Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania - Terza Sezione Civile - composta da: 1) Dott.ssa Grazia LONGO Presidente rel. ed est.
2) Dott. Gaetano CATALDO Giudice
3) Dott. Angelo PAPPALARDO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12286/2020 R.G., avente per oggetto:
“trust”;
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Stefano Taurini e Maurizio Hazan giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Pierpaolo Parisi giusta procura in atti;
NELLA QUALITÀ DI TRUSTEE DEL TRUST CP_1
ORIONE, p.i. rappresentata e difesa dal prof. Avv. Fabio P.IVA_1
Santangeli giusta procura in atti;
, c.f. , rappresentata e difesa, Parte_2 CodiceFiscale_3
anche con poteri di sgiunti, dagli avv.ti Guglielmo Lenzo e Salvatore
Zappalà giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
1
c.f. , Controparte_2 C.F._4 [...]
c.f. ; CP_3 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. ; Controparte_4 C.F._6
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE all'udienza del 14 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente controversia riguarda l'eredità di , Persona_1
nato a [...] l'[...] e deceduto a Catania il 9 maggio 2018,
che ha trasferito parte del suo patrimonio nel “Trust Orione” nel 2012,
“trust autodichiarato”, essendo che era sia il Persona_1
disponente che il trustee, “trust interno” essendo che tutti gli elementi sono italiani, tranne la legge applicabile (inglese), “trust liberale”
essendo destinato a beneficiare alcuni discendenti.
L'attrice, , ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1
in proprio e nella qualità di trustee del “Trust Orione”, e la CP_1
compagna del padre, nonché e Parte_2 Controparte_2
e ha dedotto i seguenti motivi di nullità del trust: Controparte_3
• “sham trust”: il “Trust Orione” è nullo secondo la legge inglese perché il disponente ha continuato a gestire i beni come propri;
• contrasto con l'art. 2 Convenzione de l'Aja, stipulata il 1°
luglio 1985, ratificata con la L. 16 ottobre 1989 n. 364: il trust autodichiarato non è riconoscibile in Italia;
2 • simulazione assoluta: il trust è simulato perché il disponente non ha perso il controllo dei beni;
• trust interno: non riconoscibile perché tutti gli elementi sono italiani;
• violazione dell'art. 15 Conv.: contrasto con le norme italiane sulla successione ereditaria.
Ha, quindi, chiesto dichiararsi la nullità del trust e la divisione dei beni del Trust Orione tra le due figlie del e CP_1 Pt_1 CP_1
e, in via subordinata, ha proposto azione di riduzione per
[...]
lesione della quota di riserva alla stessa spettante proprio per le disposizioni finali del trust.
Ha, comunque, chiesto dichiararsi la nullità dell'atto modificativo del Trust Orione con atto del 2016 perché il trust era irrevocabile.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , sia in CP_1
proprio che nella qualità di trustee, e ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in entrambe le qualità, ha proposto in via riconvenzionale la domanda di nullità dell'atto modificativo del 2016 e ha chiesto lo spostamento dell'udienza per la chiamata in causa di CP_4
in quanto anch'essa interessata al trust in questione.
[...]
Si è costituita anche e ha chiesto il rigetto delle Controparte_5
domande di controparte e in via riconvenzionale ha chiesto la sostituzione del trustee perché agiva in conflitto di interessi.
Nessuno si è costituito per e Controparte_2 [...]
benché regolarmente citati. CP_3
Autorizzata la chiamata in causa di , la Controparte_4
stessa non si è costituita in giudizio benché regolarmente citata.
3 Rigettata la richiesta di sequestro giudiziario dei beni formulata da e rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 14 Parte_1
gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
____________________
Ciò premesso in punto di fatto, innanzitutto va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
non costituitisi in giudizio nonostante la Controparte_4
regolarità della notificazione della citazione dei predetti nel presente giudizio.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità delle nuove domande
(scioglimento anticipato del trust secondo la regola del diritto inglese in Saunders v Vautier) di parte attrice aggiunte, con la memoria ex art. 183, 6° co. n. 1, c.p.c., a quelle originarie proposte con l'atto di citazione;
infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
condivisa da questo Tribunale, «L'introduzione di una domanda in
aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale
implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra
quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente
ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma
citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve
trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche
in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che,
comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi,
pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività» (Cass. n.
16807/2019; cfr. in questo senso Cass. s.u. n.12310/2015).
4 Indi, le nuove domande sono inammissibili perché tardive.
Passando al merito delle domande formulate con l'originario atto di citazione, occorre premettere che il trust è stato recepito nell'ordinamento italiano con l'adesione alla Convenzione de l'Aja, stipulata il 1° luglio 1985, ratificata con la L. 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
L'art. 2 della Convenzione prevede, tra l'altro, che per trust si intendano i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
Normalmente, dunque, i soggetti del trust sono tre: il costituente
(settlor), il trustee e il beneficiario. Attraverso l'istituto del trust un soggetto (settlor) può trasferire uno o più beni ad un soggetto fiduciario
(trustee) il quale si obbliga a gestire quei beni nell'interesse di un terzo
(beneficiario) o per il conseguimento di uno scopo determinato e ulteriore.
L'aspetto più interessante del trust è l'effetto che produce in termini di segregazione e destinazione patrimoniale: i beni oggetto del trust,
infatti, pur entrando nel patrimonio del trustee, non si confondono con gli altri beni del patrimonio medesimo, ma vanno a costituire una massa patrimoniale autonoma e separata. Ne consegue che i beni oggetto del trust sono sottratti all'aggressione dei creditori personali del trustee e del settlor, potendo essere aggrediti solo da coloro che diventano creditori del trust.
Si parla di “trust autodichiarato” quando il soggetto che lo istituisce sceglie di rivestire anche il ruolo di trustee, in altre parole il settlor,
5 nominando sé stesso trustee costituisce parte del (o l'intero) proprio patrimonio in trust, imprimendo al medesimo una particolare destinazione.
La legittimità o meno del trust autodichiarato è stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali.
Oggi, alla luce delle pronunce più recenti, se ne afferma la validità
e l'efficacia in presenza di alcune condizioni e precisamente: l'atto istitutivo deve essere strutturato in modo tale da impedire al settlor-
trustee di gestire a suo piacimento i beni in trust;
la concreta operatività del trust deve essere pienamente conforme alle previsioni negoziali;
non deve trattarsi di trust interposto.
La stessa Corte di Cassazione si è espressa in via di principio nel senso della liceità ed è stata seguita sia dai giudici di merito sia da altre pronunce, che hanno trattato degli effetti tributari dei trust autodichiarati senza sollevare alcuna eccezione circa la loro riconoscibilità, tesi questa che può dirsi oggi prevalente e pacifica (cfr.
Cass. n. 21614/2016, Cass. n. 22754/ 2019 e più recente anche Cass. n.
21358/2024).
Bisogna distinguere ancora, sempre ai fini della presente controversia, tra il c.d. “trust testamentario” e il “trust successorio”.
Il trust testamentario è istituito per mezzo di una disposizione testamentaria. Più nello specifico, il de cuius affida al trustee il compito di dare esecuzione ad un programma negoziale in forza del quale quest'ultimo dovrà destinare il patrimonio ai beneficiari. Il de cuius, pertanto, è anche settlor e, come tale, individua le modalità di trasmissione dei beni ai beneficiari: attraverso utilità periodiche o
6 mediante l'intera assegnazione del patrimonio al momento della cessazione del trust.
Questa fattispecie di trust implica che solo al momento della morte del settlor il trustee diverrà il titolare dei beni conferiti limitatamente alla funzione esecutiva avendo l'onere di destinarli secondo le volontà del testatore.
Nel trust successorio, invece, il trust è istituito quando il settlor è
ancora in vita ma intende trasferire parte del patrimonio al momento della sua morte. Si tratta pertanto di un atto tra vivi in cui la morte del de cuius, che è anche settlor, è condizione per la produzione degli effetti del trust. Anche in questo caso, sarà compito del trustee occuparsi di dare seguito alle volontà del settlor.
In caso di trust successorio i beni non cadono in successione perché
essi si trovavano, al tempo dell'apertura della stessa, già fuori del patrimonio del disponente, avendone costui trasferito la proprietà in via definitiva e per atto inter vivos al trustee;
i beneficiari finali acquisteranno i beni direttamente dal trustee e non già per successione
mortis causa dal de cuius.
In altri termini, nel caso di trust liberale tra vivi che produce effetti,
sul piano beneficiario, dopo la morte del disponente, quel che il disponente ha pienamente trasferito in vita non concorre a formare l'asse ereditario.
È pacifico che in caso di trust successorio la vicenda attributiva va qualificata in termini di donazione indiretta, riconducibile nell'ambito della categoria delle liberalità non donative, di cui all'art. 809 c.c.
Infatti, l'arricchimento dei beneficiari viene realizzato dal disponente mediante un meccanismo indiretto, prevedente la creazione di un
7 ufficio di diritto privato (quello del trustee), il titolare del quale –
titolare, altresì, del patrimonio separato costituente la dotazione del trust
– è stato investito del compito di far pervenire ai beneficiari i vantaggi patrimoniali previsti dall'atto istitutivo (cfr. in questo senso Cass.
n.18831/2019 e Cass. n.5073/2023).
Va quindi esclusa la natura mortis causa del trasferimento dal trustee ai beneficiari finali, che costituisce il secondo segmento dell'operazione, perché – come è stato rilevato – tale atto traslativo ha investito ormai sfere giuridiche diverse da quelle dell'originario disponente: rispetto a tale trasferimento, la morte del settlor non ha alcuna rilevanza causale, potendo al più individuare il momento di esecuzione dell'attribuzione finale.
Fatta questa necessaria premessa, bisogna ora qualificare giuridicamente il trust in questione.
Con scrittura privata autenticata dell'8 novembre 2012 (n. rep.
29411, racc. n. 10319 Notaio ) Persona_2
costituiva il Trust Orione con il seguente scopo: Persona_1
“accantonare risorse patrimoniali per alcuni familiari [...] avvertendo
l'obbligazione, morale e giuridica, di provvedere al mantenimento dei suoi discendenti in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda, personale o economica, che possa in futuro riguardare il Disponente.”
L'art. 2 prevedeva che il trustee fosse lo stesso disponente, con nomina, in caso di sua morte o sopravvenuta incapacità, della “figlia CP_1
[…] o in alternativa, qualora la suddetta non possa o non
[...]
voglia accettare tale carica, i discendenti in linea retta nati o nascituri della suddetta ”. CP_1
Venivano trasferiti nel fondo i seguenti beni:
8 * l'intera partecipazione, pari al 100% del capitale, della società
Metano Sinergie S.r.l.;
* il 95% delle quote della società Parte_3
(art. 3);
[...]
* successivamente, con atto del 29 maggio 2014 (doc. 3), è stata annessa al trust anche l'intera quota di partecipazione della società
Parte_4
Si indicava che il trust era regolato dalla legge inglese e aveva una durata di 80 anni.
L'atto costituivo indicava i seguenti soggetti beneficiari finali:
- la moglie, , nella quota di 1/4; CP_6
- la figlia, nella quota di 1/4; Parte_1
- la figlia, nella quota di 2/4. CP_1
e in mancanza di e “i figli, nati, adottati o equiparati Pt_1 CP_1
e nascituri, di e di nelle stesse Parte_1 CP_1
proporzioni di cui sopra in quote 4 uguali all'interno di ciascuna discendenza.” (cfr. copia in atti dell'atto in questione).
L'atto costitutivo imponeva al trustee le modalità di gestione e anche la suddivisione del reddito a determinate condizioni tra i beneficiari (pagg. 16 e 17 dell'atto costitutivo).
Con successivo atto pubblico alla presenza di testimoni del 24
agosto 2016 (doc. 2 allegato all'atto di citazione), il mutava il CP_1
testo dell'originario art. 5 dell'atto costitutivo del “Trust Orione”, attraverso la previsione di due diverse categorie di beneficiari:
- beneficiari del reddito:
- nella quota del 100%, e solo dopo la sua morte: Persona_1
9 - la compagna convivente, per il 34% (dopo la sua Parte_2
morte la quota andrà a ); CP_1
- per il 33% (dopo la sua morte la quota andrà ai figli Parte_1
di ); CP_1
- per il 33% (dopo la sua morte la quota andrà ai CP_1
suoi figli).
Beneficiari finali (nel 2092):
- nella quota di 1/3 (con precisa previsione: “in caso Parte_1
di premorienza di beneficiari finali del trust in Parte_1
sostituzione della stessa saranno i figli legittimi di in CP_1
parti uguali”);
- nella quota di 2/3 (con precisa previsione: “in CP_1
caso di premorienza di beneficiari finali del trust in CP_1
sostituzione della stessa saranno i figli legittimi della stessa in parti uguali”).
Quindi, il disponente sceglieva “formalmente” di costituire un trust liberale successorio, un trust c.d. “interno”, in cui l'ubicazione dei beni segregati, la residenza o il domicilio del trustee e lo scopo gravitavano in Italia, mentre apparteneva ad un altro ordinamento la disciplina regolatrice scelta dal disponente (sull'ammissibilità e riconoscimento nel nostro ordinamento cfr. Cass. n. n.34075/2024).
Orbene, la parte attrice deduce, innanzitutto, la nullità del trust secondo la legge inglese, trattandosi di un c.d. “sham trust” cioè di un'operazione assolutamente simulata e apparente e destinata a divenire operante solo dopo la morte del e posto in essere al solo fine CP_1
di aggirare numerose regole indisponibili dettate nel nostro ordinamento in materia di successione mortis causa. Ciò emerge, a dire
10 di parte attrice, dal fatto che il si nominava unico beneficiario CP_1
del reddito fino alla morte, che inseriva tra i beneficiari, con l'atto del
2016, soggetto estraneo ai suoi discendenti, ed escludeva Parte_2
dai beneficiari finali la nipote, , figlia adottiva Controparte_4
di . Pt_1
In definitiva, a dire della parte attrice, il quando istituiva il CP_1
trust, non solo non era consapevole dell'effetto segregativo che l'atto imponeva, ma non voleva questo effetto tant'è che continuava ad operare come se fosse unico proprietario.
Orbene, innanzitutto l'art.8 della Conv de L'Aja riserva le questioni di validità dei trust alla legge regolatrice.
A tal riguardo va detto che il fenomeno del trust i cui effetti non siano realmente voluti dal disponente, che mantiene il controllo effettivo del patrimonio destinato, è noto come “trust sham”, che, nel diritto anglosassone, è “void and unenforceable”, ovvero inefficace.
L'art. 2 della Convenzione dell'Aja (L. 364/1989) impone quale condizione essenziale per il riconoscimento del trust l'esistenza di un autonomo potere in capo al trustee di gestione e di controllo del bene oggetto della segregazione patrimoniale, affinché non vi possa essere alcuna interferenza da parte del disponente.
Si deve, pertanto, ritenere che presupposto insito nella stessa natura dell'istituto sia la perdita da parte del disponente della disponibilità di quanto conferito in trust, con la conseguenza che, nel caso in cui la perdita del controllo dei beni da parte del disponente si riveli solo apparente, il trust deve essere dichiarato nullo (sham trust) e come tale non produttivo dell'effetto segregativo tipico dell'istituto.
11 In altri termini, l'aspetto più interessante del trust è l'effetto che produce in termini di segregazione e destinazione patrimoniale: i beni oggetto del trust, infatti, pur entrando nel patrimonio del trustee, non si confondono con gli altri beni del patrimonio medesimo, ma vanno a costituire una massa patrimoniale autonoma e separata. Ne consegue che i beni oggetto del trust sono sottratti all'aggressione dei creditori del trustee e del settlor, potendo essere aggrediti solo da coloro che diventano creditori del trust.
Nella specie si tratta di un trust autodichiarato, in cui il soggetto che lo istituisce sceglie di rivestire anche il ruolo di trustee, comunque il settlor, nominando sé stesso trustee costituisce parte del (o l'intero)
proprio patrimonio in trust, imprimendo al medesimo una particolare destinazione.
La legittimità o meno del trust autodichiarato, come detto sopra, è
stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali. Oggi, alla luce delle pronunce più recenti, se ne afferma la validità e l'efficacia in presenza di alcune condizioni e precisamente: l'atto istitutivo deve essere strutturato in modo tale da impedire al settlor-trustee di gestire a suo piacimento i beni in trust;
la concreta operatività del trust deve essere pienamente conforme alle previsioni negoziali;
non deve trattarsi di trust interposto.
Sussistono molti elementi che permettono di ritenere provato che il trust costituito dal non sia un trust successorio. CP_1
Il trust nel quale il disponente non perda il controllo sui beni in esso conferiti e che dipende esclusivamente dall'effetto segregativo degli stessi, rivela l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust e l'impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla
12 funzione sua propria, si configura quale negozio, prima ancora che nullo, "non riconoscibile" ai sensi dell'art. 15 della convenzione dell'Aja.
Il trust, dunque, si sostanzia nell'affidamento a un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca in autonomia,
quale proprietario dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai beneficiari individuati nell'atto dispositivo.
Quindi, “presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito
in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli sulla
base delle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che,
ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente
sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio” (Cass. Pen. n. 46137/2014, conformi Cass. pen. Sez. V, 24/01/2011, n. 13276, Cass. pen. Sez. III,
21/04/2017, n. 36801, Cass. pen. Sez. III, 07/11/2017, n. 20862).
Nei casi in cui la giurisprudenza italiana ha fatto riferimento allo sham trust lo ha generalmente ricondotto alla categoria della simulazione, in senso più atecnico non sussistendo giustamente alcun esplicito riferimento alla previsione di cui all'art. 1414, 3° co., c.c.; in dette ipotesi, si è parlato di sham trust in termini analoghi a quelli che la giurisprudenza inglese riserva al termine “pretence”, cioè mera apparenza, facendone derivare la nullità.
A tal proposito va premesso che essendo il trust un negozio unilaterale non è applicabile la disciplina della simulazione perché
dettata solo per i contratti, per i negozi unilaterali bisogna solo
13 verificare la veridicità, o meno, di quanto dichiarato e interpretare la volontà del disponente.
In definitiva, non bisogna limitarsi all'analisi della volontà
dichiarata nell'atto istitutivo, ma ad avere piuttosto riguardo all'effettivo comportamento tenuto nel successivo svolgimento dei rapporti giuridici.
E nella specie sussistono vari elementi sintomatici che evidenziano la volontà del disponente di conservare la disponibilità dei beni solo apparentemente segregati.
La nomina del trustee nella persona dello stesso la mancata CP_1
nomina di un tutore (che avrebbe dovuto controllare il trustee per la violazione degli obiettivi del trust), il mancato adempimento – pacifico tra le parti (l'attrice lo ha dedotto e le convenute non hanno contestato)
– di tutti gli obblighi gestionali e soprattutto, di rendiconto (ogni anno avrebbe dovuto rendere una relazione ai beneficiari), la mancata ripartizione tra i beneficiari finali di qualunque parte del reddito come,
invece, previsto nel trust medesimo (pagg. 16 e 17 del trust) e,
soprattutto, il contenuto e la forma della modifica apportata con l'atto del 2016 fanno emergere evidentemente che il voleva solo CP_1
disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla sua morte.
Ed infatti, bisogna esaminare l'atto del 2016, non tanto sotto il profilo della irrevocabilità dell'originario trust, – irrevocabile sotto il profilo dello strumento e, quindi, dell'impossibilità di uno scioglimento anticipato per iniziativa unilaterale del disponente, ma non anche dell'impossibilità di indicare i beneficiari –, bensì sotto il profilo del contenuto che rende evidente la vera intenzione del CP_1
14 Intanto, va premesso che, giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1324, 1362 c.c. e ss., all'interpretazione degli atti unilaterali si applica la disciplina dettata per i contratti.
Orbene, in tema di interpretazione del contratto, risponde ad orientamento consolidato (cfr. in questo senso Cass. n.9006/2015) che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.
Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va peraltro verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole debbono essere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.
Peraltro, va ancora sottolineato come, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della volontà della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare invero applicazione altresì degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c.
Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto,
15 avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta.
Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., il quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui;
e ciò nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che già la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami “nella sfera del creditore la
considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore”) indica doversi intendere in senso oggettivo, enunziando un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2
Cost., che operando come un criterio di reciprocità esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (v. Cass., 10/11/2010, n. 22819). Quale criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale”), l'obbligo di buona fede e correttezza si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non
16 suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte.
A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali,
non rispondenti alle intese raggiunte, e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale
(cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass. s.u. n. 3947/2010).
Queste stesse norme si applicano anche ai negozi unilaterali,
ovviamente con l'eccezione di quelle incompatibili con la sua natura di negozio unilaterale.
Orbene, applicando questi criteri nel caso de quo, innanzitutto,
l'esigenza di modificare i beneficiari dell'originario trust sopraggiungeva dopo la morte del coniuge quando, cioè, il CP_1
sentiva il bisogno di intervenire per modificare i beneficiari,
evidenziando così la sua volontà di continuare a disporre dei “suoi” beni introducendo una nuova categoria di beneficiari, i “beneficiari del reddito”, e modificando i beneficiari finali, al fine di inserire una persona, che sulla base delle disposizioni precedenti, non rientrava tra i suoi beneficiari, e non sarebbe potuta rientrare nemmeno tra i suoi eredi essendo pacifico che la non era unita civilmente con il Pt_2 CP_1
Come detto sopra, introduceva tra i beneficiari, una nuova categoria, i beneficiari del reddito, diversi dai beneficiari finali, e tra i beneficiari del reddito, innanzitutto, introduceva sé medesimo al 100%,
facendo emergere che della sua attività e delle modalità di gestione non doveva rendere conto ad alcuno.
17 Inoltre, dopo la sua morte indicava tra i beneficiari del reddito una beneficiaria non rientrante tra i suoi familiari ed eredi legittimi, modificando, quindi, l'apparente scopo dell'originario trust, che era appunto quello “di provvedere al mantenimento dei suoi discendenti in
modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda, personale o economica, che possa in futuro riguardare il Disponente”.
Ed ancora, prevedeva anche delle sostituzioni fedecommissarie,
imponendo alle figlie, prime beneficiarie, in caso di morte alla scadenza del trust, dei sostituti;
infatti, indicava le figlie, in quote diverse, beneficiarie finali, ma prevedeva che, in caso di morte alla data finale del trust dei primi beneficiari, in sostituzione degli stessi, sarebbero stati i figli di . CP_1
Questa disposizione – al di là del fatto che letteralmente costituisce una doppia vocazione con ordine successivo di istituzione, vietata nel nostro ordinamento se non negli stringenti limiti di cui all'art. 692 c.c.
– in definitiva, è una disposizione sottoposta ad una condizione impossibile in quanto essendo le figlie nate, una, nel 1967, e, un'altra,
nel 1971, alla fine del trust (2092, ottant'anni dal 2012), nel 2092 avrebbero avuta, una, , 125 anni e, l'altra, 121 anni e, Pt_1 CP_1
quindi, era impossibile la loro sopravvivenza alla data finale del trust.
Con questa disposizione il sceglieva i beneficiari finali CP_1
nelle persone dei nipoti, figli di . CP_1
In effetti, al di là dell'espressione utilizzata, questa disposizione è
ancora una volta espressione della volontà del di voler disporre CP_1
delle sue sostanze per dopo la sua morte, scegliendo, appunto, i destinatari finali delle sue sostanze e cambiandoli nel corso degli anni
18 secondo le nuove esigenze: la modifica delle precedenti determinazioni da parte del disponente è espressione degli atti mortis causa.
Ulteriore elemento che esprime l'intenzione del di voler CP_1
disporre dei suoi averi per dopo la sua morte è la forma utilizzata per questa modifica, cioè l'atto pubblico e la presenza di testimoni: quasi a voler recuperare un formalismo, che il trust non imponeva e che non era utilizzata nella costituzione dell'originario atto di costituzione.
In definitiva tutti questi elementi sintomatici sono espressione della qualificazione giuridica del trust non come “trust successorio”, bensì come “trust testamentario”, in quanto con il “Trust Orione” il disponente ha valuto realizzare una devoluzione mortis causa delle sue sostanze, perché con l'operazione posta in essere in definitiva il CP_1
non ha voluto produrre nessun effetto nei suoi rapporti patrimoniali, se non in dipendenza della sua morte: il decesso del disponente, con l'intervento di un trustee diverso, determina l'effettiva costituzione del trust.
In altri termini, il con questo atto «dispone delle proprie CP_1
sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere».
In altri termini, trattandosi di disposizioni volte a veicolare post
mortem – direttamente o indirettamente – i beni dell'autore dell'atto,
nella specie si deve validamente e propriamente parlarsi di “trust testamentario”, perché, dall'intera operazione posta in essere per come sopra esposto, non è rinvenibile nell'atto una diversa finalità, come quella di regolare interessi riferentisi a situazioni esistenti attualmente e già durante la vita dell'autore; è un atto di ultima volontà.
Quindi, non si tratta di un “sham trust” secondo la legge inglese, perché, sulla base dell'interpretazione dell'atto, si tratta di un “trust
19 testamentario”; questione diversa attiene alla sua riconoscibilità nel nostro ordinamento.
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Interpretato così l'atto di costituzione del “Trust Orione”, la parte attrice ha dedotto la nullità del trust secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja second cui «La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle
regole di conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a dette
disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: … c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
…».
In particolare, l'attrice ha dedotto quanto segue:
«Con riguardo alla legge italiana nella materia di cui all'art. 15,
co. 1, lett. c), sussistono certamente le seguenti regole indisponibili
recanti:
… iv) il divieto alla deroga delle norme sulla successione legittima, se
non mediante il ricorso al solo istituto del testamento nelle forme e nei
limiti per questo rigidamente previsti, ricavabile arg. ex artt. 587 e 601
c.c.
… » (pag. 20 dell'atto di citazione).
Orbene, nel nostro ordinamento la delazione ereditaria può avvenire solo per legge o per testamento;
in altri termini si può disporre dei propri beni per dopo la morte solo attraverso il testamento, che costituisce l'unico negozio giuridico mortis causa ammesso nel nostro ordinamento.
20 Ai sensi dell'art. 601 c.c. le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, che, a sua volta,
può essere pubblico o segreto;
per quanto qui interessa, il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
L'atto costitutivo del “Trust Orione”, da qualificarsi come “trust testamentario”, è redatto con scrittura privata con firma autenticata e, quindi, non riveste la forma imposta dal nostro ordinamento interno per le forme del testamento.
Né, peraltro, può ritenersi che l'atto costitutivo possa recuperare la forma dall'atto del 2016.
Grande dibattito ha suscitato la possibilità, per il testatore, di redigere un testamento per relationem, cioè mediante il rinvio che il testatore faccia ad una fonte esterna al testamento per determinarne il contenuto.
Nella specie il con l'atto del 2016 rimanda ad un CP_1
documento esterno quale imprescindibile fondamento della disposizione;
infatti, come detto sopra il con la modifica CP_1
avvenuta con atto del 2016 provvede solo alla modifica dei beneficiari,
introducendo, come detto sopra, i beneficiari del reddito e cambiando i beneficiari finali;
questo atto, pur redatto nella forma dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni come un testamento pubblico, non ha il contenuto di un testamento, lo diventa solo attraverso il richiamo alla costituzione del “Trust Orione” (cfr. atto del 24 agosto 2016: «premesso che con atto autenticato nelle firme …in data 8 novembre 2012 … il
“Disponente” ha costituito un Trust …. Denominato “TRUST
ORIONE” ….»).
21 Ed è proprio questo atto di costituzione del trust l'atto mortis causa
per tutti gli elementi sintomatici sopra esposti e in quanto tale è questo atto di costituzione che deve rivestire le forme del testamento, ma questo atto non può essere qualificato come testamento, mancando delle forme imposte dal nostro ordinamento per la formulazione degli atti
mortis causa.
Infatti, la determinazione per relationem deve conciliarsi con il formalismo proprio di ogni specie di atto;
nel caso del testamento la rigorosità dell'aspetto formale assume una consistenza tale da non consentire larghi margini di manovra;
quanto al testamento olografo, il contenuto dell'atto deve essere investito dall'olografia, sottoscrizione e data. Molti stringenti sono i requisiti in caso di testamento pubblico: la funzione notarile di recepimento della volontà che il testatore deve dichiarare alla presenza dei testimoni al notaio impedisce radicalmente la configurabilità di dichiarazioni per relationem, a meno di limitarne la portata a semplici indicazioni di natura assolutamente accessoria.
E nella specie la costituzione del trust del 2012 è proprio l'atto di ultima volontà, redatto in una forma diversa da quelle previste dall'ordinamento italiano a pena di nullità.
Alla stregua delle superiori considerazioni va dichiarata la nullità dell'atto di costituzione del Trust Orione dell'8 novembre 2012, trattandosi di un trust testamentario non redatto nelle forme del testamento ai sensi dell'art. 601 c.c.
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Detto ciò, appare anche fondata la domanda di divisione così come formulata dall'attrice . Parte_1
22 Innanzitutto, deve osservarsi che la domanda attrice riguarda solo uno scioglimento parziale dei beni ereditari, e precisamente solo dei beni facenti parte dell'originario trust nullo;
l'altra condividente non ha chiesto, nemmeno in via subordinata l'estensione della domanda a tutti i beni della comunione ereditaria.
Indi, si deve procedere allo scioglimento della comunione ereditaria limitatamente ai seguenti beni:
* l'intera partecipazione, pari al 100% del capitale, della società
Metano Sinergie S.r.l.;
* il 95% delle quote della società Parte_3
(art. 3);
[...]
* l'intera quota di partecipazione della società Parte_4
Orbene, le quote di partecipazione delle due società Metano
Sinergie S.r.l. e vanno suddivise in parti uguali tra le due Parte_4
eredi, così come andrà diviso al 50% il credito derivante dalla liquidazione della quota del de cuius della società
[...]
essendo pacifico che i due soci superstiti Parte_3
( e ) non hanno deliberato né lo Parte_1 CP_1
scioglimento della società né la continuazione della società con gli eredi del socio deceduto ai sensi dell'art. 12 dello statuto (cfr. in atti Modifica di patti sociali di s.n.c.).
La decisione sulla domanda riconvenzionale formulata dalla Pt_2
resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico delle convenute e CP_1
che vanno condannate, in solido, al rimborso delle spese Parte_2
processuali in favore di nella misura indicata in Parte_1
23 dispositivo tenuto conto del valore della controversia così come dichiarato da parte attrice (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
Sussistono, invece, giustificati motivi per compensare tra tutte le altre parti costituite le spese processuali e per lasciare a carico di chi le ha anticipate le spese nei confronti dei terzi chiamati in causa e non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12286/2020 R.G.,
dichiara la contumacia di Controparte_2 [...]
e . CP_3 Controparte_4
Dichiara la nullità del TRUST ORIONE, di cui alla scrittura privata autenticata dell'8 novembre 2012 (n. rep. 29411, racc. n. 10319 Notaio
), nonché delle modifiche Persona_2
successive.
Dichiara aperta la successione legittima di , nato Persona_1
a Bronte l'1 agosto 1940 e deceduto a Catania il 9 maggio 2019 e, in accoglimento della domanda di scioglimento parziale della comunione ereditaria,
attribuisce ad e a il 50%, ciascuna, Parte_1 CP_1
delle partecipazioni sociali, in capo al de cuius, della società Metano
Sinergie S.r.l. e della nonché il 50%, ciascuna, del Parte_4
credito derivante dalla liquidazione della quota del de cuius della società Parte_3
Dichiara assorbita la domanda riconvenzionale.
24 Condanna e in solido, al rimborso in CP_1 Parte_2
favore di delle spese processuali, che liquida in Parte_1
complessivi euro 8.176,00, di cui euro 560,00 per spese ed euro
7.616,00 per compensi, di cui euro 1.701,00 fase di studio, euro
1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase istruttoria-
trattazione ed euro 2.905,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa tra le altre parti costituite le spese processuali e lascia a carico della parte che le ha anticipate le spese nei confronti del terzo contumace.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile del Tribunale di Catania il 10 aprile 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Grazia Longo)
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