Articolo 601 del Codice civile
Articolo 566Articolo 575
Versione
19 aprile 1942
Art. 601.

(Forme).

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio e' pubblico o segreto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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