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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/10/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 733/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 733 dell'anno 2025 e vertente TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , tutti rappresentati e difesi dall'avv. DI
[...] Parte_5 Parte_6
RO ZZ presso il cui domicilio digitale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ricorrenti E
in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. MATTEI MARIO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente NONCHE' TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. PAOLO VINCI, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 30.10.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 07/05/2025 , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni l Parte_6 [...] per sentirle condannare, previo accertamento della Parte_7 responsabilità delle resistenti nella causazione del decesso di quale Persona_1 conseguenza della imperita, imprudente ed erronea condotta del personale sanitario del
[...]
[...]
[...]
, al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis, Controparte_3 oltre spese di lite da distrarre in favore dell'avvocato antistatario. A sostegno delle rassegnate conclusioni deducevano che: - in data 21/12/2016
[...]
all'età di 69 anni e monorene, era stato ricoverato presso il “Nuovo Ospedale San Per_1
Giovanni Battista” di Foligno per un occlusione intestinale;
- il 22 e 23 dicembre 2016 era stato sottoposto ad intervento chirurgico;
- il 24 e 25 dicembre 2016 gli era somministrata flebo con potassio cloruro nonostante avesse valori già elevati di potassio e una insufficienza renale nota;
- il 26 dicembre 2016 il valore di potassio misurato nel sangue del paziente era 7,6 mmol/l, per cui versava in stato di iperpotassiemia grave con rischio elevato di aritmie e arresto cardiaco;
- il giorno seguente il valore era incrementato sino a 8,1 mmol/l a livelli da crisi cardiaca;
- il 28/12/2016 era deceduto per una aritmia fatale. Premesso che il decesso era stato causato da un'aritmia cardiaca indotta da una iperkaliemia, dovuta alla somministrazione di potassio cloruro ad un paziente con monorene quale il i ricorrenti sostenevano che il personale sanitario si era reso responsabile di Parte_2 condotte imperite ed imprudenti consistite nella somministrazione inadeguata di potassio, nell'omesso monitoraggio ECG, nella mancata applicazione dei protocolli previsti per i pazienti monorene. Esponevano che la consulenza tecnica redatta in sede di ATP dinanzi al Tribunale di Terni, a cura dei dottori e depositata a febbraio 2025, non era Pt_8 Pt_9 condivisibile nelle argomentazioni e nelle conclusioni (che avevano escluso la responsabilità della struttura sanitaria nel decesso del sig. . Chiedevano, pertanto, la rinnovazione Parte_2 della consulenza. Con decreto del 21/05/2025 il giudice illustrava che il procedimento avrebbe seguito il rito semplificato di cognizione di cui all'art. 281 decies e ss. c.p.c., e non il previgente rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c., ormai abrogato. Con memoria depositata in data 02/09/2025 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la Controparte_2 limitazione della condanna ai limiti contrattuali;
il tutto con vittoria delle spese di lite. In via pregiudiziale eccepiva l'erronea notifica del ricorso introduttivo. Nel merito, contestava la responsabilità dei sanitari, il nesso causale tra la loro condotta e il decesso del Parte_2 evidenziando che: - il paziente presentava gravi comorbidità (ipertensione, insufficienza renale, diabete, Parkinson, demenza); - la causa del decesso era anemia acuta da emorragia enterica, complicazioni polmonari e cardiache, ma non dalla iperpotassiemia iatrogena;
- il personale sanitario aveva operato in conformità con le linee-guida e i protocolli vigenti;
- vi era già stato un accertamento tecnico che aveva escluso la responsabilità dell' Parte_7
2. Contestava, poi, i danni lamentati, precisando che il massimale per sinistro ammonta ad €
[...]
6.000.000,00, mentre il massimale annuale ad € 50.000.000,00. Con memoria di costituzione depositata in data 04/09/2025 si costituiva in giudizio l
[...] chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. Pt_7
A tal fine esponeva che: - la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori era fuorviante e ometteva dati clinici rilevanti;
- il paziente era stato costantemente monitorato (tra il 22 ed il 28 dicembre 2016 erano stati eseguiti 7 controlli di potassemia e i valori, seppur oscillanti, erano sempre al di sotto della soglia critica); - la somministrazione di potassio cloruro era giustificata dalla ipokaliemia rilevata nei giorni precedenti e la dose somministrata oltre ad essere adeguata, non poteva provocare una iperkaliemia grave;
- i segni clinici della
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iperkaliemia erano assenti (l'ECG eseguito poco prima del decesso non mostrava alcuna alterazione tipica della iperkaliemia (onde T appuntite, QRS allargato); - era stato rilevato un valore negativo della troponina, che escludeva un danno miocardico acuto;
- a fronte dell'ECG e della rilevazione della troponina doveva escludersi che il decesso fosse causato dall'aritmia da iperkaliemia;
- non vi era la prova della correlazione causale tra la somministrazione del potassio cloruro e l'evento letale;
- il paziente presentava comorbidità severe (insufficienza renale cronica, cardiopatia) che potevano spiegare l'evento letale;
- la perizia svolta in sede di A.T.P. (r.g. 740/2024) concludeva sostenendo la correttezza della condotta dei sanitari, escludendo altresì un nesso causale tra la terapia a cui il paziente è stato sottoposto e il suo decesso. Contestava, ad ogni modo, la quantificazione dei danni attorea. All'udienza del 17/09/2025 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo R.G. 740/2024. La causa veniva istruita documentalmente e discussa oralmente all'udienza odierna ai sensi degli artt. 127 bis e 281 sexies c.p.c..
2. La domanda giudiziale non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. 2.1. E' ormai pacifico che l'onere di provare, secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità tra l'evento lesivo e l'azione (od omissione) dei sanitari incombe su chi agisce per il risarcimento del danno. Solo ove sia stato dimostrato il nesso eziologico, la struttura sanitaria deve dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017). Quando dopo una esaustiva e compiuta indagine la causa dell'evento lesivo rimane incerta, la domanda deve essere rigettata, senza necessità per il giudice di dover dare una spiegazione a tutti i dubbi tecnici che si pongono (cfr. Cass. n. 10188/2025). 2.2. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno provato il nesso eziologico tra il decesso del proprio parente ( e la condotta del personale sanitario dell' Persona_1 Parte_7
La c.t.u. svolta in seno all'a.t.p. (r.g. 740/2024) appare condivisibile, in quanto immune da vizi logici e metodologici, oltre che frutto di un motivato iter logico-espositivo. Pertanto, sono ben condivisibili le conclusioni cui è giunto il collegio peritale. Gli ausiliari hanno previamente ricostruito, tramite una anamnesi patologica remota, il quadro clinico del paziente, illustrando le patologie pregresse da cui era affetto, quali diabete tipo II, Parkinson, monorene congenito destro con lieve insufficienza renale cronica, malattia cerebrovascolare con demenza cerebrovascolare e pregressi ictus ischemici con esiti di ipostenia all'arto inferiore destro. Nel 2015 gli era stata diagnosticata una nefropatia cronica stadio 3-4. Secondo i c.t.u. il fatto di essere monorene con lieve insufficienza renale cronica esponeva il ad un aumentato rischio di alterazioni dei principali elettroliti, come Parte_2 sodio, calcio, potassio, magnesio e cloro. Concentrandosi sul ricovero ospedaliero del 21/11/2016, motivato da un'occlusione intestinale, i c.t.u. hanno ricostruito l'iter trattamentale cui è stato sottoposto il dopo Parte_2
i primi esami (TC addominale) e la formulazione della diagnosi di “occlusione di sigma distale da stenosi a manicotto del sigma in paziente con diverticolosi” in P.S., il paziente veniva trasferito in Chirurgia e sottoposto ad una emicolectomia sinistra per sospetto K del retto superiore senosante con peritonite e colostomia a sinistra (21/11/2016), poi, dopo esser stato trasferito e curato nel reparto di Rianimazione per shock ipovolemico, il 5/12/2016
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veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico di laparotomia esplorativa con riconfezionamento della colostomia e colecistectomia per idrope della colecisti. Infine, in data 16/12/2016, a causa di un sanguinamento dal lume della colostomia (documentato da una TC addominale del 15/12/2016) il paziente veniva sottoposto ad un terzo intervento chirurgico di colectomia totale per colite emorragica, chiusura della colostomia a sinistra e ileostomia terminale al fianco destro. Successivamente, il 21/12/2016 faceva ritorno al reparto di Chirurgia. I c.t.u. hanno rilevato che alla sacca della nutrizione era stato aggiunto il potassio cloruro (20 mEq 10 ml) nelle date del 24/12/2016 e del 25/12/2016, allorquando il livello plasmatico era normale (potassio 5 mEq/l). Il 27/12/2016 viene registrato un aumento del valore di potassio nel sangue (7,7 alle ore 7,12 e poi 8,1 alle ore 19,33); i valori in aumento permangono anche il 28/12/2016 (7,6 mm/L alle 7,22 e poi 8,1 mm/L), giorno del decesso del sig. Persona_1
Così ricostruito l'iter clinico, i consulenti nominati dal Tribunale hanno sì riscontrato alcune criticità, come la tenuta confusionaria della cartella clinica, ma hanno valutato l'operato dei sanitari di Foligno conforme alle linee guida e ai protocolli all'epoca vigenti: in particolare, la monitorizzazione della potassiemia e l'implementazione di una adeguata terapia per la iperpotassiemia non sono state eseguite con ritardo. Ancor prima di soffermarsi sul profilo della colpa, dalla perizia svolta non emerge con alcuna certezza, secondo il paradigma causale del “più probabile che non”, che la somministrazione di potassio cloruro abbia determinato il decesso del I c.t.u. hanno invece affermato che il decesso del paziente è stato molto Parte_2 più probabilmente causato da una combinazione dell'anemia acuta da sanguinamento, polmonite e alterazioni ischemiche cardiache. L'origine dell'accesso in P.S. il 21/11/2016 era imputato ad una colite acuta emorragica, verosimilmente su base ischemica e aveva reso necessari ben tre interventi chirurgici d'urgenza, culminando in una colectomia totale. Tali trattamenti, tutti correttamente praticati, avevano portato a dei disturbi elettrolitici (iperpotassiemia) e problemi di gestione dell'alimentazione. Dopo aver chiarito che potassio e magnesio sono fondamentali per una corretta funzione muscolare e, quindi, cardiaca – tanto che eventuali carenze o surplus possono provocare gravi alterazioni cardiache e finanche aritmie fatali – i c.t.u. hanno spiegato che in corso di iperpotassiemia qualsiasi alterazione dell'ECG e ischemica costituiscono emergenze mediche. Secondo gli ausiliari, in corso di iperpotassiemia sono osservabili alcune alterazioni nell'ECG che non sono necessariamente proporzionali al valore di potassio nel sangue, quali l'allungamento del P-R, slargamento del QRS, onda T alta e appuntita (a tenda), il sottoslivellamento del tratto ST e l'ulteriore allargamento del QRS che fa assumere un aspetto sinusoidale all'onda T inglobata nel QRS. Analizzando la documentazione clinica del sig. i c.t.u. hanno rilevato che le Parte_2 alterazioni dei tracciati ECG rilevate il 27/12/2016 ed il 28/12/2016 si incentravano sul solo il tratto ST – come tipicamente avviene nell'ischemia cardiaca - mentre non sono mai stati registrati allungamenti del P-R e del tratto QRS. Nel caso di specie, dunque, le alterazioni dell'ECG – che iniziano per valori > 6,5 mEq/L - non potevano considerarsi strettamente correlate al valore di potassiemia. A dimostrazione dell'assunto gli ausiliari hanno evidenziato che “già in ingresso e subito dopo il primo intervento chirurgico si era già verificato un abnorme aumento della
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potassiemia, risolto mediante emodialisi, protratta fino al giorno 1.12” (cfr. pag. 25 c.t.u.); anche il 16 e 17 dicembre 2016 i valori di potassio nel sangue erano elevati, ma non erano pericolosi ed il tracciato ECG era normale. Anche la sera del 27 dicembre 2016 il tracciato ECG era tornato nella norma. Tra le cause della iperpotassiemia figurano sia l'insufficienza renale, che limita l'escrezione del potassio con conseguente un accumulo nel sangue, sia le alterazioni come l'acidosi metabolica o respiratoria che riducono il potassio intracellulare e aumentano quello plasmatico, sia le emorragie gastrointestinali – quali quelle che il sig. ha avuto Parte_2 ripetutamente – causate da emolisi dei GR e dal riassorbimento intestinale del potassio in essi contenuto in elevata concentrazione, sia infine la sospensione dell'alimentazione per os e la sua sostituzione con quella parenterale, che fa perdere al colon la sua funzione regolatrice nell'assorbimento ed eliminazione degli elettroliti, tra cui il potassio. Ebbene, nel caso di specie si erano sovrapposte l'insufficienza renale, le emorragie gastroenteriche, la nefropatia diabetica e la sospensione dell'alimentazione per os, sostituita da quella parenterale totale, per cui il paziente aveva perso sia il controllo della assunzione del potassio, sia della sua eliminazione renale. La modalità di alimentazione praticata esponeva il paziente “ad alterazioni improvvise e poco prevedibili a carico di diversi elettroliti, tra i quali il potassio ed il magnesio” (pag. 25 c.t.u.). In aggiunta, il aveva eseguito tre interventi chirurgici culminati in una colectomia Parte_2 totale. Al riguardo il collegio peritale ha evidenziato che il 25 dicembre 2016 il Parte_2 presentava tracce di sangue dalla stomia e, dopo due giorni, il sangue era stato rilevato all'interno del lume della stomia. Segnalavano tale circostanza poiché a seguito di emorragia intestinale le emazie, che sono ricche di potassio, lo liberano nel lume intestinale e da lì viene riassorbito. Dopo aver premesso che il decesso si era verificato “dopo una progressiva riduzione della potassiemia rilevata nella giornata, fino a valori di 7,1 mEq/L” i c.t.u. hanno affermato che esso doveva esser ricondotto eziologicamente alla anemia acuta da emorragia enterica, alla consolidazione polmonare sinistra e ad alterazioni ischemiche cardiache presenti all'ECG sin dal 27/12/2016 che non si erano modificate nonostante la riduzione della potassiemia. Pertanto, il decesso del sig. non è stato determinato dalla somministrazione di Persona_1 potassio cloruro nelle date del 25/12/2016 e 26/12/2016, vieppiù che il surplus somministrato endovena dovrebbe esser stato eliminato il 27/12/2016. Hanno ben chiarito che “in un anziano con scarsa massa muscolare la suddetta somministrazione avrebbe determinato un aumento di 1 mEq/L di potassio per ogni 150 mEq infusi;
quindi, nel caso di specie si sarebbe verificato un aumento al massimo di 0,3-0,5 mEq/L, ben al disotto di quanto si è poi verificato” (pag. 27 c.t.u.). Né ha avuto incidenza causale sulla iperpotassiemia l'interruzione dell'emodialisi occorsa l'1/12/2016, essendo stata correttamente disposta per ridurre la possibilità di infezioni da catetere femorale bilumen, alla luce della ripresa della diuresi spontanea (cfr. pag. 26 c.t.u.). L'esaustività e logicità della c.t.u. già espletata non ha reso necessaria la rinnovazione della perizia. In conclusione, in assenza del nesso causale deve escludersi una responsabilità dell'
[...]
nel decesso di Pt_7 Persona_1
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3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di complessità bassa alla luce delle questioni giuridiche sottese, in base a parametri minimi per tutte le fasi processuali alla luce dell'opera concretamente prestata nel presente procedimento, della sua durata, del numero di udienze svolte e del mancato deposito di memorie difensive finali. Le spese dell'a.t.p. R.G. 740/2024 acquisito in seno al presente fascicolo (sostenute solo dalla , vanno Parte_7 prese in considerazione nel presente giudizio di merito come spese giudiziali e vanno poste a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (cfr. Cass. n. 9735/2020; conf. Cass. n. 15492/2019). Analogamente le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e a rimborsare in favore Parte_4 Parte_5 Parte_6 dell le spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_1
5.337,00 per onorari (€ 3.809,00 per il giudizio di merito, € 1.528,00 per l'a.t.p.), oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e a rimborsare in favore della Parte_4 Parte_5 Parte_6
e spese processuali, che liquida in € 3.809,00 per Controparte_2 onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei ricorrenti le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 10.2.2025. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Terni, 30/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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