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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 332/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato alla trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 332/2022 promosso da:
, quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
(C.F. - IVA Parte_2 C.F._1
), con sede in Parma, via Sandro Pertini, 12/c,, rappresentata e difesa, P.IVA_1
giusta delega apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Marina Mora e Francesca Ghetti del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo G. Tommasini, n. 9;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 25.03.2024 e ritualmente notificato,
, titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice Parte_2
del Lavoro, convenendo in giudizio al fine di far accertare l'insussistenza CP_2
della pretesa sottesa al verbale unico di accertamento e notificazione n. - PR 00000
2022 – 343- 01 del 20/10/2022, con annessa diffida ad adempiere, a mezzo del quale era stato rideterminato l'imponibile contributivo in relazione alla posizione del lavoratore . Persona_1
La ricorrente eccepiva, anzitutto, la nullità del verbale unico di accertamento per violazione della disposizione di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, come modificato dall'art. 33 della legge n. 183/2010, la quale prevede che il verbale di accertamento e notificazione debba contenere, tra l'altro, “gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”.
La ricorrente deduceva, poi, nel merito, l'infondatezza degli accertamenti ispettivi, evidenziando che non erano stati offerti sufficienti elementi di prova per sostenere lo svolgimento, da parte del lavoratore di un orario maggiore Persona_1
rispetto a quello registrato e retribuito sui modelli LUL.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la non debenza degli importi di cui all'avviso di accertamento impugnato, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni altro più opportuno provvedimento, del caso e di legge, dichiarare l'illegittimità, inammissibilità infondatezza e/o comunque ingiustificatezza dell'“addebito per contribuzione omessa
e accertata con verbale n.- PR 00000 2022 – 343-01 del 20/10/2022 dell'ispettorato territoriale del lavoro di Parma -Reggio Emilia per il periodo compreso tra il
10/2018 e il 12/2021 per la posizione del sig. ” sia in punto a Persona_1 contribuzione previdenziale che a sanzioni civili e comunque accertare e dichiarare che la sig.ra nulle deve a per la posizione del sig. Parte_3 CP_2
sia per contribuzione previdenziale che per sanzioni civili. Persona_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA ed IVA.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 29.04.2024, si costituiva in giudizio instando, nel merito, per l'integrale reiezione delle pretese attoree e CP_2
spiegando contestuale domanda riconvenzionale con condanna della ricorrente al pagamento delle somme quantificate nel verbale di accertamento e notificazione n. Cont PR 50/2022-343-01 prot. n. 28683 emesso dall di Parma-Reggio Emilia in data
20.10.2022, pari a complessivi euro 35.550,00, di cui euro 22.059,00 a titolo di contributi previdenziali ed euro 13.491,00 a titolo di sanzioni e interessi.
In ordine ai profili formali, l contestava l'esistenza delle violazioni lamentate CP_1
in quanto, nel verbale, risultano chiaramente illustrati gli elementi fattuali dai quali gli ispettori avevano tratto il loro convincimento.
Nel merito, deduceva la fondatezza delle pretese contributive azionate, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti e richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori escussi.
L'Istituto instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito , respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione: nel merito
1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni argomentate in premessa con conferma dell'avviso di addebito opposto quindi in via riconvenzionale, fissata all'uopo l'udienza ex art 418 cpc
2. Accertato l'avvenuto svolgimento di orario lavorativo straordinario e/o supplementare e/o festivo ad opera di nel periodo di Persona_1
svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della ricorrente, ottobre 2018- dicembre 2021, con conseguente obbligo di versamento della maggior contribuzione differenziale dovuta sull'eroganda retribuzione dovuta a tali titoli, così come quantificata ed accertata nel verbale di accertamento e notifica PR00000/2022-343-
01 del 20/10/2022 protocollo n 28683 del 20/10/2022, condannare
[...]
al pagamento della Controparte_4
sommapari ad € € 35.550,00 di cui € 22.059,00 a titolo di contributi ed € 13.491,00 a titolodi sanzioni civili oltre successive maturate e maturante per tutti i predetti titoli fino al saldo
3. In subordine riconosciuta la fondatezza delle pretese dell'istituto convenuto per le argomentazioni dispiegate, condannare la ricorrente al pagamento delle somme intimate nell'opposta diffida o a quelle maggiori o minori che risulteranno dovute in corso di causa
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 12.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.2. In via preliminare, la ricorrente ha eccepito la nullità del verbale di accertamento e notificazione per mancata indicazione degli “esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”.
La doglianza è infondata.
L'art. 33 L. n. 183 del 2010 - rubricato “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica” - stabilisce: “
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a)
l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della L. 22 luglio 1961, n.
628. 2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4. 3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5,attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione…”.
Orbene, come correttamente evidenziato in memoria da parte opposta, il verbale unico di accertamento e notificazione di cui si discute risulta del tutto conforme alle suddette prescrizioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, invero, si rileva che, nel corpo del provvedimento ispettivo, è riportata la documentazione visionata ed è specificato che le risultanze ispettive traggono fondamento anche dalle dichiarazioni rese in fase amministrativa dai soggetti escussi, tra cui il lavoratore coinvolto.
Non si configura, quindi, il vizio lamentato da parte ricorrente della violazione dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004, per l'asserita mancata indicazione degli “esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati”, non essendo onere dell'Amministrazione procedente, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, riportare la fedele trascrizione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori agli ispettori.
Tale doglianza – oltreché infondata – è, peraltro, inconferente, dal momento che, come noto, il ricorso in opposizione a verbale ispettivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata e, dunque, gli eventuali vizi formali e procedimentali propri dell'atto amministrativo presupposto non ostano alla delibazione, nel merito, della fondatezza delle pretese contributive azionate dall'Amministrazione procedente.
2.3. Venendo, dunque, al merito della controversia, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, va puntualizzato che, secondo il più recente indirizzo della
Corte di Cassazione in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n.
19762/ 2008) – indirizzo cui va prestata adesione - l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che, nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall (ovvero, come nel caso di specie, CP_2
dall ) sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la CP_5
prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata
– “chi vuoi far valere un diritto in giudizio” -, implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è, per contro, il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma, invero, che esse sono fondate, non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav.,
14965/2012).
2.4. Sempre in punto di diritto, giova evidenziare che – secondo l'indirizzo ermeneutico consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità - i verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo.
Ed infatti, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. civ., Sez. Lav., 9251/2010; Cass. civ., Sez. Lav., 15073/2008; Cass. civ., Sez. Lav., 2275/2000).
2.5. Occorre, infine, osservare, sempre sotto il profilo generale, che – come correttamente evidenziato dall convenuto – alcuna rilevanza assume CP_1
nell'ambito del presente giudizio la circostanza che il abbia agito nei Per_1 riguardi dell'odierna ricorrente al fine di ottenere il pagamento solo della retribuzione relativa alla mensilità 2021 nonché delle spettanze di fine rapporto, compreso il TFR.
Invero, giova, al riguardo, evidenziare come, secondo una diffusa e consolidata opinione, “lo statuto giuridico dei diritti previdenziali, che risultano assistiti dal regime dell'indisponibilità e irrinunciabilità proprio dei diritti sociali fondamentali, rinviene nel principio dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro uno dei suoi principali elementi di identificazione.
Si osserva, infatti, che la pretesa che trova fondamento nelle norme che disciplinano il rapporto previdenziale - abbia essa ad oggetto l'obbligo contributivo o le singole prestazioni previdenziali - sebbene trovi il suo presupposto nel rapporto di lavoro, risulta distinta da quest'ultimo, dal momento che le obbligazioni del datore di lavoro concernenti la tutela previdenziale dei propri dipendenti non possono ritenersi inseriti nel contratto di lavoro, quali obblighi diretti a rafforzare il dovere di protezione retributiva del datore di lavoro, ma, sebbene interferenti con quest'ultimo, risalgono, in realtà, ad un autonomo status, quello appunto previdenziale, che la legge attribuisce al lavoratore, in quanto titolare di un diritto personale fondamentale.
(…)
Ma non meno rilevante appare l'incidenza che lo stesso principio dispiega rispetto alla disciplina della retribuzione imponibile.
È, al riguardo, del tutto consolidata, nella giurisprudenza, l'affermazione che la base di calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione dovuta - per legge o per contratto collettivo o individuale - ai lavoratori, a nulla influendo la circostanza che il lavoratore abbia volontariamente accettato dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante, ovvero abbia rinunciato a far valere i suoi diritti (così ad es. Cass. n. 1898/1997).
Il che vale quanto dire che la L. n. 389 del 1989, art. 1, laddove stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”, non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone, altresì, di dar rilievo alla retribuzione dovuta, e non a quella di fatto, ove di importo inferiore alla prima (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. - data ud. 27/03/2012 – del 17.04.2012, n.
6001).
2.6. Ciò posto in generale, facendo applicazione dei suesposti principi, occorre concludere che tutte le poste raffigurate all'interno del verbale impugnato debbono essere ritenute effettivamente dovute dall'odierna ricorrente.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in seguito a richiesta/denuncia presentata dal lavoratore l'attività di accertamento ha tratto Persona_1
l'abbrivio dall'accesso operato presso la sede dell'impresa opponente, accesso nel corso del quale è stata, anzitutto, esaminata la documentazione di lavoro riferita ai dipendenti e Persona_1 Persona_2 Parte_4
Sono, poi, state acquisite – oltreché le dichiarazioni rese dall'interessato – anche quelle di una collega, la sig.ra nonché del coinquilino del Testimone_1
lavoratore il Sir. . Per_1 CP_6
Nella propria richiesta di intervento1, il Sig. a dichiarato: Persona_1
- di aver lavorato alle dipendenze di dal Parte_5
18/10/2018 all'1/01/2022, con contratto di lavoro part time di 3 ore giornaliere, inquadrato quale barista livello 5° CCNL pubblici esercizi;
- di avere, in realtà, di lavorato dalle 8 alle 12 ore giornaliere, in un lasso temporale compreso tra le 4.00 alle 19.30; - che potevano offrire conferma dei suoi orari lavorativi e Testimone_1 CP_6
.
[...]
La collega di lavoro ha, invero, riferito: Testimone_1
- che la titolare del bar era la signora , che lo gestiva con il Parte_6
marito ; Persona_2
- di essere stata dipendente del della dal 18 giugno CP_4 Parte_1
2021 al 31.03.2022;
- di avere svolto mansioni di barista, in virtù di contratto di lavoro part time di 30 ore settimanali, dal martedì alla domenica, con giorno di riposo lunedì;
- di aver definito in sede sindacale, nel mese di maggio 2022, una vertenza insorta con l'impresa , avente ad oggetto la regolarizzazione Controparte_4
di un periodo di lavoro di circa due mesi prestato in nero nonché il riconoscimento del maggior orario di lavoro svolto;
- di conoscere il Sig. , suo collega di lavoro, già in servizio al Persona_1
momento della sua assunzione presso l'esercizio della;
Parte_1
- che svolgeva mansioni di barista, osservando un orario di lavoro Parte_7
di almeno 8 ore al giorno,
- che eneralmente osservava, quale giorno di riposo, il mercoledì, anche se, Pt_7
spesso, su richiesta dalla titolare o del marito di quest'ultima, , non Persona_2
ne fruiva;
- che il bar è sempre stato aperto anche di domenica, per mezza giornata, dalle 5 alle
13,30 ed entrambi, lei e avevano sempre lavorato anche di domenica;
Pt_7 - che, durante la settimana, nel periodo in cui aveva prestato servizio, era che Per_2
apriva il bar, alle 4 del mattino, mentre lei e che lavoravano spesso insieme, Per_1
arrivavano alle 7,30;
- che il turno di lavoro del mattino terminava alle 13, mentre quello pomeridiano alle ore 20:30/21:00;
- che osservava un orario di lavoro spezzato, iniziando di lavorare alle 7,30 e Per_1
terminando alle 12,00, per poi tornare alle 13 e rimanere in servizio sino a chiusura del bar, ossia alle 20,30/21,00 in inverno, mentre, in estate, alle 22,30;
- che, a volte, lavorava ininterrottamente, dall'apertura del bar sino alla sua Per_1
chiusura;
- che non erano mai state riconosciute e/o concesse pause.
Il Sig. 3 ha, infine, riferito ai funzionari ispettivi: CP_6
- che la titolare del bar era la signora , che lo gestiva Parte_1
unitamente al marito;
Persona_2
- di conoscere essendo stato suo coinquilino nell'anno 2019 ed Persona_1
avendo spesso frequentato la caffetteria vicina alla sua abitazione;
CP_4
- che era stato assunto presso della , Persona_1 CP_4 Parte_1
occupandosi, sia alla preparazione delle consumazioni, sia del servizio alla clientela.
- che si svegliava alle 3,30 del mattino per aprire il bar verso le 4,00 e Per_1
rimando lì a lavorare sino alle 20/20,30 della sera;
- che osservava questo orario di lavoro tutti i giorni della settimana, dal Per_1
lunedì al sabato mentre la domenica andava solo al mattino, dalle 4.00 fino alle
13,00;
- che non osservava il riposo settimanale;
Per_1
- che il descritto orario di lavoro era stato osservato da sin dall'inizio del Per_1
rapporto di lavoro, e fino alla sua cessazione, avvenuta in data 1.01.2022.
CP_ 3 Tali dichiarazioni sono state confermate anche in seno al presente giudizio, ove il Sig. , escusso quale testimone all'udienza del giorno 8 aprile 2025, ha così dichiarato: “Conosco il sig. poiché siamo conviventi da circa 9 anni. Confermo le dichiarazioni rese dinnanzi Per_1 Co all' in data 4.07.2022. Riconosco la mia sottoscrizione. Preciso che io abito vicino al bar, che si vede dal mio balcone.” Dalla disamina incrociata dei dati acquisiti, gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, concluso che - sebbene assunto, dal mese di ottobre 2018 al mese di Persona_1
dicembre 2021, con contratto di lavoro part time di 18 ore settimanali, è stato in realtà occupato, sin dalla sua assunzione, a tempo pieno, osservando i seguenti orari di lavoro:
- dal martedì al sabato, un orario spezzato dalle ore 7,30 alle 12,00 (per un totale di
4,5 ore) nonché dalle ore 13,00 alle 20,30 (per un totale di 6,5 ore);
- nella giornata di domenica, dalle ore 5,00 alle ore13,00 (per un totale di 8 ore), e, così, per un orario settimanale medio pari a 63 ore.
Gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, proceduto al computo dell'imponibile contributivo avendo riguardo alla remunerazione dovuta per il maggior orario di lavoro svolto, a decorrere dal mese di ottobre 2018 sino al mese di dicembre 2021, nonché agli importi della paga oraria, della maggiorazione per lavoro festivo, domenicale e lavoro supplementare, e, infine, agli aumenti periodici previsti dal
CCNL applicato, Turismo - Pubblici esercizi, per un totale complessivo pari a €
59.790,58, come risultante dalla tabella riepilogativa dell'imponibile lordo recuperato allegata al verbale di accertamento e notificazione n. prooooo/2022-343-01 del
20.10.2022.
L'istituto convenuto, dunque, avendo riguardo a tale imponibile, ha proceduto al calcolo della contribuzione dovuta e dei relativi accessori, pari a complessivi €
35.550,00 di cui € 22.059,00 quali contributi ed € 13.491,00 quali sanzioni civili.
Alla luce degli elementi acquisiti, è possibile confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata la violazione contestata in sede di accertamento.
Invero, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli ufficiali verbalizzanti – peraltro confermate, CP_ quanto a e anche nel corso del presente giudizio - si rammenta che le Per_1
predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni eventualmente rese successivamente, laddove con queste contrastanti.
Ben possono, quindi, essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n.
9251 del 19.4.2010).
Premesso che, in ordine all'attendibilità soggettiva di non si ha alcun motivo Per_1
di dubitare – essendo il medesimo stato interamente retribuito dall'odierna ricorrente rispetto alle rivendicazioni economiche svolte – occorre evidenziare, come già peraltro precisato, che le dichiarazioni rese dalla rivestono particolare Tes_1
rilevanza in quanto - a differenza dei testimoni indicati dall'odierna ricorrente ed escussi in seno al presente giudizio, i quali, ad eccezione del marito della
, erano meri avventori del bar e, dunque, non assiduamente presenti Parte_1
durante l'intera giornata lavorativa del – era collega di lavoro di Per_1
quest'ultimo ed osservava i medesimi orari di lavoro dello stesso.
È, peraltro, indicativa – nel senso di ulteriormente corroborare la veridicità delle dichiarazioni rese dal - la circostanza per cui anche la abbia Per_1 Tes_1
osservato, nel corso del rapporto, un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente assunto e non sia stata inizialmente remunerata per le maggiori prestazioni rese.
Di talché, l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, consentendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, unitariamente valutate, di ritenere ampiamente provate le pretese contributive avanzate dall . CP_1
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra
€ 26.001 a € 52.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.638,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta avverso le risultanze del verbale di accertamento e notificazione impugnato, con condanna di , Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale , in accoglimento della domanda Parte_2
riconvenzionale spiegata dall al pagamento di una somma CP_2
complessivamente pari ad euro 35.550,00, oltre accessori di legge, di cui euro
22.059,00 a titolo di contributi omessi ed euro 13.491,00 a titolo di sanzioni civili.
2. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_2
spese che si liquidano in euro 4.638,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tali dichiarazioni sono state confermate anche in seno al presente giudizio, ove il - Per_1 escusso quale testimone all'udienza del giorno 8 aprile 2025 e della cui attendibilità non si hanno motivi di dubitare, essendo stato interamente remunerato per gli emolumenti retributivi dal medesimo rivendicati – ha, così, dichiarato: “Sono stato dipendente dell'opponente da ottobre 2018 sino al 1° gennaio 2022. Confermo le dichiarazioni rese in data 10.03.2022 di cui al doc. 2 di parte resistente. Preciso che inizialmente il contratto di lavoro era a tempo determinato;
è stato successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato. Confermo in particolare gli orari di lavoro seguiti e ivi indicati. Riconosco la mia sottoscrizione”. 2 Tali dichiarazioni rivestono particolare rilevanza in quanto - a differenza dei testimoni indicati dall'odierna ricorrente ed escussi in seno al presente giudizio, i quali, ad eccezione del marito della
, erano meri avventori del bar – era collega di lavoro di ed osservava i Parte_1 Per_1 medesimi orari di lavoro dello stesso.
È, peraltro, indicativa – nel senso di ulteriormente corroborare la veridicità delle dichiarazioni rese dal - la circostanza per cui anche la abbia osservato un orario di lavoro ben Per_1 Tes_1 maggiore rispetto a quello contrattualmente assunto e non sia stata inizialmente remunerata per le maggiori prestazioni rese.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato alla trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 332/2022 promosso da:
, quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
(C.F. - IVA Parte_2 C.F._1
), con sede in Parma, via Sandro Pertini, 12/c,, rappresentata e difesa, P.IVA_1
giusta delega apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Marina Mora e Francesca Ghetti del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Borgo G. Tommasini, n. 9;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 25.03.2024 e ritualmente notificato,
, titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice Parte_2
del Lavoro, convenendo in giudizio al fine di far accertare l'insussistenza CP_2
della pretesa sottesa al verbale unico di accertamento e notificazione n. - PR 00000
2022 – 343- 01 del 20/10/2022, con annessa diffida ad adempiere, a mezzo del quale era stato rideterminato l'imponibile contributivo in relazione alla posizione del lavoratore . Persona_1
La ricorrente eccepiva, anzitutto, la nullità del verbale unico di accertamento per violazione della disposizione di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, come modificato dall'art. 33 della legge n. 183/2010, la quale prevede che il verbale di accertamento e notificazione debba contenere, tra l'altro, “gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”.
La ricorrente deduceva, poi, nel merito, l'infondatezza degli accertamenti ispettivi, evidenziando che non erano stati offerti sufficienti elementi di prova per sostenere lo svolgimento, da parte del lavoratore di un orario maggiore Persona_1
rispetto a quello registrato e retribuito sui modelli LUL.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la non debenza degli importi di cui all'avviso di accertamento impugnato, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni altro più opportuno provvedimento, del caso e di legge, dichiarare l'illegittimità, inammissibilità infondatezza e/o comunque ingiustificatezza dell'“addebito per contribuzione omessa
e accertata con verbale n.- PR 00000 2022 – 343-01 del 20/10/2022 dell'ispettorato territoriale del lavoro di Parma -Reggio Emilia per il periodo compreso tra il
10/2018 e il 12/2021 per la posizione del sig. ” sia in punto a Persona_1 contribuzione previdenziale che a sanzioni civili e comunque accertare e dichiarare che la sig.ra nulle deve a per la posizione del sig. Parte_3 CP_2
sia per contribuzione previdenziale che per sanzioni civili. Persona_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA ed IVA.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 29.04.2024, si costituiva in giudizio instando, nel merito, per l'integrale reiezione delle pretese attoree e CP_2
spiegando contestuale domanda riconvenzionale con condanna della ricorrente al pagamento delle somme quantificate nel verbale di accertamento e notificazione n. Cont PR 50/2022-343-01 prot. n. 28683 emesso dall di Parma-Reggio Emilia in data
20.10.2022, pari a complessivi euro 35.550,00, di cui euro 22.059,00 a titolo di contributi previdenziali ed euro 13.491,00 a titolo di sanzioni e interessi.
In ordine ai profili formali, l contestava l'esistenza delle violazioni lamentate CP_1
in quanto, nel verbale, risultano chiaramente illustrati gli elementi fattuali dai quali gli ispettori avevano tratto il loro convincimento.
Nel merito, deduceva la fondatezza delle pretese contributive azionate, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti e richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori escussi.
L'Istituto instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito , respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione: nel merito
1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le motivazioni argomentate in premessa con conferma dell'avviso di addebito opposto quindi in via riconvenzionale, fissata all'uopo l'udienza ex art 418 cpc
2. Accertato l'avvenuto svolgimento di orario lavorativo straordinario e/o supplementare e/o festivo ad opera di nel periodo di Persona_1
svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della ricorrente, ottobre 2018- dicembre 2021, con conseguente obbligo di versamento della maggior contribuzione differenziale dovuta sull'eroganda retribuzione dovuta a tali titoli, così come quantificata ed accertata nel verbale di accertamento e notifica PR00000/2022-343-
01 del 20/10/2022 protocollo n 28683 del 20/10/2022, condannare
[...]
al pagamento della Controparte_4
sommapari ad € € 35.550,00 di cui € 22.059,00 a titolo di contributi ed € 13.491,00 a titolodi sanzioni civili oltre successive maturate e maturante per tutti i predetti titoli fino al saldo
3. In subordine riconosciuta la fondatezza delle pretese dell'istituto convenuto per le argomentazioni dispiegate, condannare la ricorrente al pagamento delle somme intimate nell'opposta diffida o a quelle maggiori o minori che risulteranno dovute in corso di causa
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 12.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.2. In via preliminare, la ricorrente ha eccepito la nullità del verbale di accertamento e notificazione per mancata indicazione degli “esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”.
La doglianza è infondata.
L'art. 33 L. n. 183 del 2010 - rubricato “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica” - stabilisce: “
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a)
l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della L. 22 luglio 1961, n.
628. 2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4. 3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5,attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione…”.
Orbene, come correttamente evidenziato in memoria da parte opposta, il verbale unico di accertamento e notificazione di cui si discute risulta del tutto conforme alle suddette prescrizioni.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, invero, si rileva che, nel corpo del provvedimento ispettivo, è riportata la documentazione visionata ed è specificato che le risultanze ispettive traggono fondamento anche dalle dichiarazioni rese in fase amministrativa dai soggetti escussi, tra cui il lavoratore coinvolto.
Non si configura, quindi, il vizio lamentato da parte ricorrente della violazione dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004, per l'asserita mancata indicazione degli “esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova e degli illeciti rilevati”, non essendo onere dell'Amministrazione procedente, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, riportare la fedele trascrizione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori agli ispettori.
Tale doglianza – oltreché infondata – è, peraltro, inconferente, dal momento che, come noto, il ricorso in opposizione a verbale ispettivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata e, dunque, gli eventuali vizi formali e procedimentali propri dell'atto amministrativo presupposto non ostano alla delibazione, nel merito, della fondatezza delle pretese contributive azionate dall'Amministrazione procedente.
2.3. Venendo, dunque, al merito della controversia, quanto alla distribuzione dell'onere della prova, va puntualizzato che, secondo il più recente indirizzo della
Corte di Cassazione in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n.
19762/ 2008) – indirizzo cui va prestata adesione - l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che, nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall (ovvero, come nel caso di specie, CP_2
dall ) sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la CP_5
prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n.
11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata
– “chi vuoi far valere un diritto in giudizio” -, implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di “provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è, per contro, il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma, invero, che esse sono fondate, non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav.,
14965/2012).
2.4. Sempre in punto di diritto, giova evidenziare che – secondo l'indirizzo ermeneutico consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità - i verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo.
Ed infatti, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. civ., Sez. Lav., 9251/2010; Cass. civ., Sez. Lav., 15073/2008; Cass. civ., Sez. Lav., 2275/2000).
2.5. Occorre, infine, osservare, sempre sotto il profilo generale, che – come correttamente evidenziato dall convenuto – alcuna rilevanza assume CP_1
nell'ambito del presente giudizio la circostanza che il abbia agito nei Per_1 riguardi dell'odierna ricorrente al fine di ottenere il pagamento solo della retribuzione relativa alla mensilità 2021 nonché delle spettanze di fine rapporto, compreso il TFR.
Invero, giova, al riguardo, evidenziare come, secondo una diffusa e consolidata opinione, “lo statuto giuridico dei diritti previdenziali, che risultano assistiti dal regime dell'indisponibilità e irrinunciabilità proprio dei diritti sociali fondamentali, rinviene nel principio dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro uno dei suoi principali elementi di identificazione.
Si osserva, infatti, che la pretesa che trova fondamento nelle norme che disciplinano il rapporto previdenziale - abbia essa ad oggetto l'obbligo contributivo o le singole prestazioni previdenziali - sebbene trovi il suo presupposto nel rapporto di lavoro, risulta distinta da quest'ultimo, dal momento che le obbligazioni del datore di lavoro concernenti la tutela previdenziale dei propri dipendenti non possono ritenersi inseriti nel contratto di lavoro, quali obblighi diretti a rafforzare il dovere di protezione retributiva del datore di lavoro, ma, sebbene interferenti con quest'ultimo, risalgono, in realtà, ad un autonomo status, quello appunto previdenziale, che la legge attribuisce al lavoratore, in quanto titolare di un diritto personale fondamentale.
(…)
Ma non meno rilevante appare l'incidenza che lo stesso principio dispiega rispetto alla disciplina della retribuzione imponibile.
È, al riguardo, del tutto consolidata, nella giurisprudenza, l'affermazione che la base di calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione dovuta - per legge o per contratto collettivo o individuale - ai lavoratori, a nulla influendo la circostanza che il lavoratore abbia volontariamente accettato dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante, ovvero abbia rinunciato a far valere i suoi diritti (così ad es. Cass. n. 1898/1997).
Il che vale quanto dire che la L. n. 389 del 1989, art. 1, laddove stabilisce che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”, non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone, altresì, di dar rilievo alla retribuzione dovuta, e non a quella di fatto, ove di importo inferiore alla prima (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. - data ud. 27/03/2012 – del 17.04.2012, n.
6001).
2.6. Ciò posto in generale, facendo applicazione dei suesposti principi, occorre concludere che tutte le poste raffigurate all'interno del verbale impugnato debbono essere ritenute effettivamente dovute dall'odierna ricorrente.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in seguito a richiesta/denuncia presentata dal lavoratore l'attività di accertamento ha tratto Persona_1
l'abbrivio dall'accesso operato presso la sede dell'impresa opponente, accesso nel corso del quale è stata, anzitutto, esaminata la documentazione di lavoro riferita ai dipendenti e Persona_1 Persona_2 Parte_4
Sono, poi, state acquisite – oltreché le dichiarazioni rese dall'interessato – anche quelle di una collega, la sig.ra nonché del coinquilino del Testimone_1
lavoratore il Sir. . Per_1 CP_6
Nella propria richiesta di intervento1, il Sig. a dichiarato: Persona_1
- di aver lavorato alle dipendenze di dal Parte_5
18/10/2018 all'1/01/2022, con contratto di lavoro part time di 3 ore giornaliere, inquadrato quale barista livello 5° CCNL pubblici esercizi;
- di avere, in realtà, di lavorato dalle 8 alle 12 ore giornaliere, in un lasso temporale compreso tra le 4.00 alle 19.30; - che potevano offrire conferma dei suoi orari lavorativi e Testimone_1 CP_6
.
[...]
La collega di lavoro ha, invero, riferito: Testimone_1
- che la titolare del bar era la signora , che lo gestiva con il Parte_6
marito ; Persona_2
- di essere stata dipendente del della dal 18 giugno CP_4 Parte_1
2021 al 31.03.2022;
- di avere svolto mansioni di barista, in virtù di contratto di lavoro part time di 30 ore settimanali, dal martedì alla domenica, con giorno di riposo lunedì;
- di aver definito in sede sindacale, nel mese di maggio 2022, una vertenza insorta con l'impresa , avente ad oggetto la regolarizzazione Controparte_4
di un periodo di lavoro di circa due mesi prestato in nero nonché il riconoscimento del maggior orario di lavoro svolto;
- di conoscere il Sig. , suo collega di lavoro, già in servizio al Persona_1
momento della sua assunzione presso l'esercizio della;
Parte_1
- che svolgeva mansioni di barista, osservando un orario di lavoro Parte_7
di almeno 8 ore al giorno,
- che eneralmente osservava, quale giorno di riposo, il mercoledì, anche se, Pt_7
spesso, su richiesta dalla titolare o del marito di quest'ultima, , non Persona_2
ne fruiva;
- che il bar è sempre stato aperto anche di domenica, per mezza giornata, dalle 5 alle
13,30 ed entrambi, lei e avevano sempre lavorato anche di domenica;
Pt_7 - che, durante la settimana, nel periodo in cui aveva prestato servizio, era che Per_2
apriva il bar, alle 4 del mattino, mentre lei e che lavoravano spesso insieme, Per_1
arrivavano alle 7,30;
- che il turno di lavoro del mattino terminava alle 13, mentre quello pomeridiano alle ore 20:30/21:00;
- che osservava un orario di lavoro spezzato, iniziando di lavorare alle 7,30 e Per_1
terminando alle 12,00, per poi tornare alle 13 e rimanere in servizio sino a chiusura del bar, ossia alle 20,30/21,00 in inverno, mentre, in estate, alle 22,30;
- che, a volte, lavorava ininterrottamente, dall'apertura del bar sino alla sua Per_1
chiusura;
- che non erano mai state riconosciute e/o concesse pause.
Il Sig. 3 ha, infine, riferito ai funzionari ispettivi: CP_6
- che la titolare del bar era la signora , che lo gestiva Parte_1
unitamente al marito;
Persona_2
- di conoscere essendo stato suo coinquilino nell'anno 2019 ed Persona_1
avendo spesso frequentato la caffetteria vicina alla sua abitazione;
CP_4
- che era stato assunto presso della , Persona_1 CP_4 Parte_1
occupandosi, sia alla preparazione delle consumazioni, sia del servizio alla clientela.
- che si svegliava alle 3,30 del mattino per aprire il bar verso le 4,00 e Per_1
rimando lì a lavorare sino alle 20/20,30 della sera;
- che osservava questo orario di lavoro tutti i giorni della settimana, dal Per_1
lunedì al sabato mentre la domenica andava solo al mattino, dalle 4.00 fino alle
13,00;
- che non osservava il riposo settimanale;
Per_1
- che il descritto orario di lavoro era stato osservato da sin dall'inizio del Per_1
rapporto di lavoro, e fino alla sua cessazione, avvenuta in data 1.01.2022.
CP_ 3 Tali dichiarazioni sono state confermate anche in seno al presente giudizio, ove il Sig. , escusso quale testimone all'udienza del giorno 8 aprile 2025, ha così dichiarato: “Conosco il sig. poiché siamo conviventi da circa 9 anni. Confermo le dichiarazioni rese dinnanzi Per_1 Co all' in data 4.07.2022. Riconosco la mia sottoscrizione. Preciso che io abito vicino al bar, che si vede dal mio balcone.” Dalla disamina incrociata dei dati acquisiti, gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, concluso che - sebbene assunto, dal mese di ottobre 2018 al mese di Persona_1
dicembre 2021, con contratto di lavoro part time di 18 ore settimanali, è stato in realtà occupato, sin dalla sua assunzione, a tempo pieno, osservando i seguenti orari di lavoro:
- dal martedì al sabato, un orario spezzato dalle ore 7,30 alle 12,00 (per un totale di
4,5 ore) nonché dalle ore 13,00 alle 20,30 (per un totale di 6,5 ore);
- nella giornata di domenica, dalle ore 5,00 alle ore13,00 (per un totale di 8 ore), e, così, per un orario settimanale medio pari a 63 ore.
Gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, proceduto al computo dell'imponibile contributivo avendo riguardo alla remunerazione dovuta per il maggior orario di lavoro svolto, a decorrere dal mese di ottobre 2018 sino al mese di dicembre 2021, nonché agli importi della paga oraria, della maggiorazione per lavoro festivo, domenicale e lavoro supplementare, e, infine, agli aumenti periodici previsti dal
CCNL applicato, Turismo - Pubblici esercizi, per un totale complessivo pari a €
59.790,58, come risultante dalla tabella riepilogativa dell'imponibile lordo recuperato allegata al verbale di accertamento e notificazione n. prooooo/2022-343-01 del
20.10.2022.
L'istituto convenuto, dunque, avendo riguardo a tale imponibile, ha proceduto al calcolo della contribuzione dovuta e dei relativi accessori, pari a complessivi €
35.550,00 di cui € 22.059,00 quali contributi ed € 13.491,00 quali sanzioni civili.
Alla luce degli elementi acquisiti, è possibile confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata la violazione contestata in sede di accertamento.
Invero, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli ufficiali verbalizzanti – peraltro confermate, CP_ quanto a e anche nel corso del presente giudizio - si rammenta che le Per_1
predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni eventualmente rese successivamente, laddove con queste contrastanti.
Ben possono, quindi, essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n.
9251 del 19.4.2010).
Premesso che, in ordine all'attendibilità soggettiva di non si ha alcun motivo Per_1
di dubitare – essendo il medesimo stato interamente retribuito dall'odierna ricorrente rispetto alle rivendicazioni economiche svolte – occorre evidenziare, come già peraltro precisato, che le dichiarazioni rese dalla rivestono particolare Tes_1
rilevanza in quanto - a differenza dei testimoni indicati dall'odierna ricorrente ed escussi in seno al presente giudizio, i quali, ad eccezione del marito della
, erano meri avventori del bar e, dunque, non assiduamente presenti Parte_1
durante l'intera giornata lavorativa del – era collega di lavoro di Per_1
quest'ultimo ed osservava i medesimi orari di lavoro dello stesso.
È, peraltro, indicativa – nel senso di ulteriormente corroborare la veridicità delle dichiarazioni rese dal - la circostanza per cui anche la abbia Per_1 Tes_1
osservato, nel corso del rapporto, un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente assunto e non sia stata inizialmente remunerata per le maggiori prestazioni rese.
Di talché, l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, consentendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, unitariamente valutate, di ritenere ampiamente provate le pretese contributive avanzate dall . CP_1
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale di valore compreso tra
€ 26.001 a € 52.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.638,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta avverso le risultanze del verbale di accertamento e notificazione impugnato, con condanna di , Parte_1
quale titolare dell'impresa individuale , in accoglimento della domanda Parte_2
riconvenzionale spiegata dall al pagamento di una somma CP_2
complessivamente pari ad euro 35.550,00, oltre accessori di legge, di cui euro
22.059,00 a titolo di contributi omessi ed euro 13.491,00 a titolo di sanzioni civili.
2. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_2
spese che si liquidano in euro 4.638,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tali dichiarazioni sono state confermate anche in seno al presente giudizio, ove il - Per_1 escusso quale testimone all'udienza del giorno 8 aprile 2025 e della cui attendibilità non si hanno motivi di dubitare, essendo stato interamente remunerato per gli emolumenti retributivi dal medesimo rivendicati – ha, così, dichiarato: “Sono stato dipendente dell'opponente da ottobre 2018 sino al 1° gennaio 2022. Confermo le dichiarazioni rese in data 10.03.2022 di cui al doc. 2 di parte resistente. Preciso che inizialmente il contratto di lavoro era a tempo determinato;
è stato successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato. Confermo in particolare gli orari di lavoro seguiti e ivi indicati. Riconosco la mia sottoscrizione”. 2 Tali dichiarazioni rivestono particolare rilevanza in quanto - a differenza dei testimoni indicati dall'odierna ricorrente ed escussi in seno al presente giudizio, i quali, ad eccezione del marito della
, erano meri avventori del bar – era collega di lavoro di ed osservava i Parte_1 Per_1 medesimi orari di lavoro dello stesso.
È, peraltro, indicativa – nel senso di ulteriormente corroborare la veridicità delle dichiarazioni rese dal - la circostanza per cui anche la abbia osservato un orario di lavoro ben Per_1 Tes_1 maggiore rispetto a quello contrattualmente assunto e non sia stata inizialmente remunerata per le maggiori prestazioni rese.