Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 ottobre 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 dicembre 1997 |
Commentari • 264
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 luglio 2024, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo». 1.1.- La Corte rimettente premette di essere investita del ricorso …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/12/2025, n. 31908Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso n. 7137-2021, proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, c.f. 80027390584, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Denza 20, presso lo studio degli avv. Lorenzo del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso dal primo - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, cf 13756881002, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis - Resistente SI esattoriale – Disciplina successiva al “Non Riscosso come Riscosso” – Discarico per inesigibilità – Normativa introdotta successivamente …Leggi di più...
- giusto processo·
- preminenza del diritto·
- legge di stabilità 2015·
- annullamento automatico crediti·
- discarico per inesigibilità·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- legge di stabilità 2013·
- riscossione coattiva·
- retroattività normativa·
- art. 6 CEDU
Versioni del testo
- Art. 1. Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d). - Art. 2. Pensione di vecchiaia ((La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione))
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
((La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141))
Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la
percentuale dell' ((1,75)) per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta:
a) all' ((1,50)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all' ((1,30)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all' ((1,15)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.(2)
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
((Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con- siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma)) ((Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo)) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre-3 novembre 1988, n. 1008 (in G.U. 1a s.s. 9/11/1988, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo commi 6 e 8 " nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
il Decreto 25 settembre 1990 (in G.U. 5/11/1990, n. 258), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 1988. -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141 , ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. - Art. 3. Pensione di anzianita'
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. ((5))
La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 febbraio 1992, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente".