Versione
12 ottobre 1980
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Versione
20 novembre 1990
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Art. 15. Rivalutazione dei redditi
Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonche' per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2,quarto comma,e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4,secondo comma,sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16 .
A tal fine il consiglio di amministrazione della cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno,sulla base dei dati pubblicati dall'istat,apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
Ai fini della rivalutazione si considera il ((100)) per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione. ((3))
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all' articolo 13 ,secondo comma,tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 25 settembre 1990, (in G.U. 5/11/1990, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.
Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonche' per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2,quarto comma,e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4,secondo comma,sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16 .
A tal fine il consiglio di amministrazione della cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno,sulla base dei dati pubblicati dall'istat,apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
Ai fini della rivalutazione si considera il ((100)) per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione. ((3))
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all' articolo 13 ,secondo comma,tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 25 settembre 1990, (in G.U. 5/11/1990, n. 258) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1991.
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- 1. Rivalutazione redditi e pensione di Cassa Forense: la Cassazione chiarisceRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 24 febbraio 2026 · 10.199474
[…] confermando che, per le pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, i redditi da assumere a base di calcolo devono essere rivalutati a partire dall'entrata in vigore della legge n. 576/1980 e quindi dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980 La Corte ha chiarito che occorre distinguere tra rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980) e rivalutazione delle pensioni già liquidate (art. 16 della stessa legge). […]
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Giurisprudenza • 194
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2005, n. 2013Provvedimento: […] proprio, del difetto di tale elemento costitutivo del diritto azionato - di rigettare, per l'effetto, la domanda giudiziale di rivalutazione dei redditi (ai sensi dell'articolo 15 della legge n. n. 576 del 1980, cit.).Leggi di più...
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