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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3821/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Santi Delia che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente oggetto: impiego pubblico privatizzato – retribuzione di posizione variabile dirigenti medici – accertamento negativo di indebito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 9 ottobre 2020 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze del di Controparte_1
Messina fino al 29 aprile 2020, data del collocamento in quiescenza, con mansioni di dirigente responsabile della direzione medica di Presidio, lamentava l'illegittimità delle note prot. nn. 11164 del 15 settembre 2020, 10223 del 19 agosto 2020 e 6307 del 28 maggio 2020 con cui l' CP_2 aveva provveduto ad avviare nei suoi confronti il recupero dell'indennità dipartimentale indebitamente corrispostagli a decorrere dal 3 novembre 2017, attesa l'assenza nella propria struttura ospedaliera del dipartimento di riferimento. Chiedeva, in particolare, previo annullamento dell'anzidetto procedimento, di ordinare all' la restituzione delle somme già trattenute, pari CP_1
a 27.150 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché di interrompere quelle medio tempore effettuate sugli importi restanti. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 24 giugno 2025 dal deposito CP_2 telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per tardività della stessa, in ragione della presunta mancata impugnazione della nota prot. n. 6307 del 28 maggio 2020 quale atto principale e presupposto.
Premesso, infatti, che il giudizio di accertamento negativo della pretesa restitutoria della
P.A. non è finalizzato a verificare la correttezza delle procedure seguite dall'ente, bensì ad accertare la sussistenza o meno del credito da questo vantato in ragione del presunto pagamento indebito, si rammenta che il provvedimento con cui l'amministrazione annulla, modifica o ritira l'atto di riconoscimento di un determinato trattamento economico, ritenendolo non dovuto, non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, configurandosi piuttosto quale atto di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, tipico del diritto privato (v. Cass. n.
3826/2016), sicché esso, avendo contenuti ed effetti negoziali, è sottratto agli obblighi di partecipazione e di motivazione che riguardano unicamente gli atti amministrativi;
l'inapplicabilità delle regole e dei principi propri degli atti e dei procedimenti amministrativi esclude, dunque, nella specie l'operatività per il lavoratore di obblighi e termini di decadenza dalle relative impugnazioni.
2.1.- Ne consegue, altresì, che contrariamente a quanto eccepito dal resistente trattasi di materia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (v. ex multis Cass. S.U. n. 26650/2016).
2.2.- E' poi parimenti infondata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo per difetto dei requisiti previsti dall'art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il ricorso permette, unitamente ai documenti allegati, di identificare gli elementi della domanda e ha ben consentito al resistente di approntare compiutamente le sue difese (v. Cass. n.
3816/2020).
3.- Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che con nota prot. n. 63864 del 6 novembre 2015 l'ex ha inoltrato a tutto il personale Parte_2 dipendente a tempo indeterminato un avviso a manifestare il diritto di opzione al passaggio all' , atteso l'accorpamento a quest'ultimo dell'ospedale CP_1 Controparte_1
Piemonte.
La , già dipendente dell'ex con qualifica di direttore di Parte_1 Parte_2 presidio, in servizio presso la direzione medica, ha esercitato la predetta opzione, con riserva, giusta istanza acquisita al protocollo aziendale n. 68244 del 26 novembre 2015, subordinandone l'efficacia definitiva “alla circostanza che nella futura dotazione organica dell' venga CP_1 mantenuto e sia effettivamente sussistente il posto corrispondente a quello già ricoperto presso le precedenti U.O. del Piemonte indicate nel verbale della seduta tecnica del 26/10/2015” e, dunque,
2 a patto di mantenere “l'attuale incarico e profilo professionale in posizione di lavoro esattamente corrispondente a quella finora ricoperta presso il P.O. Piemonte”. Ella è stata, dunque, inserita nell'elenco definitivo del personale in transito di cui alla nota prot. n. 5199 del 14 settembre 2016, quale dirigente medico assegnata all' Parte_3
Ebbene, con successivo contratto del 5 settembre 2016 (rep. n. 97 del 1 ottobre 2016) stipulato tra l' quale cedente, l' quale cessionaria e la quale CP_3 CP_1 Parte_1 lavoratrice ceduta, premesso che tra la cedente e la lavoratrice era vigente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 1 settembre 2011 e che quest'ultima svolgeva le proprie mansioni di “dirigente medico presso la cedente, con inquadramento nella fascia maggiore 15 anni di anzianità di servizio (con incarico di Direttore di Direzione Medica dei
Presidi) del contratto collettivo nazionale della Dirigenza Medica del Comparto Sanità”, le parti hanno convenuto la cessione del contratto di lavoro in essere dall' all' ai sensi CP_3 CP_1 degli artt. 1406 e seguenti c.c., con effetto dal 1 ottobre 2016, stabilendo: - che la lavoratrice avrebbe proseguito il proprio rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della cessionaria, mantenendo il proprio inquadramento di “Dirigente Medico maggiore 15 anni di anzianità di servizio (con incarico di Direttore di Direzione Medica dei Presidi)”; - che la cessionaria sarebbe subentrata in tutti gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato, con garanzia alla lavoratrice ceduta del mantenimento delle condizioni economiche, contrattuali e normative già applicate dalla cedente.
Per l'effetto, alla ricorrente, anche dopo la cessione, è stata pacificamente corrisposta la maggiorazione di cui all'art. 39 comma 9 c.c.n.l. 2000 per il personale della dirigenza medica e veterinaria, come modificato dall'art. 4 c.c.n.l. 2010, già riconosciutagli a far data dal 1 settembre
2011, data di originaria assunzione dell'incarico di direttore medico dei due presidi ospedalieri dell' ( e Piemonte), nella misura di 19.500 euro annui, pari al 33% dell'importo Pt_4 CP_3 massimo della fascia di appartenenza.
Il menzionato art. 39 disciplina, nel dettaglio, la retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari, quale componente del loro trattamento economico complessivo e collegata, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del c.c.n.l. 5 dicembre
1996, all'incarico agli stessi conferito;
essa è composta da una parte fissa, stabilita dallo stesso c.c.n.l. e non modificabile e da una parte variabile, determinata in sede aziendale in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo. La norma è stata poi interpretata autenticamente dal successivo art. 24 c.c.n.l. del 3 novembre 2005, il quale ha chiarito che la retribuzione di posizione complessiva dei dirigenti è composta da un quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un'ulteriore quota - parimenti variabile e definita in sede aziendale - collegata all'incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni;
resta
3 fermo che, sino al conferimento degli incarichi, deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti fissa e variabile della quota tabellare, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente all'attribuzione dell'incarico, in quanto mera anticipazione prevista dal contratto collettivo.
Con specifico riferimento al caso in esame, il comma 9, come modificato dal richiamato art. 4, comma 4, del c.c.n.l. integrativo del 6 maggio 2010, dispone che “Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Azienda, è prevista una maggiorazione fra il 30 ed il 50%”.
Come chiarito dalla Suprema Corte “la ratio della disposizione contrattuale risiede nel riconoscimento operato dalle parti collettive della maggiore complessità dell'attività svolta dal dirigente preposto al Dipartimento, perché, sebbene quest'ultimo secondo la definizione data dall'art. 27 dello stesso CCNL, comma 5, si inscriva nell'ambito delle strutture complesse, la sua peculiarità consiste nell'essere una struttura finalizzata all'attuazione di "processi organizzativi integrati", professionali o gestionali, garantiti attraverso il coordinamento delle strutture semplici
o complesse nelle quali si articola. 10. L'estensione dell'indennità dipartimentale anche agli incarichi che, sebbene diversamente denominati, "ricomprendano, secondo l'atto aziendale, più strutture complesse" è evidentemente finalizzata ad equiparare al direttore del dipartimento i dirigenti che siano preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nell'organizzazione aziendale presentino una complessità non dissimile da quella del dipartimento, perché articolate al loro interno in più strutture complesse” (v. Cass. n. 23431/2017).
E invero, quanto alle caratteristiche dell'incarico di direttore di dipartimento, l'art. 17 bis del d.l.gs n. 502/1992 prevede che “Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio
e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori
4 assegnati al dipartimento”. Esso, a norma dell'art. 18 c.c.n.l. 2016/2018, è dunque conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.
Sulla base di tali disposizioni, difettano pertanto nella specie i presupposti per il riconoscimento in favore della della parte variabile della retribuzione di posizione Parte_1 richiesta.
E invero con delibera n. 1234 del 7 novembre 2017, prendendo atto della nota del Ministero della Salute GAB 0012247-P del 3 novembre 2017, è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina, con il quale l'U.O.C. Medica di Presidio è stata modificata in U.O.S.; per l'effetto, con Parte_3 successivo provvedimento n. 9467 del 13 settembre 2018, come modificato con nota n. 10091 del
26 settembre 2018, è stata comunicata alla la revoca dell'incarico di direttore di UOC a Parte_1 far data dal 3 novembre 2017 e l'avvio dell'iter per il conferimento dell'incarico di responsabile Parte dell' di Direzione Medica di Presidio, poi concluso con delibera n. 1512/CS del 17 dicembre
2018. In tale delibera si legge, in particolare, che in considerazione del principio di buon andamento previsto dall'art. 97 Cost. e in ragione delle esigenze di continuità e imparzialità dell'azione amministrativa, tale incarico è stato conferito alla ricorrente, con contestuale onere all'Ufficio Risorse Umane di curare gli adempimenti consequenziali relativi al recupero delle differenze stipendiali.
Dall'esame del nuovo organigramma in atti non risulta, infatti, che l'UOS Direzione
Medica di Presidio presenti al suo interno “una complessità non dissimile da quella del dipartimento” (cfr. Cass. n. 23431/2017 cit.), non essendo essa articolata – diversamente da quanto facilmente verificabile in relazione, tra gli altri, al dipartimento amministrativo o a quello di emergenza-urgenza – in ulteriori strutture complesse.
Ciò esclude, pertanto, che possa nella specie operarsi l'equiparazione di cui al menzionato art. 39 c.c.n.l. 2000.
Del resto, l'art. 18 c.c.n.l. area sanità 2016/2018 distingue espressamente, quanto alle tipologie di incarico, tra quello di direttore di dipartimento di cui al d.lgs. n. 502/1992 – come detto
“conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 91, comma 12, (Retribuzione di posizione)” – e quello di direzione di presidio ospedaliero, equiparato invece ad un incarico di direzione di struttura complessa, al quale tale maggiorazione non è dovuta.
La non debenza di tali somme imponeva, dunque, all'Amministrazione il relativo recupero.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto
5 patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. In tali casi,
l'azione di recupero è dovuta a prescindere dall'eventuale buona fede dell'accipiens, non potendo considerarsi l'interesse del dipendente cui era stata effettuata l'indebita erogazione prevalente su quello pubblico, sicché l'unico temperamento all'azione è dato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa (v., fra le più recenti, Consiglio di Stato n. 7712/2024 e n. 2101/2022); circostante sulle quali gli istanti nulla hanno eccepito.
Ne discende, altresì, come sopra accennato, che “l'Amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies, l. n. 241/1990 (pubblico interesse, interesse dei destinatari e dei controinteressati, termine ragionevole), per l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, dato che il danno prodotto all'Amministrazione dalla corresponsione di un beneficio economico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il destinatario, fa sorgere un interesse pubblico in re ipsa al recupero delle somme, nonché un obbligo ex lege rispetto al quale il decorso del tempo non assume rilevanza” (cfr. in termini TAR Palermo n. 169/2024).
Tali principi sono stati più di recente ribaditi dalla S.C. la quale ha precisato che “Nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito del dipendente a ritenere un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, anche se di miglior favore, né
l'affidamento ingenerato dalla sua corresponsione vale a consolidare tale diritto, poiché, secondo
Corte cost. n. 8 del 2023, in tal caso è ammissibile la sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regole di buona fede, ove ne sussistano i presupposti” (v. Cass. n. 8136/2025).
Da ultimo, si precisa che l'eccepita violazione da parte dell' del cd. divieto di CP_2 reformatio in peius e la presunta operatività nella specie della clausola di risoluzione espressa di cui al contratto di cessione del 2016, mai attivata dalla lavoratrice, giustificherebbero nel caso la sola pretesa risarcitoria della ricorrente, qui non avanzata, non valendo invece a darle titolo di ritenere le somme non dovute.
In definitiva, la domanda va integralmente respinta.
4.- Non merita, però, accoglimento la domanda risarcitoria formulata dall'opposta, non ravvisandosi nella fattispecie, anche in ragione della controvertibilità delle questioni trattate, i presupposti dell'invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
4.1.- In considerazione di ciò e della complessità delle stesse si giustifica, anzi, la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza
6 e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura, del valore e dell'attività svolta, in 4.628,5 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna Parte_1
a rimborsare all'IRCCS metà delle spese del giudizio, liquidata in 4.628,5 euro, oltre
[...] spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 25.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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