non realmente operativo, come tale non effettivamente destinatario delle fees sulle quali era stato applicato il regime di favore della convenzione italo-svizzera” (così testualmente, pagine 12 e 13 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione congrua, in grado di evidenziare gli elementi fattuali posti dal giudice di appello a fondamento dell’affermazione che TR fosse il beneficiario effettivo dei flussi di denaro corrisposti dalla odierna contribuente. r.g. n. 4235/2024 p.u. 9/10/2025 Cons. est. AN LI 5 Tale motivazione non può essere scalfita dalle argomentazioni dell’Agenzia ricorrente tramite un percorso logico-argomentativo che, lungi dall’evidenziare vizi di legittimità della sentenza impugnata, si pone come alternativo rispetto a quello intrapreso dal giudice di appello per arrivare alla decisione qui impugnata. 2.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Refinitiv Italy S.p.A., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro ventimila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente (AN LI) (LU LI)