Articolo 8 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 agosto 1975
Art. 8.
L' articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione si consegue:
a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta';
b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di eta' e non i 40;
c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di eta' ed abbia complessivamente 25 anni di libero esercizio professionale.
In ogni caso l'iscritto puo' esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualita' una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.
Al predetto periodo di cinque anni puo' essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato".
Entrata in vigore il 14 agosto 1975
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