Art. 26. Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato,o rispettivamente l'iscritto,sia defunto prima della stessa data.
Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si siano verificati,e la domanda sia stata presentata,entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Resta salva,nei limiti dei relativi presupposti,la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l' articolo 28 della presente legge.
La facolta' di riscatto di cui all' articolo 5,secondo comma,della legge 5 luglio 1965,n.798 ,come sostituito dall' articolo 8 della legge 22 luglio 1975,n.319 ,puo' essere esercitata,alle condizioni ivi previste,entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facolta' di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 puo' essere esercitata,alle condizioni ivi previste,entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge,e puo' riguardare tutto il periodo,fino ad un massimo di quattro anni complessivi,durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane,dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facolta' di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge;gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti,ovvero in precedenza,valgono al solo fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia ((. . .))
Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1985 l'anzianita' trentennale di cui all' articolo 2 ,primo comma,e' ridotta,ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia,in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva.
Per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1952 saranno utili,ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita',anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione.
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, (( con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319)) ((Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell'articolo 2, al secondo comma dell'articolo 4 ed al terzo comma dell'articolo 7, e' determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge))
Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato,o rispettivamente l'iscritto,sia defunto prima della stessa data.
Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si siano verificati,e la domanda sia stata presentata,entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Resta salva,nei limiti dei relativi presupposti,la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l' articolo 28 della presente legge.
La facolta' di riscatto di cui all' articolo 5,secondo comma,della legge 5 luglio 1965,n.798 ,come sostituito dall' articolo 8 della legge 22 luglio 1975,n.319 ,puo' essere esercitata,alle condizioni ivi previste,entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facolta' di riscatto di cui al successivo comma dello stesso articolo 5 puo' essere esercitata,alle condizioni ivi previste,entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge,e puo' riguardare tutto il periodo,fino ad un massimo di quattro anni complessivi,durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane,dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facolta' di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge;gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti,ovvero in precedenza,valgono al solo fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia ((. . .))
Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1985 l'anzianita' trentennale di cui all' articolo 2 ,primo comma,e' ridotta,ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia,in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva.
Per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1952 saranno utili,ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita',anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione.
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, (( con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319)) ((Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell'articolo 2, al secondo comma dell'articolo 4 ed al terzo comma dell'articolo 7, e' determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge))