CASS
Ordinanza 5 settembre 2022
Ordinanza 5 settembre 2022
Commentario • 1
- 1. Il riparto di giurisdizione nelle controversie relative allo “scorrimento” delle graduatorieRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 6 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/09/2022, n. 26039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26039 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 23386-2021 proposto da: IMPERIA SVILUPPO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ALBERINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO NAPOLI;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 26039 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 05/09/2022 2 di 11 COMUNE DI IMPERIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PARIONE 23, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO MASCIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO GAGGERO e MARIO ALBERTO QUAGLIA;
- controricorrente -
nonchè contro FALLIMENTO ACQUAMARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 895/2021 del TRIBUNALE di IMPERIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale VA AT EC, il quale chiede alla Corte l'affermazione della giurisdizione del Tribunale di Imperia. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 19 Aprile 2021 il Fallimento Acquamare s.r.l. in liquidazione e la società Imperia Sviluppo s.r.l. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Imperia, il Comune di Imperia, per sentirne dichiarare la responsabilità ex articolo 2043 c.c. «per gli atti e i comportamenti illeciti di cui in narrativa» e, per l'effetto, per sentir emettere nei suoi confronti pronuncia di condanna generica ex art. 278 c.p.c. al risarcimento del danno loro conseguentemente causato. 2. A fondamento della suddetta domanda gli attori esponevano i fatti di seguito sintetizzati. 3 di 11 2.1. Con atto di concessione demaniale marittima n. 2306 del 28 dicembre 2006 il Comune di Imperia aveva concesso alla società Porto di Imperia s.p.a. - il cui capitale apparteneva ai soci Comune di imperia, società Imperia Sviluppo s.r.l. e società Acquamare s.r.l., in ragione di un terzo ciascuno - l’occupazione e l'uso dell'area portuale di Imperia per la durata di 55 anni, di cui 5 per la realizzazione del porto e 50 per la sua successiva gestione. 2.2. Sulla base di tale concessione la società Porto di Imperia s.p.a. aveva affidato alla società Acquamare s.r.l. la realizzazione delle opere portuali e successivamente, con “contratto di sub- concessione” del 23 Marzo 2010, aveva attribuito alla stessa società il diritto di utilizzazione delle opere a mare (posti barca, posti auto e cave nautiche) per tutta la durata della concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.1. 2.3. In forza del contratto di sub-concessione di cui al precedente paragrafo 2.2, Acquamare s.r.l. aveva dato corso alla stipula dei corrispondenti atti derivativi di sub-concessione di tali beni in favore dei diportisti. 2.4. A seguito del mancato pagamento, da parte della società Porto di Imperia s.p.a., delle annualità 2011, 2012 e 2014 dei canoni previsti dalla concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.1 (nella misura pretesa dal Comune di Imperia e contestata dalla concessionaria), l’Amministrazione municipale, con provvedimento del dirigente del Settore Porto n. 1649 del 18 dicembre 2014, aveva disposto la decadenza da tale concessione della società Porto di Imperia s.p.a. (la quale, con sentenza del Tribunale di Imperia del 20 maggio 2014, era stata dichiarata fallita). 4 di 11 2.5. Il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.4 - impugnato in sede giurisdizionale amministrativa dal Fallimento Porto di Imperia s.p.a., dalla società Acquamare s.r.l. e da altri soggetti che avevano acquistato diritti di godimento derivati dalla concessione - era divenuto definitivo a seguito della pronuncia della sentenza numero 5582 del 29 novembre 2017 con cui il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado del Tar Liguria, aveva dichiarato legittima la decadenza della concessione demaniale in ragione del mancato pagamento del canone concessorio per gli anni 2011 e 2012. 2.6. La decadenza della concessione demaniale rilasciata alla società Porto di Imperia s.p.a. aveva determinato la caducazione del contratto di subconcessione del 23 Marzo 2010 di cui al precedente paragrafo 2.2 e, conseguentemente, di tutti i contratti preliminari e definitivi già stipulati dalla società Acquamare s.r.l. con i terzi sub-concessionari, rendendo altresì impossibile l'ulteriore commercializzazione dei posti barca ancora nella disponibilità della stessa Acquamare s.r.l.; quest'ultima, quindi, avendo perso tutto il proprio attivo patrimoniale, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2016. 3. Sulla scorta di tale narrativa di fatto il Fallimento Acquamare s.r.l. e la società Imperia Sviluppo s.r.l. argomentavano che la causa petendi dell’ azione risarcitoria da loro spiegata nei confronti del Comune di Imperia risiedeva «negli illeciti colposamente posti in essere dal funzionario del Comune di Imperia, ingegner Lunghi (preposto all'Ufficio Porti del Comune), consistiti nella pretesa di un maggior canone demaniale concessorio in violazione di legge, nell'aver colposamente rappresentato il 5 di 11 mancato pagamento del canone da parte della concessionaria Porto di Imperia s.p.a. per gli anni 2011, 2012 e 2014, sottacendo che il canone 2011 era stato quasi integralmente pagato entro il luglio 2012 e che il canone 2014 non era esigibile quando è stato avviato il procedimento di decadenza dalla concessione, ed assumendo così il procedimento di decadenza in carenza dei presupposti di legge, determinando un'ingiusta lesione dei diritti di credito delle società attrici». 4. Il Comune di Imperia, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che la giurisdizione sulla controversia spetterebbe al giudice amministrativo in quanto la controversia rientrerebbe sia nella giurisdizione generale di legittimità ex art. 7, comma 4, c.p.a., sia nella giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma primo, lettera b, c.p.a. 5. La società Imperia Sviluppo s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., nei confronti del Comune di Imperia e del Fallimento Acquamare s.r.l.. 6. Il Comune di Imperia ha depositato controricorso mentre il Fallimento Acquamare s.r.l. non ha spiegato difese in questa sede. 7. La causa è stata decisa nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 12 aprile 2022, per la quale tanto la società ricorrente quanto il Comune contro ricorrente hanno depositato memoria e il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 8. Preliminarmente va richiamato il consolidato principio che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del 6 di 11 riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (così, ex multis, SSUU 20350/2018). 9. Nella specie, l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio dagli odierni ricorrenti va qualificata di diritto soggettivo, alla luce dei seguenti rilievi. 9.1. La società Imperia Sviluppo s.r.l. e la società Acquamare s.r.l. (ora, Fallimento Acquamare s.r.l.) sono terzi estranei al rapporto concessorio sorto tra la P.A. e la società Porto di Imperia s.p.a. per effetto del provvedimento di concessione demaniale marittima n. 2306/2006; lo stesso Consiglio di Stato, del resto, nella sentenza n. 5582/2017 che si è pronunciata sulle impugnative proposte in sede giurisdizionale avverso tale provvedimento concessorio, non accogliendone alcuna, ha giudicato inammissibile l’impugnativa della società Acquamare s.r.l. chiarendo come quest’ultima dovesse «ritenersi titolare di una posizione giuridica di diritto privato, derivata dalla società concessionaria ed estranea al rapporto concessorio pubblicistico intercorrente esclusivamente tra il Comune di Imperia in qualità di concedente e la Porto di Imperia s.p.a. in qualità di concessionaria» (§ 14); 9.2. Il fatto generatore del credito azionato nel presente giudizio dalla società Imperia Sviluppo s.r.l. e dal Fallimento Acquamare s.r.l. consiste in comportamenti, asseritamente illeciti, 7 di 11 di un funzionario del Comune di Imperia, e, precisamente, nell’avere costui: - colposamente preteso, a titolo di canone demaniale concessorio, somme maggiori di quelle legalmente dovute per legge;
- colposamente rappresentato il mancato pagamento del canone da parte della concessionaria Porto di Imperia s.p.a. per gli anni 2011, 2012 e 2014, sottacendo che il canone 2011 era stato quasi integralmente pagato entro il luglio 2012 e che il canone 2014 non era esigibile quando è stato avviato il procedimento di decadenza della concessione. 9.3. Le situazioni soggettive lese dal comportamento colposo del funzionario comunale non sono interessi legittimi ma, per quanto riguarda la società Imperia Sviluppo s.r.l., il diritto all’integrità del valore della propria partecipazione al capitale della Porto di Imperia s.p.a. e, per quanto riguarda il Fallimento Acquamare s.r.l., oltre al diritto all’integrità del valore della propria partecipazione al capitale della Porto di Imperia s.p.a., anche i diritti di credito di cui la società Acquamare s.r.l. in bonis era titolare nei confronti della Porto di Imperia s.p.a. in forza del rapporto contrattuale di sub-concessione sorto con il contratto del 23 Marzo 2010; contratto che, come evidenziato nello stralcio della sentenza del Consiglio di Stato n. 5582/2017 trascritto nel precedente paragrafo 9.1, al di là del nomen juris “sub- concessione”, in effetti attribuiva alla società Acquamare s.r.l. la titolarità (non di un rapporto concessorio derivato, bensì) di una «posizione giuridica di diritto privato, derivata dalla società concessionaria ed estranea al rapporto concessorio». 8 di 11 10. Il petitum sostanziale oggetto della presente controversia, quindi, non è, al contrario di quanto mostra di ritenere il Comune contro ricorrente, il risarcimento di un danno causato da un provvedimento amministrativo (quello che ha disposto la decadenza della società Porto di Imperia s.p.a. dalla concessione demaniale marittima di cui la stessa era titolare) del quale si pretenda l’illegittimità, bensì il risarcimento di un danno, che si pretende ingiusto, asseritamente causato da un comportamento, che si pretende colposo, di un funzionario comunale. 11. La controversia, quindi, non appartiene alla giurisdizione generale di legittimità ex art. 7, comma 1 c.p.a., giacché non concerne l’esercizio del potere amministrativo. Qui non è infatti in discussione la legittimità - già accertata con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato - del provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale della società Porto di Imperia s.p.a.) ma l’accertamento del danno, asseritamente ingiusto, causato a soci e creditori della società Porto di Imperia s.p.a. dal comportamento, asseritamente colposo, di un dipendente dell’amministrazione convenuta;
e, quindi, l’accertamento della asserita responsabilità risarcitoria di quest’ultima nei confronti degli attori, ai sensi dell’articolo 2043 c.c.. 12. Nemmeno ricorre l’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma lett. b) c.p.a.. Nel presente giudizio, si ribadisce, non vengono in questione «atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici», bensì la lesione aquiliana asseritamente recata dal comportamento di un funzionario del Comune di Imperia ai diritti soggettivi 9 di 11 patrimoniali degli attori, terzi estranei al rapporto concessorio in relazione a quale tale comportamento si è esplicato. 13. In sostanza, secondo la prospettazione attorea, la pretesa del funzionario dell’Ufficio Porti del Comune di Imperia di applicare alla concessione demaniale marittima rilasciata il 28 dicembre 2006 alla Porto di Imperia s.p.a., a decorrere dal 1 gennaio 2007, i maggiori canoni (commisurati al valore di mercato) previsti dall’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), applicabile anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica di diporto ai sensi del comma 252 del medesimo articolo, sarebbe stata una pretesa «illegittima, frutto di imprudenza, negligenza ed imperizia e connotata da difetto di diligenza, perché la norma invocata ed applicata dal Comune riguarda le pertinenze demaniali marittime di proprietà dello Stato (di cui all’art. 29 cod. nav.) che vengono concesse ai privati e certamente non quelle costruzioni che vengono realizzate dai privati in costanza e per effetto della concessione demaniale marittima, sino al momento in cui, per cessazione della concessione, vengono incamerate dallo Stato ex art. 49 cod. nav.» (pag. 11, § 1.1. della citazione introduttiva). L’esercizio di detta pretesa - in cui si sostanzia il comportamento colposo del funzionario comunale costituente la causa della domanda risarcitoria degli attori - si risolve, dunque, in una erronea interpretazione del disposto del comma 251 della legge finanziaria 2007 (applicabile anche alle concessioni relative alle strutture destinate alla nautica di diporto ai sensi del comma 252 del medesimo articolo) e non pone in questione alcun esercizio di 10 di 11 poteri amministrativi di ponderazione discrezionale di interessi pubblici e privati. 14. E’ allora necessario ricordare che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che le questioni relative all’applicazione del disposto del comma 251 della legge finanziaria 2007 rientrano nella giurisdizione dell’a.g.o.; si veda SSUU 28973/2020: «in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie relative a indennità, canoni od altri corrispettivi, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la sussistenza di un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a una controversia avente ad oggetto l'annullamento di alcuni provvedimenti di rideterminazione dei canoni annuali per la concessione di beni demaniali marittimi, sul presupposto che, attraverso gli stessi, il Comune si fosse limitato a disporre il ricalcolo del canone in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo, quale l'art. 1, comma 252, della l. n. 296 del 2006)». 15. Va quindi, conclusivamente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario. 16. Naturalmente, come queste Sezioni Unite non hanno mancato di precisare, «la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, va sottolineato, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto» (SSUU n. 8236/2020, § 14). Competerà, pertanto, al giudice di merito stabilire se tra la condotta del funzionario comunale dedotta come causa petendi della domanda risarcitoria degli attori ed il 11 di 11 pregiudizio patrimoniale da costoro lamentato sussista il necessario nesso di causalità immediata e diretta (art. 1223 c.c.) o se, al contrario, tale pregiudizio patrimoniale non derivi direttamente e immediatamente da tale condotta, ma debba ritenersi causato dal (legittimo, come accertato dal giudice amministrativo) provvedimento di decadenza della Porto di Imperia s.p.a. dalla concessione demaniale marittima di cui la stessa era titolare.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Rimette al giudice di merito la regolazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 26039 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 05/09/2022 2 di 11 COMUNE DI IMPERIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PARIONE 23, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO MASCIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO GAGGERO e MARIO ALBERTO QUAGLIA;
- controricorrente -
nonchè contro FALLIMENTO ACQUAMARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 895/2021 del TRIBUNALE di IMPERIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale VA AT EC, il quale chiede alla Corte l'affermazione della giurisdizione del Tribunale di Imperia. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 19 Aprile 2021 il Fallimento Acquamare s.r.l. in liquidazione e la società Imperia Sviluppo s.r.l. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Imperia, il Comune di Imperia, per sentirne dichiarare la responsabilità ex articolo 2043 c.c. «per gli atti e i comportamenti illeciti di cui in narrativa» e, per l'effetto, per sentir emettere nei suoi confronti pronuncia di condanna generica ex art. 278 c.p.c. al risarcimento del danno loro conseguentemente causato. 2. A fondamento della suddetta domanda gli attori esponevano i fatti di seguito sintetizzati. 3 di 11 2.1. Con atto di concessione demaniale marittima n. 2306 del 28 dicembre 2006 il Comune di Imperia aveva concesso alla società Porto di Imperia s.p.a. - il cui capitale apparteneva ai soci Comune di imperia, società Imperia Sviluppo s.r.l. e società Acquamare s.r.l., in ragione di un terzo ciascuno - l’occupazione e l'uso dell'area portuale di Imperia per la durata di 55 anni, di cui 5 per la realizzazione del porto e 50 per la sua successiva gestione. 2.2. Sulla base di tale concessione la società Porto di Imperia s.p.a. aveva affidato alla società Acquamare s.r.l. la realizzazione delle opere portuali e successivamente, con “contratto di sub- concessione” del 23 Marzo 2010, aveva attribuito alla stessa società il diritto di utilizzazione delle opere a mare (posti barca, posti auto e cave nautiche) per tutta la durata della concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.1. 2.3. In forza del contratto di sub-concessione di cui al precedente paragrafo 2.2, Acquamare s.r.l. aveva dato corso alla stipula dei corrispondenti atti derivativi di sub-concessione di tali beni in favore dei diportisti. 2.4. A seguito del mancato pagamento, da parte della società Porto di Imperia s.p.a., delle annualità 2011, 2012 e 2014 dei canoni previsti dalla concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.1 (nella misura pretesa dal Comune di Imperia e contestata dalla concessionaria), l’Amministrazione municipale, con provvedimento del dirigente del Settore Porto n. 1649 del 18 dicembre 2014, aveva disposto la decadenza da tale concessione della società Porto di Imperia s.p.a. (la quale, con sentenza del Tribunale di Imperia del 20 maggio 2014, era stata dichiarata fallita). 4 di 11 2.5. Il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.4 - impugnato in sede giurisdizionale amministrativa dal Fallimento Porto di Imperia s.p.a., dalla società Acquamare s.r.l. e da altri soggetti che avevano acquistato diritti di godimento derivati dalla concessione - era divenuto definitivo a seguito della pronuncia della sentenza numero 5582 del 29 novembre 2017 con cui il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado del Tar Liguria, aveva dichiarato legittima la decadenza della concessione demaniale in ragione del mancato pagamento del canone concessorio per gli anni 2011 e 2012. 2.6. La decadenza della concessione demaniale rilasciata alla società Porto di Imperia s.p.a. aveva determinato la caducazione del contratto di subconcessione del 23 Marzo 2010 di cui al precedente paragrafo 2.2 e, conseguentemente, di tutti i contratti preliminari e definitivi già stipulati dalla società Acquamare s.r.l. con i terzi sub-concessionari, rendendo altresì impossibile l'ulteriore commercializzazione dei posti barca ancora nella disponibilità della stessa Acquamare s.r.l.; quest'ultima, quindi, avendo perso tutto il proprio attivo patrimoniale, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2016. 3. Sulla scorta di tale narrativa di fatto il Fallimento Acquamare s.r.l. e la società Imperia Sviluppo s.r.l. argomentavano che la causa petendi dell’ azione risarcitoria da loro spiegata nei confronti del Comune di Imperia risiedeva «negli illeciti colposamente posti in essere dal funzionario del Comune di Imperia, ingegner Lunghi (preposto all'Ufficio Porti del Comune), consistiti nella pretesa di un maggior canone demaniale concessorio in violazione di legge, nell'aver colposamente rappresentato il 5 di 11 mancato pagamento del canone da parte della concessionaria Porto di Imperia s.p.a. per gli anni 2011, 2012 e 2014, sottacendo che il canone 2011 era stato quasi integralmente pagato entro il luglio 2012 e che il canone 2014 non era esigibile quando è stato avviato il procedimento di decadenza dalla concessione, ed assumendo così il procedimento di decadenza in carenza dei presupposti di legge, determinando un'ingiusta lesione dei diritti di credito delle società attrici». 4. Il Comune di Imperia, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che la giurisdizione sulla controversia spetterebbe al giudice amministrativo in quanto la controversia rientrerebbe sia nella giurisdizione generale di legittimità ex art. 7, comma 4, c.p.a., sia nella giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma primo, lettera b, c.p.a. 5. La società Imperia Sviluppo s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., nei confronti del Comune di Imperia e del Fallimento Acquamare s.r.l.. 6. Il Comune di Imperia ha depositato controricorso mentre il Fallimento Acquamare s.r.l. non ha spiegato difese in questa sede. 7. La causa è stata decisa nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 12 aprile 2022, per la quale tanto la società ricorrente quanto il Comune contro ricorrente hanno depositato memoria e il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 8. Preliminarmente va richiamato il consolidato principio che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del 6 di 11 riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (così, ex multis, SSUU 20350/2018). 9. Nella specie, l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio dagli odierni ricorrenti va qualificata di diritto soggettivo, alla luce dei seguenti rilievi. 9.1. La società Imperia Sviluppo s.r.l. e la società Acquamare s.r.l. (ora, Fallimento Acquamare s.r.l.) sono terzi estranei al rapporto concessorio sorto tra la P.A. e la società Porto di Imperia s.p.a. per effetto del provvedimento di concessione demaniale marittima n. 2306/2006; lo stesso Consiglio di Stato, del resto, nella sentenza n. 5582/2017 che si è pronunciata sulle impugnative proposte in sede giurisdizionale avverso tale provvedimento concessorio, non accogliendone alcuna, ha giudicato inammissibile l’impugnativa della società Acquamare s.r.l. chiarendo come quest’ultima dovesse «ritenersi titolare di una posizione giuridica di diritto privato, derivata dalla società concessionaria ed estranea al rapporto concessorio pubblicistico intercorrente esclusivamente tra il Comune di Imperia in qualità di concedente e la Porto di Imperia s.p.a. in qualità di concessionaria» (§ 14); 9.2. Il fatto generatore del credito azionato nel presente giudizio dalla società Imperia Sviluppo s.r.l. e dal Fallimento Acquamare s.r.l. consiste in comportamenti, asseritamente illeciti, 7 di 11 di un funzionario del Comune di Imperia, e, precisamente, nell’avere costui: - colposamente preteso, a titolo di canone demaniale concessorio, somme maggiori di quelle legalmente dovute per legge;
- colposamente rappresentato il mancato pagamento del canone da parte della concessionaria Porto di Imperia s.p.a. per gli anni 2011, 2012 e 2014, sottacendo che il canone 2011 era stato quasi integralmente pagato entro il luglio 2012 e che il canone 2014 non era esigibile quando è stato avviato il procedimento di decadenza della concessione. 9.3. Le situazioni soggettive lese dal comportamento colposo del funzionario comunale non sono interessi legittimi ma, per quanto riguarda la società Imperia Sviluppo s.r.l., il diritto all’integrità del valore della propria partecipazione al capitale della Porto di Imperia s.p.a. e, per quanto riguarda il Fallimento Acquamare s.r.l., oltre al diritto all’integrità del valore della propria partecipazione al capitale della Porto di Imperia s.p.a., anche i diritti di credito di cui la società Acquamare s.r.l. in bonis era titolare nei confronti della Porto di Imperia s.p.a. in forza del rapporto contrattuale di sub-concessione sorto con il contratto del 23 Marzo 2010; contratto che, come evidenziato nello stralcio della sentenza del Consiglio di Stato n. 5582/2017 trascritto nel precedente paragrafo 9.1, al di là del nomen juris “sub- concessione”, in effetti attribuiva alla società Acquamare s.r.l. la titolarità (non di un rapporto concessorio derivato, bensì) di una «posizione giuridica di diritto privato, derivata dalla società concessionaria ed estranea al rapporto concessorio». 8 di 11 10. Il petitum sostanziale oggetto della presente controversia, quindi, non è, al contrario di quanto mostra di ritenere il Comune contro ricorrente, il risarcimento di un danno causato da un provvedimento amministrativo (quello che ha disposto la decadenza della società Porto di Imperia s.p.a. dalla concessione demaniale marittima di cui la stessa era titolare) del quale si pretenda l’illegittimità, bensì il risarcimento di un danno, che si pretende ingiusto, asseritamente causato da un comportamento, che si pretende colposo, di un funzionario comunale. 11. La controversia, quindi, non appartiene alla giurisdizione generale di legittimità ex art. 7, comma 1 c.p.a., giacché non concerne l’esercizio del potere amministrativo. Qui non è infatti in discussione la legittimità - già accertata con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato - del provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale della società Porto di Imperia s.p.a.) ma l’accertamento del danno, asseritamente ingiusto, causato a soci e creditori della società Porto di Imperia s.p.a. dal comportamento, asseritamente colposo, di un dipendente dell’amministrazione convenuta;
e, quindi, l’accertamento della asserita responsabilità risarcitoria di quest’ultima nei confronti degli attori, ai sensi dell’articolo 2043 c.c.. 12. Nemmeno ricorre l’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma lett. b) c.p.a.. Nel presente giudizio, si ribadisce, non vengono in questione «atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici», bensì la lesione aquiliana asseritamente recata dal comportamento di un funzionario del Comune di Imperia ai diritti soggettivi 9 di 11 patrimoniali degli attori, terzi estranei al rapporto concessorio in relazione a quale tale comportamento si è esplicato. 13. In sostanza, secondo la prospettazione attorea, la pretesa del funzionario dell’Ufficio Porti del Comune di Imperia di applicare alla concessione demaniale marittima rilasciata il 28 dicembre 2006 alla Porto di Imperia s.p.a., a decorrere dal 1 gennaio 2007, i maggiori canoni (commisurati al valore di mercato) previsti dall’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), applicabile anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica di diporto ai sensi del comma 252 del medesimo articolo, sarebbe stata una pretesa «illegittima, frutto di imprudenza, negligenza ed imperizia e connotata da difetto di diligenza, perché la norma invocata ed applicata dal Comune riguarda le pertinenze demaniali marittime di proprietà dello Stato (di cui all’art. 29 cod. nav.) che vengono concesse ai privati e certamente non quelle costruzioni che vengono realizzate dai privati in costanza e per effetto della concessione demaniale marittima, sino al momento in cui, per cessazione della concessione, vengono incamerate dallo Stato ex art. 49 cod. nav.» (pag. 11, § 1.1. della citazione introduttiva). L’esercizio di detta pretesa - in cui si sostanzia il comportamento colposo del funzionario comunale costituente la causa della domanda risarcitoria degli attori - si risolve, dunque, in una erronea interpretazione del disposto del comma 251 della legge finanziaria 2007 (applicabile anche alle concessioni relative alle strutture destinate alla nautica di diporto ai sensi del comma 252 del medesimo articolo) e non pone in questione alcun esercizio di 10 di 11 poteri amministrativi di ponderazione discrezionale di interessi pubblici e privati. 14. E’ allora necessario ricordare che queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che le questioni relative all’applicazione del disposto del comma 251 della legge finanziaria 2007 rientrano nella giurisdizione dell’a.g.o.; si veda SSUU 28973/2020: «in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, le controversie relative a indennità, canoni od altri corrispettivi, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che assuma rilievo la sussistenza di un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a una controversia avente ad oggetto l'annullamento di alcuni provvedimenti di rideterminazione dei canoni annuali per la concessione di beni demaniali marittimi, sul presupposto che, attraverso gli stessi, il Comune si fosse limitato a disporre il ricalcolo del canone in applicazione di una norma di mero aggiornamento quantitativo, quale l'art. 1, comma 252, della l. n. 296 del 2006)». 15. Va quindi, conclusivamente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario. 16. Naturalmente, come queste Sezioni Unite non hanno mancato di precisare, «la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, va sottolineato, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto» (SSUU n. 8236/2020, § 14). Competerà, pertanto, al giudice di merito stabilire se tra la condotta del funzionario comunale dedotta come causa petendi della domanda risarcitoria degli attori ed il 11 di 11 pregiudizio patrimoniale da costoro lamentato sussista il necessario nesso di causalità immediata e diretta (art. 1223 c.c.) o se, al contrario, tale pregiudizio patrimoniale non derivi direttamente e immediatamente da tale condotta, ma debba ritenersi causato dal (legittimo, come accertato dal giudice amministrativo) provvedimento di decadenza della Porto di Imperia s.p.a. dalla concessione demaniale marittima di cui la stessa era titolare.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Rimette al giudice di merito la regolazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite