CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 450/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO Parte_1 P.IVA_1
MARIA CONCETTA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SAFFIOTI PASQUALE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 228/20 emessa dal Tribunale di
Palmi – in persona del G.O.P. Dott.ssa Maria Domenica Romeo – in data 5 marzo 2020, nell'ambito del giudizio N.R.G. 701/2018, depositata in cancelleria in data 5 marzo
2020: a. Ritenere e dichiarare la domanda giudiziale infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto rigettarla integralmente;
b. Ritenere e dichiarare che l'evento per cui è causa è dipeso da cause estrinseche ed estemporanee, riconducibili ad una tipica ipotesi di “caso fortuito” consistente nell'eccezionale evento alluvionale e/o nel comportamento colposo del GN P_
, rappresentante legale della Società attrice, con conseguente esclusione della
[...] responsabilità dell'Ente convenuto e integrale rigetto della domanda giudiziale formulata dalla Controparte_1
c. In via gradata, rigettare la domanda risarcitoria formulata nel corso del giudizio di primo grado dalla in quanto il danno non è stato provato in Controparte_1 ordine sia all'an che al quantum;
d. In via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare il prevalente concorso causale colposo del GN , rappresentante legale della Società attrice e, per Controparte_2
l'effetto, applicare la norma dell'art. 1227, comma 1, c.c.;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata: rigettare le domande in appello proposte dal Parte_1 perché infondate e generiche per le plurime ragioni di fatto e di diritto di cui agli scritti difensivi di parte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 228/2020
R.G. Sent. emessa dal Tribunale Civile di Palmi in data 5 marzo 2020 in persona del
G.O.P. Dott.ssa Maria Domenica Romeo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, la Controparte_1 conveniva in giudizio il per ottenere il il risarcimento dei danni subiti Parte_1 per il crollo del muro di contenimento della strada comunale urbana denominata via
Bruno Buozzi avvenuto in data 16.10.2013 e a causa dei successivi eventi dannosi pag. 2/10 connessi al medesimo evento, ma avvenuti in data 31.12.2013 e 05.01.2014, nei termini accertati dalla relazione del ctu ing. , redatta nel procedimento per ATP Per_1 svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale.
Si costituiva il il quale eccepiva la inammissibilità della domanda e Parte_1 ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 228/2020 il Tribunale di Palmi riconosceva la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e condannava l'ente convenuto al pagamento della Parte_1 somma di €14.858,97 oltre interessi e spese del procedimento.
Con atto di citazione notificato il 7.9.2020, il impugnava la sentenza Parte_1 predetta, ritenendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie ed abbia motivato in modo errato ed illogico, omettendo di pronunciarsi su eccezioni tempestivamente sollevate. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'errato rigetto della eccezione del caso fortuito, visto che gli eventi atmosferici che avevano dato luogo agli allagamenti erano da ritenersi del tutto eccezionali. Con il secondo motivo di appello, il contestava Pt_1
l'omessa pronuncia sull'interruzione del nesso di causalità tra evento e danno, a causa del comportamento colposo del danneggiato, ritenuta dimostrata dalla documentazione prodotta. Con il terzo motivo, l'appellante affermava il travisamento delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria, dalle quali non sarebbe ricavabile l'imputabilità del crollo del muro all'ente per difetto di manutenzione. Infine, l'appellante contestava la carenza di prova dei danni lamentati dalla società attrice.
Si costituiva in giudizio l'appellata, che chiedeva in rigetto dell'appello ritenendolo totalmente infondato.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti che si vanno ad illustrare.
Si ritiene opportuno premettere che il referente normativo della pretesa azionata dalla deve essere individuato nell'art. 2051 c.c.., avendo la parte allegato Controparte_1 la riconducibilità dei danni sofferti al crollo del muro di contenimento della strada pag. 3/10 comunale. Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto - nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il soggetto convenuto, non anche della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la dimostrazione del caso fortuito, configurabile qualora il custode dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. tra le tante
Cass. 6826/2021; Cass. 11802/2016).
2.1. Proprio in ragione del tipo di responsabilità azionata dall'attuale appellata, è preliminare l'esame del terzo motivo di appello, in cui il ritiene Parte_1 contraddittoria ed omissiva la motivazione del giudice di prime cure, ed esclude la prova della responsabilità a suo carico in quanto il danneggiato non avrebbe dimostrato un difetto di manutenzione o altro comportamento colposo addebitabile all'ente locale che aveva il bene in custodia.
Sebbene la sentenza di primo grado sul punto non abbia specificamente motivato, nel merito il motivo è infondato. L'onere probatorio era stato assolto dal danneggiato dimostrando che il bene che aveva causato il danno era sottoposto alla custodia del comune di dato non contestato e pacificamente accertato nella perizia disposta in Pt_1 sede di Atp, fatta propria dal giudice di prime cure.
Il danneggiamento dei beni di proprietà della era infatti Controparte_1 ricollegabile al crollo del muro di contenimento della strada comunale e – soprattutto – ai due successivi allegamenti, imputabili alla errata regimentazione delle acque nell'esecuzione dei lavori di somma urgenza, per cui l'attore aveva provato la responsabilità ex art. 2051 c.c. e spettava al comune dimostrare l'esistenza del caso fortuito.
pag. 4/10 La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte di Cassazione SU, con la decisione n.
20943 del 2024, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga).
Le conclusioni del ctu ing. , fatte proprie dal giudice di prime cure e per Per_1 questa parte non oggetto di contestazione, confermano che i danni lamentati dalla erano stati causati inizialmente dallo smottamento del muro del Controparte_1
16.10.2013, e detti danni erano in realtà “irrilevanti” rispetto a quelli (ben più consistenti) subiti a causa degli allagamenti del 31.12.2013 e 5.01.2014, dovuti alla mancata regimentazione delle acque meteoriche raccolte dai tubi drenanti collocati sulla via Bruno Buozzi in esecuzione dei lavori di ripristino.
È evidente, pertanto, che l'eventuale corretta manutenzione della strada fino al primo crollo non avrebbe determinato l'esenzione del comune dalla responsabilità ex art. 2051
c.c., tanto più che la conclusione non poteva essere confermata per il periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2013 ed il 5 gennaio 2014.
2.2. Il primo motivo di appello, relativo alla sussistenza del caso fortuito, non è meritevole di accoglimento. La difesa dell'appellante ritiene che la pioggia torrenziale caduta in tra il 15 ed il 16 ottobre 2013 sia stato un evento eccezionale, Pt_1 determinando un imprevedibile e repentino peggioramento delle condizioni di stabilità del muro di contenimento.
pag. 5/10 L'appellante affermava che altrettanto eccezionali ed imprevedibili erano stati gli allagamenti del 31 dicembre 2013 e del 5 gennaio 2014.
Il a dimostrazione di tale circostanza, produceva i dati pluviometrici Parte_1 dell' che dimostrano la caduta di 50,6 mm di pioggia nella notte del Pt_2
16.10.2013, 75 mm di pioggia il 3.12.2013 e 31 mm il 5.01.2014, e l'ammissione del comune alle sovvenzioni regionali conseguenti all'accertato stato di calamità. Dalla documentazione prodotta si desume che gli eventi erano stati di particolare gravità, tale da determinare la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Questo può affermarsi in particolar modo per i primi due piovaschi (il terzo è inferiore a molte delle piogge registrate giornalmente nei mesi di agosto, novembre e dicembre). Tuttavia, anche ammettendo che il primo evento (16 ottobre 2013) fosse stato un evento eccezionale e che il crollo del muro di contenimento non sia pertanto imputabile al Parte_1 la responsabilità del comune andrebbe certamente affermata per i due allegamenti del
31.12.2013 e 5.1.2014, intervenuti quando il comune aveva consentito nuovamente ai cittadini di rientrare nelle proprie case ed aveva realizzato dei tubi drenanti messi in opera trasversalmente alla via Bruno Buozzi senza prevedere la raccolta delle acque meteoriche collettate da detti tubi, con smaltimento lontano dall'area di cantiere.
Sul punto l'ing. ha espressamente concluso che “i danni arrecati ai locali della Per_1 sono senza dubbio da attribuire alla mancata messa in opera dei Controparte_1 presidi indispensabili contro eventuali gravosi eventi meteorici, prevedibili anche in considerazione della stagione invernale”. Mentre il primo episodio alluvionale poteva aver sorpreso l'ente locale per la sua eccezionalità ed imprevedibilità delle conseguenze, gli altri due eventi erano prevedibili – non solo nell'accadimento ma, e soprattutto, per la portata delle loro conseguenze – e gli effetti negativi prevenibili ove si fosse adeguatamente provveduto alla raccolta ed allo smaltimento delle acque raccolte dai tubi drenanti. La particolare intensità della pioggia del 31.12.2013 non può rendere detto evento eccezionale, né consentire la sua qualificazione quale “caso fortuito”, perché interveniva dopo che si era già verificato un crollo proprio a causa di eventi meteorologici analoghi e si stava appunto procedendo alla messa in sicurezza del versante e della strada.
pag. 6/10 L'assunto è confermato dalle conclusioni del ctu, e validato dalla ricorrenza di un terzo episodio il 5.01.2014, quando la quantità di pioggia caduta era meno della metà del 31 dicembre.
Nessuna prova liberatoria, pertanto, è stata fornita sotto questo profilo dal convenuto ed odierno appellante, per cui i danni subiti dal danneggiato, che sono da ricondurre essenzialmente agli ultimi due allagamenti, debbono essere ricondotti alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
2.3. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Il giudice di prime cure non ha esaminato l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato, ritenendo irrilevante le difese dell'attuale appellante sulle difformità urbanistiche dell'immobile della e sul mancato rispetto della Controparte_1 destinazione urbanistica del bene.
Occorre pertanto verificare se detta eccezione è in tutto o in parte fondata.
Si deve ritenere che le violazioni urbanistiche rilevate non abbiano inciso in alcun modo sul danno subito dal danneggiato, visto che il danno lamentato ai beni mobili rimane il medesimo, sia se i locali vengono utilizzati per l'accesso al pubblico o sia se vengono usati in conformità alla loro destinazione urbanistica (deposito). Il danno lamentato dalla non è, infatti, legato al mancato utilizzo dei locali per lo Controparte_1 svolgimento dell'attività lavorativa, ma al deterioramento dei beni in esso custoditi.
Anche la mancanza di progettazione e le violazioni urbanistiche difettano di incidenza sul nesso causale, visto che i danni al mobilio sono derivati dall'ingresso di acqua e fango dalle finestre aperte nei pozzetti di smaltimento delle acque, e non da difetti di progettazione o esecuzione dei lavori.
Si deve, tuttavia, ritenere che l'apertura di luci nella parete che costituisce uno dei lati del pozzetto di smaltimento delle acque, sebbene non costituisca abuso edilizio di per sé, è certamente estremamente imprudente e costituisce un utilizzo anomalo della parete. Il pozzetto di raccolta delle acque è destinato a smaltire le acque meteoriche, per cui l'apertura di luci agevola l'ingresso dell'acque nei locali, nell'ipotesi in cui si verifichino eventi eccezionali o il sistema di smaltimento sia otturi. Lo stesso ctu, pur pag. 7/10 escludendo la necessità di autorizzazione comunale per l'apertura delle luci nel pozzetto di raccolta delle acue, definisce le opere “sui generis” e “rischiose”.
Si deve pertanto ritenere che il comportamento imprudente del danneggiato abbia concorso a causare il danno subito. Non si tratta di una condotta colposa del danneggiato sufficiente ad interrompere il nesso di causalità ed escludere la responsabilità del perché in ipotesi di normale funzionamento del Parte_1 sistema di regimentazione delle acque meteoriche non si sarebbe verificato, ma ha contribuito a provocare il danno lamentato dalla Controparte_1
Il concorso di colpa del danneggiato impone la riduzione del risarcimento, ex art. 1227
c.c., in proporzione all'incidenza della condotta addebitata alla sul Controparte_1 danno verificatosi in concreto. In difetto di prova specifica dell'incidenza dell'apertura di luci nei pozzetti di raccolta delle acque sul danno, e tenuto conto del tipo di lavori effettuati e dell'assenza di verifica progettuale degli stessi, si deve ritenere che il danno sia attribuibile per metà al danneggiante e per metà al danneggiato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata e la domanda di risarcimento del danno accolta nei limiti del 50% del danno accertato.
2.4. Proprio in punto di accertamento e quantificazione del danno, si deve parzialmente accogliere anche il quarto motivo di appello.
Il danno subito dall'appellato, e riconducibile principalmente agli ultimi due allagamenti, è stato accertato dal ctu solo con riferimento al materiale di cancelleria e di uso corrente, documentato dalla danneggiata a mezzo delle fatture di acquisto per €
1.370,92. Per tutte le altre voci di danno, il giudice di prime cure ha ritenuto sufficienti le affermazioni testimoniali sulla loro esistenza, liquidandoli in via equitativa (per i danni strutturali) ed utilizzando le fatture di acquisto per i beni mobili. Il metodo utilizzato, criticato dall'appellante, non appare condivisibile.
Il danno per mobili e suppellettili è certamente dimostrato dalle prove raccolte in istruttoria, ma è stato calcolato in base al valore di acquisto iniziale dei beni (del 2003), ossia circa dieci anni prima, per € 5.787,00, senza tener conto del valore al momento del danneggiamento per effettuo dell'uso e del deprezzamento. Presupponendo un deprezzamento del 10% annuo, ossia un deprezzamento minimo per gli arredi, il valore residuo al momento del danneggiamento è pari ad € 2.017,80. pag. 8/10 Quanto ai danni strutturali, la prova testimoniale ha dimostrato l'esistenza di danni agli intonaci, quantificabili in base alla perizia di parte in € 4415,27 oltre iva (al 10%), ossia
€ 4856,79, dovendosi escludere i danni alle finestre ed alle porte, di cui non è stata dimostrata la sostituzione. A dette somme devono aggiungersi quelle per le riparazioni all'impianto elettrico, pari ad € 350,00. Si tratta di una quantificazione effettuata dal consulente di parte utilizzando il prezziario regionale, utilizzabile da giudice quale parametro di liquidazione anche in ragione della assenza di specifiche contestazioni sul prezziario (le contestazioni facevano infatti riferimento all'esistenza del danno).
In conclusione, si deve ritenere dimostrato un danno pari ad € 8.595,42, per cui – in riforma della sentenza impugnata – il dovrà essere condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 4.297,71, oltre interessi dal sinistro al soddisfo.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del e determinate in relazione al valore del Parte_1 decisum (inferiore ad € 5.200,00). I compensi vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.552,00 per il primo grado (€ 425,00 per la fase di studio, €425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 1.458,00 per il presente grado (€
268,00 per la fase di studio, € 268.00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 228/2020, così provvede: Pt_1
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna il al pagamento della somma di € 4.297,71, oltre interessi Parte_1 dal sinistro al soddisfo.
2. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 4.010,00 per compensi ed € 545,00
pag. 9/10 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pasquale Saffioti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 450/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO Parte_1 P.IVA_1
MARIA CONCETTA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SAFFIOTI PASQUALE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 228/20 emessa dal Tribunale di
Palmi – in persona del G.O.P. Dott.ssa Maria Domenica Romeo – in data 5 marzo 2020, nell'ambito del giudizio N.R.G. 701/2018, depositata in cancelleria in data 5 marzo
2020: a. Ritenere e dichiarare la domanda giudiziale infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto rigettarla integralmente;
b. Ritenere e dichiarare che l'evento per cui è causa è dipeso da cause estrinseche ed estemporanee, riconducibili ad una tipica ipotesi di “caso fortuito” consistente nell'eccezionale evento alluvionale e/o nel comportamento colposo del GN P_
, rappresentante legale della Società attrice, con conseguente esclusione della
[...] responsabilità dell'Ente convenuto e integrale rigetto della domanda giudiziale formulata dalla Controparte_1
c. In via gradata, rigettare la domanda risarcitoria formulata nel corso del giudizio di primo grado dalla in quanto il danno non è stato provato in Controparte_1 ordine sia all'an che al quantum;
d. In via ulteriormente gradata, ritenere e dichiarare il prevalente concorso causale colposo del GN , rappresentante legale della Società attrice e, per Controparte_2
l'effetto, applicare la norma dell'art. 1227, comma 1, c.c.;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata: rigettare le domande in appello proposte dal Parte_1 perché infondate e generiche per le plurime ragioni di fatto e di diritto di cui agli scritti difensivi di parte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 228/2020
R.G. Sent. emessa dal Tribunale Civile di Palmi in data 5 marzo 2020 in persona del
G.O.P. Dott.ssa Maria Domenica Romeo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, la Controparte_1 conveniva in giudizio il per ottenere il il risarcimento dei danni subiti Parte_1 per il crollo del muro di contenimento della strada comunale urbana denominata via
Bruno Buozzi avvenuto in data 16.10.2013 e a causa dei successivi eventi dannosi pag. 2/10 connessi al medesimo evento, ma avvenuti in data 31.12.2013 e 05.01.2014, nei termini accertati dalla relazione del ctu ing. , redatta nel procedimento per ATP Per_1 svoltosi dinanzi al medesimo Tribunale.
Si costituiva il il quale eccepiva la inammissibilità della domanda e Parte_1 ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 228/2020 il Tribunale di Palmi riconosceva la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e condannava l'ente convenuto al pagamento della Parte_1 somma di €14.858,97 oltre interessi e spese del procedimento.
Con atto di citazione notificato il 7.9.2020, il impugnava la sentenza Parte_1 predetta, ritenendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie ed abbia motivato in modo errato ed illogico, omettendo di pronunciarsi su eccezioni tempestivamente sollevate. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava l'errato rigetto della eccezione del caso fortuito, visto che gli eventi atmosferici che avevano dato luogo agli allagamenti erano da ritenersi del tutto eccezionali. Con il secondo motivo di appello, il contestava Pt_1
l'omessa pronuncia sull'interruzione del nesso di causalità tra evento e danno, a causa del comportamento colposo del danneggiato, ritenuta dimostrata dalla documentazione prodotta. Con il terzo motivo, l'appellante affermava il travisamento delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria, dalle quali non sarebbe ricavabile l'imputabilità del crollo del muro all'ente per difetto di manutenzione. Infine, l'appellante contestava la carenza di prova dei danni lamentati dalla società attrice.
Si costituiva in giudizio l'appellata, che chiedeva in rigetto dell'appello ritenendolo totalmente infondato.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti che si vanno ad illustrare.
Si ritiene opportuno premettere che il referente normativo della pretesa azionata dalla deve essere individuato nell'art. 2051 c.c.., avendo la parte allegato Controparte_1 la riconducibilità dei danni sofferti al crollo del muro di contenimento della strada pag. 3/10 comunale. Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto - nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il soggetto convenuto, non anche della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la dimostrazione del caso fortuito, configurabile qualora il custode dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. tra le tante
Cass. 6826/2021; Cass. 11802/2016).
2.1. Proprio in ragione del tipo di responsabilità azionata dall'attuale appellata, è preliminare l'esame del terzo motivo di appello, in cui il ritiene Parte_1 contraddittoria ed omissiva la motivazione del giudice di prime cure, ed esclude la prova della responsabilità a suo carico in quanto il danneggiato non avrebbe dimostrato un difetto di manutenzione o altro comportamento colposo addebitabile all'ente locale che aveva il bene in custodia.
Sebbene la sentenza di primo grado sul punto non abbia specificamente motivato, nel merito il motivo è infondato. L'onere probatorio era stato assolto dal danneggiato dimostrando che il bene che aveva causato il danno era sottoposto alla custodia del comune di dato non contestato e pacificamente accertato nella perizia disposta in Pt_1 sede di Atp, fatta propria dal giudice di prime cure.
Il danneggiamento dei beni di proprietà della era infatti Controparte_1 ricollegabile al crollo del muro di contenimento della strada comunale e – soprattutto – ai due successivi allegamenti, imputabili alla errata regimentazione delle acque nell'esecuzione dei lavori di somma urgenza, per cui l'attore aveva provato la responsabilità ex art. 2051 c.c. e spettava al comune dimostrare l'esistenza del caso fortuito.
pag. 4/10 La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte di Cassazione SU, con la decisione n.
20943 del 2024, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga).
Le conclusioni del ctu ing. , fatte proprie dal giudice di prime cure e per Per_1 questa parte non oggetto di contestazione, confermano che i danni lamentati dalla erano stati causati inizialmente dallo smottamento del muro del Controparte_1
16.10.2013, e detti danni erano in realtà “irrilevanti” rispetto a quelli (ben più consistenti) subiti a causa degli allagamenti del 31.12.2013 e 5.01.2014, dovuti alla mancata regimentazione delle acque meteoriche raccolte dai tubi drenanti collocati sulla via Bruno Buozzi in esecuzione dei lavori di ripristino.
È evidente, pertanto, che l'eventuale corretta manutenzione della strada fino al primo crollo non avrebbe determinato l'esenzione del comune dalla responsabilità ex art. 2051
c.c., tanto più che la conclusione non poteva essere confermata per il periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2013 ed il 5 gennaio 2014.
2.2. Il primo motivo di appello, relativo alla sussistenza del caso fortuito, non è meritevole di accoglimento. La difesa dell'appellante ritiene che la pioggia torrenziale caduta in tra il 15 ed il 16 ottobre 2013 sia stato un evento eccezionale, Pt_1 determinando un imprevedibile e repentino peggioramento delle condizioni di stabilità del muro di contenimento.
pag. 5/10 L'appellante affermava che altrettanto eccezionali ed imprevedibili erano stati gli allagamenti del 31 dicembre 2013 e del 5 gennaio 2014.
Il a dimostrazione di tale circostanza, produceva i dati pluviometrici Parte_1 dell' che dimostrano la caduta di 50,6 mm di pioggia nella notte del Pt_2
16.10.2013, 75 mm di pioggia il 3.12.2013 e 31 mm il 5.01.2014, e l'ammissione del comune alle sovvenzioni regionali conseguenti all'accertato stato di calamità. Dalla documentazione prodotta si desume che gli eventi erano stati di particolare gravità, tale da determinare la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Questo può affermarsi in particolar modo per i primi due piovaschi (il terzo è inferiore a molte delle piogge registrate giornalmente nei mesi di agosto, novembre e dicembre). Tuttavia, anche ammettendo che il primo evento (16 ottobre 2013) fosse stato un evento eccezionale e che il crollo del muro di contenimento non sia pertanto imputabile al Parte_1 la responsabilità del comune andrebbe certamente affermata per i due allegamenti del
31.12.2013 e 5.1.2014, intervenuti quando il comune aveva consentito nuovamente ai cittadini di rientrare nelle proprie case ed aveva realizzato dei tubi drenanti messi in opera trasversalmente alla via Bruno Buozzi senza prevedere la raccolta delle acque meteoriche collettate da detti tubi, con smaltimento lontano dall'area di cantiere.
Sul punto l'ing. ha espressamente concluso che “i danni arrecati ai locali della Per_1 sono senza dubbio da attribuire alla mancata messa in opera dei Controparte_1 presidi indispensabili contro eventuali gravosi eventi meteorici, prevedibili anche in considerazione della stagione invernale”. Mentre il primo episodio alluvionale poteva aver sorpreso l'ente locale per la sua eccezionalità ed imprevedibilità delle conseguenze, gli altri due eventi erano prevedibili – non solo nell'accadimento ma, e soprattutto, per la portata delle loro conseguenze – e gli effetti negativi prevenibili ove si fosse adeguatamente provveduto alla raccolta ed allo smaltimento delle acque raccolte dai tubi drenanti. La particolare intensità della pioggia del 31.12.2013 non può rendere detto evento eccezionale, né consentire la sua qualificazione quale “caso fortuito”, perché interveniva dopo che si era già verificato un crollo proprio a causa di eventi meteorologici analoghi e si stava appunto procedendo alla messa in sicurezza del versante e della strada.
pag. 6/10 L'assunto è confermato dalle conclusioni del ctu, e validato dalla ricorrenza di un terzo episodio il 5.01.2014, quando la quantità di pioggia caduta era meno della metà del 31 dicembre.
Nessuna prova liberatoria, pertanto, è stata fornita sotto questo profilo dal convenuto ed odierno appellante, per cui i danni subiti dal danneggiato, che sono da ricondurre essenzialmente agli ultimi due allagamenti, debbono essere ricondotti alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte_1
2.3. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Il giudice di prime cure non ha esaminato l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato, ritenendo irrilevante le difese dell'attuale appellante sulle difformità urbanistiche dell'immobile della e sul mancato rispetto della Controparte_1 destinazione urbanistica del bene.
Occorre pertanto verificare se detta eccezione è in tutto o in parte fondata.
Si deve ritenere che le violazioni urbanistiche rilevate non abbiano inciso in alcun modo sul danno subito dal danneggiato, visto che il danno lamentato ai beni mobili rimane il medesimo, sia se i locali vengono utilizzati per l'accesso al pubblico o sia se vengono usati in conformità alla loro destinazione urbanistica (deposito). Il danno lamentato dalla non è, infatti, legato al mancato utilizzo dei locali per lo Controparte_1 svolgimento dell'attività lavorativa, ma al deterioramento dei beni in esso custoditi.
Anche la mancanza di progettazione e le violazioni urbanistiche difettano di incidenza sul nesso causale, visto che i danni al mobilio sono derivati dall'ingresso di acqua e fango dalle finestre aperte nei pozzetti di smaltimento delle acque, e non da difetti di progettazione o esecuzione dei lavori.
Si deve, tuttavia, ritenere che l'apertura di luci nella parete che costituisce uno dei lati del pozzetto di smaltimento delle acque, sebbene non costituisca abuso edilizio di per sé, è certamente estremamente imprudente e costituisce un utilizzo anomalo della parete. Il pozzetto di raccolta delle acque è destinato a smaltire le acque meteoriche, per cui l'apertura di luci agevola l'ingresso dell'acque nei locali, nell'ipotesi in cui si verifichino eventi eccezionali o il sistema di smaltimento sia otturi. Lo stesso ctu, pur pag. 7/10 escludendo la necessità di autorizzazione comunale per l'apertura delle luci nel pozzetto di raccolta delle acue, definisce le opere “sui generis” e “rischiose”.
Si deve pertanto ritenere che il comportamento imprudente del danneggiato abbia concorso a causare il danno subito. Non si tratta di una condotta colposa del danneggiato sufficiente ad interrompere il nesso di causalità ed escludere la responsabilità del perché in ipotesi di normale funzionamento del Parte_1 sistema di regimentazione delle acque meteoriche non si sarebbe verificato, ma ha contribuito a provocare il danno lamentato dalla Controparte_1
Il concorso di colpa del danneggiato impone la riduzione del risarcimento, ex art. 1227
c.c., in proporzione all'incidenza della condotta addebitata alla sul Controparte_1 danno verificatosi in concreto. In difetto di prova specifica dell'incidenza dell'apertura di luci nei pozzetti di raccolta delle acque sul danno, e tenuto conto del tipo di lavori effettuati e dell'assenza di verifica progettuale degli stessi, si deve ritenere che il danno sia attribuibile per metà al danneggiante e per metà al danneggiato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata e la domanda di risarcimento del danno accolta nei limiti del 50% del danno accertato.
2.4. Proprio in punto di accertamento e quantificazione del danno, si deve parzialmente accogliere anche il quarto motivo di appello.
Il danno subito dall'appellato, e riconducibile principalmente agli ultimi due allagamenti, è stato accertato dal ctu solo con riferimento al materiale di cancelleria e di uso corrente, documentato dalla danneggiata a mezzo delle fatture di acquisto per €
1.370,92. Per tutte le altre voci di danno, il giudice di prime cure ha ritenuto sufficienti le affermazioni testimoniali sulla loro esistenza, liquidandoli in via equitativa (per i danni strutturali) ed utilizzando le fatture di acquisto per i beni mobili. Il metodo utilizzato, criticato dall'appellante, non appare condivisibile.
Il danno per mobili e suppellettili è certamente dimostrato dalle prove raccolte in istruttoria, ma è stato calcolato in base al valore di acquisto iniziale dei beni (del 2003), ossia circa dieci anni prima, per € 5.787,00, senza tener conto del valore al momento del danneggiamento per effettuo dell'uso e del deprezzamento. Presupponendo un deprezzamento del 10% annuo, ossia un deprezzamento minimo per gli arredi, il valore residuo al momento del danneggiamento è pari ad € 2.017,80. pag. 8/10 Quanto ai danni strutturali, la prova testimoniale ha dimostrato l'esistenza di danni agli intonaci, quantificabili in base alla perizia di parte in € 4415,27 oltre iva (al 10%), ossia
€ 4856,79, dovendosi escludere i danni alle finestre ed alle porte, di cui non è stata dimostrata la sostituzione. A dette somme devono aggiungersi quelle per le riparazioni all'impianto elettrico, pari ad € 350,00. Si tratta di una quantificazione effettuata dal consulente di parte utilizzando il prezziario regionale, utilizzabile da giudice quale parametro di liquidazione anche in ragione della assenza di specifiche contestazioni sul prezziario (le contestazioni facevano infatti riferimento all'esistenza del danno).
In conclusione, si deve ritenere dimostrato un danno pari ad € 8.595,42, per cui – in riforma della sentenza impugnata – il dovrà essere condannato al Parte_1 pagamento della somma di € 4.297,71, oltre interessi dal sinistro al soddisfo.
3. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del e determinate in relazione al valore del Parte_1 decisum (inferiore ad € 5.200,00). I compensi vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.552,00 per il primo grado (€ 425,00 per la fase di studio, €425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 1.458,00 per il presente grado (€
268,00 per la fase di studio, € 268.00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 228/2020, così provvede: Pt_1
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna il al pagamento della somma di € 4.297,71, oltre interessi Parte_1 dal sinistro al soddisfo.
2. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 4.010,00 per compensi ed € 545,00
pag. 9/10 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pasquale Saffioti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 22 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 10/10