Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 4669/2024 R.G. promossa da p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Andrea Dolcetta
RICORRENTE
nei confronti di c.f. , nato il [...] a [...] CP_1 CodiceFiscale_1
(Senegal) e residente in 31033 Castelfranco Veneto (TV), Vicolo Lavaredo n. 10
loc. Treville
Vemek s.r.l., c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
con sede in 35018 San Martino di Lupari (PD), Via Leonardo da Vinci, n. 70/72
CONVENUTI CONTUMACI
***
Oggi 13 giugno 2025 il giudice,
richiamato il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza in data 12 giugno 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4669/2024 r.g. 1
pronuncia sentenza definitiva del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 128, 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.
***
La società con ricorso ex artt. 616 e 281 decies e ss. Parte_1
c.p.c., ha instaurato la fase cosiddetta di merito dell'opposizione agli atti esecutivi dalla medesima proposta avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi compiuto dalla società in danno di CP_1
Il debitore ed il terzo pignorato, Vemek s.r.l., non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e viene in data odierna decisa sulle seguenti conclusioni della ricorrente: “Nel merito, revocarsi o comunque
dichiararsi illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione Dott.ssa
Emanuela Zizola di data 26.02.2024 che ha dichiarato l'inefficacia del
pignoramento e per l'effetto. Concedersi termine per la riassunzione del
procedimento esecutivo disponendo che il G.E. assegni i crediti pignorati nei
limiti di legge fino alla concorrenza del credito per il quale si è proceduto
esecutivamente, o comunque assumersi tutti i necessari provvedimenti di rito. In
ogni caso. Con integrale rifusione di spese e competenze di lite”.
L'opposizione merita accoglimento.
Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., sul rilievo che “l'avviso di avvenuta iscrizione è stato
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4669/2024 r.g. 2 notificato/depositato successivamente all'udienza di comparizione indicata
nell'atto di pignoramento”.
Il rilievo non può essere condiviso, perché risulta dai documenti prodotti che:
- la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento era il 18
dicembre 2023;
- la creditrice procedente, ottenuta l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (n.
2188/2023 r.g.e.), aveva notificato il relativo avviso alla terza pignorata con pec del 19 ottobre 2023 (doc. n. 4) ed al debitore esecutato a mezzo raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario in data 23 ottobre 2023 (doc. n. 6);
- aveva inoltre depositato l'avviso notificato nel fascicolo della procedura in data
15 dicembre 2023 (doc. n. 5).
Emerge, quindi, che la notifica dell'avviso ed il deposito nel fascicolo della procedura dell'avviso notificato sono avvenuti “entro la data dell'udienza di
comparizione indicata nell'atto di pignoramento” e che le prescrizioni dell'art. 543, comma 5, c.p.c. sono state osservate.
La circostanza che il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del debitore sia avvenuto in data successiva non è rilevante per due ordini rilevanti:
- perché essa non è imputabile al creditore, che ha diligentemente procurato la tempestiva spedizione dell'avviso;
- perché, ad ogni buon conto, la notifica al debitore dell'avviso di iscrizione a ruolo del processo esecutivo non è più necessaria alla luce della modifica dell'art. 543, comma 5, da parte del d. lgs. n. 164/2024, che è applicabile ai procedimenti,
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4669/2024 r.g. 3 quale è il procedimento esecutivo promosso dalla ricorrente, introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
In accoglimento dell'opposizione, il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 26 febbraio 2024 è revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza del debitore e sono liquidate con applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria,
attesa la natura della questioni trattate.
Nulla sulle spese nei rapporti con il terzo pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando in data 13 giugno 2025
sull'opposizione agli atti esecutivi proposta da nei Parte_1
confronti di e Vemek s.r.l., così provvede: CP_1
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il provvedimento del 26 febbraio
2024 con il quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento nel processo esecutivo n. 2188/2023 r.g.e.;
condanna alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 43,00 per anticipazioni e in euro 232,00
per compenso professionale oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 13 giugno 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4669/2024 r.g. 4 Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 4669/2024 r.g. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c.,