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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/11/2024, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 259/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Giuseppe Ferreri Presidente
Dott. Nicola La Mantia Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 259/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Valeria Leone, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA
NECROPOLI GROTTICELLE 26 SIRACUSA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
FONTANA SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA
N.4 96100 SIRACUSA presso il difensore avv. FONTANA SALVATORE
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.7.2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg.
50 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 57/2023, pubblicata in data 11.1.2023, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento delle domande proposte da , ordinava la cancellazione delle CP_1
ipoteche iscritte dall'agente della riscossione ai nn. 37395/2009 e al n. 3320/2011, e condannava l al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
In sintesi, il primo giudice dava atto che n. 4 delle 5 cartelle poste a fondamento delle iscrizioni ipotecarie impugnate erano state annullate automaticamente per effetto dell'art. 4 del D.L. 119/2018, di talché in ordine alle contestazioni ad esse afferenti era venuta meno la materia del contendere, ed accoglieva comunque l'opposizione formulata dal “per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, perché non è mai CP_1
stata data alcuna comunicazione alla parte ricorrente del preavviso di iscrizione ipotecaria;
in secondo luogo perché gli importi portati dalle cartelle esattoriali non rientrano nel limite di valore per potere richiedere l'iscrizione ipotecaria. A maggior ragione, dopo che le quattro cartelle esattoriali sono state rottamate, residuandone solo una del valore di € 2.224,00, non è legittimo mantenere l'iscrizione ipotecaria che, pertanto, deve essere cancellata.
Pertanto, alla luce di quanto sopra dispone la cancellazione di entrambe le iscrizioni ipotecarie, sia per mancanza del limite di valore per poterla richiedere, sia per mancato preavviso di iscrizione ipotecaria”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Controparte_2
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 10.7.2024, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con ricorso depositato dinanzi alla CTP di Siracusa in data 23.4.2013,
impugnava le iscrizioni ipotecarie iscritte ai nn. 37395/2009 e al n. CP_1
3320/2011.
La prima di esse riguardava i crediti derivanti da n. 6 cartelle esattoriali (di cui n. 2 per contributi INPS, n. 2 per contravvenzioni al CDS e n. 2 Tasse Tribunale di Siracusa), la seconda riguardava i crediti derivanti da n. 5 cartelle esattoriali (di cui n. 4 per contributi
INPS e n. 1 per Oneri Casa di reclusione di Noto).
Con sentenza di primo grado n. 580/1/16, in data 25.1.2016, la CTP declinava la giurisdizione, in favore del giudice ordinario, con riferimento all'impugnativa avente come fondamento tutti i crediti, fatta eccezione per quelli riguardanti Tasse Tribunale
Siracusa, in relazione alla quale si pronunciava nel merito annullando, in parte qua, la relativa iscrizione ipotecaria.
Con sentenza di appello n. 4450/4/2017, depositata in data 13.11.2017, resa a seguito Parte dell'impugnazione dell'agente della riscossione, la riformava la sentenza di primo grado e declinava la giurisdizione anche con riferimento all'impugnativa decisa nel merito dalla CTP.
Con comparsa notificata in data 13.2.2018, riassumeva dinanzi al CP_1
Tribunale di Siracusa la causa avverso:
1) iscrizione ipotecaria n. 37395/2009 con riferimento alle cartelle di pagamento n.
29820020037165211 (contravvenzioni C.d.S. Prefettura di Siracusa), n.
29820060018996773 (tasse Tribunale Siracusa), n. 29820060023167928
(contravvenzioni C.d.S. Prefettura di Siracusa), n. 29820080030463437 (tasse Tribunale
Siracusa);
pagina 3 di 8 2) iscrizione ipotecaria n. 3320/2011 con riferimento alla cartella di pagamento n.
29820100010129050 (oneri Casa di reclusione Noto).
I motivi della domanda di annullamento delle due iscrizioni ipotecarie riguardavano la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, la decadenza dal potere impositivo in cui sarebbe incorsa l'amministrazione ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 D.L. 203/2005.
Il poi ribadiva quanto fin dal ricorso introduttivo proposto dinanzi al giudice CP_1
tributario aveva affermato in ordine alla presa di conoscenza delle iscrizioni ipotecarie solo a seguito di una visura eseguita autonomamente in data 9.4.2013.
Aggiungeva che non aveva mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione e che, in ogni caso, le ipoteche erano state iscritte in violazione dell'art. 77 DPR 602/73, visto che i crediti iscritti a ruolo risultavano di ammontare inferiore ad € 20.000,00.
Ciò posto, come detto, il primo giudice, dopo avere evidenziato che tutte le cartelle tranne una erano state oggetto di annullamento automatico ex lege, ha accolto la domanda spiegata dal ordinando la cancellazione delle due ipoteche in difetto di CP_1
prova della comunicazione preventiva dell'ipoteca e considerata la inferiorità del credito a tutela del quale le stesse erano state iscritte alla soglia di legge.
Con il primo motivo di gravame l si è doluta della Controparte_2
omessa pronuncia del Tribunale sulla eccepita tardività della opposizione atteso che, a dire dell'appellante, lo stesso aveva fornito la prova della notifica, al , della CP_1
comunicazione di avvenuta iscrizione delle due ipoteche in epoca ampiamente anteriore ai gg. 60 dalla notifica del ricorso dinanzi alla CTP, fermo restando che comunque, a volere opinare diversamente, la domanda sarebbe tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si poi doluto della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto, ritenendoli quindi ammissibili, i due motivi di opposizione nuovi, rispetto a quelli originariamente spiegati con il ricorso dinanzi alla
CTP, proposti soltanto con la comparsa di riassunzione della causa dinanzi al giudice pagina 4 di 8 ordinario, consistenti nella mancata notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e della soglia minima di credito che ne giustifichi l'iscrizione.
Ritiene la Corte che entrambi i motivi di gravame, da esaminare congiuntamente, siano infondati.
Invero, in primo luogo la domanda con cui si impugna l'iscrizione ipotecaria dinanzi al giudice ordinario perché i crediti ad essa sottesi rientrano nella sua giurisdizione è, pacificamente, una domanda di accertamento negativo non soggetta a termini o decadenze proprie del giudizio tributario né a quelli del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (v. da ultimo Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6844, secondo cui:
“L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione”), in secondo luogo, in caso di traslatio iudicii dal giudice tributario a quello ordinario, è consentita la proposizione di domande nuove, connesse con quelle originarie (v. Cass., sez. lav., 22 luglio 2016, n. 15223 secondo cui, in parte motiva: “Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima. Pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum;
qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp.
pagina 5 di 8 att. c.p.c.” (Cass. S.U. 21 aprile 2011 n. 9130). Il principio di diritto esclude la fondatezza del ricorso nella parte in cui pretende di applicare rigidamente alla trasmigrazione della causa fra diversi ordini giurisdizionali i medesimi principi affermati in relazione alla riassunzione ex art. 50 c.p.c., dai quali fa discendere la necessità che la domanda resti cristallizzata nei medesimi termini della formulazione originaria”, e poi nel principio di diritto massimato nei termini che seguono: “L'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga “riassunta”, bensì “riproposta”, con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso “petitum” ed alla diversa “causa petendi”, senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla “translatio”, ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice “ad quem”).
Ne consegue che non è possibile dichiarare la tardività della domanda riproposta dinanzi al giudice ordinario, atteso che in questa sede non rileva la asserita notifica dell'iscrizione ipotecaria, e che non sono inammissibili, in quanto nuovi, i motivi spiegati dall'appellato con la comparsa di riassunzione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per essersi la stessa pronunciata ultra petita atteso che il Tribunale ha ordinato la cancellazione delle ipoteche malgrado l'oggetto del giudizio, sì come risultante dalla comparsa di riassunzione, fosse stato limitato dall'attore alle sole cartelle esattoriali sopra indicate (che sono solo una parte di quelle sottese alle iscrizioni).
Ritiene la Corte che anche questo motivo di appello sia infondato.
Invero, come sopra esposto, con la comparsa in riassunzione il ha da un canto CP_1
pagina 6 di 8 spiegato una serie di motivi di opposizione alle due iscrizioni ipotecarie fondati sulla asserita mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, limitatamente a quelle indicate (e senza tenere conto delle altre relative a contributi INPS pure poste a fondamento delle iscrizioni), o comunque afferenti ai crediti presupposti (anche in relazione ai riflessi sulla soglia minima di essi al raggiungimento della quale la legge consente l'iscrizione ipotecaria), e dall'altro ha proposto un motivo di carattere formale che attinge la regolarità dell'iscrizione ipotecaria in sé e per sé considerata, la quale deve essere preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva.
Ciò posto, se è vero che con la comparsa in riassunzione l'attore ha impugnato le iscrizioni ipotecarie limitatamente alle sopra indicate cartelle esattoriali presupposte
(tutte tra l'altro annullate nelle more d'ufficio, fatta eccezione per la n.
2982000030463437 – circostanza questa di cui il primo giudice ha dato atto evidenziando che “ogni contestazione di parte opponente concernente tali atti deve ritenersi priva di alcun valore per cessazione della materia del contendere” –), è anche vero, però, che il ha altresì chiesto l'annullamento delle iscrizioni per il motivo CP_1
formale suindicato e che prescinde dai singoli crediti sottesi: in altri termini, se l'iscrizione dell'ipoteca deve essere preceduta da un adempimento formale quale è la notifica della comunicazione preventiva, assodata la giurisdizione del giudice ordinario, ai fini della legittimità dell'iscrizione non rileva a tutela di quali crediti sia stata presa e se l'una, piuttosto che l'altra, partita creditoria sia venuta meno (perché, come in questo caso, annullata d'ufficio), atteso che l'iscrizione resta comunque illegittima e va cancellata, non vertendosi nell'invocato caso di riduzione dell'ipoteca perché, lo si ribadisce, la sua illegittimità non è conseguenza del venir mero di una parte del credito sottostante, bensì afferisce ad un profilo formale, evidentemente unitario.
Il Tribunale, accogliendo il motivo di opposizione in questione, ha ordinato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie in quanto non precedute dalla notifica del relativo preavviso, con statuizione che (oltre a risultare fondata in diritto giusta quanto chiarito da Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667, ed in fatto, atteso che nessuna pagina 7 di 8 evidenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria si rinviene in atti, visto che risultano prodotte soltanto le relate, peraltro in parte fondatamente contestate dall'attore, delle comunicazioni ex post di iscrizione ipotecaria), non è stata in alcun modo nel merito impugnata dall'appellante.
Trattandosi di ragione idonea da sola a sostenere la decisione adottata dal primo giudice, resta assorbito il motivo di gravame avente ad oggetto il superamento dell'ammontare minimo di legge al raggiungimento del quale è consentita l'iscrizione ipotecaria, al pari di tutti i motivi articolati in primo grado, e riproposti in appello, nessuno dei quali afferente alla ragione per cui la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore del difensore antistatario dell'appellato che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 259/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 57/2023, pubblicata in data 11.1.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del difensore antistatario dell'appellato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. G. Ferreri
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Giuseppe Ferreri Presidente
Dott. Nicola La Mantia Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 259/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Valeria Leone, elettivamente domiciliato nel suo studio in VIA
NECROPOLI GROTTICELLE 26 SIRACUSA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
FONTANA SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA
N.4 96100 SIRACUSA presso il difensore avv. FONTANA SALVATORE
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.7.2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg.
50 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 57/2023, pubblicata in data 11.1.2023, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento delle domande proposte da , ordinava la cancellazione delle CP_1
ipoteche iscritte dall'agente della riscossione ai nn. 37395/2009 e al n. 3320/2011, e condannava l al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
In sintesi, il primo giudice dava atto che n. 4 delle 5 cartelle poste a fondamento delle iscrizioni ipotecarie impugnate erano state annullate automaticamente per effetto dell'art. 4 del D.L. 119/2018, di talché in ordine alle contestazioni ad esse afferenti era venuta meno la materia del contendere, ed accoglieva comunque l'opposizione formulata dal “per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, perché non è mai CP_1
stata data alcuna comunicazione alla parte ricorrente del preavviso di iscrizione ipotecaria;
in secondo luogo perché gli importi portati dalle cartelle esattoriali non rientrano nel limite di valore per potere richiedere l'iscrizione ipotecaria. A maggior ragione, dopo che le quattro cartelle esattoriali sono state rottamate, residuandone solo una del valore di € 2.224,00, non è legittimo mantenere l'iscrizione ipotecaria che, pertanto, deve essere cancellata.
Pertanto, alla luce di quanto sopra dispone la cancellazione di entrambe le iscrizioni ipotecarie, sia per mancanza del limite di valore per poterla richiedere, sia per mancato preavviso di iscrizione ipotecaria”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Controparte_2
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 10.7.2024, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con ricorso depositato dinanzi alla CTP di Siracusa in data 23.4.2013,
impugnava le iscrizioni ipotecarie iscritte ai nn. 37395/2009 e al n. CP_1
3320/2011.
La prima di esse riguardava i crediti derivanti da n. 6 cartelle esattoriali (di cui n. 2 per contributi INPS, n. 2 per contravvenzioni al CDS e n. 2 Tasse Tribunale di Siracusa), la seconda riguardava i crediti derivanti da n. 5 cartelle esattoriali (di cui n. 4 per contributi
INPS e n. 1 per Oneri Casa di reclusione di Noto).
Con sentenza di primo grado n. 580/1/16, in data 25.1.2016, la CTP declinava la giurisdizione, in favore del giudice ordinario, con riferimento all'impugnativa avente come fondamento tutti i crediti, fatta eccezione per quelli riguardanti Tasse Tribunale
Siracusa, in relazione alla quale si pronunciava nel merito annullando, in parte qua, la relativa iscrizione ipotecaria.
Con sentenza di appello n. 4450/4/2017, depositata in data 13.11.2017, resa a seguito Parte dell'impugnazione dell'agente della riscossione, la riformava la sentenza di primo grado e declinava la giurisdizione anche con riferimento all'impugnativa decisa nel merito dalla CTP.
Con comparsa notificata in data 13.2.2018, riassumeva dinanzi al CP_1
Tribunale di Siracusa la causa avverso:
1) iscrizione ipotecaria n. 37395/2009 con riferimento alle cartelle di pagamento n.
29820020037165211 (contravvenzioni C.d.S. Prefettura di Siracusa), n.
29820060018996773 (tasse Tribunale Siracusa), n. 29820060023167928
(contravvenzioni C.d.S. Prefettura di Siracusa), n. 29820080030463437 (tasse Tribunale
Siracusa);
pagina 3 di 8 2) iscrizione ipotecaria n. 3320/2011 con riferimento alla cartella di pagamento n.
29820100010129050 (oneri Casa di reclusione Noto).
I motivi della domanda di annullamento delle due iscrizioni ipotecarie riguardavano la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, la decadenza dal potere impositivo in cui sarebbe incorsa l'amministrazione ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 D.L. 203/2005.
Il poi ribadiva quanto fin dal ricorso introduttivo proposto dinanzi al giudice CP_1
tributario aveva affermato in ordine alla presa di conoscenza delle iscrizioni ipotecarie solo a seguito di una visura eseguita autonomamente in data 9.4.2013.
Aggiungeva che non aveva mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione e che, in ogni caso, le ipoteche erano state iscritte in violazione dell'art. 77 DPR 602/73, visto che i crediti iscritti a ruolo risultavano di ammontare inferiore ad € 20.000,00.
Ciò posto, come detto, il primo giudice, dopo avere evidenziato che tutte le cartelle tranne una erano state oggetto di annullamento automatico ex lege, ha accolto la domanda spiegata dal ordinando la cancellazione delle due ipoteche in difetto di CP_1
prova della comunicazione preventiva dell'ipoteca e considerata la inferiorità del credito a tutela del quale le stesse erano state iscritte alla soglia di legge.
Con il primo motivo di gravame l si è doluta della Controparte_2
omessa pronuncia del Tribunale sulla eccepita tardività della opposizione atteso che, a dire dell'appellante, lo stesso aveva fornito la prova della notifica, al , della CP_1
comunicazione di avvenuta iscrizione delle due ipoteche in epoca ampiamente anteriore ai gg. 60 dalla notifica del ricorso dinanzi alla CTP, fermo restando che comunque, a volere opinare diversamente, la domanda sarebbe tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si poi doluto della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto, ritenendoli quindi ammissibili, i due motivi di opposizione nuovi, rispetto a quelli originariamente spiegati con il ricorso dinanzi alla
CTP, proposti soltanto con la comparsa di riassunzione della causa dinanzi al giudice pagina 4 di 8 ordinario, consistenti nella mancata notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e della soglia minima di credito che ne giustifichi l'iscrizione.
Ritiene la Corte che entrambi i motivi di gravame, da esaminare congiuntamente, siano infondati.
Invero, in primo luogo la domanda con cui si impugna l'iscrizione ipotecaria dinanzi al giudice ordinario perché i crediti ad essa sottesi rientrano nella sua giurisdizione è, pacificamente, una domanda di accertamento negativo non soggetta a termini o decadenze proprie del giudizio tributario né a quelli del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (v. da ultimo Cass., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6844, secondo cui:
“L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione”), in secondo luogo, in caso di traslatio iudicii dal giudice tributario a quello ordinario, è consentita la proposizione di domande nuove, connesse con quelle originarie (v. Cass., sez. lav., 22 luglio 2016, n. 15223 secondo cui, in parte motiva: “Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima. Pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum;
qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp.
pagina 5 di 8 att. c.p.c.” (Cass. S.U. 21 aprile 2011 n. 9130). Il principio di diritto esclude la fondatezza del ricorso nella parte in cui pretende di applicare rigidamente alla trasmigrazione della causa fra diversi ordini giurisdizionali i medesimi principi affermati in relazione alla riassunzione ex art. 50 c.p.c., dai quali fa discendere la necessità che la domanda resti cristallizzata nei medesimi termini della formulazione originaria”, e poi nel principio di diritto massimato nei termini che seguono: “L'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga “riassunta”, bensì “riproposta”, con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso “petitum” ed alla diversa “causa petendi”, senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla “translatio”, ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice “ad quem”).
Ne consegue che non è possibile dichiarare la tardività della domanda riproposta dinanzi al giudice ordinario, atteso che in questa sede non rileva la asserita notifica dell'iscrizione ipotecaria, e che non sono inammissibili, in quanto nuovi, i motivi spiegati dall'appellato con la comparsa di riassunzione.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per essersi la stessa pronunciata ultra petita atteso che il Tribunale ha ordinato la cancellazione delle ipoteche malgrado l'oggetto del giudizio, sì come risultante dalla comparsa di riassunzione, fosse stato limitato dall'attore alle sole cartelle esattoriali sopra indicate (che sono solo una parte di quelle sottese alle iscrizioni).
Ritiene la Corte che anche questo motivo di appello sia infondato.
Invero, come sopra esposto, con la comparsa in riassunzione il ha da un canto CP_1
pagina 6 di 8 spiegato una serie di motivi di opposizione alle due iscrizioni ipotecarie fondati sulla asserita mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, limitatamente a quelle indicate (e senza tenere conto delle altre relative a contributi INPS pure poste a fondamento delle iscrizioni), o comunque afferenti ai crediti presupposti (anche in relazione ai riflessi sulla soglia minima di essi al raggiungimento della quale la legge consente l'iscrizione ipotecaria), e dall'altro ha proposto un motivo di carattere formale che attinge la regolarità dell'iscrizione ipotecaria in sé e per sé considerata, la quale deve essere preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva.
Ciò posto, se è vero che con la comparsa in riassunzione l'attore ha impugnato le iscrizioni ipotecarie limitatamente alle sopra indicate cartelle esattoriali presupposte
(tutte tra l'altro annullate nelle more d'ufficio, fatta eccezione per la n.
2982000030463437 – circostanza questa di cui il primo giudice ha dato atto evidenziando che “ogni contestazione di parte opponente concernente tali atti deve ritenersi priva di alcun valore per cessazione della materia del contendere” –), è anche vero, però, che il ha altresì chiesto l'annullamento delle iscrizioni per il motivo CP_1
formale suindicato e che prescinde dai singoli crediti sottesi: in altri termini, se l'iscrizione dell'ipoteca deve essere preceduta da un adempimento formale quale è la notifica della comunicazione preventiva, assodata la giurisdizione del giudice ordinario, ai fini della legittimità dell'iscrizione non rileva a tutela di quali crediti sia stata presa e se l'una, piuttosto che l'altra, partita creditoria sia venuta meno (perché, come in questo caso, annullata d'ufficio), atteso che l'iscrizione resta comunque illegittima e va cancellata, non vertendosi nell'invocato caso di riduzione dell'ipoteca perché, lo si ribadisce, la sua illegittimità non è conseguenza del venir mero di una parte del credito sottostante, bensì afferisce ad un profilo formale, evidentemente unitario.
Il Tribunale, accogliendo il motivo di opposizione in questione, ha ordinato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie in quanto non precedute dalla notifica del relativo preavviso, con statuizione che (oltre a risultare fondata in diritto giusta quanto chiarito da Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667, ed in fatto, atteso che nessuna pagina 7 di 8 evidenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria si rinviene in atti, visto che risultano prodotte soltanto le relate, peraltro in parte fondatamente contestate dall'attore, delle comunicazioni ex post di iscrizione ipotecaria), non è stata in alcun modo nel merito impugnata dall'appellante.
Trattandosi di ragione idonea da sola a sostenere la decisione adottata dal primo giudice, resta assorbito il motivo di gravame avente ad oggetto il superamento dell'ammontare minimo di legge al raggiungimento del quale è consentita l'iscrizione ipotecaria, al pari di tutti i motivi articolati in primo grado, e riproposti in appello, nessuno dei quali afferente alla ragione per cui la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore del difensore antistatario dell'appellato che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 259/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Siracusa, n. 57/2023, pubblicata in data 11.1.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del difensore antistatario dell'appellato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. G. Ferreri
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