Sentenza 19 agosto 2002
Massime • 1
La trascrizione degli atti di acquisto di beni immobili ha natura dichiarativa, e non costitutiva del diritto di proprietà, e svolge la funzione di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa; ne consegue che l'avvenuta trascrizione di un contratto nel quale è previsto l'acquisto di un diritto non preclude l'interpretazione e la valutazione del contenuto del contratto stesso ,al fine di verificare se il diritto a cui il contratto si riferisce sia effettivamente venuto ad esistenza ( nel caso di specie, la Suprema Corte ha reputato corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto inefficace una condizione sospensiva cui era subordinato il trasferimento di proprietà di una fascia di terreno, a prescindere dal fatto che il contratto nel quale era inserita la condizione fosse stato trascritto).
Commentario • 1
- 1. Cortile condominiale (posti auto, terrazzo, etc): non è possibile pattuire un diritto reale di uso esclusivo (Cass., Sez. Unite, 28972/20)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 9 maggio 2024
PREMESSA La clausola mediante la quale si concede ad una singola unità immobiliare l'uso esclusivo di un'area, si è diffusa attraverso la prassi negoziale, in particolare notarile: e si è in particolare ipotizzato che tale diffusione possa aver trovato la sua ragion d'essere, almeno in taluni casi, quale escamotage per risolvere, tramite la qualificazione surrettizia, problemi catastali, ad esempio, per il mancato frazionamento dell'area comune. Nondimeno, è vero che nella giurisprudenza non è raro imbattersi in decisioni rese nell'ambito di liti in cui si controverte della pretesa titolarità in capo ad un condomino (o ad alcuni condomini) di un diritto di uso esclusivo su una porzione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2002, n. 12236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12236 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIPOLI 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOMBACI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE CE, BE IU, BE MA, BE LL, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA F MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato ROSALBO GRASSO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
I M INTERMETRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. GIORGINO CORSI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 64, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SAMBIAGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SOCIETÀ APPALTI & COSTRUZIONI - AC SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 26/B, presso lo ST. BEVILACQUA PETRONI, difeso dagli avvocati CARMINE BEVILACQUA, MASSIMO PETRONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3006/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato BOMBACI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato Oronzo D'AGOSTINO, per delega dell'Avv. GRASSO depositata in udienza, difensore dei resistenti EL che ha chiesto il rigetto del ricorso o inammissibilità;
udito l'Avvocato SAMBIAGIO, difensore del resistente Soc. INTERMETRO che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico per notaio Bandini di Olevano Romano dell'8/2/72 NA, LI, AR e EL EG assegnavano a titolo di divisione irrevocabile al comune fratello DA EG, che accettava a tacitazione e stralcio della quota a lui spettante rispetto alla comunione ereditaria del più vasto cespite del comune genitore defunto, un negozio sito al civico 965 di via Tiburtina Valeria e l'area antistante al negozio fino alla sede stradale. Col medesimo atto, inoltre, le sorelle EG, in vista del possibile allargamento della sede della Via Tiburtina Valeria con conseguente esproprio della striscia antistante il complesso immobiliare e di porzione dell'area su cui insisteva il negozio, attribuivano al fratello, a titolo di assegnazione integrativa della quota, una porzione dell'area retrostante al negozio, subordinando tale assegnazione alla condizione sospensiva rappresentata dall'esproprio, da parte del Comune di Roma, dell'area antistante al negozio e di parte dello stesso negozio, in conformità delle previsioni del Piano Regolatore per l'allargamento della sede di Via Tiburtina Valeria. A tale riguardo le parti stabilivano che l'avveramento della condizione sospensiva dell'efficacia dell'assegnazione sarebbe stato fatto risultare dal deposito del decreto di occupazione d'urgenza dell'area esproprianda con verbale da annotarsi a margine della trascrizione dell'atto per notaio Bandini.
Accadde, invece, che il Comune di Roma, invece di allargare la sede stradale di Via Tiburtina Valeria, decise il prolungamento della linea B della Metropolitana. Pertanto, con convenzione 10/12/81, affidò in concessione alla spa IM - TE la progettazione e la realizzazione dei lavori, con obbligo di provvedere, in nome e per conto del Comune, all'esproprio o all'acquisto dei beni necessari per l'esecuzione dell'opera.
Nell'ambito della procedura espropriativa venne disposta con delibera 2/3/82 del Comune di Roma l'occupazione d'urgenza sia dei beni assegnati col rogito Bandini del 1972 in proprietà esclusiva e incondizionata a DA EG (negozio ed area antistante), sia di parte dei beni delle sorelle (compresa l'area retrostante al negozio, oggetto dell'assegnazione integrativa condizionata). In tale contesto, il EG addiveniva alla cessione bonaria dei propri beni all'TE.
Non potevano fare altrettanto (addivenire, cioè, alla cessione bonaria dei loro beni all'TE) le sorelle EG, perché il fratello DA sosteneva che, essendosi verificato l'evento dedotto in condizione, egli era divenuto proprietario anche dell'area retrostante, ed aveva perciò diritto alla corrispondente indennità di esproprio.
Le sorelle EG, allora, con due distinti atti del 30/5/88 per notaio Alcaro di Roma, alienavano alla spa AC, rispettivamente, i beni di cui erano comproprietarie indivise non colpiti dal provvedimento di esproprio e la piccola area di appena 4 mq. residuata da quella che aveva formato oggetto dell'assegnazione integrativa condizionata a favore del fratello DA, ormai colpita dal provvedimento di esproprio. Di tale area, infatti, le sorelle EG ritenevano di poter disporre non essendosi verificata e non potendosi più verificare la condizione, e cioè l'allargamento della via Tiburtina Valeria, a cui, con il rogito Bandini del 1972, era stata subordinata l'assegnazione del bene al fratello DA. Con successivo atto di citazione 19-20/9/90 le sorelle EG convenivano in giudizio sia DA EG che l'TE per sentire dichiarare che, non essendosi più verificata la condizione sospensiva, nessun diritto poteva vantare DA EG sull'area oggetto dell'assegnazione condizionata;
per sentir condannare il medesimo al risarcimento dei danni;
per sentir condannare l'TE al pagamento di 64.214.888, oltre interessi e maggior danno e dichiarare, con sentenza costitutiva, il passaggio di proprietà dell'area in contestazione all'TE. L'TE, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda facendo presente di avere ormi avviato la procedura ablativa;
comunque si dichiarava disposta alla cessione bonaria con tutti i fratelli EG, fatta salva la successiva definizione giudiziaria della controversia tra i medesimi.
DA EG si costituiva a sua volta e, sostenendo che, con l'esproprio, si era verificata la condizione a cui era subordinata l'assegnazione a sè dell'area controversa, chiedeva il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, chiedeva l'annullamento dei due atti di vendita stipulati nel 1988 dalle sorelle EG con la AC a rogiti notaio Alcaro, perché, a suo dire, interessavano l'area in questione, di cui le sorelle non potevano disporre. Chiedeva, inoltre, ed otteneva, di chiamare in causa la AC, nei cui confronti estendeva la domanda di annullamento dei suddetti due contratti. La AC, chiamata in causa, si costituiva a sua volta chiedendo il rigetto della domanda di annullamento dei due contratti stipulati con le sorelle EG;
faceva comunque presente che uno dei due contratti era completamento estraneo all'area oggetto di causa. Con sentenza 11/7/96 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda delle attrici dichiarando inefficace per mancato avveramento della condizione l'assegnazione integrativa a favore di DA EG, di cui al rogito Bandini del 1972. Dava atto dell'avvenuta espropriazione dell'area oggetto di causa e del deposito effettuato in corso di giudizio dall'TE dell'indennità di espropriazione, respingendo, pertanto, la domanda proposta dalle attrici nei suoi confronti. Rigettava la domanda attorea i risarcimento e quella di annullamento contrattuale proposta in via riconvenzionale da DA EG.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza 19/10/99, rigettava il gravame proposto dal EG.
Il soccombente ricorreva per cassazione per due motivi. Resistevano, con controricorso illustrato da una memoria, le sorelle EG.
Resistevano con distinti controricorsi anche l'TE la AC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1362 c.c. perché il giudice d'appello, ritenendo non avverata la condizione sospensiva a cui, in base al rogito Bandini del 1972, era subordinata l'assegnazione al ricorrente dell'area oggetto di causa, aveva aderito acriticamente all'interpretazione del contratto già data dal primo giudice, disattendendo il chiaro senso letterate delle parole e delle espressioni usate dalle parti, e facendo ricorso a criteri ermeneutici supplementari che non era necessario applicare nel caso di specie. Secondo il ricorrente, infatti, l'evento dedotto in condizione era costituito dall'esproprio del negozio e dell'area antistante, ditalché, essendosi tale esproprio verificato, la condizione doveva ritenersi avverata e, di conseguenza, era divenuta efficace l'attribuzione integrativa del bene ad esso ricorrente. La censura è infondata.
L'indagine sull'effettiva portata della condizione costituisce una interpretazione e valutazione della volontà contrattuale che si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la relativa indagine sia stata svolta con motivazione sufficiente senza violazione delle regole di ermeneutica. Nel caso di specie, tale indagine appare fondata su ragioni logiche adeguate e condotta nel pieno rispetto dei canoni ermeneutici.
Ed invero, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la Corte territoriale ha fatto riferimento proprio al tenore letterate del contratto stipulato dalle parti con il rogito Bandini del 1972, il quale - osserva la sentenza - aveva indicato come condizione "l'esproprio... in conformità del Piano Regolatore per l'allargamento della sede della Via Tiburtina Valeria, dell'area antistante il negozio assegnato" al EG e di "porzione dell'area occupata dallo stesso". Alla stregua delle chiare espressioni usate dalle parti la Corte territoriale ha ritenuto che l'evento a cui il EG riconduceva l'avveramento della condizione era sostanzialmente diverso da quello dedotto nel rogito, osservando che, in relazione alla costruzione della linea B della Metropolitana, si erano infatti verificate cessioni sostitutive dell'espropriazione di tutto il negozio e di tutta l'area antistante e retrostante il medesimo, anche di quella stessa che avrebbe dovuto condizionatamente trasferirsi al EG ad integrazione della sua quota ereditaria, per cui non solo era venuto meno lo scopo che le parti perseguivano, allorché avevano stipulato il rogito Bandini del 1972 (di consentire, cioè, a DA EG di potere continuare ad esercitare l'attività commerciale recuperando sul retro lo spazio che avrebbe perso sul davanti), ma l'espropriazione verificatasi era diversa non solo per scopo e modalità, ma soprattutto per "consistenza", da quella prevista dalle parti come condizione. Va pertanto condivisa la conclusione a cui la sentenza è pervenuta e cioè che la condizione era divenuta inefficace. 2. - Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2644 c.c. per non avere la sentenza tenuto conto che le sorelle del ricorrente, allorché avevano alienato l'area oggetto di causa alla AC, si erano dichiarate proprietarie di un bene che, per effetto del verificarsi della condizione, era già divenuto di proprietà del ricorrente.
Anche questa censura va disattesa.
La trascrizione non è costitutiva del diritto di proprietà, ma ha solo la funzione legale di assicurare la priorità di un diritto effettivamente trasmesso e acquistato.
Essa, pertanto, non è di ostacolo alla dimostrazione della portata e del contenuto del contratto trascritto, al fine di stabilire se il diritto a cui il contratto si riferisce è effettivamente venuto ad esistenza.
Nel caso di specie, l'interpretazione data dal giudice d'appello al contratto portava a concludere che il diritto di proprietà sull'area oggetto di causa era rimasto in capo alle sorelle EG, a causa del mancato avveramento della condizione, cosicché l'eventuale trascrizione del contratto, non potendo modificare la situazione, era ininfluente ai fini della decisione e bene ha fatto il giudicante a non tenerne alcun conto. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate a favore delle sorelle EG in 2.089,00, di cui euro 2.000 per onorari, a favore di TE in 1.470,00, di cui euro 1.400 per onorari, a favore di AC in 1.068,00, di cui euro 1.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2002