Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 11.2.2025, tenuta in trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2310/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona Parte_1
del Direttore Generale rappresentante legale pro tempore , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Angelo Bonito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al
Centro Direzionale - Isola F/12;
Appellante
E
, , ; CP_1 CP_2 Controparte_3
Appellati
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli
n. 1140 del 2024 con la quale era stata accolta la domanda degli odierni appellati avente ad oggetto il diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 9 del CCNL 20/09/2001 per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali indicate nei rispettivi ricorsi, con condanna dell' a corrispondere in proprio favore le somme quantificate, oltre Parte_1
accessori.
Ha affidato il gravame ai motivi di cui al ricorso.
Per l'odierna udienza, tenuta con la modalità sopra detta, l'istante inviava note di trattazione in cui rappresentava di non aver notificato l'appello e di rinunziare all'azione.
L'appello è improcedibile.
La Suprema Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (SS.UU. nn. 6841 e 9331) ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., SS. UU. n. 20604 del 2008).
In particolare, è stato in generale evidenziato che “nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che “la rilevanza che … ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art.
291 c.p.c.”.
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione giurisprudenziale (cfr.
Cass. n. 13162 del 2018; n. 6159 del 2018), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito in esame l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (anche tenuto conto di Cass. SS. UU. n. 5700 del 2014).
E' stato, altresì, precisato che, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 2, poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (cfr. Cass. n. 17368 del 2018; n. 14359 del 2020).
Tale pronuncia è assorbente e preliminare. Nulla va disposto per le spese del grado, stante la mancata costituzione degli appellati.
P.Q.M.
La Corte ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
nulla per le spese di lite;
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 11.2.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente