Ordinanza presidenziale 14 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10699 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10699/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03694/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 3694 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Davide Poberejskii, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di respingimento, a norma dell''art. 10 comma 1 d. lgs 25 luglio 1998 nr 286, emesso dalla Polizia di Stato reso in data -OMISSIS-, emesso nei confronti della ricorrente;
- di ogni altro atto – anche se non conosciuto - con esso in rapporto di presupposizione, consequenzialità e, comunque, connessione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza smaltimento del giorno 16 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti in collegamento telematico, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come all’udienza smaltimento del 16 maggio 2025 il procuratore della ricorrente abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con contestuale domanda di compensazione delle spese di lite;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del giudizio, in applicazione del principio dispositivo che trova applicazione anche nel processo amministrativo ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7399);
Ritenuta la sussistenza dei presupposti, avuto riguardo alla definizione in rito e al tenore dell’attività difensiva delle Amministrazioni intimate, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I -ter , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.