Articolo 2 della Legge 16 ottobre 1989, n. 364
Articolo 1Articolo 3
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9 novembre 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 9 novembre 1989
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