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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 08/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 21.3.2025 N. 2387/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE AGRARIA
***** in composizione collegiale in persona di
Dott. Alessandra Venturini Presidente
Dott. Giorgio Bertola Giudice
Dott. Emanuele Croci Giudice estensore
Agr. Antonio Chizzoni Esperto Geom.
Agr. Davide Lorenzi Esperto
******
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(cod. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Arch. con l'Avv. Alessandro Veschi Parte_2
ATTORE RICORRENTE
contro
(cod. fisc. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: affitto - rilascio fondo rustico – risoluzione – pagamento canoni
FATTO E DIRITTO
I. Fatto e svolgimento del processo I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente: “Piaccia all'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Mantova, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: previa fissazione con la massima urgenza possibile dell'udienza di discussione della causa, nel merito: Accertare e dichiarare ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203 art. 5, la risoluzione del Contratto di affitto di cui alla premessa per inadempimento dell'affittuario e, per l'effetto condannare a CP_1 rilasciare immediatamente, liberi da persone e cose, i terreni e fabbricati oggetto del Contratto di affitto sottoscritto in data 11.10.2022. Condannare al pagamento di euro 70.649,87 o al diverso importo di giustizia, per ogni CP_1 singola rata di canone maturata e non corrisposta dal 11.10.2022 e fino all'effettivo rilascio, oltre oneri ulteriori maturati fino all'effettivo rilascio. Condannare altresì il convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio per il caso di ritardato rilascio, per i danni dovuti al ripristino degli edifici e per l'eventuale sgombero di cose e liquami sparsi a terra al di fuori delle zone e delle platee deputate. Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. I.
2. A fondamento dell'azione, il ricorrente espone che mediante Parte_1
l'accordo per la regolamentazione di un rapporto di affitto agrario ex art 45 L. 203/1982, stipulato a Mantova in data 11.11.2022 con l'assistenza delle rispettive associazioni di categoria (registrato all'Ufficio del Registro di Mantova in data 07.12.2022 al n. 007597- serie 3T e codice identificativo ) concedeva in semplice e CodiceFiscale_2 temporaneo affitto al sig. , residente in [...], CP_1 una porzione di fondo distinto a NCT come segue: Comune di Mantova, T.C.T, Foglio
105, Map 43, sup cat 0.35.20, R. Agr. 22,72, Comune di Roncoferraro, T.C. T. Foglio 55,
Mappali 100, 168 e 276, sup. cat 3.57.50, 012.30, 14.17.90, R. Agr. 0,23, 0,00, 1218,76, dotato di fabbricati rurali identificati nel catasto fabbricati del Comune di Roncoferraro
(MN), T.C. F., Foglio 55, Map. 277, cat D10.
I.
3. Il Contratto aveva decorrenza dal 11.11.2022 e termine al 10.11.2025 senza possibilità di rinnovo, con obbligo per il concessionario di sgombrare il fondo da persone e cose di propria pertinenza entro la data di cessazione prevista. L'affitto prevedeva un canone complessivo di euro 70.300,00 da corrispondersi in rate quadrimestrali entro il 5° giorno del mese di marzo, Luglio e Novembre dell'anno di riferimento ed era volto all'attività di allevamento di bovini da latte (doc. 1 ricorso).
I.
4. Con la presente azione il ricorrente lamenta innanzitutto il mancato pagamento dei canoni, non avvenuto nonostante i numerosi solleciti, tra cui la pec del 10.08.2023 (non pag. 2/6 consegnata per disattivazione dell'indirizzo del destinatario) e la lettera raccomandata a.r. inviata in data 03.09.2024 (doc. 2 ricorso).
I.
5. Di fatto - prosegue parte attrice - il concessionario non ha mai versato un solo CP_1 canone tra quelli previsti dal Contratto, essendo moroso sin dalla scadenza del canone di marzo 2023 e avendo accumulato un debito tra canoni arretrati, canoni attuali, spese anticipate e spese per consorzio di bonifica di complessivi euro 70.649,87, come da allegata sintesi (doc. 3 ricorso);
I.
5. In particolare, il debito accumulato da è comprensivo della morosità di euro CP_1
36.349,77, accumulata con precedente rapporto contrattuale nel periodo dal 2019 al 2022, allorquando aveva in affitto il fondo insieme al fratello . CP_1 Controparte_2
I.
6. Detta morosità ha superato l'annualità posta a presupposto per l'azione giudiziale.
I.
7. Nessun esito ha avuto il tentativo di conciliazione.
I.
8. Inoltre, il proprietario è venuto a conoscenza di una situazione di generale incuria delle strutture affidate al convenuto: il fondo concesso in affitto si trova in totale stato di abbandono;
l'attività di allevamento è assente, con rovina di strutture e trascurata gestione dei liquidami sparsi al di fuori delle zone consentite (doc. 7 ricorso).
I.
9. Sottolineando la pericolosità della situazione sopra descritta, il proprietario ha dovuto pertanto promuovere la presente iniziativa giudiziaria per tutelare le proprie ragioni e ottenere la restituzione dei beni dati in affitto e il pagamento dei canoni dovuti, oltre al risarcimento dei danni.
I.10. Radicato il contraddittorio, all'udienza di comparizione parti, il Collegio prendeva atto della mancata costituzione del convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, e ne dichiarava la contumacia.
I.11. Sentite le conclusioni di parte ricorrente, che precisava il credito per i canoni e rinunciava alla pretesa risarcitoria, il collegio si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
II.12. All'esito della camera di consiglio pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo e con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
II. Ragioni della decisione
L'azione proposta da è fondata e deve essere Parte_1 accolta, ciò per le motivazioni che seguono.
pag. 3/6 II.
1. Risulta provato ed accertato in corso di causa il titolo posto a fondamento delle pretese azionate dal ricorrente: in particolare, il contratto sopra indicato e prodotto in atti;
è altresì accertato il mancato adempimento, da parte del convenuto, delle obbligazioni sul medesimo gravanti in forza del citato rapporto contrattuale, come allegato dallo stesso attore.
II.
2. Conformemente ai principi generali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempi mento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460c.c.” (Cass. SSUU sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
II.
3. A tali principi non è fatta deroga in caso di contumacia del convenuto, sicché spetta comunque a quest'ultimo, a prescindere dalla mancata partecipazione formale al giudizio, fornire la prova del proprio adempimento (o di altro fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione dedotta in giudizio da parte attrice).
II.
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 203/1982, nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione, può essere pronunciata la risoluzione del contratto di affitto.
II.
5. La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità.
II.
6. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste.
II.
7. Nel caso di specie le suddette condizioni sussistono, avendo parte attrice / ricorrente dato prova della concreta occorrenza delle stesse, come argomentato e documentato in atti.
pag. 4/6 II.
8. Il ricorso dalla medesima presentato deve pertanto essere accolto.
III. Conclusioni
III.
1. Per i motivi sopra illustrati l'azione proposta da Parte_1 nei confronti di deve essere accolta.
[...] CP_1
III.
2. Deve essere conseguentemente accertata e dichiarata ai sensi della L. 3 maggio 1982,
n. 203 art. 5, la risoluzione del Contratto di affitto dedotto in lite per inadempimento dell'affittuario. Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare liberi da CP_1 persone e cose, i terreni e fabbricati oggetto del Contratto di affitto sottoscritto in data
11.10.2022.
III.
3. Il rilascio degli immobili andrà eseguito nei termini di legge, determinati con riferimento al termine dell'annata agraria indicato dall'art. 11 D.lvo. 150/2011.
III.
4. Sussistono parimenti i presupposti per la condanna di al pagamento di CP_1 euro 82.855,8, a titolo di canoni scaduti e non corrisposti, oltre al pagamento dei canoni e oneri che verranno a scadere fino all'effettivo rilascio.
III.
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle stesse nella misura indicata in dispositivo.
III.
4. A nulla vale infatti la circostanza che parte convenuta sia rimasta contumace: “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (Cass. ord. l'ordinanza n. 373 del 13/01/2015).
PQM
Il Tribunale di Mantova,
Sezione specializzata agraria,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accoglie il ricorso,
pag. 5/6 conseguentemente Accerta e dichiara ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203 art. 5, la risoluzione del Contratto di affitto dedotto in lite per inadempimento dell'affittuario e, per l'effetto condanna a rilasciare liberi da persone e cose, i terreni e fabbricati CP_1 oggetto del Contratto di affitto sottoscritto in data 11.10.2022 nel termine di legge;
Condanna al pagamento di euro 82.855,8, a titolo di canoni scaduti e non CP_1 corrisposti, oltre al pagamento dei canoni e oneri che verranno a scadere fino all'effettivo rilascio.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore del ricorrente in complessivi € 4.150,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione
Mantova, 21.3.2025
Il giudice estensore
Dott. Emanuele Croci
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Venturini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE AGRARIA
***** in composizione collegiale in persona di
Dott. Alessandra Venturini Presidente
Dott. Giorgio Bertola Giudice
Dott. Emanuele Croci Giudice estensore
Agr. Antonio Chizzoni Esperto Geom.
Agr. Davide Lorenzi Esperto
******
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(cod. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Arch. con l'Avv. Alessandro Veschi Parte_2
ATTORE RICORRENTE
contro
(cod. fisc. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: affitto - rilascio fondo rustico – risoluzione – pagamento canoni
FATTO E DIRITTO
I. Fatto e svolgimento del processo I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente: “Piaccia all'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Mantova, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: previa fissazione con la massima urgenza possibile dell'udienza di discussione della causa, nel merito: Accertare e dichiarare ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203 art. 5, la risoluzione del Contratto di affitto di cui alla premessa per inadempimento dell'affittuario e, per l'effetto condannare a CP_1 rilasciare immediatamente, liberi da persone e cose, i terreni e fabbricati oggetto del Contratto di affitto sottoscritto in data 11.10.2022. Condannare al pagamento di euro 70.649,87 o al diverso importo di giustizia, per ogni CP_1 singola rata di canone maturata e non corrisposta dal 11.10.2022 e fino all'effettivo rilascio, oltre oneri ulteriori maturati fino all'effettivo rilascio. Condannare altresì il convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio per il caso di ritardato rilascio, per i danni dovuti al ripristino degli edifici e per l'eventuale sgombero di cose e liquami sparsi a terra al di fuori delle zone e delle platee deputate. Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. I.
2. A fondamento dell'azione, il ricorrente espone che mediante Parte_1
l'accordo per la regolamentazione di un rapporto di affitto agrario ex art 45 L. 203/1982, stipulato a Mantova in data 11.11.2022 con l'assistenza delle rispettive associazioni di categoria (registrato all'Ufficio del Registro di Mantova in data 07.12.2022 al n. 007597- serie 3T e codice identificativo ) concedeva in semplice e CodiceFiscale_2 temporaneo affitto al sig. , residente in [...], CP_1 una porzione di fondo distinto a NCT come segue: Comune di Mantova, T.C.T, Foglio
105, Map 43, sup cat 0.35.20, R. Agr. 22,72, Comune di Roncoferraro, T.C. T. Foglio 55,
Mappali 100, 168 e 276, sup. cat 3.57.50, 012.30, 14.17.90, R. Agr. 0,23, 0,00, 1218,76, dotato di fabbricati rurali identificati nel catasto fabbricati del Comune di Roncoferraro
(MN), T.C. F., Foglio 55, Map. 277, cat D10.
I.
3. Il Contratto aveva decorrenza dal 11.11.2022 e termine al 10.11.2025 senza possibilità di rinnovo, con obbligo per il concessionario di sgombrare il fondo da persone e cose di propria pertinenza entro la data di cessazione prevista. L'affitto prevedeva un canone complessivo di euro 70.300,00 da corrispondersi in rate quadrimestrali entro il 5° giorno del mese di marzo, Luglio e Novembre dell'anno di riferimento ed era volto all'attività di allevamento di bovini da latte (doc. 1 ricorso).
I.
4. Con la presente azione il ricorrente lamenta innanzitutto il mancato pagamento dei canoni, non avvenuto nonostante i numerosi solleciti, tra cui la pec del 10.08.2023 (non pag. 2/6 consegnata per disattivazione dell'indirizzo del destinatario) e la lettera raccomandata a.r. inviata in data 03.09.2024 (doc. 2 ricorso).
I.
5. Di fatto - prosegue parte attrice - il concessionario non ha mai versato un solo CP_1 canone tra quelli previsti dal Contratto, essendo moroso sin dalla scadenza del canone di marzo 2023 e avendo accumulato un debito tra canoni arretrati, canoni attuali, spese anticipate e spese per consorzio di bonifica di complessivi euro 70.649,87, come da allegata sintesi (doc. 3 ricorso);
I.
5. In particolare, il debito accumulato da è comprensivo della morosità di euro CP_1
36.349,77, accumulata con precedente rapporto contrattuale nel periodo dal 2019 al 2022, allorquando aveva in affitto il fondo insieme al fratello . CP_1 Controparte_2
I.
6. Detta morosità ha superato l'annualità posta a presupposto per l'azione giudiziale.
I.
7. Nessun esito ha avuto il tentativo di conciliazione.
I.
8. Inoltre, il proprietario è venuto a conoscenza di una situazione di generale incuria delle strutture affidate al convenuto: il fondo concesso in affitto si trova in totale stato di abbandono;
l'attività di allevamento è assente, con rovina di strutture e trascurata gestione dei liquidami sparsi al di fuori delle zone consentite (doc. 7 ricorso).
I.
9. Sottolineando la pericolosità della situazione sopra descritta, il proprietario ha dovuto pertanto promuovere la presente iniziativa giudiziaria per tutelare le proprie ragioni e ottenere la restituzione dei beni dati in affitto e il pagamento dei canoni dovuti, oltre al risarcimento dei danni.
I.10. Radicato il contraddittorio, all'udienza di comparizione parti, il Collegio prendeva atto della mancata costituzione del convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, e ne dichiarava la contumacia.
I.11. Sentite le conclusioni di parte ricorrente, che precisava il credito per i canoni e rinunciava alla pretesa risarcitoria, il collegio si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
II.12. All'esito della camera di consiglio pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo e con termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
II. Ragioni della decisione
L'azione proposta da è fondata e deve essere Parte_1 accolta, ciò per le motivazioni che seguono.
pag. 3/6 II.
1. Risulta provato ed accertato in corso di causa il titolo posto a fondamento delle pretese azionate dal ricorrente: in particolare, il contratto sopra indicato e prodotto in atti;
è altresì accertato il mancato adempimento, da parte del convenuto, delle obbligazioni sul medesimo gravanti in forza del citato rapporto contrattuale, come allegato dallo stesso attore.
II.
2. Conformemente ai principi generali “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempi mento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460c.c.” (Cass. SSUU sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
II.
3. A tali principi non è fatta deroga in caso di contumacia del convenuto, sicché spetta comunque a quest'ultimo, a prescindere dalla mancata partecipazione formale al giudizio, fornire la prova del proprio adempimento (o di altro fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione dedotta in giudizio da parte attrice).
II.
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 203/1982, nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione, può essere pronunciata la risoluzione del contratto di affitto.
II.
5. La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità.
II.
6. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste.
II.
7. Nel caso di specie le suddette condizioni sussistono, avendo parte attrice / ricorrente dato prova della concreta occorrenza delle stesse, come argomentato e documentato in atti.
pag. 4/6 II.
8. Il ricorso dalla medesima presentato deve pertanto essere accolto.
III. Conclusioni
III.
1. Per i motivi sopra illustrati l'azione proposta da Parte_1 nei confronti di deve essere accolta.
[...] CP_1
III.
2. Deve essere conseguentemente accertata e dichiarata ai sensi della L. 3 maggio 1982,
n. 203 art. 5, la risoluzione del Contratto di affitto dedotto in lite per inadempimento dell'affittuario. Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare liberi da CP_1 persone e cose, i terreni e fabbricati oggetto del Contratto di affitto sottoscritto in data
11.10.2022.
III.
3. Il rilascio degli immobili andrà eseguito nei termini di legge, determinati con riferimento al termine dell'annata agraria indicato dall'art. 11 D.lvo. 150/2011.
III.
4. Sussistono parimenti i presupposti per la condanna di al pagamento di CP_1 euro 82.855,8, a titolo di canoni scaduti e non corrisposti, oltre al pagamento dei canoni e oneri che verranno a scadere fino all'effettivo rilascio.
III.
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle stesse nella misura indicata in dispositivo.
III.
4. A nulla vale infatti la circostanza che parte convenuta sia rimasta contumace: “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale" (Cass. ord. l'ordinanza n. 373 del 13/01/2015).
PQM
Il Tribunale di Mantova,
Sezione specializzata agraria,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accoglie il ricorso,
pag. 5/6 conseguentemente Accerta e dichiara ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203 art. 5, la risoluzione del Contratto di affitto dedotto in lite per inadempimento dell'affittuario e, per l'effetto condanna a rilasciare liberi da persone e cose, i terreni e fabbricati CP_1 oggetto del Contratto di affitto sottoscritto in data 11.10.2022 nel termine di legge;
Condanna al pagamento di euro 82.855,8, a titolo di canoni scaduti e non CP_1 corrisposti, oltre al pagamento dei canoni e oneri che verranno a scadere fino all'effettivo rilascio.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore del ricorrente in complessivi € 4.150,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione
Mantova, 21.3.2025
Il giudice estensore
Dott. Emanuele Croci
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Venturini
pag. 6/6