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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 379/2024 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Parte_1
Zampieri, Fabio Ganci e Andrea Maresca;
contro
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.
[...]
417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse Maria Grazia Luppi e Claudia Lucidi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art.
2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art.
15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, Cont 2017/18 e 2018/19 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata e CP_1 sollevando eccezione di prescrizione dei crediti rivendicati, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.), la parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'azione, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il convenuto non depositava le note di trattazione cartolare, rimanendo pertanto CP_1 tecnicamente assente all'udienza cartolare.
In conseguenza di quanto suesposto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (ex pluribus Cass., Sez. III, 19.12.2019, n. 33761), conducendo alla cessazione della materia del contendere con spese a carico del rinunciante
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio, considerato però che il giudizio è giunto a definizione sulla base di un contegno comunque immediatamente abdicativo e collaborativo della parte ricorrente, e tenuto conto della novità delle questioni sottese alla controversia, appare equo disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Latina, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 379/2024 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Parte_1
Zampieri, Fabio Ganci e Andrea Maresca;
contro
Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art.
[...]
417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse Maria Grazia Luppi e Claudia Lucidi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art.
2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art.
15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, Cont 2017/18 e 2018/19 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata e CP_1 sollevando eccezione di prescrizione dei crediti rivendicati, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.), la parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'azione, riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il convenuto non depositava le note di trattazione cartolare, rimanendo pertanto CP_1 tecnicamente assente all'udienza cartolare.
In conseguenza di quanto suesposto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (ex pluribus Cass., Sez. III, 19.12.2019, n. 33761), conducendo alla cessazione della materia del contendere con spese a carico del rinunciante
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio, considerato però che il giudizio è giunto a definizione sulla base di un contegno comunque immediatamente abdicativo e collaborativo della parte ricorrente, e tenuto conto della novità delle questioni sottese alla controversia, appare equo disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Latina, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume