CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 46/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 46/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Ragusa al Viale Sicilia n. 20, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Marco Dimartino che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Controparte_1 C.F._3
Failla presso il cui studio in Ragusa, Viale Tenente Lena n. 14, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Ragusa, Via CP_2 C.F._4
Natalelli n. 569/C, presso lo studio dell'Avv. Sergio Guastellache la rappresentata e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Presupposto fattuale della presente controversia è l'atto notarile del 05.02.2015 con il quale , venuto a mancare ai vivi il 17 maggio del 2017, ha ceduto alla Parte_1
figlia la nuda proprietà della quota di sua spettanza pari a 8/12 indivisi Controparte_1
dell'immobile facente parte di un complesso edilizio costituito da più palazzine sito in
Ragusa con ingresso dalla Via Plebiscito n. 22 e, precisamente, dell'alloggio sito al piano primo (secondo catastale) della palazzina “B”, interno 3s, individuato al catasto al foglio di mappa A/64, particella 635/3, Piano T-2, Interno 3, Zona Censuaria 1, Categoria A/4,
Classe 4, Vani 5,5 a fronte della previsione in capo alla figlia dell'obbligo di CP_1
“prestare al proprio padre signor che accetta, durante tutta la vita dello Parte_1
stesso, tutti gli alimenti di cui abbisognerà ed, in particolare, si obbliga a prestare, preferibilmente presso il domicilio dello stesso, personalmente o a mezzo di persone incaricate, tutti i servizi domestici, quali la confezione del cibo, la lavatura della biancheria e l'assistenza morale e materiale anche in caso di malattia, sia in casa, che presso cliniche e ospedali”: le obbligazioni di cui sopra dovevano essere assolte dalla cessionaria per tutta la vita del disponente pena, in mancanza, la Controparte_1
risoluzione di diritto dell'atto di costituzione di diritti alimentari e relativa cessione del cespite, prevedendo altresì il vitalizio assistenziale per cui è lite che “il presente trasferimento a favore della sig.ra si riterrà risolto di pieno diritto, nel Controparte_1
caso in cui la stessa non adempia le obbligazioni assunte, fino alla morte del padre sig.
in tal caso ella cessionaria nulla potrà pretendere per gli alimenti e i Parte_1
servizi prestati fino al giorno dell'inadempimento”.
Sul presupposto che i rapporti tra il disponente e la cessionaria Parte_1 CP_1
si fossero già interrotti nel maggio del 2016 e che quest'ultima non avesse più
[...]
provveduto ad assistere l'anziano padre, , sorella di e Parte_1 CP_1
figlia di ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Siracusa per vedere accertata Pt_1
pagina 2 di 8 in via principale la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per cui è lite ed in via subordinata la simulazione relativa oggettiva, per dissimulare l'atto dispositivo una donazione lesiva della propria quota pari ad un quarto del cespite: a fondamento dell'azione ha rilevato come l'inadempimento della sorella Parte_1
all'obbligo di prestare assistenza al padre, iniziato dal maggio 2016, avesse raggiunto il culmine allorché il padre decise di trasferirsi presso la propria abitazione nel gennaio del
2017 sino alla sua morte avvenuta nel mese di maggio 2017 in ospedale senza che fosse mai venuta a fare visita all'anziano padre. CP_1
Costituitasi nel giudizio che ha contestato le avverse difese e disposta Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio della altre due sorelle
, che ha preso le parti di e , che al contrario Parte_2 Parte_1 CP_2
ha sposato le tesi difensive di , è stata espletata prova orale con l'interrogatorio CP_1
formale di e con l'audizione dei testi indicati dalle parti: indi il giudizio Controparte_1
si è concluso con l'adozione della sentenza n. 909 del 2023, pubblicata il 5 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Ragusa ha disatteso le domande spiegate da Parte_1
sul presupposto che prima dell'asserito trasferimento del padre presso il domicilio
[...]
della figlia l'anziano genitore era stato accudito dalla beneficiaria del Parte_1
cespite immobiliare e che l'inadempimento di quest'ultima, protrattosi CP_1
unicamente dalla Pasqua del 2017 - come era emerso dalle deposizioni testimoniali rese in udienza - sino alla data della morte di da individuarsi nel 17 maggio Parte_1
2017, non fosse di gravità tale, per la sua durata molto limitata rispetto al periodo complessivo di esecuzione delle prestazioni di assistenza, da giustificare la risoluzione del vitalizio assistenziale;
quanto alla domanda di simulazione relativa oggettiva dell'atto dispositivo asseritamente dissimulante una donazione modale, il Tribunale ha ritenuto che non era emersa alcuna sproporzione tra le prestazioni divisate in contratto “né sotto il profilo della durata di vita del vitaliziato, che non era affetto da problemi di salute al
pagina 3 di 8 momento della stipulazione del vitalizio, né con riferimento al valore dell'immobile, che era pari ad Euro 24.200,00 al momento della conclusione del contratto”.
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
909 del 2023 del Tribunale di Ragusa facendo leva su due profili di doglianza: con il primo hanno rilevato che l'accertato inadempimento serbato da agli obblighi CP_1
assistenziali nei confronti del comune padre, anche se cronologicamente limitati al periodo che andava dalla Pasqua del 2017 alla data della morte di da Parte_1
individuarsi nel 17 maggio 2017, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di risoluzione ope legis ex art. 1456 c.c. – giusta clausola risolutiva prevista nel vitalizio assistenziale –
o per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. imputabile alla cessionaria dell'atto CP_1
dispositivo per cui è lite, stante la gravità della condotta complessivamente serbata dalla sorella che aveva abbandonato il padre al suo destino per oltre un anno, non essendo neanche venuta in ospedale per omaggiarlo negli ultimi giorni di vita, e la infungibilità della prestazione di assistenza caratterizzata dall'intuitus personae e dalla pregnanza delle qualità soggettive di chi deve prestare l'assistenza, mentre con il secondo motivo di impugnazione hanno censurato la reiezione della domanda di accertamento della simulazione oggettiva relativa considerato che, subito dopo la stipula dell'esecrato atto dispositivo nel 2015, il disponente si era sentito male ed era stato Parte_1
trasportato in ospedale, a testimonianza del suo precario stato di salute già al momento della conclusione del contratto, che il predetto disponente già percepiva adeguata pensione sì da potere provvedere al proprio menage personale, che un eventuale peggioramento delle condizioni di salute del disponente avrebbe comportato oneri per il Servizio
Sanitario Nazionale e non a carico della beneficiaria , ed infine che a distanza di CP_1
un anno quest'ultima si era già disinteressata del padre, a dimostrazione di non volere affatto gli effetti negoziali della convenzione con la quale si era vincolata con il padre.
pagina 4 di 8 Si sono costituite nel giudizio di appello e instando per il CP_2 Controparte_1
rigetto delle argomentazioni difensive delle sorelle appellanti e Parte_1
: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito Parte_2
dell'udienza di discussione avvenuta il 28 aprile 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello spiegato da
[...]
e per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1 Parte_2
Iniziando con vagliare il secondo motivo di appello, da condividere si palesano le argomentazioni del Tribunale di Ragusa nella misura in cui ha ritenuto che le parti contraenti avevano voluto effettivamente la produzione degli effetti negoziali del vitalizio assistenziale del febbraio del 2005 con il quale il padre aveva ceduto alla Parte_1
figlia la nuda proprietà della quota di sua spettanza dei due terzi indivisi CP_1
dell'immobile sito in Ragusa alla Via Plebiscito n. 22, avendo a tal uopo escluso alcuna sproporzione tra le prestazioni divisate in contratto “né sotto il profilo della durata di vita del vitaliziato, che non era affetto da problemi di salute al momento della stipulazione del vitalizio, né con riferimento al valore dell'immobile, che era pari ad Euro 24.200,00 al momento della conclusione del contratto”: a nulla rilevano le circostanze successive all'insorgenza del vincolo palesate dalla difesa di parte appellante a sostegno della tesi della natura simulata dell'accordo, non potendo il repentino e momentaneo peggioramento delle condizioni di salute di subito dopo la stipula del contratto, o la Parte_1
percezione del reddito da pensione, od infine il successivo disinteressamento del padre ad opera della beneficiaria, fatto quest'ultimo da sussumere sotto l'orbita dell'inadempimento che presuppone l'esistenza di un vincolo negoziale effettivamente voluto dalle parti, disvelare l'intento simulato del vitalizio assistenziale in quanto fenomenicamente manifestatisi in data successiva all'insorgere del vincolo;
si consideri comunque che il modesto valore del cespite conferito pro quota, avente ad oggetto viepiù non la proprietà piena ma la nuda proprietà, compensa ampiamente, avuto comunque pagina 5 di 8 riguardo alla natura aleatoria del negozio, l'oggetto degli obblighi assistenziali divisati in contratto e, nel caso in esame, la dedizione profusa da all'anziano padre Controparte_1
sino alla Pasqua del 2017 a poco più di un mese dalla morte.
Ribadito che comune intento delle parti fosse quello di concludere il vitalizio assistenziale per cui è lite, occorre a questo punto vagliare il primo motivo di appello per comprendere se la complessiva condotta serbata nella vicenda negoziale per cui è lite da Controparte_1
abbia o meno integrato gli estremi di una condotta inadempiente agli obblighi di assistenza materiale e morale assunti e, in caso di risposta positiva, se il suo discostamento dal programma negoziale sia stato tale da comportare la risoluzione del contratto.
Le prove orali escusse in primo grado, rese nelle due udienze del 23 marzo 2021 e del 13 luglio 2021, hanno da un lato rilevato la sostanziale inattendibilità dei testi indicati dalle appellanti nelle persone di , la quale non ricordava l'anno della morte del Controparte_3
nonno , e di , vicina di casa di , Parte_1 Persona_1 Parte_1
la quale ha reso dichiarazioni contraddittorie nella misura in cui a dapprima indicato la data di ingresso di presso la casa della figlia nel Parte_1 Parte_1
gennaio del 2017 salvo poi rettificare il dato posdatando tale ingresso nel periodo pasquale dello stesso anno, ed hanno soprattutto messo in luce che non soltanto Parte_1
non si era mai lamentato del contegno assunto nei di lui confronti dalla figlia ma CP_1
che questi era stato portato in casa dalla figlia con il precipuo Parte_1
intento di fargli recidere ogni rapporto con proprio al fine di potere invocare CP_1
l'asserito inadempimento di quest'ultima ai fini restitutori del cespite, come effettivamente avvenuto nella presente sede;
la teste , a conferma che Persona_1
i rapporti tra e la figlia non erano mai cessati, ha riferito che Parte_1 CP_1
vedesse e sotto casa di e le sentiva al Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_1
telefono, fatti questi ultimi che attestano come alle predette due sorelle fosse precluso accedere all'abitazione di al fine di fare visita al padre. Parte_1
pagina 6 di 8 Ad avviso della Corte, piuttosto che acclarare l'esistenza di un inadempimento di scarsa importanza in capo alla beneficiaria con riguardo alle obbligazioni assistenziali CP_1
assunte, inadempimento che del tutto correttamente il Tribunale ha etichettato come inidoneo a provocare lo scioglimento del vincolo negoziale per vizio sopravvenuto della funzione, è in realtà emerso che, un mese prima della morte, sia stato Parte_1
condotto in casa di e non abbia più potuto ricevere l'assistenza Parte_1
sino ad allora profusagli da la quale, pertanto, è stata nella impossibilità di CP_1
proseguire nell'approntamento delle prestazioni assistenziali in favore dell'anziano genitore, dovendosi piuttosto limitare a sentire il padre a telefono o ad incontrarlo sotto casa di a causa dei cattivi rapporti personali con quest'ultima: Parte_1
anche se l'epilogo non cambia, più che aversi inadempimento di scarsa importanza, come sostenuto dal Tribunale, si è in presenza di una sopravvenuta impossibilità ad adempiere la quale ha eliso ogni profilo di responsabilità a carico di , con salvezza Controparte_1
del vincolo negoziale da quest'ultima assunto a seguito della conclusione del vitalizio assistenziale con il defunto padre.
In definitiva l'appello promosso da e deve essere Parte_1 Parte_2
disatteso: le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate alla parte appellante nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 46/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 909 del 2023 emessa dal Tribunale di Ragusa che conferma;
2. Condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
dell'Erario, delle spese del presente grado liquidate in Euro 14.317,00 (Euro
2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 4.326,00
pagina 7 di 8 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese del presente grado liquidate in Euro 14.317,00 (Euro CP_2
2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 4.326,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
[...]
e , dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1 Parte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il giorno 8 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 46/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Ragusa al Viale Sicilia n. 20, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Marco Dimartino che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Controparte_1 C.F._3
Failla presso il cui studio in Ragusa, Viale Tenente Lena n. 14, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Ragusa, Via CP_2 C.F._4
Natalelli n. 569/C, presso lo studio dell'Avv. Sergio Guastellache la rappresentata e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Presupposto fattuale della presente controversia è l'atto notarile del 05.02.2015 con il quale , venuto a mancare ai vivi il 17 maggio del 2017, ha ceduto alla Parte_1
figlia la nuda proprietà della quota di sua spettanza pari a 8/12 indivisi Controparte_1
dell'immobile facente parte di un complesso edilizio costituito da più palazzine sito in
Ragusa con ingresso dalla Via Plebiscito n. 22 e, precisamente, dell'alloggio sito al piano primo (secondo catastale) della palazzina “B”, interno 3s, individuato al catasto al foglio di mappa A/64, particella 635/3, Piano T-2, Interno 3, Zona Censuaria 1, Categoria A/4,
Classe 4, Vani 5,5 a fronte della previsione in capo alla figlia dell'obbligo di CP_1
“prestare al proprio padre signor che accetta, durante tutta la vita dello Parte_1
stesso, tutti gli alimenti di cui abbisognerà ed, in particolare, si obbliga a prestare, preferibilmente presso il domicilio dello stesso, personalmente o a mezzo di persone incaricate, tutti i servizi domestici, quali la confezione del cibo, la lavatura della biancheria e l'assistenza morale e materiale anche in caso di malattia, sia in casa, che presso cliniche e ospedali”: le obbligazioni di cui sopra dovevano essere assolte dalla cessionaria per tutta la vita del disponente pena, in mancanza, la Controparte_1
risoluzione di diritto dell'atto di costituzione di diritti alimentari e relativa cessione del cespite, prevedendo altresì il vitalizio assistenziale per cui è lite che “il presente trasferimento a favore della sig.ra si riterrà risolto di pieno diritto, nel Controparte_1
caso in cui la stessa non adempia le obbligazioni assunte, fino alla morte del padre sig.
in tal caso ella cessionaria nulla potrà pretendere per gli alimenti e i Parte_1
servizi prestati fino al giorno dell'inadempimento”.
Sul presupposto che i rapporti tra il disponente e la cessionaria Parte_1 CP_1
si fossero già interrotti nel maggio del 2016 e che quest'ultima non avesse più
[...]
provveduto ad assistere l'anziano padre, , sorella di e Parte_1 CP_1
figlia di ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Siracusa per vedere accertata Pt_1
pagina 2 di 8 in via principale la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per cui è lite ed in via subordinata la simulazione relativa oggettiva, per dissimulare l'atto dispositivo una donazione lesiva della propria quota pari ad un quarto del cespite: a fondamento dell'azione ha rilevato come l'inadempimento della sorella Parte_1
all'obbligo di prestare assistenza al padre, iniziato dal maggio 2016, avesse raggiunto il culmine allorché il padre decise di trasferirsi presso la propria abitazione nel gennaio del
2017 sino alla sua morte avvenuta nel mese di maggio 2017 in ospedale senza che fosse mai venuta a fare visita all'anziano padre. CP_1
Costituitasi nel giudizio che ha contestato le avverse difese e disposta Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio della altre due sorelle
, che ha preso le parti di e , che al contrario Parte_2 Parte_1 CP_2
ha sposato le tesi difensive di , è stata espletata prova orale con l'interrogatorio CP_1
formale di e con l'audizione dei testi indicati dalle parti: indi il giudizio Controparte_1
si è concluso con l'adozione della sentenza n. 909 del 2023, pubblicata il 5 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Ragusa ha disatteso le domande spiegate da Parte_1
sul presupposto che prima dell'asserito trasferimento del padre presso il domicilio
[...]
della figlia l'anziano genitore era stato accudito dalla beneficiaria del Parte_1
cespite immobiliare e che l'inadempimento di quest'ultima, protrattosi CP_1
unicamente dalla Pasqua del 2017 - come era emerso dalle deposizioni testimoniali rese in udienza - sino alla data della morte di da individuarsi nel 17 maggio Parte_1
2017, non fosse di gravità tale, per la sua durata molto limitata rispetto al periodo complessivo di esecuzione delle prestazioni di assistenza, da giustificare la risoluzione del vitalizio assistenziale;
quanto alla domanda di simulazione relativa oggettiva dell'atto dispositivo asseritamente dissimulante una donazione modale, il Tribunale ha ritenuto che non era emersa alcuna sproporzione tra le prestazioni divisate in contratto “né sotto il profilo della durata di vita del vitaliziato, che non era affetto da problemi di salute al
pagina 3 di 8 momento della stipulazione del vitalizio, né con riferimento al valore dell'immobile, che era pari ad Euro 24.200,00 al momento della conclusione del contratto”.
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
909 del 2023 del Tribunale di Ragusa facendo leva su due profili di doglianza: con il primo hanno rilevato che l'accertato inadempimento serbato da agli obblighi CP_1
assistenziali nei confronti del comune padre, anche se cronologicamente limitati al periodo che andava dalla Pasqua del 2017 alla data della morte di da Parte_1
individuarsi nel 17 maggio 2017, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di risoluzione ope legis ex art. 1456 c.c. – giusta clausola risolutiva prevista nel vitalizio assistenziale –
o per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. imputabile alla cessionaria dell'atto CP_1
dispositivo per cui è lite, stante la gravità della condotta complessivamente serbata dalla sorella che aveva abbandonato il padre al suo destino per oltre un anno, non essendo neanche venuta in ospedale per omaggiarlo negli ultimi giorni di vita, e la infungibilità della prestazione di assistenza caratterizzata dall'intuitus personae e dalla pregnanza delle qualità soggettive di chi deve prestare l'assistenza, mentre con il secondo motivo di impugnazione hanno censurato la reiezione della domanda di accertamento della simulazione oggettiva relativa considerato che, subito dopo la stipula dell'esecrato atto dispositivo nel 2015, il disponente si era sentito male ed era stato Parte_1
trasportato in ospedale, a testimonianza del suo precario stato di salute già al momento della conclusione del contratto, che il predetto disponente già percepiva adeguata pensione sì da potere provvedere al proprio menage personale, che un eventuale peggioramento delle condizioni di salute del disponente avrebbe comportato oneri per il Servizio
Sanitario Nazionale e non a carico della beneficiaria , ed infine che a distanza di CP_1
un anno quest'ultima si era già disinteressata del padre, a dimostrazione di non volere affatto gli effetti negoziali della convenzione con la quale si era vincolata con il padre.
pagina 4 di 8 Si sono costituite nel giudizio di appello e instando per il CP_2 Controparte_1
rigetto delle argomentazioni difensive delle sorelle appellanti e Parte_1
: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito Parte_2
dell'udienza di discussione avvenuta il 28 aprile 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello spiegato da
[...]
e per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1 Parte_2
Iniziando con vagliare il secondo motivo di appello, da condividere si palesano le argomentazioni del Tribunale di Ragusa nella misura in cui ha ritenuto che le parti contraenti avevano voluto effettivamente la produzione degli effetti negoziali del vitalizio assistenziale del febbraio del 2005 con il quale il padre aveva ceduto alla Parte_1
figlia la nuda proprietà della quota di sua spettanza dei due terzi indivisi CP_1
dell'immobile sito in Ragusa alla Via Plebiscito n. 22, avendo a tal uopo escluso alcuna sproporzione tra le prestazioni divisate in contratto “né sotto il profilo della durata di vita del vitaliziato, che non era affetto da problemi di salute al momento della stipulazione del vitalizio, né con riferimento al valore dell'immobile, che era pari ad Euro 24.200,00 al momento della conclusione del contratto”: a nulla rilevano le circostanze successive all'insorgenza del vincolo palesate dalla difesa di parte appellante a sostegno della tesi della natura simulata dell'accordo, non potendo il repentino e momentaneo peggioramento delle condizioni di salute di subito dopo la stipula del contratto, o la Parte_1
percezione del reddito da pensione, od infine il successivo disinteressamento del padre ad opera della beneficiaria, fatto quest'ultimo da sussumere sotto l'orbita dell'inadempimento che presuppone l'esistenza di un vincolo negoziale effettivamente voluto dalle parti, disvelare l'intento simulato del vitalizio assistenziale in quanto fenomenicamente manifestatisi in data successiva all'insorgere del vincolo;
si consideri comunque che il modesto valore del cespite conferito pro quota, avente ad oggetto viepiù non la proprietà piena ma la nuda proprietà, compensa ampiamente, avuto comunque pagina 5 di 8 riguardo alla natura aleatoria del negozio, l'oggetto degli obblighi assistenziali divisati in contratto e, nel caso in esame, la dedizione profusa da all'anziano padre Controparte_1
sino alla Pasqua del 2017 a poco più di un mese dalla morte.
Ribadito che comune intento delle parti fosse quello di concludere il vitalizio assistenziale per cui è lite, occorre a questo punto vagliare il primo motivo di appello per comprendere se la complessiva condotta serbata nella vicenda negoziale per cui è lite da Controparte_1
abbia o meno integrato gli estremi di una condotta inadempiente agli obblighi di assistenza materiale e morale assunti e, in caso di risposta positiva, se il suo discostamento dal programma negoziale sia stato tale da comportare la risoluzione del contratto.
Le prove orali escusse in primo grado, rese nelle due udienze del 23 marzo 2021 e del 13 luglio 2021, hanno da un lato rilevato la sostanziale inattendibilità dei testi indicati dalle appellanti nelle persone di , la quale non ricordava l'anno della morte del Controparte_3
nonno , e di , vicina di casa di , Parte_1 Persona_1 Parte_1
la quale ha reso dichiarazioni contraddittorie nella misura in cui a dapprima indicato la data di ingresso di presso la casa della figlia nel Parte_1 Parte_1
gennaio del 2017 salvo poi rettificare il dato posdatando tale ingresso nel periodo pasquale dello stesso anno, ed hanno soprattutto messo in luce che non soltanto Parte_1
non si era mai lamentato del contegno assunto nei di lui confronti dalla figlia ma CP_1
che questi era stato portato in casa dalla figlia con il precipuo Parte_1
intento di fargli recidere ogni rapporto con proprio al fine di potere invocare CP_1
l'asserito inadempimento di quest'ultima ai fini restitutori del cespite, come effettivamente avvenuto nella presente sede;
la teste , a conferma che Persona_1
i rapporti tra e la figlia non erano mai cessati, ha riferito che Parte_1 CP_1
vedesse e sotto casa di e le sentiva al Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_1
telefono, fatti questi ultimi che attestano come alle predette due sorelle fosse precluso accedere all'abitazione di al fine di fare visita al padre. Parte_1
pagina 6 di 8 Ad avviso della Corte, piuttosto che acclarare l'esistenza di un inadempimento di scarsa importanza in capo alla beneficiaria con riguardo alle obbligazioni assistenziali CP_1
assunte, inadempimento che del tutto correttamente il Tribunale ha etichettato come inidoneo a provocare lo scioglimento del vincolo negoziale per vizio sopravvenuto della funzione, è in realtà emerso che, un mese prima della morte, sia stato Parte_1
condotto in casa di e non abbia più potuto ricevere l'assistenza Parte_1
sino ad allora profusagli da la quale, pertanto, è stata nella impossibilità di CP_1
proseguire nell'approntamento delle prestazioni assistenziali in favore dell'anziano genitore, dovendosi piuttosto limitare a sentire il padre a telefono o ad incontrarlo sotto casa di a causa dei cattivi rapporti personali con quest'ultima: Parte_1
anche se l'epilogo non cambia, più che aversi inadempimento di scarsa importanza, come sostenuto dal Tribunale, si è in presenza di una sopravvenuta impossibilità ad adempiere la quale ha eliso ogni profilo di responsabilità a carico di , con salvezza Controparte_1
del vincolo negoziale da quest'ultima assunto a seguito della conclusione del vitalizio assistenziale con il defunto padre.
In definitiva l'appello promosso da e deve essere Parte_1 Parte_2
disatteso: le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate alla parte appellante nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 46/2024 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 909 del 2023 emessa dal Tribunale di Ragusa che conferma;
2. Condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
dell'Erario, delle spese del presente grado liquidate in Euro 14.317,00 (Euro
2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 4.326,00
pagina 7 di 8 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese del presente grado liquidate in Euro 14.317,00 (Euro CP_2
2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 4.326,00 per la fase di trattazione ed Euro 5.103,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di
[...]
e , dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1 Parte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il giorno 8 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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