TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, TA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1239/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.109/2024”
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Bari Parte_1 CodiceFiscale_1
S. Spirito alla via F.lli Mannario 45 presso lo studio dell'avv. Carmine Aldo Catacchio
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Prefetto pro tempo- Controparte_1 P.IVA_1 re, domiciliato ope legis in Potenza presso l'Avvocatura dello Stato;
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 19/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha appellato la sentenza n.109 emessa il 6/6/2024 dal Giudice di Pace di Parte_1
Pisticci che aveva rigettato l'opposizione da lei proposta avverso l'ordinanza n.4877/22 resa dal Prefetto di Matera, a seguito del ricorso amministrativo nei confronti del verba- le di contestazione n.VX114041 redatto dalla Polizia Municipale di Pisticci, per avere
1 l'auto tg.FA116DF di proprietà dell'opponente circolato a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art. 142 C.d.S.. A sostegno del gravame ha dedotto l'illegittimità della contestazione eseguita con verifica a distanza tramite dispositivo non omologato del quale non era possibile verificarne la corretta funzionalità, a nulla rile- vando la taratura dell'apparecchiatura, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese legali in favore del difensore distrattario.
La , benché ritualmente citata presso l'Avvocatura dello Stato, non Controparte_1 si è costituita in appello, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
Il primo giudice ha ritenuto l'idoneità del dispositivo, sulla base della sola approvazione e della periodica taratura non essendone necessaria l'omologazione, ai sensi dell'art.192
Reg. Es. C.d.S. per assumere la carenza di affidamento nel rilevamento della velocità.
L'assunto non è condivisibile, in base all'esegesi della disciplina in materia.
Va premesso che in precedenza questo ufficio, alla stregua dell'orientamento di nume- rosi giudici di merito, ha ritenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 com- ma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, sicché la sola approvazione sarebbe sufficiente a garantire il rilevamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, sulla base del di- sposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'o- mologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il proto- tipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò,
2 frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che
“quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei la- vori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_2 luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che -contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata- costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art.142 C.d.S. e tanto indipendentemente dalla periodica e necessaria taratura dell'apparecchio.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335), dovendo escludersi che tale documento abbia fede privile- giata, essendo la rilevazione della velocità un fatto non caduto sotto la diretta percezione
3 del pubblico ufficiale, ma esclusivamente riportato dal dispositivo non omologato uti- lizzato.
E' stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -a fronte di chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie- delle circolari ministeriali che vorrebbero affer- mare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su ap- proccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Ed anche l'argomento su cui si fonda il diverso orientamento, ossia il valore disgiuntivo della espressione riportata dall'art.45 comma sesto C.d.S. (approvazione o omologazio- ne), considerata la ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisi- bile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142
C.d.S. che impone l'omologazione del dispositivo per la rilevazione automatica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione (sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale (cfr. Cass.
Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505, ord. 26/7/2024 n.20913).
In ragione di ciò va riformata l'impugnata sentenza e accolta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n.4877/22 resa dalla . Parte_1 Controparte_1
Considerati il mutato intervenuto orientamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente dell'equiparazione tra omologazione ed autorizzazione degli apparecchi di ri- levazione della velocità e la mancata costituzione della , si reputa Controparte_1 sussistano giuste ragioni, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese processuali.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
con ricorso depositato in data 9/10/2024 avverso la sentenza 109 Controparte_1 resa dal Giudice di Pace di Pisticci il 6/6/2024, così provvede nella contumacia della
: Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'ordinanza n.4877/22 resa dalla;
Controparte_1
4 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Matera, il 19/11/2025.
Il Giudice
TA Catalani
5
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, TA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1239/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.109/2024”
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Bari Parte_1 CodiceFiscale_1
S. Spirito alla via F.lli Mannario 45 presso lo studio dell'avv. Carmine Aldo Catacchio
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
C.F._2
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Prefetto pro tempo- Controparte_1 P.IVA_1 re, domiciliato ope legis in Potenza presso l'Avvocatura dello Stato;
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 19/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha appellato la sentenza n.109 emessa il 6/6/2024 dal Giudice di Pace di Parte_1
Pisticci che aveva rigettato l'opposizione da lei proposta avverso l'ordinanza n.4877/22 resa dal Prefetto di Matera, a seguito del ricorso amministrativo nei confronti del verba- le di contestazione n.VX114041 redatto dalla Polizia Municipale di Pisticci, per avere
1 l'auto tg.FA116DF di proprietà dell'opponente circolato a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art. 142 C.d.S.. A sostegno del gravame ha dedotto l'illegittimità della contestazione eseguita con verifica a distanza tramite dispositivo non omologato del quale non era possibile verificarne la corretta funzionalità, a nulla rile- vando la taratura dell'apparecchiatura, sicché ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese legali in favore del difensore distrattario.
La , benché ritualmente citata presso l'Avvocatura dello Stato, non Controparte_1 si è costituita in appello, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
Il primo giudice ha ritenuto l'idoneità del dispositivo, sulla base della sola approvazione e della periodica taratura non essendone necessaria l'omologazione, ai sensi dell'art.192
Reg. Es. C.d.S. per assumere la carenza di affidamento nel rilevamento della velocità.
L'assunto non è condivisibile, in base all'esegesi della disciplina in materia.
Va premesso che in precedenza questo ufficio, alla stregua dell'orientamento di nume- rosi giudici di merito, ha ritenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 com- ma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, sicché la sola approvazione sarebbe sufficiente a garantire il rilevamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, sulla base del di- sposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'o- mologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il proto- tipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò,
2 frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che
“quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei la- vori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_2 luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che -contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata- costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art.142 C.d.S. e tanto indipendentemente dalla periodica e necessaria taratura dell'apparecchio.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335), dovendo escludersi che tale documento abbia fede privile- giata, essendo la rilevazione della velocità un fatto non caduto sotto la diretta percezione
3 del pubblico ufficiale, ma esclusivamente riportato dal dispositivo non omologato uti- lizzato.
E' stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -a fronte di chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie- delle circolari ministeriali che vorrebbero affer- mare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su ap- proccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Ed anche l'argomento su cui si fonda il diverso orientamento, ossia il valore disgiuntivo della espressione riportata dall'art.45 comma sesto C.d.S. (approvazione o omologazio- ne), considerata la ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisi- bile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142
C.d.S. che impone l'omologazione del dispositivo per la rilevazione automatica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione (sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale (cfr. Cass.
Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505, ord. 26/7/2024 n.20913).
In ragione di ciò va riformata l'impugnata sentenza e accolta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza n.4877/22 resa dalla . Parte_1 Controparte_1
Considerati il mutato intervenuto orientamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente dell'equiparazione tra omologazione ed autorizzazione degli apparecchi di ri- levazione della velocità e la mancata costituzione della , si reputa Controparte_1 sussistano giuste ragioni, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese processuali.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
con ricorso depositato in data 9/10/2024 avverso la sentenza 109 Controparte_1 resa dal Giudice di Pace di Pisticci il 6/6/2024, così provvede nella contumacia della
: Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'ordinanza n.4877/22 resa dalla;
Controparte_1
4 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Matera, il 19/11/2025.
Il Giudice
TA Catalani
5