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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6612 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5815/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: CA NO Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausil. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 5815 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Maestro Gaetano Capocci n. 24, presso lo studio dell'Avv. Massimo Ludovisi che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
(già Provincia di Controparte_1
Roma, C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanna Albanese ed elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, presso l'Avvocatura dell'ente in forza di procura in atti appellata E
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._3
Roma, Viale G. Mazzini n. 88, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi che li rappresenta e difende in forza di procura in atti appellati
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 3228/2019
– rivendica- occupazione sine titulo bene immobile.
1 CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Provincia di Roma (a cui succedeva la ) si rivolgeva al Controparte_1
Tribunale di Roma rivendicando la proprietà dell'immobile sito in Roma, località Bravetta, censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 443, particella 9 e chiedendone il rilascio dagli occupanti abusivi , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
, nonché la rimessione in pristino. Rappresentava quanto segue:
[...] con atto di compravendita a rogito Notaio del 9.10.1980 (Rep. n. Per_1
4091), parte attrice acquistava dall' Controparte_4
la proprietà di un complesso immobiliare sito in Roma, località
[...]
Bravetta, censito nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 443, particelle da 1 a 10, nonché 28, 388 e 449, di complessiva consistenza catastale pari a ettari 10,45; sul terreno in questione, a prato naturale, vi erano due manufatti, di cui l'uno – censito nella p.lla 9 – a doppia elevazione e di rilevanti dimensioni, avente accesso da una strada sterrata dipartentesi da Via di Bravetta, tramite il piazzale confinante con il Centro Sportivo Forte Aurelio, l'altro – censito alla p.lla 7 – anticamente adibito a fienile, ormai ridotto a rudere;
nell'anno 2008, , all'epoca affittuario di terreni confinanti Parte_1 adibiti a coltivazione e pascolo, otteneva il riconoscimento dell'usucapione del terreno e del sovrastante manufatto adibito a fienile, censito alle p.lle 7, 10 (in parte) e 28, con sentenza del Tribunale di Roma n. 14662 del 7.7.2011, in seguito annullata con l'accoglimento del gravame della Provincia di Roma nella sentenza della Corte di Appello di Roma n. 474 del 24.1.2014 di rigetto della domanda di usucapione;
il giudizio appena indicato non aveva riguardato il casale accatastato al foglio 443, particella 9, in relazione al quale, a seguito di sopralluogo del 16.10.2013 e di sommarie informazioni assunte in data 26.11.2013 da parte di personale della Controparte_1
l'Amministrazione esponente lamentava l'occupazione abusiva ad opera di e dei suoi figli, e Parte_1 Controparte_2 [...]
, i quali avevano ivi introdotto animali, veicoli ed CP_3 attrezzature agricole, oltre ad apporre una recinzione con cancelli. Con istanza del 4.6.2014, la Provincia di Roma introduceva la procedura di mediazione assistista presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense di Roma (n, 2349/2014), successivamente conclusasi con esito negativo. In data 18.6.2014, la Provincia di Roma depositava ricorso ex art. 1168 c.c. per ottenere la reintegra nel possesso
2 del casale (ancora pendente all'epoca dell'introduzione del giudizio). Ciò dedotto, la parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che la Provincia di Roma è proprietaria dell'immobile sito in Comune di Roma – località Bravetta, censito nel N.C.T. del Comune di Roma, f° 443 part. 9, libero da oneri, vincoli e servitù; accertata l'occupazione senza titolo da parte dei convenuti, di condannare i medesimi al rilascio libero da persone e cose provvedendo a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione di recinzione e cancelli, animali, veicoli ed attrezzature agricole;
“con riserva di separata azione per risarcimento del danno da occupazione senza titolo, in separato giudizio”. Con condanna dei convenuti alla rifusione di spese, competenze e onorari del giudizio. Si costituiva in giudizio , deducendo il possesso Parte_1 pacifico e indisturbato dell'intera area sin dal 1990. In particolare, rappresentava quanto segue: i propri genitori, e CP_3
, avevano conseguito stabilmente il possesso dei Persona_2 terreni siti in località Bravetta, adibendoli al pascolo del proprio bestiame, nonché alla coltivazione del fieno;
nell'anno 1990, il resistente avviava la ristrutturazione interna di una parte del casale, per poi ivi trasferirsi, con la propria famiglia, sin da febbraio/marzo 1990, mentre destinava la restante superficie del manufatto a ricovero degli animali;
tra dicembre 2011 e gennaio 2012, il resistente apponeva, sul confine del terreno, una leggera recinzione in pali di legno e rete metallica in prossimità del casale, nonché un cancello, a sostituzione della sbarra preesistente, su richiesta del confinante Centro Sportivo che lamentava l'invasione di animali provenienti dal fondo In Pt_1 merito al ricorso ex art. 1168 c.c. depositato dalla Provincia di Roma, allegava l'ordinanza del 1.10.2014 con cui il Tribunale di Roma rigettava l'azione di reintegra “in quanto dagli elementi di prova acquisiti, è risultato che la Provincia di Roma – benché titolare del diritto di proprietà – non avesse compiuto, nel tempo, alcun atto di esercizio del possesso, quale situazione di fatto caratterizzata da una relazione materiale con il bene immobile in questione, essendosi limitata a dedurre un generico stato di abbandono del manufatto” (cfr. pag. 2 comparsa costituzione e risposta in primo grado). Concludeva chiedendo: in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare il proprio diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito in Roma, località Bravetta, censito al Catasto Terreni al foglio 443, particella 9; di ordinare alla competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di trascrivere l'emananda sentenza in favore del resistente, con esonero da ogni responsabilità; di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3 Si costituivano in giudizio e , Controparte_2 CP_3 rappresentando circostanze conformi a quelle dedotte dal padre Pt_1
Concludevano chiedendo: nel merito di rigettare le
[...] domande avanzate dall'attrice perché inammissibili, tardive e, comunque, infondate atteso l'avvenuto acquisto dell'immobile per intervenuta usucapione in favore del resistente e Parte_1 conseguentemente del nucleo familiare dello stesso. Con condanna della Provincia di Roma al pagamento delle spese e dei compensi del procedimento. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.2.2015, con ordinanza depositata in data 3.3.2015, ritenuto che “non ricorrano i presupposti per una sommarietà della cognizione, con conseguente incompatibilità del rito sommario per la trattazione della controversia di cui si discute”, il Giudice fissava l'udienza ex art. 183 co. 1 c.p.c. al giorno 8.4.2015, al termine della quale venivano assegnati i termini per memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. All'esito dell'istruttoria (condotta mediante escussione testimoniale, con due testimoni per parte) e dopo la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.10.2018 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3228/2019: rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da Parte_1 nei confronti della;
accoglieva le Controparte_1 domande proposte dalla nei Controparte_1 confronti delle parti convenute e, per l'effetto, “accertato e dichiarato che la è legittima ed esclusiva Controparte_1 proprietaria del terreno e sovrastante manufatto censito in N.C.T. del Comune di Roma, al foglio 443, particella 9, condanna Pt_1
e al rilascio immediato
[...] Controparte_2 CP_3 di tale immobile, libero di persone e cose, in favore della parte attrice”; condannava le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, liquidate in euro 309,10 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, Parte_1 contestava le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) inammissibilità della prova diretta articolata da CP_1
L'appellante insisteva nell'eccezione di inammissibilità – già sollevata all'udienza del 6.10.2015 dai difensori di parte convenuta –della prova diretta formulata dalla con Controparte_1
4 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. unitamente alla documentazione prodotta nella stessa occasione, poiché tardive. Il Giudice di prime cure avrebbe errato, dapprima, nell'ammettere i due capitoli in prova diretta articolati dalla con la memoria ex Controparte_1 art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. destinata esclusivamente all'articolazione di prova contraria) e, poi, nell'interrogare i testi di parte attrice –
[...]
e – su detti capitoli. Detti testimoni, infatti, Tes_1 Testimone_2 avrebbero dovuto essere escussi solo sulla prova contraria;
2.b) sul requisito della pubblicità del possesso ad usucapionem. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'usucapione dedotta in primo grado dall'odierno appellante in quanto difettante del requisito dell'esercizio pubblico del possesso. In particolare, il Giudicante avrebbe trascurato tutti gli elementi rivelatori della non clandestinità del possesso da parte del il continuo, Pt_1 pacifico ed esteriormente verificabile transito del sul tracciato Pt_1 interpoderale che, dalla strada pubblica Via di Bravetta, permette di giungere all'ingresso del fabbricato;
la presenza di una sbarra metallica chiusa con lucchetto che permetteva il transito esclusivamente a
[...]
e ai suoi familiari, così impedendo ad ogni soggetto di Parte_1 accedere al casale;
l'incontrastato vivere della famiglia nel Pt_1 casale oggetto di causa;
l'aver eseguito lavori di ristrutturazione sul manufatto, riguardanti sia l'interno sia l'esterno (con la montatura di porte e finestre). Tutte circostanze che, secondo l'appellante, avrebbero permesso di manifestare all'esterno il suo possesso e che, conseguentemente, avrebbero dovuto portare all'accoglimento della domanda di usucapione formulata in primo grado;
2.c) valutazione della prova testimoniale espletata. L'appellante lamenta la circostanza per cui il Giudice di prime cure avrebbe aprioristicamente riconosciuto una posizione di terzietà e, quindi, un'attendibilità incondizionata ai testimoni escussi in favore della
[...]
, mentre “quelli di parte convenuta, Controparte_1
e non hanno meritato la stessa posizione di Tes_3 CP_5
"indifferenza", perché asseritamente legati al da rapporti Pt_1 negoziali”;
2.d) esame della documentazione in atti. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente affermato la non contestazione da parte della difesa dei convenuti della documentazione versata in atti (“Ebbene, vi è dire che tale documentazione da un lato accredita la genuinità delle testimonianze ora riportate, dall'altro non è stata oggetto della benché minima osservazione, da parte delle difese convenute, con quanto ne consegue in termini di sua efficacia dimostrativa, ai fini della decisione”, cfr. pag. 9 sentenza di primo grado). Diversamente,
5 l'odierno appellante sosteneva come tutta la documentazione di parte attrice fosse stata contestata nel corso dell'intero giudizio di primo grado in quanto non avente – secondo – una valenza probatoria Pt_1 decisiva. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il proprio diritto di proprietà sull'immobile sito in Roma, località Bravetta, censito al Catasto Terreni al foglio 443, p.lla 9, per intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., ordinando alla competente Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di trascrivere l'emananda sentenza in favore dell'appellante , con esonero da Parte_1 ogni responsabilità. Con condanna di al pagamento delle CP_1 spese di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in subordine, del grado di appello.
3. Si costituiva in giudizio la , Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di rigettare l'appello in quanto inammissibile e infondato, con condanna alle spese di giudizio e accessori dovuti per legge agli avvocati iscritti nell'elenco speciale. Si costituivano in giudizio e , Controparte_2 CP_3 aderendo alle domande formulate da . Concludevano Parte_1 chiedendo l'accoglimento di tutte le domande di parte appellante e il rigetto di quelle formulate dall'appellata Controparte_1
.
[...]
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2019, con ordinanza depositata in data 23.12.2019 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.6.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il gravame non merita accoglimento.
5. Il motivo di appello sub 2.a) (inammissibilità della prova articolata da perché, in violazione dell'art. 183 c.p.c., Controparte_1 non si sarebbe limitata alla prova contraria) è infondato. Il Tribunale, nell'ordinanza del 7.10.2015 che ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice nella memoria ex art. CP_1
183 co. 6 n. 3 c.p.c., dopo aver esaminato criticamente il contenuto della richiesta dell'attrice, chiariva trattarsi di prova destinata, in via esclusiva, alla formulazione di istanze istruttorie a prova contraria rispetto ai capitoli indicati dalla parte convenuta Parte_1
6 nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. La parte attrice, quindi, aveva solo erroneamente qualificato nell'istanza detta prova come
“diretta”, trattandosi nella sostanza di prova contraria. Anche la seconda doglianza (erronea esclusione della sussistenza del requisito della pubblicità del possesso esercitato dai ai fini Pt_1 dell'accertamento del titolo originario, sub 2.b), è priva di pregio. Va premesso che ha introdotto il giudizio di primo grado CP_1 agendo in rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. La parte attrice era tenuta, quindi, a fornire la piena prova della proprietà ubicata a Roma, nella Valle dei Casali (via di Forte Bravetta), N.C.T. del CP_6
Foglio 443 con riguardo al manufatto di cui alla particella 9 ed
[...] ai terreni circostanti, dimostrando di aver acquistato il bene a titolo originario ovvero derivativo. In tale ultimo caso, la prova che il rivendicante deve esibire è la c.d. probatio diabolica: egli è tenuto, cioè, a dimostrare la proprietà del bene ricostruendo la catena degli acquisti a partire dal proprio acquisto inter vivos o mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario. Il rigore della prova della proprietà che deve essere fornita dal rivendicante trova giustificazione nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo, che al più indica la legittimazione a possedere. Se, dunque, il rivendicante non fornisce piena prova della proprietà, egli sarà destinato a soccombere, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere. La Cassazione ammette, però, che l'onus probandi del rivendicante sia alleggerito se il convenuto eccepisca di aver acquistato il bene a titolo originario ex art. 1158 c.c., riconoscendo che il rivendicante era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, non ponendosi l'usucapione eccepita in contrasto con la proprietà vantata dall'attore (v. Cassazione sent. n. 28865 del 19 ottobre 2021). Quest'ultima ipotesi caratterizza la vicenda in esame in quanto i non contestano il titolo di Pt_1 proprietà di (acquisito nel 1980 con l'atto di CP_1 compravendita con l'EN RA;
Controparte_4 piuttosto, i affermano, ribadendolo anche in gravame, di aver Pt_1 occupato il casale - sia ad uso abitativo che a ricovero animali – fin dagli anni '90. Ciò premesso, gli appellanti non hanno provato di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ovvero il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene – oltre che l'animus possidendi, per venti anni.
7 Con riguardo ai documenti a tal fine prodotti dai (alcune fatture, Pt_1 un contratto di prestazione di lavori, la prova del pagamento di utenze), gli stessi non sono riferibili, con certezza, al manufatto di cui alla particella 9, risultando indimostrato, in particolare, l'assunto dell'appellante di effettuazione di lavori di ristrutturazione nel casale. Come preme evidenziare, molti dei documenti depositati indicano l'indirizzo “via Bravetta nr. Villa York” con ciò riferendosi alla diversa unità immobiliare locata dal e destinata ad azienda agricola Pt_1
(contraddistinta al Catasto sempre al foglio 443, ma part.lle 78 e 762, come da planimetrie catastali prodotte da ), ubicata Controparte_1 su un'area confinante a quella oggetto di causa. Anche le foto prodotte per provare l'asserita effettuazione di lavori di ristrutturazione nel manufatto oggetto di causa non sono decisive, in quanto prive di data e di sicura riferibilità al luogo di causa. Del tutto irrilevante poi è l'asserito utilizzo da parte dei dei Pt_1 terreni circostanti al manufatto per il pascolo. Giova rammentare, al riguardo, che per acquisire un bene tramite usucapione, è indispensabile dimostrare un possesso continuo, ininterrotto e pacifico, esercitato come vero proprietario e non è sufficiente, ai fini di tale prova, l'allevamento del bestiame o la sua coltivazione (Cass. sezione II ordinan. n. 17469/ 2023) in assenza di ulteriori indizi univoci che suggeriscano un'effettiva intenzione di possedere il terreno. A tale ultimo riguardo, non sono stati acquisiti validi elementi a sostegno della tesi degli appellanti nemmeno dall'escussione dei testimoni indicati al Tribunale (motivo di appello 2.c). I due testi indicati dai esponevano l'uno di aver contribuito ai lavori di Pt_1 ristrutturazione all'interno del manufatto oggetto di causa e l'altro di essersi presentato nel casale per l'acquisto di prodotti agricoli dai
[...] che, come detto, nei pressi esercitano-su un'area locata- Pt_1 un'azienda agricola. Precisamente l'autotrasportatore Testimone_4 ha riferito di lavori effettuati nell'anno 2005/2006 presso il casale;
il teste ha dichiarato di accedere ad un fabbricato in zona Testimone_5
-solo genericamente identificato- tramite una sbarra. A prescindere dall'attendibilità dei dichiaranti (che non erano in una posizione neutrale, avendo entrambi intrattenuto rapporti economici con la parte appellante), il loro dichiarato non appare del tutto puntuale nel descrivere lo stato dei luoghi e, in ogni caso, entrambi riferivano che il manufatto all'esterno era rimasto grezzo (anche dopo gli asseriti lavori di ristrutturazione). Circostanza quest'ultima di estremo rilievo, perché pur ammesso che i lo avessero ristrutturato internamente, il Pt_1 manufatto all'esterno rimaneva un rudere, di modo che il loro presunto possesso risulta clandestino, mentre il possesso deve essere “utile”, cioè
8 non violento, non clandestino e non precario (nec vi, nec clam, nec precario, v. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11663/2024). Inoltre, l'installazione da parte degli appellanti di una recinzione è un fatto storico relativamente recente, al pari dell'asserito uso quotidiano del casale da parte dei in quanto negli atti processuali sono gli Pt_1 stessi a collocarli temporalmente a partire dall'anno 2011. Pt_1
Né la prova sull'utilizzo, per un ventennio, del manufatto può derivare dalla documentata elezione di domicilio presso via di Bravetta n. 383, risalente (solo) al 14.11.2007. Diversamente da quanto censurato in gravame, quindi, il Tribunale ha ritenuto di condividere le risultanze delle prove fornite dalla controparte in quanto quelle riferibili ai valutare CP_1 Pt_1 unitariamente, non sono riuscite a offrire idoneo riscontro, a livello di fatto storico, al prospettato possesso uti dominus, pubblico e ultraventennale del casale e dello spazio intorno. Né le testimonianze del e del possono dirsi incompatibili CP_5 Tes_3 con le affermazioni dei testi citati da e CP_1 Testimone_6 di seguito riferite. Preme evidenziare che Testimone_7 [...]
ha indicato due testi - escussi all'udienza del 25/11/2015- CP_1 risultati equidistanti dalle parti oltre che conoscitori della zona ( è Presidente del Comitato di cittadini Valle dei Casali, Tes_2 mentre il teste Consigliere del Municipio che include la vallata), Tes_1 come tali, particolarmente affidabili. Entrambi affermavano, per percezione diretta, di non aver mai visto, negli anni, il casale occupato;
confermavano, altresì, che il manufatto si trovava in un'area accessibile a tutti, essendo il terreno intorno al casale privo di recinzioni. Tale versione dei fatti è corroborata, inoltre, dalla documentazione prodotta dall'EN e contestata solo genericamente dall'appellante, dovendosi rigettare, pertanto, anche la doglianza sub 2.d). In particolare, la prodotta relazione di stima, redatta da Risorse per Roma S.p.A. nel luglio 2005 (allegata già al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), descrive la presenza sul terreno di “manufatti in stato di abbandono, con accesso dalla via di Bravetta, tra il Residence Roma ed il Liceo Classico Statale E. Montale” (pag. 7) e “
3. casale diroccato a n. 2 piani, insistente sulla particella 9 e con una consistenza di circa mq. 700 (n. 2 piani x mq/piano 350 circa) privi di impianti e in stato manutentivo fatiscente”. Il verbale del sopralluogo effettuato dalla Polizia Provinciale in data 21.10.2008, anch'esso allegato al ricorso introduttivo, conferma che “sulla particella 9 insiste un casale diroccato, in stato di abbandono e di assoluta fatiscenza, il cui accesso è reso difficoltoso dalla fitta vegetazione spontanea” richiamando anche foto a corredo;
(foto n. 5). Alla luce successivo del verbale di
9 sopralluogo della Polizia Provinciale del 16.10.2013, solo a partire dal 2013 il casale risultava occupato.
6. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo a favore di secondo i valori medi delle cause rientranti CP_1 in quelle di valore indeterminabile (media complessità), senza calcolare la fase istruttoria. Le spese di lite sono compensate, invece, tra l'appellante e
[...]
e i quali ultimi, nel costituirsi in appello, CP_2 CP_3 hanno condiviso il tenore del gravame integralmente respinto.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 3228/2019, nei confronti di Controparte_1
e nei confronti di e
[...] Controparte_2 CP_3
.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellata
[...]
in € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e CP_1 accessori di legge. Compensa le spese di lite tra l'appellante e e Controparte_2 [...]
. CP_3
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 7.11.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
CA NO
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