Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e e difeso dagli Avv.ti Chiara Consonni del foro di Milano e
Rita Garlassi del foro di Reggio Emilia
Ricorrente contro
Controparte_1
C.F. )
[...] P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Chiara Rigosi del Foro di Bologna
Resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “A) riliquidare la pensione dell'avv. previa Parte_1
rivalutazione dei redditi a partire dal 1980 sulla base dell'indice annuo medio ISTAT
1980 (21, 1%);
B) condannare la , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la differenza dei ratei di pensione maturati e non pagati, pari ad euro € 87.251, 24 fino al 31.12.2022
(o la diversa somma ritenuta di giustizia), nonché le differenze sui successivi ratei
C) Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”.
Per la resistente: “1) IN VIA PRINCIPALE RESPINGERE le domande tutte del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto
2) IN SUBORDINE, nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere, anche solo parzialmente la domanda del ricorrente
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA, e quindi previa fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art 418 c.p.c.
ACCERTARE il debito contributivo dell'avv. relativo agli anni per i Parte_1
quali non risulta pagata l'integrale contribuzione, la cui quantificazione, per gli anni dal 2012 al 2019, è in corso di elaborazione mediante predisposizione di idoneo conteggio e dichiarare inefficaci, ai fini del calcolo di anzianità di iscrizione a
[...]
e del calcolo della misura della pensione di cui è titolare l'avv. CP_2 Pt_1
gli anni per i quali non risulta pagata l'integrale contribuzione considerata
[...]
prescritta e di conseguenza ai fini del computo della regolarità Parte_2
contributiva, gli anni per i quali non risulta pagata l'intera contribuzione considerata prescritta e di conseguenza CONDANNARE il ricorrente al pagamento dell'indebito pari ai ratei di pensione percepiti pur se integralmente o parzialmente non dovuti in forza dell'omissione contributiva di cui sopra, oltre a rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo, dichiarando che la Controparte_2
nei suoi confronti è titolare del diritto alla restituzione delle somme
[...]
indebitamente versate;
ACCERTARE che per gli anni anteriori al 2002 la pensione vada conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente pagata la contribuzione da parte del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Pag. 2 di 17 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'Avvocato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenere la riliquidazione della pensione di Controparte_3
vecchiaia di cui è titolare dal 1/06/2016.
Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Ente a riliquidare il trattamento pensionistico nella misura mensile di € 5.624,30 fino al 31/12/2022 e a pagare la differenza per i ratei di pensione maturati e non pagati, a partire dal 1/6/2016 sino al 31/12/2022, nella misura di € 87.251, 24, oltre interessi. (doc. 19 ric.)
Il ricorrente lamenta che la ha erroneamente rivalutato i redditi CP_2
pensionabili solo a decorrere dal gennaio 1983 e in misura corrispondente alla svalutazione intervenuta tra il 1980 e il 1981 (rilevata nel 1982), quando invece la prima rivalutazione dei redditi avrebbe dovuto avvenire dal 1980 e con applicazione del coefficiente di svalutazione del 1979/1980, sulla base della previsione degli artt.
15,16 e 27 della L.576/80.
2. Si è costituita la che ha Controparte_3
chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L'Ente contesta l'interpretazione della normativa proposta dal ricorrente, sostenendo che la base reddituale su cui calcolare i contributi e quella su cui calcolare la pensione dovevano necessariamente coincidere e la Legge n. 576/1980 prevedeva espressamente la prima rivalutazione per l'anno 1983.
La resistente ha proposto domanda riconvenzionale allegando che il ricorrente, nel caso in cui fosse riconosciuto l'errore della nell'applicazione del coefficiente di CP_2
rivalutazione, avrebbe tratto un vantaggio consistito nella corresponsione di una contribuzione inferiore al dovuto, con la conseguenza che in ogni caso, per gli anni in cui vi era stata omissione contributiva parziale, non potendosi consentire la copertura
Pag. 3 di 17 contributiva per l'intervenuta prescrizione (art. 3, comma 9 L. 335/95), il calcolo della pensione doveva comunque essere fatto sulla base di quanto versato.
Il versamento parziale e irregolare, per qualsiasi motivo, comporta la perdita dell'intero anno di anzianità per l'anno di riferimento;
per tali anni, dunque, viene meno il diritto ad ottenere differenza alcuna in termini di rivalutazione dei ratei pensionistici.
La pertanto, chiede la condanna al versamento, nei limiti della CP_2
prescrizione, delle differenze contributive dovute in conseguenza della eventuale rivalutazione del limite di reddito per il versamento del contributo soggettivo, pari ad
€ 9.059,00 (deposito del 16/05/2024); chiede inoltre di accertare l'inefficacia ai fini pensionistici degli anni per i quali si ritenga decorso il termine prescrizionale relativamente alla contribuzione successiva al 2002, con conseguente annullamento dei relativi anni e condanna al pagamento dell'indebito, nonché accertamento che per gli anni anteriori al 2002 la pensione vada conteggiata sui redditi per i quali è stata effettivamente pagata la contribuzione.
3. Tanto premesso, a seguito della discussione orale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto mentre va rigettata la domanda riconvenzionale di
[...]
CP_2
4. Va innanzi tutto ricordato che il diritto alla riliquidazione della pensione è diritto costituzionalmente tutelato e imprescrittibile.
Quanto al diritto di ottenere le differenze di ratei dovute la mancata riliquidazione, la prescrizione è decennale a decorrere dalla data di scadenza dei singoli ratei (cfr.
Cassazione 31527/ 2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha inviato diffida in data 21/03/2023 (doc. 13 ric), chiedendo la riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento dal 2016 e le
Pag. 4 di 17 relative differenze di ratei di pensione non riscossi dal 2016; pertanto il termine di prescrizione decennale non è maturato.
5. La questione principale riguarda l'interpretazione delle disposizioni di cui agli artt.
15, 16 co. 4 e 27 co. 3 L. 576/80 di riforma del sistema previdenziale forense, dovendo essere determinata la misura dell'incremento delle pensioni erogate dalla
CP_2
Secondo il ricorrente va applicato il coefficiente del 21,10%, previsto per l'anno
1979/80 e con riferimento ai redditi a partire dal 1980 mentre la convenuta afferma la correttezza della misura inferiore, pari al 18,7% fondata sull'applicazione del DM
30.9.1982.
Ai sensi dell'art 118 disp att. cpc, va richiamata la motivazione della sentenza n.
245/2023 di questo Tribunale riguardante analoga questione:
“[…]Deve ritenersi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, cui si aderisce, che si fonda sull'interpretazione offerta dal ricorrente ( vanno richiamate le numerose sentenze depositate dalla difesa dell' avvocato [ omissis]).
In particolare , per chiarezza e efficacia di sintesi si riporta la motivazione della sentenza del Tribunale di Bergamo n.415/2023 in cui si legge:
“Oggetto della causa è l'individuazione della corretta decorrenza della rivalutazione da applicare ai redditi pensionabili (utili cioè ai fini della determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia) prodotti dagli avvocati ricorrenti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 576/1980 (che ha introdotto il nuovo sistema pensionistico per gli avvocati) e, nello specifico, se la rivalutazione debba decorrere, come sostenuto dal ricorrente, a partire dal 1980 (sulla base della svalutazione del 21,10% del periodo 1979/1980) ovvero, come ritenuto dalla , CP_2
dal 1.1.1983.
La , a seguito CP_2 Controparte_3 Controparte_3
Pag. 5 di 17 dell'entrata in vigore della L.576/1980 - e sulla base dell'interpretazione fornita dal
D.M. 30.9.1982 - ha ritenuto di far ripartire la rivalutazione dei redditi pensionabili dal 1.1.1983 con il coefficiente del 18,7%.
***
La questione è già stato oggetto di un amplia giurisprudenza alla quale integralmente ci si richiama, in particolare si rileva che la medesima questione è stata risolta in favore della tesi della parte ricorrente dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 74 del 2022, da ultimo integralmente confermata dalla Corte d'Appello di
Brescia n. 21 del 28/03/2023
***
Il ricorrente ritiene che tale operazione sia frutto di un errore interpretativo da parte della che avrebbe erroneamente esteso la data di decorrenza della CP_2
rivalutazione delle pensioni e dei contributi anche ai redditi pensionabili, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina di cui alla L. 576/1980.
***
Il quadro normativo è il seguente:
- Art. 15 L.576/80 (“Rivalutazione dei redditi”):
“Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all' articolo 16. A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna CP_2
entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale
Pag. 6 di 17 per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione”;
- Art. 16 L.576/1980 (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi):
1. Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle CP_2
variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al CP_2
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché' gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite direddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo
10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo”;
- Art. 26 L.576/1980 (Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie):
“Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche
Pag. 7 di 17 le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 28 della presente legge. La facoltà di riscatto di cui all' articolo 5, secondo comma, della legge 5 luglio 1965, n.798, come sostituito dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n.319, può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 può essere esercitata, alle condizioni ivi previste, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, e può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di quattro anni complessivi, durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane, dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge;
gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti, ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia ((. . .)). Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1985 l'anzianità trentennale di cui all' articolo 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione è commisurata all'anzianità effettiva. Per coloro che siano iscritti alla dal 1952 saranno utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di CP_2
anzianità', anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione. Sino alla
Pag. 8 di 17 data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
- Art. 27 L. 576/1980 (Decorrenza delle rivalutazioni):
“Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all' articolo 260, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. La prima tabella di cui all'articolo 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all' articolo 16, si fa riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma,4, secondo comma e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”.
In sintesi tali disposizioni prevedono che:
- le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni sono rivalutate secondo l'andamento ISTAT di cui all'art. 16 (art. 15);
- l'art. 16 individua l'aumento in proporzione alle variazioni ISTAT annue dei prezzi al consumo e prevede che la variazione degli importi è disposta con delibera del
CDA della;
inoltre, stabilisce che gli aumenti decorrono dal 1 gennaio CP_2
successivo alla data della delibera;
- per la prima applicazione dell'art. 16 (e quindi delle variazioni) l'art. 27, ultimo comma, fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge.
La soluzione del quesito di diritto oggetto del giudizio passa attraverso la corretta interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 27, il quale espressamente prevede che l'indice ISTAT da assumere come riferimento sia quello relativo all'anno di entrata
Pag. 9 di 17 in vigore della legge e quindi quello del 1979/1980 pari al 21,1%. Deve dunque accogliersi l'impostazione dedotta in ricorso circa l'obbligo di rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1980 e non dal 1.1.1983 come sostenuto dalla
. CP_2
La rivalutazione a partire dal 1983 è prevista infatti solo per le pensioni e non anche per i redditi.
Tale interpretazione risponde, inoltre, a principi di equità in quanto evita un vuoto di attualizzazione che, in quanto conseguenza negativa e pregiudizievole, necessita di specifica e puntuale previsione. Ed è quanto ha fatto il legislatore con riferimento alla rivalutazione delle pensioni, laddove all'art. 26 ha previsto la decorrenza “dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore”, introducendo dunque un blocco per tutte le pensioni che rimangono fisse dal “momento dell'entrata in vigore della presente legge” e “sino alla data di cui al primo comma del presente articolo”. Tale blocco non è invece previsto per la rivalutazione dei redditi pensionabili. Pertanto, ha errato la a non rivalutare i redditi sin dal CP_2
1980 con in coefficienti ISTAT di quel tempo.
Tale soluzione è stata condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità
(Cass. n. 9698/210; Cass. n. 7270/2004) e di merito (Trib. Milano n.3276/2002; Trib
Milano n.740/2004; CdA Milano n. 443/2005; Trib Milano 3274/2008; Trib. Milano
n. 4345/2013; Trib Milano, n. 1002/2016) le cui motivazioni, sul punto, si intendono qui tutte richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
L'interpretazione adottata dalla non può neppure essere giustificata dal CP_2
dettato letterale del richiamato D.M. 30/9/1982.
Tale Decreto, emesso su sollecitazione della , ha chiarito che “A decorrere CP_2
dal 1 gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla
[...]
a favore di avvocati e procuratori sono aumentate in misura Controparte_3
Pag. 10 di 17 pari al 18,7% del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art.2, quinto comma, e dell'art.10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge”.
A parere di questo Giudice, il D.M. richiamato non è utile ai fini della risoluzione della questione di diritto oggetto del presente giudizio in quanto indica la decorrenza della rivalutazione solo per:
- l'entità delle pensioni erogate;
- limiti di reddito di cui all'art. 2, c.5, della L. 576 (“Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma
è così ridotta: a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire
40 milioni”);
- limiti di reddito di cui all'art. 10 primo comma della L. 576/1980 (“Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla e di ogni iscritto agli albi CP_2
professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento). E' dunque evidente che il DM in questione individua la decorrenza della rivalutazione per elementi del rapporto contributivo diversi dal reddito pensionabile;
diversamente opinando tale
DM sarebbe contrario a norma primaria e dunque andrebbe disapplicato.”
Anche diverse pronunce di secondo grado hanno ritenuto che essendo la legge n 576 entrata in vigore nel 1980, l'indice è quello del 1979 ( così Sentenza C.A. Brescia n.
21/2023 agli atti che richiama C.A. Trento n. 61/2019 e C.A. Firenze n. 87/2020).
Pag. 11 di 17 Va altresì richiamata la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16585 del
12/06/2023 (depositata dal ricorrente) che ha ritenuto corretto che la rivalutazione della pensione maturata nel 1980 debba fondarsi sugli indici di rivalutazione del
1979 e non sui più bassi indici applicati dalla CP_2
Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto dell'avv.[ omissis] a vedersi rivalutati i redditi pensionabili sulla base dell'indice più favorevole.”
Anche nel caso di specie, è pacifico che l'avv. abbia regolarmente versato i Pt_1
contributi secondo i predetti criteri stabiliti dalla normativa, quindi sulla base della dichiarazione dei redditi;
tant'è vero che lo stesso non ha mai ricevuto alcuna contestazione sul punto dalla Forense. CP_2
6 . Deve essere respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente che chiede di accertare il un debito contributivo dell'Avv. e di determinare la Pt_1
pensione sui redditi per i quali è stata pagata la contribuzione;
di dichiarare l' inefficacia degli anni sui quali non risulta pagata l'integrale contribuzione prescritta;
di annullare gli anni di iscrizione sui quali non risulta pagata la contribuzione prescritta;
di condannare il ricorrente al pagamento dei ratei di pensione indebitamente percepiti-
Sul punto va richiamata la motivazione della sentenza n. 245/2023 di questo
Tribunale :
“Non può essere accolta la richiesta della di non calcolare, ai fini CP_2
dell'anzianità di iscrizione e del calcolo della pensione, gli anni per i quali non è stata integralmente pagata la contribuzione in quanto nessuna norma prevede un tale annullamento;
il
Regolamento della Cassa del 2005 che prevede che non vengano considerate le annualità con versamenti irregolari della contribuzione non sanabile per
Pag. 12 di 17 prescrizione , non ha efficacia retroattiva e, in ogni caso, il ricorrente ha pagato secondo quanto a lui richiesto dall'Ente per cui non è ravvisabile una condotta omissiva .
Va richiamata la motivazione della sentenza n. 21/2023 della Corte d'Appello di
Brescia : “… I motivi dal secondo al quarto sono relativi al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale con cui la , sul presupposto che per effetto CP_2
della rivalutazione dei redditi la contribuzione versata dal ricorrente risultava inferiore a quella dovuta, ha richiesto sia la quantificazione della pensione in base ai contributi effettivamente versati in presenza di anni presuntivamente non coperti da integrale contribuzione, sia la richiesta di pagamento, a fronte della riliquidazione dei redditi pensionabili, di presunte differenze contributive.
In particolare, la sostiene che la riliquidazione riconosciuta dal primo giudice CP_2
attribuisce al pensionato un diritto cui non è coinciso, nel periodo preso in considerazione, un versamento della maggiore contribuzione dovuta dal professionista, cosicché questi sarebbe oggi debitore di questa contribuzione non versata.
Aggiunge che, se i contributi maggiori, fossero ritenuti prescritti, dovrebbe revocarsi l'ammissione al trattamento di pensione e condannarsi l'appellante alla restituzione di quanto a tale titolo percepito, oppure dovrebbe operarsi un nuovo calcolo della pensione basato sull'effettivo importo contributivo versato.
I motivi devono essere rigettati, discendendo l'infondatezza delle domande riconvenzionali direttamente da quanto previsto dalla stessa Legge n. 576 del 1980.
In particolare, l'art. 2 della predetta legge precisa che la «pensione di vecchiaia è pari ... all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle pensioni fisiche – IRPEF – quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione
Pag. 13 di 17 del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10…».
A sua volta, l'art. 10 prevede che «il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla ... è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale CP_2
netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF…».
Quindi, la disciplina prevista da tale legge àncora la quantificazione della pensione di vecchiaia, non ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi da loro prodotti (in tal senso, C. App. Firenze cit.).
Nella fattispecie l'odierno appellato ha regolarmente versato i contributi secondo i predetti criteri stabiliti normativamente, quindi sulla base della dichiarazione dei redditi;
d'altra parte, non vi è stata mai alcuna contestazione sul punto dalla
[...]
, ragione per cui dall'odierna decisione non può derivare alcuna CP_2
conseguenza, come si pretenderebbe nelle domande riconvenzionali, sull'entità dei contributi già versati dall'appellato.
Insomma, diversamente da quanto prevede l'art. 2 per l'identificazione dei redditi che compongono la base di calcolo della pensione, l'art. 10 non contempla alcuna rivalutazione del contributo soggettivo. Il reddito che vale a determinare l'ammontare del contributo soggettivo obbligatorio non è soggetto ad adeguamento.
Se dunque, in virtù della sua rivalutazione, il maggiore reddito calcolato può ingenerare, come nel caso di specie, un credito in favore dell'iscritto, la stessa rivalutazione non incide sull'entità della contribuzione, che è fondata, ai sensi dell'art. 10, primo e secondo comma, sul reddito netto.
In altre parole: l'odierno appellato ha versato i contributi che la , in CP_2
applicazione dei criteri previsti dalla normativa in materia ha annualmente determinato sulla base dei redditi dichiarati e la non ha mai contestato CP_2
Pag. 14 di 17 l'esistenza di inadempienze contributive. E se oggi l'appellato vanta un credito per maggior importo della pensione, ciò dipende solo dal fatto che la pensione è stata calcolata in modo errato, per effetto della errata decorrenza della rivalutazione dei redditi pensionabili (in particolare, non facendo corretto riferimento a quanto prescritto dall'art. 27 della Legge 576/80, secondo il quale «per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge»).
Si comprende quindi con nella specie non vi è stata alcuna omissione contributiva, neppure parziale, da parte dell'assicurato, in quanto (come lucidamente affermato dalla Corte d'Appello di Firenze), «il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore».
Non essendosi verificata alcuna omissione contributive, tutte le richieste formulata dalla in via riconvenzionale sono infondate.” CP_2
Nel caso di specie, è pacifico come si è detto, che l'avv. abbia regolarmente Pt_1
versato i contributi secondo i predetti criteri stabiliti dalla normativa, quindi sulla base della dichiarazione dei redditi;
tant'è vero che lo stesso non ha mai ricevuto alcuna contestazione sul punto dalla Forense. CP_2
Il Tribunale in ogni caso condivide le difese del ricorrente ( cfr memoria in data
22/4/2024) secondo cui “ sussisterebbero differenze contributive in favore della solo se, una volta rivalutati i tetti di reddito in misura del 21,1% CP_2
(circa un quinto), i contributi soggettivi portati dall'estratto contributivo non risultassero sufficienti o capienti. Sarebbe il caso dell'avvocato che ha redditi che raggiungono appena o superano di poco i tetti retributivi pensionabili determinati annualmente dalla Cassa Forense.”.
Pag. 15 di 17 Parte ricorrente ha allegato che, dal prospetto sintetico (estratto dal portale della con i dati di reddito e di contribuzione dell'avv. risulta che i CP_2 Pt_1
contributi soggettivi effettivamente pagati dal ricorrente ogni anno - compresi quelli prescritti sono di gran lunga superiori ai contributi dovuti in base ai "nuovi montanti o tetti" reddituali come incrementati, con la rivalutazione del 21.1%, secondo la l'astratta prospettazione avversaria.
È stato prodotto da parte ricorrente il foglio di calcolo (doc. 22) che riporta, anno per anno, i tetti di reddito quantificati dalla con accanto sia i tetti CP_2
rivalutati, sia i corrispondenti (teorici) contributi e anche i modelli 5 (docc.24-29 ric)
a sostegno della circostanza che contributi soggettivi comunicati e pagati, di molto superiori ai tetti eventualmente rivalutati.
Orbene a fronte di precise allegazioni supportate da documentazione la CP_2
non ha contesto le circostanze come era invece tenuta a fare ai sensi dell'art 115 cpc-
( cfr verbale udienza 16/5/2024).
7. Per quanto argomentato, la va Controparte_3
condannata a riliquidare il trattamento di pensione riconosciuto all'avv. e a Pt_1
corrispondere le differenze maturate sui ratei arretrati.
La somma dovuta va riconosciuta, sulla base dei dettagliati conteggi allegati al ricorso (doc. 19 ric.) in € 5.624,30 mensili fino al 31/12/2022 ed euro € 87.251,24, per ratei di pensione maturati e non pagati dal 1/06//2016 al 31/12/2022. non ha contestato specificamente i calcoli e alla prima udienza è stata CP_2
autorizzata al “ deposito di conteggio sul ricalcolo Irpef dovuto come da domanda riconvenzionale svolta in memoria.”.
8. Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto che si tratta di questioni già ampiamente esaminate dalla giurisprudenza- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 16 di 17 Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione rigettata nella causa n. 130/2024:
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente avvocato alla Parte_1
determinazione del trattamento pensionistico mediante rivalutazione dei suoi redditi pensionabili a partire dal 1980, sulla base dell'indice annuo medio ISTAT 1980
(21,1%).
2) Condanna la a riliquidare il Controparte_3
trattamento pensionistico del ricorrente a partire dal 1/06//2016, nella misura mensile di € 5.624,30 fino al 31/12/2022 e a pagare la differenza per ratei di pensione maturati e non pagati dal 1/06/2016 al 31/12/2022 nella misura di € 87.251,24 nonché le differenze sui successivi ratei mensili oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
3) Rigetta la domanda riconvenzionale della Controparte_2
.
[...]
4) Condanna a rifondere al Controparte_3
ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, iva e cpa.
Così deciso, Reggio Emilia 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 17 di 17