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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/01/2024, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12356/2023 RG promossa
DA
e , in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sulla figlia minore , elettivamente Persona_1
domiciliati in Roma Viale Libia 58 presso lo studio degli Avv.ti Pietro Ferri e
Valeria Ferri, che li rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Contumace
Oggetto: ratei indennità di frequenza ex L. 289/90
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo l'11.04.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto:
-che, con decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. datato 4/11/2022, il
Tribunale Ordinario di Roma ha omologato l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge 289/90 in capo alla minore Persona_2
, con decorrenza dal marzo 2021;
[...]
-che il decreto di omologa veniva ritualmente notificato all'ente in data
8/11/2022;
-di aver trasmesso all' in data 2.12.2022 a mezzo pec i necessari dati socio CP_2
economici per mezzo del previsto modello AP70;
-che l' non provvedeva a liquidare la prestazione. CP_2
Tanto premesso hanno convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la CP_2
condanna dell'ente al pagamento, in proprio favore, dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 1° aprile 2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa),
oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in CP_2
giudizio.
All'udienza del 23.01.2024, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previa acquisizione di documentazione e deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (decreto di omologa positivo debitamente notificato, modello
AP70 presentato all' , certificazione dell'Agenzia delle entrate comprovante CP_2
l'assenza di redditi della minore).
2 Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 289/90 dalla data del 18.03.2021.
Il modello AP70, presentato alla sede provinciale dell' e la certificazione CP_2
dell'agenzia delle entrate attestano la presenza delle altre condizioni necessarie per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni che non sono state contestate dall' costituito. CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare integrale accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore dei ricorrenti dei CP_2
ratei di indennità di frequenza maturati e maturandi dal 1° aprile 2021, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12356/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore dei CP_2
ricorrenti, dei ratei di indennità di frequenza maturati e maturandi dal 1° aprile
2021, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma 23 gennaio 2024 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De
Renzis)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12356/2023 RG promossa
DA
e , in qualità di esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sulla figlia minore , elettivamente Persona_1
domiciliati in Roma Viale Libia 58 presso lo studio degli Avv.ti Pietro Ferri e
Valeria Ferri, che li rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Contumace
Oggetto: ratei indennità di frequenza ex L. 289/90
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo l'11.04.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto:
-che, con decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. datato 4/11/2022, il
Tribunale Ordinario di Roma ha omologato l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge 289/90 in capo alla minore Persona_2
, con decorrenza dal marzo 2021;
[...]
-che il decreto di omologa veniva ritualmente notificato all'ente in data
8/11/2022;
-di aver trasmesso all' in data 2.12.2022 a mezzo pec i necessari dati socio CP_2
economici per mezzo del previsto modello AP70;
-che l' non provvedeva a liquidare la prestazione. CP_2
Tanto premesso hanno convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la CP_2
condanna dell'ente al pagamento, in proprio favore, dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di frequenza con decorrenza dal 1° aprile 2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa),
oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L' , nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in CP_2
giudizio.
All'udienza del 23.01.2024, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previa acquisizione di documentazione e deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (decreto di omologa positivo debitamente notificato, modello
AP70 presentato all' , certificazione dell'Agenzia delle entrate comprovante CP_2
l'assenza di redditi della minore).
2 Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 289/90 dalla data del 18.03.2021.
Il modello AP70, presentato alla sede provinciale dell' e la certificazione CP_2
dell'agenzia delle entrate attestano la presenza delle altre condizioni necessarie per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni che non sono state contestate dall' costituito. CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare integrale accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore dei ricorrenti dei CP_2
ratei di indennità di frequenza maturati e maturandi dal 1° aprile 2021, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_3
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12356/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore dei CP_2
ricorrenti, dei ratei di indennità di frequenza maturati e maturandi dal 1° aprile
2021, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma 23 gennaio 2024 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De
Renzis)
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