Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12266/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell' avv. ESPOSITO GENNARO e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via C. Patanè Romeo 28 95100 Catania, presso il difensore avv.
ESPOSITO GENNARO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso lo studio dell'avv. ROSSI MARCO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 04.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 6
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, in data 20.09.2021 conveniva Parte_1
in giudizio innanzi questo Tribunale e proponeva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 2725/2021 (R.G. n. 4866/2021) emesso dal Tribunale di Catania il 05/06.07.2021, a mezzo del quale è stato ad esso ingiunto, il pagamento della somma di euro 26.157,71, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, quale saldo debitore derivante da tre distinti rapporti finanziari.
L'opponente deduceva a sostegno della spiegata opposizione: - l'illegittimità e infondatezza della pretesa creditoria non essendo il credito né certo, né liquido né esigibile, l'illegittima applicazione di tassi di interesse non previsti contrattualmente, l'illegittima pretesa di somme superiore al 10% dell'importo residuo del rapporto di c/c, l'infondatezza delle somme richieste per mancanza di prova.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di :“ - accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto
Ingiuntivo n. 2725/2021 emesso dal Tribunale di Catania in data 6/07/2021 per quanto esposto in parte motiva del parte motiva del presente atto e, presente atto e, per l'effetto, procedere alla alla revoca dello voca dello stesso;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del on vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione. Con riserva di godere di ogni più opportuno mezzo istruttorio reso necessario dalle avverse deduzioni.”
Si costituiva in giudizio , e per essa, quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
( ) già contestando le infondate argomentazioni avversarie ed insistendo
[...] P.IVA_2 CP_3
per il rigetto della spiegata opposizione.
Chiedeva quindi all'adito Tribunale di: “In via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecutività al decreto opposto;
Nel merito: 2) rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti Controparte_1 della somma di € 26.157,17 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
3) con vittoria di spese e compensi professionali del Controparte_1
monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;..”
All'udienza cartolare del 29.09.2022, il G.I. denegava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e assegnava a parte opposta il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione.
pagina 2 di 6 Espletata la mediazione con esito negativo, all'udienza cartolare del 12.10.2022, il G.I., assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 17.04.2023 il G.I. rinviava all'udienza del 16.10.2023 per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti alla discussione orale ex art.281 sexies cpc.
Successivamente con ordinanza del 23.10.2023, il G.I., alla luce delle eccezioni e dei rilievi formulati da parte opponente, nominava CTU contabile al fine di analizzare più compiutamente i rapporti dare/avere tra le parti e rinviava all'udienza del 04.12.2023 per il conferimento dell'incarico e per il giuramento.
Espletata la CTU, all'udienza del 22.05.2024, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.11.2024.
Indi all'udienza dell'04.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 cpc, per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Ebbene, nel caso di specie, nei fatti è accaduto che, l'opposta ha ingiunto all'odierno opponente, il pagamento della complessiva somma di euro 26.157,71 quale saldo debitore di tre rapporti finanziari intrattenuti dall'opponente con Findomestic e AY Bank.
Parte opponente ha contestato il credito ingiunto sulla scorta di diverse eccezioni per ogni rapporto finanziario;
in particolare, con riferimento:
- al Rapporto Findomestic contratto n.20052391522601 (somma pretesa €.5.347,54) ha contestato l'illegittima applicazione di un tasso di interesse non previsto contrattualmente, pari ad euro 14,60%.
- al Rapporto Findomestic contratto n.20052391522613 (somma pretesa € 15.659,51) ha lamentato l'illegittimo addebito di somme non dovute.
pagina 3 di 6 - al Rapporto AY Bank contratto n. 1109651882401 (somma pretesa €. 5.150,12) ha rilevato, a suo dire, la mancanza della prova del credito, non essendoci tutti gli estratti conto.
Indi, nel merito della controversia, parte opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo concesso doveva essere revocato, in quanto la somma ivi ingiunta risultava carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Tali eccezioni sono da rigettare per le considerazioni che seguono.
Invero, parte opposta ha allegato, per ogni rapporto in contestazione, le prove dei crediti su cui l'ingiunzione si fonda.
Invero risultano in atti: - i titoli contrattuali sui quali l'opposto fonda la sua pretesa (cfr. docc. 3, 8 e 12 monitorio); - gli estratti conti integrali (docc. 6 e 10 monitorio) dei relativi contratti;
- in ordine al contratto di finanziamento rotativo con AY (cfr. doc. 12 monitorio) è stato prodotto l'estratto ex art. 50 tub e in sede di memorie ex art.183 comma 6 cpc n.2 , gli estratti conto analitici del suddetto contratto.
CP_ L'onere probatorio della risulta soddisfatto per tutti e tre i rapporti in questione.
Parte opponente, che avrebbe dovuto provare eventuali fatti estintivi /modificativi della pretesa, non ha mai contestato l'inadempimento addebitatole e si è limitata a svolgere generiche contestazioni senza riuscire a dimostrare alcunchè.
Ne deriva che il credito risulta sicuramente dimostrato nell'an.
In riferimento al quantum della pretesa, la causa è stata istruita tramite CTU tecnico-contabile le cui risultanze essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano condivisibili.
Il mandato del CTU prevedeva: “…di analizzare più compiutamente i rapporti dare/avere tra le parti, con riferimento ai contratti di carta revolving e di finanziamento personale di cui ai nn.
20052391522601 e 20052391522613, e verificare la correttezza dei tassi applicati nel contratto di carta revolving nonché il quantum effettivamente dovuto a titolo di capitale ed interessi per quanto, invece, concerne il contratto di finanziamento personale.”
Il CTU dopo aver acquisito la documentazione delle parti ha esposto i criteri operativi per lo svolgimento del mandato, esaminando singolarmente i singoli rapporti finanziari contestati.
Riguardo il Rapporto Findomestic contratto n.20052391522601, il CTU ha chiarito che : In relazione al contratto anzi indicato veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 5.347,54 di cui:
€ 960,08 per rate scadute ed impagate, € 2.381,46 per capitale alla data di decadenza del beneficio del termine ed € 2.006,00 a titolo di interessi di mora.
In relazione alla somma richiesta di € 960,08 il sottoscritto CTU ha ricostruito le rate che risultano effettivamente insolute…e dall'analisi risulta corretto quanto richiesto per rate insolute e non pagate
pagina 4 di 6 per € 960,08 al solo titolo di sorte capitale. L'importo di € 2.381,46 è pari al capitale residuo alla data del 03.07.2015 momento in cui viene girato a sofferenza. A pag. 3 delle condizioni generali del rapporto (doc.3 del fascicolo monitorio) all'art.21 lettera g viene espressamente previsto:“
….Findomestic potrà addebitare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, un interesse di mora nella misura massima garantita dello 0,040% al giorno, con riserva, comunque , di avvalersi di quanto disposto ex art.1283 c.c.”. Gli interessi giornalieri anzi indicati allo 0,040% corrispondono ad un tasso moratorio annuale del 14,60%. Applicando il tasso moratorio del 14,60% al capitale compromesso di € 2.381,46, come è possibile evincere dal prospetto allegato (alleg.2), risultano dovuti interessi moratori per € 2.006,14, che l'istituto arrotonda ad € 2.006,00. Per quanto sopra, l'importo richiesto in complessivi € 5.347,54 risulta effettivamente dovuto.”
Ne deriva che ogni contestazione dell'opponente sull'illegittima applicazione di un tasso di interesse superiore a quanto previsto in contratto è da rigettare.
Con riferimento al Rapporto Findomestic contratto n.20052391522613, in relazione al quale l'opponente lamentava l'illegittimità dell'addebito di somme non dovute, il CTU ha analizzato gli estratti conto e ha proceduto alla ricostruzione delle rate insolute. Ha quindi constatato che l'importo richiesto dall'opposta corrispondeva a quanto calcolato per € 2.753,34. Inoltre, “a partire dal
03.07.2015 risulta un capitale compromesso di € 7.012,46. Applicando l'interesse moratorio, contrattualmente previsto al 14,60% (alleg.3), si totalizzano interessi per complessivi € 5.893,75, pari
a quelli richiesti nel decreto ingiuntivo opposto. Per quanto sopra, l'importo richiesto in complessivi €
15.659,51, risulta effettivamente dovuto.”
Infine, riguardo il Rapporto- carta revolving- AY Bank contratto n. 1109651882401,
l'opponente lamentava innanzitutto la mancata produzione degli estratti conto mensili. Il CTU ha evidenziato che in allegato alle memorie ex art.183 comma 6 n°2 cpc, parte opposta ha depositato numerosi estratti conto, prima mancanti, ed ha chiarito che “si è proceduto a verificare la correttezza del tasso di interesse applicato alla carta revolving a partire dalla data in cui gli e/c sono stati prodotti con continuità. Dalla rielaborazione eseguita si è potuti constatare che gli interessi risultano applicati correttamente al tasso del 18,99% inferiore a quanto previsto contrattualmente al 21% con una differenza di € 0,13 plausibilmente legata ad arrotondamenti. La ricostruzione eseguita limitatamente
a tale periodo consente di pervenire ad un debito del ricorrente di € 5.120,12 come richiesto nel decreto ingiuntivo opposto.”
Il CTU, pertanto, concludendo le sue analisi, ha ritenuto di confermare le somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto detto pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12266/2021
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il DI opposto n° 2725/2021 (R.G. n.
4866/2021) emesso dal Tribunale di Catania il 05/06.07.2021, che dichiara definitivamente esecutivo.
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Catania, l'11 febbraio 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
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