Articolo 3 della Legge 11 luglio 1977, n. 411
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 aprile 1978
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Versione
10 marzo 1985
Art. 3. ((Il coefficiente unitario di tassazione e' calcolato dividendo il costo dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attivita' aerea internazionale per il numero totale delle unita' di servizio prodotte da tale tipo di attivita' ed e' determinato con decreto del Ministro dei trasporti.
Il costo di cui al precedente comma comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento ed agli interessi delle spese degli impianti di assistenza al volo, nonche' le spese di esercizio degli impianti e le spese amministrative di gestione della tassa di cui all'articolo 1 ed e' determinato annualmente, su proposta della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, dal Ministero dei trasporti sulla base dei costi e delle spese previsti nell'anno in cui la tassa verra' applicata, avuto anche riguardo ai costi ed alle spese sostenuti negli anni precedenti, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324.
Il calcolo di cui al primo comma e' effettuato sulla base di una quota non inferiore all'80 per cento del costo totale sostenuto dall'Azienda in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonche' delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritti per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.
In ogni caso entro il 1987, il calcolo dovra' essere effettuato sulla base dell'intero costo sostenuto dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale))
Entrata in vigore il 10 marzo 1985