2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonche' gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire piu' vicine per il contributo )) ((4))