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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2024, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa VINCENZA BARBALUCCA……………Presidente Est.
Dott.ssa FEDERICA GIRFATTI ……………………..Giudice
Dott.ssa GABRIELE RENDINA .……………………Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 4863 /2023
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
09/01/1968 , rapp.tato e difeso dall'avv. DE FALCO LIBERATO FRANCESCO CAROTENUTO
GIOVANNA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
…….……………………………..…………………………...ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to e CP_1 C.F._3
difeso dall' avv.ALIPERTA ANTONIETTA e ……………….………………………resistente
Nonché
P.M. in sede……………….…………………….………...…………….interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2024 le parti concludevano per la pronuncia parziale di Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2023 il/la sig. chiedeva pronunciarsi la Parte_1
Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 20.09.1995 in Brusciano con la sig./ra , dalla cui unione sono nati due figli, , nato a [...] il [...] CP_1 Per_1
e nato a [...] il [...]. Persona_2
Il ricorrente precisava in ricorso che con sentenza n. 1730/2022 del 26.07.2022, il Tribunale di Napoli aveva pronunciato separazione personale dei coniugi e che la stessa dura ininterrottamente da tale data poiché non vi è alcuna volontà di riconciliazione.
Il ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della ricorrente, di non stabilire alcun assegno di mantenimento in favore dei figli.
All'udienza presidenziale dell'8.01.2024 fissata per la comparizione delle parti, si costituiva parte resistente, la quale chiedeva anche a mezzo sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro coniugi;
chiedeva di rigettare la domanda di revoca dell'assegno proposta nei confronti di parte resistente e dei figli;
chiedeva inoltre il versamento dell'assegno divorzile pari ad € 200,00 in favore di parte resistente e di € 1000,00 in favore dei figli ed Per_1
Persona_2
Il Presidente esperito invano il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 473 bis 22 e si pronunciava sulle richieste istruttorie delle parti rinviando alla udienza del 14.4.2025 per espletamento prova .
Precisate le conclusioni sulla sentenza di “status” in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia sulla sentenza parziale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie, è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa, e cioè giudiziale .
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla separazione consensuale, stando alle risultanze istruttorie, visto che dalle risultanze anagrafiche
è verosimile assumere che le parti hanno costituito autonomi nuclei familiari quindi la separazione è ininterrotta ed in ogni caso non è stata eccepita la interruzione della separazione .
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 lett. b) l.1.12.1970, n.898, così come modificata dall'art.5 della l.n.74/87.
Alla stregua delle riferite circostanze deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, la comunione spirituale e materiale, che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
La causa va quindi rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio come da separata ordinanza
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in a dai signori
[...]
, nato a [...] il [...] Pt_1 CodiceFiscale_1
e c.f , nato a [...] il [...] ( atto CP_1 C.F._3
n.61 PII S.A a. 1995 )
2) Spese al definitivo
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 24/10/2024
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca