Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno,quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni:
a) reddito sino a lire 40 milioni:dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.
E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000.
((Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione)) ((4))
Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'irpef.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141 , ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.