Articolo 53 della Legge 12 marzo 1968, n. 325
Articolo 52
Versione
23 aprile 1968
Art. 53. (Variazioni di bilancio)

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le occorrenti variazioni compensative sugli stati di previsione delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Entrata in vigore il 23 aprile 1968