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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3787/2023 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 372/2023 deliberata il 6.2.2023 e pubblicata il 6.2.2023 (n. 313/2020 RG); risarcimento danni;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Gianluca Speranza (c.f. C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., difeso dall'avv. Francesco Nappo (c.f.
) C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata la Parte_1 condanna del al risarcimento del danno alla Controparte_1 persona da lei sofferto per effetto della caduta al suolo, avvenuta il 20.12.2012, alle ore 12,35 circa, alla traversa Avezzana in , mentre Controparte_1 passeggiava lungo la strada resa scivolosa per la presenza di liquidi e residui alimentari e per la cattiva pulizia, a causa del mercato ortofrutticolo svoltosi nelle precedenti ore del mattino.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento in favore della parte convenuta delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre iva e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , Parte_1 ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
“1 – dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è gravame del
[...]
in persona del Sindaco p.t. sulla base della nuova valutazione delle Controparte_1 prove.
2 – condannare lo stesso al pagamento delle lesioni subite dalla Sig. CP_1 [...]
in solido con eventuali convenuti o terzi chiamati, al risarcimento dei danni Parte_1 subiti dall'istante alla propria persona (danno biologico, oltre invalidità temporanea totale, invalidità temporanea parziale, danno morale e spese mediche sostenute come documentate in atti) nella somma da quantificarsi in corso di causa o nella misura ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito, anche a mezzo di CTU medico-legale che sin da ora si richiede. Il tutto nei limiti dello scaglione contributivo compreso tra euro
5200,00 ed euro 26.000,00 come per legge.
3 – condannare in ogni caso il convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari e maggiorazioni del doppio grado di giudizio, così come disposto dall'art. 91 cpc e dall'art.
15 L.P., da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc ed applicando
l'art. 96 cpc comma I;
4 – chiede ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta sui capitoli a) b) c) d) dell'atto di citazione della causa di 1° grado nonché prova per testi sugli stessi capitoli
…. Chiede inoltre essere abilitato alla prova contraria sui capi e con eventuali testi indicati dalle parti convenute o terze chiamate.
5 – Si richiede, infine, la nomina di un CTU, al fine di accertare e quantificare i danni tutti alla persona riportati dall'istante. Con riserva di richiedere ogni altro mezzo istruttorio idoneo e pertinente.”.
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IV sezione civile
Il si è opposto all'impugnazione ed ha Controparte_1 concluso come segue:
“- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico l'appello proposto dalla Sig.ra confermando Parte_1 integralmente la sentenza n. 372/2023 del Tribunale Civile di Torre Annunziata;
- in subordine, nelle denegata e non riconosciuta ipotesi di reiezione della precedente richiesta, accertare, nella misura percentuale che riterrà più adeguata, la sussistenza del concorso causale colposo di parte appellante nella verificazione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.;
- In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 28.1.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LA RESPONSABILITA' NELL'EVENTO
ha dedotto, a sostegno del gravame, che la sua Parte_1 caduta, nella strada adibita a mercato ortofrutticolo, è avvenuta dopo la chiusura delle attività di vendita, all'incirca alle ore 12,35, allorquando le
“bancarelle” stavano abbandonando l'area. Essa appellante era scivolata su “un residuo di liquame” che non era stato rimosso dalla strada, per cui è evidente la responsabilità del per non aver eliminato la Controparte_1
“alterazione del manto stradale”, sul finire dell'attività di mercato.
Ha aggiunto che lo stesso Tribunale, a pag. 7 della sentenza, ha rilevato che dalle fotografie si evincono rifiuti solidi e poi una macchia sull'asfalto, che ha provocato la caduta al suolo di essa attrice.
Ha avanzato, inoltre, richiesta di interrogatorio formale della parte convenuta, di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio medico- legale.
I motivi meritano tutti reiezione.
La Corte di legittimità ha affermato, in tema di danni da cose in custodia, che il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il
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IV sezione civile danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 20317/2005; Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016;
Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 18100/2020;
Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
30394/2023; Cass. n. 822/2024; Cass. n. 12663/2024). La Corte Suprema ha ribadito, in materia, che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (così Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
conformi: Cass. n. 21972/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 2376/2024).
Occorre, poi, considerare che la condotta incauta della vittima assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,
e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. n.
30775/2017; Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 11152/2023; Cass. n.
14228/2023; Cass. n. 30394/2023; Cass. n. 822/2024).
La regola di diritto che si evince dai predetti arresti giurisprudenziali è quella che, allorquando la cosa non presenti alcuna intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi può essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto, da parte del danneggiato, si deve escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e si può ritenere integrato il caso fortuito.
Nella fattispecie, risulta acquisito – come ha narrato la stessa Parte_1
– che l'evento dannoso avvenne nella mattinata inoltrata del
[...]
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IV sezione civile
20.12.2012, all'incirca verso le 12,35, nella strada che aveva accolto, nelle ore immediatamente precedenti, il mercato ortofrutticolo, a causa della presenza di un residuo di liquame da prodotti alimentari. Lo scenario rappresentato dalla medesima danneggiata, dunque, induce a ritenere – in conformità a quanto già argomentato dal Tribunale di Torre Annunziata – che la macchia fosse stata agevolmente visibile, tenuto conto del lumeggiamento naturale del mattino, e, conseguentemente, facilmente evitabile, da parte di , Parte_1 mediante l'adozione della normale diligenza. A ciò va aggiunto che proprio la presenza dei banchi di vendita all'aperto dei prodotti alimentari, ben conosciuta dall'attrice-appellante, avrebbe dovuto indurre lei – così come tutti i frequentatori di un luogo di tal genere – ad una maggior cautela nel badare a materiale scivoloso o residui di prodotti ortofrutticoli che fossero potuti cadere sul sedime pedonale.
Il Tribunale ha dato atto esplicitamente, nella sentenza, che “… dalla documentazione fotografica prodotta da parte istante, è possibile rilevare delle macchie sul tratto stradale del tutto visibili, peraltro accompagnate dalla presenza di rifiuti solidi
(cfr. doc. nella produzione di parte istante), tali da poter essere facilmente avvistate dalla istante, ed al contempo evitate, se solo la predetta avesse prestato maggiore attenzione alle condizioni della strada.” e tale valutazione dev'essere condivisa da questa Corte, con l'effetto che il sinistro va ascritto, sotto il profilo eziologico, alla condotta tenuta da e non all'intriseco dinamismo della Parte_1 cosa in custodia del Controparte_2
Inoltre, va considerato che la stessa appellante ha rievocato che la caduta avvenne verso le ore 12,35 “… cioè quando le bancarelle hanno ridotta la capacità di vendita ed anzi stanno facendo la pulizia delle zone interessate al mercato;
”, per cui deve escludersi che il personale del abbia avuto la Controparte_1 CP_1 possibilità di ripulire completamente e definitivamente l'area, non essendosi verificato ancora il totale sgombero delle strutture allestite dai venditori.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.
§ - LE SPESE DI CAUSA
La rinnovata soccombenza di , in questo secondo Parte_1 grado, ne comporta la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 ed alla somma domandata (… da quantificarsi in corso di causa o nella misura ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito… Il tutto nei limiti dello scaglione contributivo compreso tra
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IV sezione civile
euro 5200,00 ed euro 26000,00 …;), che l'attrice-appellante ha rimesso alla valutazione della Corte, ma pur sempre contenendola entro il limite massimo di
€ 26.000,00.
In definitiva, la causa va ritenuta di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 e, pertanto, possono trovare applicazione i parametri di cui alla tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello, riferiti allo scaglione predetto.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 372/2023 deliberata il 6.2.2023 e pubblicata il 6.2.2023 (n. 313/2020 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del secondo Parte_1 grado del giudizio che liquida, in favore del , Controparte_1 in € 2.200,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al
15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 4 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST. (firma apposta in modalità digitale)
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