Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7634 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7634 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Pagliarulo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Brembate (BG), Via F.lli Calvi n. 47, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Travi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
➢ disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con il collocamento Persona_1 prevalente, e contestuale fissazione della residenza anagrafica, presso la madre nella residenza di Triuggio Via Diaz n. 38 - Lett. A;
➢ disporre la possibilità per il padre di incontrare la minore ogniqualvolta lo voglia, previo accordo con la madre;
salvo quanto previsto al paragrafo che precede, in linea generale e in mancanza di diversi accordi intervenuti tra le parti, il padre potrà tenere la minore a week end alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena, ore
21,00 circa, quando la riporterà dalla madre, al fine di agevolare il padre, evitando l'intero tragitto verso la residenza materna, la SInora si recherà a prendere la figlia Parte_1 presso il parcheggio dell di Vimercate, dove il padre l'accompagnerà dopo Per_1 CP_1 cena.
➢ nella settimana che non si conclude con il week-end di propria competenza anche un giorno infrasettimanale da concordare in base alla turnistica di lavoro degli stessi. Resta inteso che le parti dovranno comunicarsi eventuali impegni che non gli consentano di trascorrere il tempo di loro competenza con la minore in tempo congruo e comunque utile a consentire all'altro genitore di organizzarsi.
➢ il giorno di Natale e il 24 dicembre verranno trascorsi, alternativamente, con l'uno o con l'altro genitore, come pure il periodo dal 26 al 31 dicembre sino alle ore 11.00 e dal 31 dicembre dalle ore 11.00 al 6 gennaio o come diversamente i genitori in accordo con decideranno di Per_1 regolamentare le vacanze di Natale;
➢ le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, 11 genitore che non avrà trascorso il giorno di Natale con la figlia, trascorrerà con la stessa fatta salva la possibilità di diversamente regolamentare in accordo con la minore il periodo pasquale;
➢ i coniugi danno atto che entrambi sono liberi di intrattenere relazioni sentimentali con altri partner. Entrambi danno atto di essere consapevoli che la frequentazione con eventuali nuovi partner dei genitori con la figlia minore dovrà avvenire molto gradualmente e nel rispetto delle sue eSIenze e che non vi dovrà essere alcuna intromissione da parte del nuovo partner nelle dinamiche genitoriali;
➢ i genitori si danno piena autorizzazione per l'espatrio reciproco prestando, sin d'ora, formale assenso per il rilascio dei relativi documenti.
➢ disporre, riguardo al mantenimento della minore, che Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici Istat;
➢ il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico bancario intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, alle coordinate Parte_1 bancarie IBAN: [...], Conto Corrente Banca Intesa;
➢ tenuto conto che ad oggi il SI. ha un debito pregresso per la somma complessiva pari Pt_2 ad euro 785,00 quale contributo ordinario al mantenimento nei confronti della figlia minore, lo stesso di comune accordo con la SI.ra hanno pattuito un piano di rientro pari ad Parte_1 euro 50 mensili che lo stesso si obbliga nel versare assieme al contributo ordinario fino alla completa estinzione dello stesso;
➢ in merito all'assegno unico per la minore, entrambi i genitori danno atto che tale somma. verrà divisa al 50% tra gli stessi;
➢ il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Pt_2 Parte_1 dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice presentazione del Per_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa.
Per quanto concerne le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per 11 minore, più precisamente e al solo titolo esemplificativo:
1. SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio
Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
2. SPESE EXTRA ASSEGNO. suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; master e specializzazioni post universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola, dopo-scuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere:
2) spese di natura ludica e parascolastica: corsi di attività artistiche (a mero titolo esemplificativo: musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo): conseguimento patente presso autoscuole private;
3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica (ivi inclusi gli esborsi per eventuali visite medico- sportive, attrezzature tecniche, iscrizioni ad associazioni a circoli sportivi);
4) spese medico sanitario: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, eventuali protesi, occhiali e/o lenti a contatto, apparecchi dentali;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicate alla figlia.
6) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 ge); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 1l genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare a mezzo, e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro il 15 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il 10 giorni successivi alla richiesta.
7) Spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 19.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la modifica/prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 13 marzo 2025 Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi