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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 8414/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. AN IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BALLOI MAURIZIO attrice e
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. FRAU AUGUSTO convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia al Tribunale, rejectis contrariis:
1. accertare, previamente, che è titolare Parte_1
esclusiva del saldo del c/c bancario n. 596/00/0105058 Parte_2
che al 23.12.2019 [già defalcata la somma di €. 1.816,72 – afferente
[...]
ad emolumenti di esclusiva titolarità del de cuius da dividere al 50% fra i suoi eredi] era pari a €. 68.912,20, avendolo alimentato esclusivamente
l'attrice con stipendi, T.F.R. ed altri personali apporti economici e dichiarare, quindi, che tale saldo non fa parte della divisione ereditaria di
;
2. accertare, previamente, che ha CP_2 Parte_1
anticipato [come dedotto sia nel qui integralmente richiamato capitolo
=E= della premessa dell'atto di citazione, che nelle note di trattazione scritta valevoli per l'udienza del 31.05.2022] €. 9.500,01 per spese inerenti alla successione di , di talché ha diritto a CP_2 Parte_1
vedersi rimborsato dall'altra erede di , , il CP_2 CP_1
50% di tale somma, e segnatamente €. 4.750,01, e per l'effetto condannare
al relativo pagamento in favore di;
3. CP_1 Parte_1
accertare che, dalla successione ereditaria di , CP_2 Pt_1
e devono dividere equamente tra loro il 50%: 1)
[...] CP_1
del saldo cristallizzato al 02.01.2020 nel libretto postale n. 000050361693
e segnatamente – e già al 50% – €. 5.846,60; 2) del saldo cristallizzato al
23.12.2019 nel deposito titoli n. 596/8/105058 [n. XS1043118576 FRN
PALL 14-21 EUR] e segnatamente – e già al 50% – €. 7.500,00; 3) €.
1.816,72 [emolumenti pensionistici di titolarità esclusiva del de cuius]; perciò, sciogliendo la comunione ereditaria su tali somme, assegnare in titolarità esclusiva a e a la somma di €. Parte_1 CP_1
[2.923,30 + 3.750,00+ 908,36=] 7.581,66 cadauna;
4. compensare, se del caso anche per via anomala, le poste attive e passive di cui alle conclusioni sub 3 e sub 4 che precedono, stabilendo che la somma di €. 7.581,66, di competenza di , venga compensata con la somma di €. CP_1
4.750,01 dovuta da a per quanto CP_1 Parte_1
domandato nel sub 3 che precede e, per l'effetto, dichiarare che a CP_1
spetti in definitiva un saldo netto di €. [7.581,66-4.750,01=]
[...]
2.831,65; 5. con vittoria di compensi e spese di causa, anche di quelli
pag. 2/11 relativi al procedimento ingiuntivo interinale RAC TRIB. 8414-1/2021
[così dal provvedimento del 21.10.2022: “il regolamento delle spese di lite
è da intendersi rimesso al provvedimento definitivo dell'intero giudizio”], dato che le pretese divisionali di , diverse sin dalla fase CP_1
stragiudiziale da quelle dell'attrice, erano e sono del tutto infondate”; per parte convenuta: “Tutto ciò premesso nell'interesse di CP_1
si dichiara di non opporsi alla divisione dei beni caduti in successione. Si insta per il rigetto delle restanti domande. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di Parte_1
aver contratto matrimonio civile in data 01.08.2015 con , CP_2
scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il marito era poi deceduto, dopo grave malattia, il 23.12.2019 e la sua successione si era devoluta per legge, in favore della moglie e della figlia, CP_1
avuta da un precedente matrimonio. Intervenivano dissidi tra le due coeredi circa la consistenza dell'asse ereditario e si addiveniva, in data successiva al 13.05.2021, ad un accordo, con scrittura privata, con la quale le due coeredi convenivano che la vettura Renault tg. FN110AG intestata intestata a , ma acquistata grazie al finanziamento concesso a CP_2
dalla divenisse di proprietà esclusiva di Parte_1 CP_3
quest'ultima. Tale accordo non veniva tuttavia onorato e la vettura non veniva mai consegna all'attrice. La stessa allegava poi che il conto corrente n. 596/00//0105058 cointestato ai due coniugi fosse stato, Parte_2
in realtà, alimentato soltanto da versamenti effettuati da lei stessa, corrispondenti al suo stipendio ed al ricavato di alcuni affitti, nonché dal pag. 3/11 T.F.R. incamerato alla cessazione di un precedente lavoro;
il CP_2
, invece, non aveva mai eseguito alcun versamento su detto conto,
[...]
anche perché disoccupato ed inabile al lavoro. Risultavano inoltre, al
23.12.2019, investimenti in titoli per €. 15.000,00, Parte_2
intestati sia a che a , e la metà di tale Parte_1 CP_2
controvalore apparteneva all'attrice, mentre solo la restante metà era caduta in successione e doveva quindi essere attribuita all'attrice quanto ad €.
3.350,00 ed alla quanto ad €. 3.350,00. Identico destino CP_1
dovevano ricevere le somme giacenti sul libretto postale cointestato a e a , pari, al 02.01.2020, ad €. 11.693,19; la Parte_1 CP_2
metà di tale somma apparteneva a mentre la restante metà Parte_1
doveva essere attribuita, quanto ad €. 2.923,30 all'attrice, e quanto ad €.
2.923,30 a . Infine, esponeva di aver pagato, CP_1 Parte_1
per il funerale di , due rate da €. 2.500,00 cadauna CP_2
all'Agenzia Funebre Madonna di Monserrato, in data 22.01.2020 ed in data
22.02.2020; per la pratica di successione, €. 1.220,00 al notaio Per_1
il 28.07.2020 ed €. 780,01 in data 21.08.2020 allo Studio associato
[...]
; per un totale di €. 7.000,01, la cui metà è a carico Controparte_4
dell'altra coerede, odierna convenuta. Tanto premesso, la evocava Pt_1
in giudizio la invocando l'accoglimento delle conclusioni riportate CP_1
in epigrafe, e dunque la condanna della convenuta a: 1) consegnare la vettura Renault tg. FN110AG e a risarcire il danno conseguente alla sua mancata consegna;
pagare la metà delle spese sostenute per la successione, pari ad € 3.500,01; assegnare le somme liquide cadute in successione secondo le quote di spettanza delle due coeredi, compensando la somma di pag. 4/11 € 6.673,30, spettante alla convenuta, con quella di € 3.500 dalla medesima dovuta, per il rimborso delle spese di successione, alla Pt_1
Si costituiva la convenuta, non opponendosi alla divisione, ma contestando le restanti domande della parte attrice.
Venivano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, all'esito del deposito delle predette memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 settembre 2024, in esito alla quale il giudice istruttore invitava le parti a prendere posizione in relazione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato – in regime di comunione legale dei beni – soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente entra a far parte della comunione legale de residuo dei beni, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità dei coniugi sul predetto conto” (Cass. civ., sez. trib., 22 maggio
2024, n. 14317) e disponeva C.T.U. contabile per la ricostruzione delle entrate e delle uscite del conto corrente n. 596/00/0105058, cointestato tra i coniugi e per individuare gli accrediti riferibili all'attrice e CP_5
quelli riferibili al de cuius o di origine ignota e quantificare l'importo riferibile a somme di provenienza esclusiva dell'attrice alla data del 23 dicembre 2019. Con successivo provvedimento, reso a seguito dei chiarimenti di parte attrice, la causa veniva nuovamente rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 gennaio 2026, da svolgere nelle forme di cui pag. 5/11 all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del
30 ottobre 2025. Nel termine assegnato, la parte attrice ha depositato le proprie note, precisando le proprie conclusioni. La parte convenuta ha invece provveduto fuori termine.
La domanda di è solo parzialmente fondata. Parte_1
Con note scritte depositate in vista dell'udienza del 30.1.2025 la difesa dell'attrice ha evidenziato che il rimborso titoli scaduti Parte_2
per un importo di € 14.997,40, accreditato sul conto corrente
[...]
cointestato tra i due coniugi in data 9 gennaio 2014, derivava dal disinvestimento di un titolo, ed era stata poi reinvestita, sempre in titoli
, in data 06.05.2014; titoli il cui controvalore, pari ad € Parte_2
15.000, era poi stato considerato in atto di citazione, nell'ambito delle divisioni ivi proposte tra le due coeredi.
La stessa parte attrice ha anche chiarito l'importo dei bonifici derivanti dagli affitti annuali, di tipo agrario, dei terreni della famiglia a tale Pt_1
e . Detti versamenti, pari (come risulta Persona_2 Persona_3
dagli accrediti annuali nel conto corrente in esame) ad € 187,50 annui, rispettivamente versati in data 18.09.2015, 21.09.2016, 07.09.2017 ed
11.09.2018, si erano poi interrotti a seguito della vendita dei terreni oggetto del rapporto di affittanza agrario al avvenuto con rogito per notar Per_2
dell'08.10.2020, Rep. 46756, Racc. 17343. Persona_4
Infine, l'attrice ha chiarito che il rateo di pensione di , pari CP_2
ad € 1.816,72, avvenuto qualche giorno prima del suo decesso, doveva essere compreso nell'asse divisionale e ripartito tra le coeredi secondo le pag. 6/11 quote di legge, e dunque quanto al 50% in favore di per €. Parte_1
908,36, e quanto al 50% in favore di per €. 908,36. CP_1
Sulla base delle risultanze degli estratti del conto corrente cointestato depositati in atti di causa, è confermato che lo stesso è stato alimentato esclusivamente da versamenti riferiti alla a titolo di reddito da Pt_1
locazione o da lavoro. Trattasi di entrate che ricadono nell'ambito del regime patrimoniale della comunione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 177 c.c. Al riguardo, va ribadito che soltanto le sovvenzioni dirette al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, come ad esempio la pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, prevista dalla lett. e) dell'art 179 c.c., sono escluse dalla comunione legale, nella quale rientrano tutti gli altri redditi, da lavoro o assimilati, ivi incluso l'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 8758 del 27/04/2005, Rv. 580753).
Vero è che, in tema di conto corrente cointestato, vige il principio secondo cui “La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del
21/10/2021, Rv. 662563). La presunzione di appartenenza comune delle somme giacenti sul conto cointestato, dunque, può essere superata dalla pag. 7/11 prova, diretta o per presunzioni, della loro appartenenza esclusiva ad uno solo dei cointestatari. Nella fattispecie, tuttavia, tale principio va coordinato con la disposizione di cui all'art. 177 c.c., ai sensi della quale non è sufficiente la dimostrazione della provenienza delle rimesse in conto corrente dai proventi dell'attività lavorativa personale per sottrare il saldo del rapporto al regime della comunione tra coniugi. Neppure rileva, a favore della tesi difensiva di parte attrice, la considerazione, non contestata dalla convenuta, che il de cuius sia deceduto a seguito di lunga malattia;
la relazione familiare tra coniugi non separati, infatti, presuppone anche la mutua assistenza, a norma di quanto previsto dall'art. 143 c.c.
Ne deriva che il saldo del conto corrente intestato personalmente alla ricade comunque nella comunione tra i coniugi, in quanto Pt_1
alimentato da rimesse rientranti nell'ambito della previsione di cui all'art. 177 c.c. Va quindi rigettata la domanda di accertamento dell'appartenenza del saldo di detto conto corrente alla sola con conseguente sua Pt_1
inclusione, nell'asse ereditario del , oggetto di divisione, CP_2
limitatamente alla quota indivisa pari al 50% del totale risultante all'apertura della successione.
Ciò posto, dai dati acquisiti, come sopra riassunti, risulta provato che l'asse ereditario del defunto corrisponda, come indicato da parte attrice, a:
- € 35.362,46 corrispondente alla metà del saldo del c/c bancario n. 596/00/0105058 (pari ad €. 70.724,92); Parte_2
- € 7.500,00 corrispondente alla metà delle somme investite in titoli
; Parte_2
- € 5,846,60 pari alla metà della giacenza sul libretto postale cointestato a e a al 02.01.2020; Parte_1 CP_2
pag. 8/11 - € 1.816,72 corrispondente al rateo di pensione accreditato al CP_1
nell'imminenza del suo decesso;
per un totale complessivo di € 50.525,78.
Da detto importo vanno detratte le somme anticipate dalla per il Pt_1
funerale del defunto e per la sua successione, pari ad €. 7.000,00 che costituiscono credito della stessa verso la massa.
Di conseguenza, l'asse ereditario netto, pari ad € 43.525,78 va diviso, quanto ad € 21.762,89 in favore di e quanto al € 21.762,89 Parte_1
in favore di Alla quota di va aggiunto il CP_1 Parte_1
credito verso la massa di € 7.000, di cui anzidetto. In totale, dunque, spettano a € 28.762,89 e a € 21.762,89. Parte_1 CP_1
Infine, è pacifico che la vettura Renault targata FN110AG sia stata oggetto di transazione, in virtù della quale la si era impegnata a consegnarla CP_1
alla riconoscendone la proprietà esclusiva. La circostanza, oltre ad Pt_1
essere documentata, non è contestata dalla difesa della che ha solo CP_1
addotto, a giustificazione della mancata consegna del bene mobile registrato di cui sopra, il fatto che lo stesso non sarebbe stato amovibile per mancanza della copertura assicurativa prevista dalla legge. Elemento, questo, di per sé irrilevante ai fini della possibilità dell'adempimento, posto che la traditio ben poteva essere assicurata mediante la messa a disposizione del cespite ed il compimento di tutte le eventuali formalità necessarie al formale trasferimento della sua proprietà all'attrice. Va di conseguenza riconosciuto che la vettura suindicata appartiene alla Pt_1
e che la è tenuta alla sua consegna. CP_1
Va invece respinta la domanda risarcitoria proposta dalla per la Pt_1
mancata tempestiva consegna della predetta vettura, non essendo stata tale pag. 9/11 pretesa in alcun modo provata, né nell'an, né nel quantum. La Pt_1
infatti, non solo non ha provato, ma neppure ha allegato, se non in modo del tutto generico, l'esistenza di un pregiudizio ricollegabile all'inadempimento della transazione concernente l'auto di cui sopra.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
1) accerta che la consistenza dell'asse ereditario del defunto CP_2
, nato a [...] il [...] e deceduto il 23.12.2019, è
[...]
pari ad € 50.525,78;
2) dichiara che è titolare di crediti verso la massa Parte_1
ereditaria, per spese funeratizie e di successione, pari ad € 7.000;
3) dispone la divisione dello stesso tra le coeredi e Parte_1
in ragione della metà per ciascuna, con attribuzione, CP_1
al netto dei crediti verso la massa, di € 28.762,89 a e Parte_1
di € 21.762,89 a CP_1
4) dichiara che la vettura Renault targata FN110AG è di proprietà esclusiva di e condanna a consegnare Parte_1 CP_1
detto bene;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
30/10/2025.
pag. 10/11
Il giudice
AN IV
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 8414/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. AN IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BALLOI MAURIZIO attrice e
(C.F. ), assistita e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. FRAU AUGUSTO convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia al Tribunale, rejectis contrariis:
1. accertare, previamente, che è titolare Parte_1
esclusiva del saldo del c/c bancario n. 596/00/0105058 Parte_2
che al 23.12.2019 [già defalcata la somma di €. 1.816,72 – afferente
[...]
ad emolumenti di esclusiva titolarità del de cuius da dividere al 50% fra i suoi eredi] era pari a €. 68.912,20, avendolo alimentato esclusivamente
l'attrice con stipendi, T.F.R. ed altri personali apporti economici e dichiarare, quindi, che tale saldo non fa parte della divisione ereditaria di
;
2. accertare, previamente, che ha CP_2 Parte_1
anticipato [come dedotto sia nel qui integralmente richiamato capitolo
=E= della premessa dell'atto di citazione, che nelle note di trattazione scritta valevoli per l'udienza del 31.05.2022] €. 9.500,01 per spese inerenti alla successione di , di talché ha diritto a CP_2 Parte_1
vedersi rimborsato dall'altra erede di , , il CP_2 CP_1
50% di tale somma, e segnatamente €. 4.750,01, e per l'effetto condannare
al relativo pagamento in favore di;
3. CP_1 Parte_1
accertare che, dalla successione ereditaria di , CP_2 Pt_1
e devono dividere equamente tra loro il 50%: 1)
[...] CP_1
del saldo cristallizzato al 02.01.2020 nel libretto postale n. 000050361693
e segnatamente – e già al 50% – €. 5.846,60; 2) del saldo cristallizzato al
23.12.2019 nel deposito titoli n. 596/8/105058 [n. XS1043118576 FRN
PALL 14-21 EUR] e segnatamente – e già al 50% – €. 7.500,00; 3) €.
1.816,72 [emolumenti pensionistici di titolarità esclusiva del de cuius]; perciò, sciogliendo la comunione ereditaria su tali somme, assegnare in titolarità esclusiva a e a la somma di €. Parte_1 CP_1
[2.923,30 + 3.750,00+ 908,36=] 7.581,66 cadauna;
4. compensare, se del caso anche per via anomala, le poste attive e passive di cui alle conclusioni sub 3 e sub 4 che precedono, stabilendo che la somma di €. 7.581,66, di competenza di , venga compensata con la somma di €. CP_1
4.750,01 dovuta da a per quanto CP_1 Parte_1
domandato nel sub 3 che precede e, per l'effetto, dichiarare che a CP_1
spetti in definitiva un saldo netto di €. [7.581,66-4.750,01=]
[...]
2.831,65; 5. con vittoria di compensi e spese di causa, anche di quelli
pag. 2/11 relativi al procedimento ingiuntivo interinale RAC TRIB. 8414-1/2021
[così dal provvedimento del 21.10.2022: “il regolamento delle spese di lite
è da intendersi rimesso al provvedimento definitivo dell'intero giudizio”], dato che le pretese divisionali di , diverse sin dalla fase CP_1
stragiudiziale da quelle dell'attrice, erano e sono del tutto infondate”; per parte convenuta: “Tutto ciò premesso nell'interesse di CP_1
si dichiara di non opporsi alla divisione dei beni caduti in successione. Si insta per il rigetto delle restanti domande. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di Parte_1
aver contratto matrimonio civile in data 01.08.2015 con , CP_2
scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il marito era poi deceduto, dopo grave malattia, il 23.12.2019 e la sua successione si era devoluta per legge, in favore della moglie e della figlia, CP_1
avuta da un precedente matrimonio. Intervenivano dissidi tra le due coeredi circa la consistenza dell'asse ereditario e si addiveniva, in data successiva al 13.05.2021, ad un accordo, con scrittura privata, con la quale le due coeredi convenivano che la vettura Renault tg. FN110AG intestata intestata a , ma acquistata grazie al finanziamento concesso a CP_2
dalla divenisse di proprietà esclusiva di Parte_1 CP_3
quest'ultima. Tale accordo non veniva tuttavia onorato e la vettura non veniva mai consegna all'attrice. La stessa allegava poi che il conto corrente n. 596/00//0105058 cointestato ai due coniugi fosse stato, Parte_2
in realtà, alimentato soltanto da versamenti effettuati da lei stessa, corrispondenti al suo stipendio ed al ricavato di alcuni affitti, nonché dal pag. 3/11 T.F.R. incamerato alla cessazione di un precedente lavoro;
il CP_2
, invece, non aveva mai eseguito alcun versamento su detto conto,
[...]
anche perché disoccupato ed inabile al lavoro. Risultavano inoltre, al
23.12.2019, investimenti in titoli per €. 15.000,00, Parte_2
intestati sia a che a , e la metà di tale Parte_1 CP_2
controvalore apparteneva all'attrice, mentre solo la restante metà era caduta in successione e doveva quindi essere attribuita all'attrice quanto ad €.
3.350,00 ed alla quanto ad €. 3.350,00. Identico destino CP_1
dovevano ricevere le somme giacenti sul libretto postale cointestato a e a , pari, al 02.01.2020, ad €. 11.693,19; la Parte_1 CP_2
metà di tale somma apparteneva a mentre la restante metà Parte_1
doveva essere attribuita, quanto ad €. 2.923,30 all'attrice, e quanto ad €.
2.923,30 a . Infine, esponeva di aver pagato, CP_1 Parte_1
per il funerale di , due rate da €. 2.500,00 cadauna CP_2
all'Agenzia Funebre Madonna di Monserrato, in data 22.01.2020 ed in data
22.02.2020; per la pratica di successione, €. 1.220,00 al notaio Per_1
il 28.07.2020 ed €. 780,01 in data 21.08.2020 allo Studio associato
[...]
; per un totale di €. 7.000,01, la cui metà è a carico Controparte_4
dell'altra coerede, odierna convenuta. Tanto premesso, la evocava Pt_1
in giudizio la invocando l'accoglimento delle conclusioni riportate CP_1
in epigrafe, e dunque la condanna della convenuta a: 1) consegnare la vettura Renault tg. FN110AG e a risarcire il danno conseguente alla sua mancata consegna;
pagare la metà delle spese sostenute per la successione, pari ad € 3.500,01; assegnare le somme liquide cadute in successione secondo le quote di spettanza delle due coeredi, compensando la somma di pag. 4/11 € 6.673,30, spettante alla convenuta, con quella di € 3.500 dalla medesima dovuta, per il rimborso delle spese di successione, alla Pt_1
Si costituiva la convenuta, non opponendosi alla divisione, ma contestando le restanti domande della parte attrice.
Venivano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, all'esito del deposito delle predette memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 settembre 2024, in esito alla quale il giudice istruttore invitava le parti a prendere posizione in relazione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato – in regime di comunione legale dei beni – soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente entra a far parte della comunione legale de residuo dei beni, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità dei coniugi sul predetto conto” (Cass. civ., sez. trib., 22 maggio
2024, n. 14317) e disponeva C.T.U. contabile per la ricostruzione delle entrate e delle uscite del conto corrente n. 596/00/0105058, cointestato tra i coniugi e per individuare gli accrediti riferibili all'attrice e CP_5
quelli riferibili al de cuius o di origine ignota e quantificare l'importo riferibile a somme di provenienza esclusiva dell'attrice alla data del 23 dicembre 2019. Con successivo provvedimento, reso a seguito dei chiarimenti di parte attrice, la causa veniva nuovamente rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 gennaio 2026, da svolgere nelle forme di cui pag. 5/11 all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del
30 ottobre 2025. Nel termine assegnato, la parte attrice ha depositato le proprie note, precisando le proprie conclusioni. La parte convenuta ha invece provveduto fuori termine.
La domanda di è solo parzialmente fondata. Parte_1
Con note scritte depositate in vista dell'udienza del 30.1.2025 la difesa dell'attrice ha evidenziato che il rimborso titoli scaduti Parte_2
per un importo di € 14.997,40, accreditato sul conto corrente
[...]
cointestato tra i due coniugi in data 9 gennaio 2014, derivava dal disinvestimento di un titolo, ed era stata poi reinvestita, sempre in titoli
, in data 06.05.2014; titoli il cui controvalore, pari ad € Parte_2
15.000, era poi stato considerato in atto di citazione, nell'ambito delle divisioni ivi proposte tra le due coeredi.
La stessa parte attrice ha anche chiarito l'importo dei bonifici derivanti dagli affitti annuali, di tipo agrario, dei terreni della famiglia a tale Pt_1
e . Detti versamenti, pari (come risulta Persona_2 Persona_3
dagli accrediti annuali nel conto corrente in esame) ad € 187,50 annui, rispettivamente versati in data 18.09.2015, 21.09.2016, 07.09.2017 ed
11.09.2018, si erano poi interrotti a seguito della vendita dei terreni oggetto del rapporto di affittanza agrario al avvenuto con rogito per notar Per_2
dell'08.10.2020, Rep. 46756, Racc. 17343. Persona_4
Infine, l'attrice ha chiarito che il rateo di pensione di , pari CP_2
ad € 1.816,72, avvenuto qualche giorno prima del suo decesso, doveva essere compreso nell'asse divisionale e ripartito tra le coeredi secondo le pag. 6/11 quote di legge, e dunque quanto al 50% in favore di per €. Parte_1
908,36, e quanto al 50% in favore di per €. 908,36. CP_1
Sulla base delle risultanze degli estratti del conto corrente cointestato depositati in atti di causa, è confermato che lo stesso è stato alimentato esclusivamente da versamenti riferiti alla a titolo di reddito da Pt_1
locazione o da lavoro. Trattasi di entrate che ricadono nell'ambito del regime patrimoniale della comunione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 177 c.c. Al riguardo, va ribadito che soltanto le sovvenzioni dirette al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, come ad esempio la pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, prevista dalla lett. e) dell'art 179 c.c., sono escluse dalla comunione legale, nella quale rientrano tutti gli altri redditi, da lavoro o assimilati, ivi incluso l'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 8758 del 27/04/2005, Rv. 580753).
Vero è che, in tema di conto corrente cointestato, vige il principio secondo cui “La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del
21/10/2021, Rv. 662563). La presunzione di appartenenza comune delle somme giacenti sul conto cointestato, dunque, può essere superata dalla pag. 7/11 prova, diretta o per presunzioni, della loro appartenenza esclusiva ad uno solo dei cointestatari. Nella fattispecie, tuttavia, tale principio va coordinato con la disposizione di cui all'art. 177 c.c., ai sensi della quale non è sufficiente la dimostrazione della provenienza delle rimesse in conto corrente dai proventi dell'attività lavorativa personale per sottrare il saldo del rapporto al regime della comunione tra coniugi. Neppure rileva, a favore della tesi difensiva di parte attrice, la considerazione, non contestata dalla convenuta, che il de cuius sia deceduto a seguito di lunga malattia;
la relazione familiare tra coniugi non separati, infatti, presuppone anche la mutua assistenza, a norma di quanto previsto dall'art. 143 c.c.
Ne deriva che il saldo del conto corrente intestato personalmente alla ricade comunque nella comunione tra i coniugi, in quanto Pt_1
alimentato da rimesse rientranti nell'ambito della previsione di cui all'art. 177 c.c. Va quindi rigettata la domanda di accertamento dell'appartenenza del saldo di detto conto corrente alla sola con conseguente sua Pt_1
inclusione, nell'asse ereditario del , oggetto di divisione, CP_2
limitatamente alla quota indivisa pari al 50% del totale risultante all'apertura della successione.
Ciò posto, dai dati acquisiti, come sopra riassunti, risulta provato che l'asse ereditario del defunto corrisponda, come indicato da parte attrice, a:
- € 35.362,46 corrispondente alla metà del saldo del c/c bancario n. 596/00/0105058 (pari ad €. 70.724,92); Parte_2
- € 7.500,00 corrispondente alla metà delle somme investite in titoli
; Parte_2
- € 5,846,60 pari alla metà della giacenza sul libretto postale cointestato a e a al 02.01.2020; Parte_1 CP_2
pag. 8/11 - € 1.816,72 corrispondente al rateo di pensione accreditato al CP_1
nell'imminenza del suo decesso;
per un totale complessivo di € 50.525,78.
Da detto importo vanno detratte le somme anticipate dalla per il Pt_1
funerale del defunto e per la sua successione, pari ad €. 7.000,00 che costituiscono credito della stessa verso la massa.
Di conseguenza, l'asse ereditario netto, pari ad € 43.525,78 va diviso, quanto ad € 21.762,89 in favore di e quanto al € 21.762,89 Parte_1
in favore di Alla quota di va aggiunto il CP_1 Parte_1
credito verso la massa di € 7.000, di cui anzidetto. In totale, dunque, spettano a € 28.762,89 e a € 21.762,89. Parte_1 CP_1
Infine, è pacifico che la vettura Renault targata FN110AG sia stata oggetto di transazione, in virtù della quale la si era impegnata a consegnarla CP_1
alla riconoscendone la proprietà esclusiva. La circostanza, oltre ad Pt_1
essere documentata, non è contestata dalla difesa della che ha solo CP_1
addotto, a giustificazione della mancata consegna del bene mobile registrato di cui sopra, il fatto che lo stesso non sarebbe stato amovibile per mancanza della copertura assicurativa prevista dalla legge. Elemento, questo, di per sé irrilevante ai fini della possibilità dell'adempimento, posto che la traditio ben poteva essere assicurata mediante la messa a disposizione del cespite ed il compimento di tutte le eventuali formalità necessarie al formale trasferimento della sua proprietà all'attrice. Va di conseguenza riconosciuto che la vettura suindicata appartiene alla Pt_1
e che la è tenuta alla sua consegna. CP_1
Va invece respinta la domanda risarcitoria proposta dalla per la Pt_1
mancata tempestiva consegna della predetta vettura, non essendo stata tale pag. 9/11 pretesa in alcun modo provata, né nell'an, né nel quantum. La Pt_1
infatti, non solo non ha provato, ma neppure ha allegato, se non in modo del tutto generico, l'esistenza di un pregiudizio ricollegabile all'inadempimento della transazione concernente l'auto di cui sopra.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
1) accerta che la consistenza dell'asse ereditario del defunto CP_2
, nato a [...] il [...] e deceduto il 23.12.2019, è
[...]
pari ad € 50.525,78;
2) dichiara che è titolare di crediti verso la massa Parte_1
ereditaria, per spese funeratizie e di successione, pari ad € 7.000;
3) dispone la divisione dello stesso tra le coeredi e Parte_1
in ragione della metà per ciascuna, con attribuzione, CP_1
al netto dei crediti verso la massa, di € 28.762,89 a e Parte_1
di € 21.762,89 a CP_1
4) dichiara che la vettura Renault targata FN110AG è di proprietà esclusiva di e condanna a consegnare Parte_1 CP_1
detto bene;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
30/10/2025.
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Il giudice
AN IV
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