Art. 5. Inizio e ultimazione lavori
I lavori di nuove costruzioni navali devono essere iniziati non oltre due mesi dalla data di inizio indicata dal cantiere, qualora la notifica del provvedimento di concessione sia stata effettuata almeno tre mesi prima di tale data.
I lavori devono essere iniziati non oltre cinque mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione qualora la notifica stessa sia effettuata posteriormente alla data d'inizio dei lavori indicata dal cantiere ovvero in un periodo di tempo a questa antecedente inferiore a tre mesi.
Le costruzioni per le quali sia stato concesso il contributo integrativo devono essere ultimate, dalla data dell'inizio dei lavori, nei termini seguenti:
a) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda inferiore a 8.000 tonnellate;
b) entro 34 mesi se la nave sia di stazza lorda compresa fra le 8.000 tonnellate (incluse) e le 12.000 tonnellate (escluse);
c) entro 36 mesi se la nave sia di stazza lorda eguale o superiore alle 12.000 tonnellate.
I termini suddetti possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della loro scadenza e venga accertato che la loro inosservanza e' dovuta a causa incidente sulla esecuzione dei lavori non imputabile al cantiere.
Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo integrativo concessogli.
I lavori di nuove costruzioni navali devono essere iniziati non oltre due mesi dalla data di inizio indicata dal cantiere, qualora la notifica del provvedimento di concessione sia stata effettuata almeno tre mesi prima di tale data.
I lavori devono essere iniziati non oltre cinque mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione qualora la notifica stessa sia effettuata posteriormente alla data d'inizio dei lavori indicata dal cantiere ovvero in un periodo di tempo a questa antecedente inferiore a tre mesi.
Le costruzioni per le quali sia stato concesso il contributo integrativo devono essere ultimate, dalla data dell'inizio dei lavori, nei termini seguenti:
a) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda inferiore a 8.000 tonnellate;
b) entro 34 mesi se la nave sia di stazza lorda compresa fra le 8.000 tonnellate (incluse) e le 12.000 tonnellate (escluse);
c) entro 36 mesi se la nave sia di stazza lorda eguale o superiore alle 12.000 tonnellate.
I termini suddetti possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della loro scadenza e venga accertato che la loro inosservanza e' dovuta a causa incidente sulla esecuzione dei lavori non imputabile al cantiere.
Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo integrativo concessogli.