Articolo 27 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 26Articolo 28
Versione
12 ottobre 1980
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Versione
13 maggio 1983
Art. 27. Decorrenza dfelle rivalutazioni

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all' articolo 26 ,primo comma,sono rivalutate, (( ai sensi dell'articolo 16)) ,con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
La prima tabella di cui all'articolo 15,secondo comma,e' redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.per gli anni in cui l'istat non ha calcolato l'indice di cui all' articolo 16 ,si fa riferimento agli indici istat di valore piu' vicino allo stesso.
Le entita' dei redditi di cui agli articoli 2 ,quinto comma,4,secondo comma e 10,primo e secondo comma,sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell' articolo 16 ,si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 13 maggio 1983
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