Versione
12 ottobre 1980
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13 maggio 1983
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1 gennaio 1993
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Art. 10. Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno,quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni:
a) reddito sino a lire 40 milioni:dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.
E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000.
((Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione)) ((4))
Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'irpef.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141 , ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno,quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni:
a) reddito sino a lire 40 milioni:dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.
E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000.
((Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione)) ((4))
Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'irpef.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141 , ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Commentari • 40
- 1. Obblighi contributivi avvocati: legittimità del sistema previdenziale solidaristicoAccesso limitatoCesare Trapuzzano · https://www.altalex.com/ · 5 aprile 2018 · 12.120343
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Matera, sentenza 22/06/2022, n. 356Provvedimento: […] - la condanna alle spese diritti ed onorari del presente giudizio». La Controparte_1 con la cartella di pagamento ha chiesto al ricorrente di pagare, come si evince dalla lettura del dettaglio degli importi dovuti, le seguenti somme: 2 euro 400 a titolo di sanzione per irregolarità nella dichiarazione ex art. 9 della legge 141/1992; euro 2400 a titolo di contributo soggettivo minimo (art. 10 legge 576/1980) anno 2011; euro 180 a titolo di contributo modulare soggettivo obbligatorio anno 2011; euro 158 a titolo di contributo di maternità (art. 5 legge 379/1990) annoLeggi di più...
- art. 18 legge 689/1981·
- art. 10 legge 576/1980·
- obbligo contributivo·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 11 legge 576/1980·
- riscossione coattiva·
- notifica atto prodromico·
- contributo integrativo·
- previdenza forense·
- contributo soggettivo