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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg19510 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19510 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BUONO GIANPAOLO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. AIELLO MARIA LUISA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/10/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Bacoli il 23/04/2019 e che dalla loro unione non
1 nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente nell'interesse comune, assumendo l'impegno di tenere tra loro rapporti improntati a comprensione e rispetto.
- Le rispettive residenze e domicili potranno essere da essi stabiliti liberamente, nel luogo ritenuto più opportuno.
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non vi sarà la corresponsione di alcun mantenimento.
- Il signor dichiara e dà atto di aver posseduto ed Controparte_1
utilizzato l'autovettura modello Renault Clio, targata FX789JZ, intestata a
[...]
, la quale è ancora titolare della relativa polizza assicurativa. Si obbliga, Pt_1
pertanto, nel termine di giorni quindici dal provvedimento di omologa della separazione, a porre in essere tutte le formalità necessarie al trasferimento della predetta autovettura in suo favore, nonché ad intestarsi la polizza assicurativa. Si obbliga, altresì, a provvedere al pagamento di tutti gli oneri riconducibili a violazioni del Codice della Strada ed a quelli connessi all'utilizzo dell'autovettura predetta, che la signora non ha mai commesso, manlevandola da ogni Parte_1
responsabilità.
- Le spese di lite resteranno compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare;
) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_2 CP_1
(atto n.6, parte II, s. A, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2019);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19510 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BUONO GIANPAOLO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. AIELLO MARIA LUISA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/10/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Bacoli il 23/04/2019 e che dalla loro unione non
1 nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente nell'interesse comune, assumendo l'impegno di tenere tra loro rapporti improntati a comprensione e rispetto.
- Le rispettive residenze e domicili potranno essere da essi stabiliti liberamente, nel luogo ritenuto più opportuno.
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non vi sarà la corresponsione di alcun mantenimento.
- Il signor dichiara e dà atto di aver posseduto ed Controparte_1
utilizzato l'autovettura modello Renault Clio, targata FX789JZ, intestata a
[...]
, la quale è ancora titolare della relativa polizza assicurativa. Si obbliga, Pt_1
pertanto, nel termine di giorni quindici dal provvedimento di omologa della separazione, a porre in essere tutte le formalità necessarie al trasferimento della predetta autovettura in suo favore, nonché ad intestarsi la polizza assicurativa. Si obbliga, altresì, a provvedere al pagamento di tutti gli oneri riconducibili a violazioni del Codice della Strada ed a quelli connessi all'utilizzo dell'autovettura predetta, che la signora non ha mai commesso, manlevandola da ogni Parte_1
responsabilità.
- Le spese di lite resteranno compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare;
) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_2 CP_1
(atto n.6, parte II, s. A, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2019);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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