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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3034 del RGAC dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Maria Voci Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) e SP RO (C.F.: , con i seguenti domicili digitali: C.F._2 C.F._3
Email_1 Email_2
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(C.F., P. I.V.A. e per essa proposta da - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore (C.F. e Partita I.V.A. nr. ) rappresentata e difesa dall'avv.to dall'Avv. P.IVA_2
AN IS TA (C.F.: ) pec: C.F._4 onchè dall'Avv. Maria Francesca Scandale (C.F. Email_3
pec: C.F._5 Email_4
Parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 430/2019 reso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data
27.03.2019
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le veniva ingiunto il pagamento Controparte_3 di euro 12.223,34 oltre interessi e spese di procedura in favore di Detto credito deriva dal CP_1 mancato pagamento delle rate di rimborso del contratto di prestito personale n. 017219406.0, sottoscritto anche da , stipulato con GO TO spa;
quest'ultima ha in seguito ceduto il credito a Parte_2
CP_1
2. Parte opponente ha subito eccepito la carenza di legittimazione passiva rilevando che Parte_2 non aveva partecipato come semplice garante, bensì come coobbligato in solido. A seguito delle lettere di messa in mora della GO TO, egli ebbe a concludere “un accordo novativo rispetto al prestito personale, in forza del quale il credito residuo pari ad € 12.223,34 fondato sul contratto originario n. 017219406.0 veniva sostituito con altro negozio giuridico ovvero quello risultante dai titoli cambiari, sottoscritti, per l'appunto in datat 25.11.201, dal solo (CF: ) per un totale pari ad € 9.582,00, Parte_2 C.F._6 divenendo pertanto unico e solo obbligato nei confronti dell'odierna opposta” (vedi pag. 3 atto di opposizione).
3. Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione. 3.1 In particolare ha ammesso che ha firmato n. 56 titoli cambiari in favore di GO per Parte_2 ripianare il debito, ma ha escluso che in questo modo si fosse operata una novazione che avrebbe liberato l'altra debitrice . Controparte_3
4. Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione, sentito il teste la causa, dopo Testimone_1 numerosi rinvii, è stata poi trattenuta in decisione.
5. L'unica teste, sentita all'udienza del 28.11.2023, ha in effetti confermato che: “Le cambiali sono state firmate per recuperare il credito sorto dal contratto di finanziamento di cui al capitolo. Preciso che le cambiali sono state emesse sulla base di un piano di rientro operato da una società incaricata dalla GO per il recupero del credito”.
6. Orbene, ai fini della decisione della causa, è necessario esaminare dapprima il più volte citato contratto di finanziamento intercorso tra le parti.
6.1 Dalla sua lettura emerge che effettivamente ed il coobbligato hanno Controparte_3 Parte_2 stipulato con GO TO un contratto di prestito personale flessibile di importo parti ad € 15.000,00, prevedendo il rimborso di € 22.848,00 in 84 rate mensili di € 272,00 ciascuna.
6.2 Incontestata la morosità ed il quantum richiesto in sede monitoria (così come l'avvenuta cessione del credito), l'unica eccezione proposta da parte opponente si è concretata nella presunta novazione (consistente nel rilascio delle cambiali firmate dal ), che avrebbe liberato l'odierna opponente. Pt_2
7. In realtà la questione è stata già affrontata da questo Giudice allorquando - con ordinanza del 3.12.2019 – si è concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in tale sede si è ricordato che: “ai sensi dell'art. 66 della legge cambiaria e dell'art. 58 della legge assegno, l'emissione o la trasmissione del titolo di credito non fa venir meno i diritti e le azioni derivanti dal rapporto causale sottostante, salvo che si dimostri che vi sia stata novazione del rapporto obbligatorio, attraverso una prova che risulti in modo inequivoco dall'interpretazione della volontà dei contraenti, e non dalla semplice emissione dei titoli” (Cass. Civ
15408/2006).
Orbene, nel caso di specie parte opponente non ha fornito alcuna prova della presunta novazione, rimanendo la sua affermazione del tutto apodittica.
8. Pertanto l'opposizione appare infondata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate - in base allo scaglione di riferimento - secondo i valori minimi, stante la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna al pagamento in favore di elle spese dell'odierno procedimento, Parte_1 CP_1 che – per le ragioni indicate in parte motiva – si liquidano in € 2.540,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ed oltre ancora IVA e CAP come per legge
Catanzaro, lì 10.10.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3034 del RGAC dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Maria Voci Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) e SP RO (C.F.: , con i seguenti domicili digitali: C.F._2 C.F._3
Email_1 Email_2
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(C.F., P. I.V.A. e per essa proposta da - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore (C.F. e Partita I.V.A. nr. ) rappresentata e difesa dall'avv.to dall'Avv. P.IVA_2
AN IS TA (C.F.: ) pec: C.F._4 onchè dall'Avv. Maria Francesca Scandale (C.F. Email_3
pec: C.F._5 Email_4
Parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 430/2019 reso dal Tribunale Civile di Catanzaro in data
27.03.2019
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le veniva ingiunto il pagamento Controparte_3 di euro 12.223,34 oltre interessi e spese di procedura in favore di Detto credito deriva dal CP_1 mancato pagamento delle rate di rimborso del contratto di prestito personale n. 017219406.0, sottoscritto anche da , stipulato con GO TO spa;
quest'ultima ha in seguito ceduto il credito a Parte_2
CP_1
2. Parte opponente ha subito eccepito la carenza di legittimazione passiva rilevando che Parte_2 non aveva partecipato come semplice garante, bensì come coobbligato in solido. A seguito delle lettere di messa in mora della GO TO, egli ebbe a concludere “un accordo novativo rispetto al prestito personale, in forza del quale il credito residuo pari ad € 12.223,34 fondato sul contratto originario n. 017219406.0 veniva sostituito con altro negozio giuridico ovvero quello risultante dai titoli cambiari, sottoscritti, per l'appunto in datat 25.11.201, dal solo (CF: ) per un totale pari ad € 9.582,00, Parte_2 C.F._6 divenendo pertanto unico e solo obbligato nei confronti dell'odierna opposta” (vedi pag. 3 atto di opposizione).
3. Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione. 3.1 In particolare ha ammesso che ha firmato n. 56 titoli cambiari in favore di GO per Parte_2 ripianare il debito, ma ha escluso che in questo modo si fosse operata una novazione che avrebbe liberato l'altra debitrice . Controparte_3
4. Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione, sentito il teste la causa, dopo Testimone_1 numerosi rinvii, è stata poi trattenuta in decisione.
5. L'unica teste, sentita all'udienza del 28.11.2023, ha in effetti confermato che: “Le cambiali sono state firmate per recuperare il credito sorto dal contratto di finanziamento di cui al capitolo. Preciso che le cambiali sono state emesse sulla base di un piano di rientro operato da una società incaricata dalla GO per il recupero del credito”.
6. Orbene, ai fini della decisione della causa, è necessario esaminare dapprima il più volte citato contratto di finanziamento intercorso tra le parti.
6.1 Dalla sua lettura emerge che effettivamente ed il coobbligato hanno Controparte_3 Parte_2 stipulato con GO TO un contratto di prestito personale flessibile di importo parti ad € 15.000,00, prevedendo il rimborso di € 22.848,00 in 84 rate mensili di € 272,00 ciascuna.
6.2 Incontestata la morosità ed il quantum richiesto in sede monitoria (così come l'avvenuta cessione del credito), l'unica eccezione proposta da parte opponente si è concretata nella presunta novazione (consistente nel rilascio delle cambiali firmate dal ), che avrebbe liberato l'odierna opponente. Pt_2
7. In realtà la questione è stata già affrontata da questo Giudice allorquando - con ordinanza del 3.12.2019 – si è concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in tale sede si è ricordato che: “ai sensi dell'art. 66 della legge cambiaria e dell'art. 58 della legge assegno, l'emissione o la trasmissione del titolo di credito non fa venir meno i diritti e le azioni derivanti dal rapporto causale sottostante, salvo che si dimostri che vi sia stata novazione del rapporto obbligatorio, attraverso una prova che risulti in modo inequivoco dall'interpretazione della volontà dei contraenti, e non dalla semplice emissione dei titoli” (Cass. Civ
15408/2006).
Orbene, nel caso di specie parte opponente non ha fornito alcuna prova della presunta novazione, rimanendo la sua affermazione del tutto apodittica.
8. Pertanto l'opposizione appare infondata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate - in base allo scaglione di riferimento - secondo i valori minimi, stante la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna al pagamento in favore di elle spese dell'odierno procedimento, Parte_1 CP_1 che – per le ragioni indicate in parte motiva – si liquidano in € 2.540,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ed oltre ancora IVA e CAP come per legge
Catanzaro, lì 10.10.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo