Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 ottobre 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 dicembre 1997 |
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L'operazione Poseidone si sostanzia in un'operazione di accertamento e verifica dei crediti contributivi dei soggetti iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti. Tale procedura è nata per contestare il mancato versamento dei contributi da parte dei liberi professionisti tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Si tratta, dunque, di un'attività di controllo posta in essere dall'INPS, che da alcuni anni consente di recuperare parte dei contributi non versarti dai liberi professionisti. L'operazione Poseidone è nata dal 2010 per contestare l'incrocio delle banche dati Inps con le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate, la mancata …
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Giurisprudenza • +500
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- 2. Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1263Provvedimento: Repubblica Italiana Tribunale di Firenze Sezione Imprese In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 9163/2022 tra le parti: ATTORE p. IVA Parte_1 P.IVA_1 - difesa: avv. CATELLO MIRANDA, cf C.F._1 avv. ANTONINO RAFFONE, cf C.F._2 - domicilio: Via Mazzini 32, Castellammare di Stabia, presso i difensori - PEC: – Email_1 Email_2 CONVENUTI e , cf. Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 , cf. Controparte_3 P.IVA_3 - difesa: Avvocatura Dello Stato di cf CP_3 C.F._3 - domicilio: Via Degli Arazzieri 4, , presso …Leggi di più...
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- 5. Trib. Cosenza, sentenza 16/10/2024, n. 1825Provvedimento: TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3849/2022 R.G.A.L. vertente TRA , che si difende in giudizio ex art. 86 c.p.c., elettivamente Parte_1 domiciliata Cosenza, Via Piave n. 36, presso il proprio studio legale - ricorrente E , in persona del ON legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola, Via Falcone e Borsellino n. 2, presso lo studio Maria Alfano che la rappresenta e difende - resistente E , in persona del legale …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d). - Art. 2. Pensione di vecchiaia ((La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione))
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
((La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141))
Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la
percentuale dell' ((1,75)) per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta:
a) all' ((1,50)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all' ((1,30)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all' ((1,15)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.(2)
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
((Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con- siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma)) ((Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo)) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre-3 novembre 1988, n. 1008 (in G.U. 1a s.s. 9/11/1988, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo commi 6 e 8 " nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
il Decreto 25 settembre 1990 (in G.U. 5/11/1990, n. 258), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 1988. -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141 , ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. - Art. 3. Pensione di anzianita'
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((5))
La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 febbraio 1992, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente".